Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 giugno 2026

Cassazione n. 22266/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

, in virtù di procuraspeciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Lerro e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali dichiarano di voler riceverele comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento agliindirizzi di posta elettronica certificata indicati-ricorrenti-CONTRO[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Crotone, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in1 RG n. 4217/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 4217/2024Numero sezionale 2919/2026Numero di raccolta generale 22266/2026Data pubblicazione 29/06/2026calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Lammirato, congiuntamente e disgiuntamente, i quali dichiarano di volerricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presenteprocedimento agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 855/2023,depositata il 10/7/2023udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/6/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio1.

La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 855/2023,depositata il 10/7/2023, rigettava l’appello proposto dalla societàLaboratorio [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza emessaex art. 702-bis c.p.c. dal tribunale di Crotone in data 5/10/2020, cheaveva dichiarato infondata la domanda della società nei confrontidell’[OSCURATO:PERSONA] sanitaria provinciale, non configurandosi alcuninadempimento contrattuale da parte dell’ASP.Per quel che ancora qui rileva, la ricorrente aveva dedotto di aversvolto prestazioni sanitarie in regime di accreditamento e che l’ASPdi Crotone, nel remunerare le prestazioni erogate negli anni 2010,2011 e 2012, aveva applicato illegittimamente lo sconto tariffario del20% di cui all’art. 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre2006 n. 296, ancorché applicabile al solo triennio 2007-2009.La Corte territoriale richiamava l’ordinanza del tribunale, per ilquale le parti, nei contratti stipulati in data 19/12/2012, 20/7/2011e 30/7/2010, successivamente alla sentenza della Cortecostituzionale n. 94 del 2009, avevano espressamente previsto,all’art. 7, quale corrispettivo di ciascuna prestazione sanitaria, lacorresponsione di un importo calcolato facendo applicazione della2 RG n. 4217/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 4217/2024Numero sezionale 2919/2026Numero di raccolta generale 22266/2026Data pubblicazione 29/06/2026tariffa regionale tempo per tempo vigente, come ridotto dallo scontostabilito dall’art. 1, comma 796, lettera o) della legge n. 296 del2006.Di conseguenza, l’ASP di Crotone e la società, nell’esercizio dellaloro autonomia privata, avevano espressamente convenuto diapplicare, nella remunerazione delle prestazioni sanitarie rese per glianni 2010, 2011 e 2012, la tariffa regionale ridotta dagli scontiprevisti.Tale previsione, avente forza di legge tra le parti ex art. 1372c.c., consentiva di superare la questione dell’efficacia temporalmentelimitata della disposizione.Per la Corte territoriale la decisione del tribunale eracondivisibile, in quanto la stipulazione dei contratti contenente laprevisione dello sconto tariffario in epoca successiva all’interventodella Corte costituzionale, consentiva di ritenere, in mancanza dielementi di segno contrario, che le parti fossero consapevoli dellasopravvenuta inefficacia della legge n. 296 2006 ma che,ciononostante, nell’esercizio della loro autonomia privata, avesserovoluto applicare lo sconto tariffario alle prestazioni sanitarie rese nelperiodo in cui la normativa statale non era più vigente.Il tenore letterale delle clausole lasciava trasparire la volontàdelle parti di applicare alle prestazioni di diagnostica lo sconto nellamisura stabilita dalla legge non più vigente, senza incorrere nelladedotta nullità del contratto.Non si trattava di estendere l’applicazione della norma oltre iltermine triennale consentito, ma di dare esecuzione alla volontàdelle parti riguardante la misura del corrispettivo dovuto per leprestazioni erogate.Era stato stipulato un apposito contratto in forma scritta, con ilquale la struttura accreditata si era impegnata a rispettare le tariffe,3 RG n. 4217/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 4217/2024Numero sezionale 2919/2026Numero di raccolta generale 22266/2026Data pubblicazione 29/06/2026il tetto massimo di spesa e il corrispondente volume di prestazionierogabili, mentre l’ente pubblico aveva assunto l’obbligo di pagare icorrispettivi in base alle tariffe previste per le prestazionieffettivamente erogate agli utenti.Era infondato anche il motivo relativo al rigetto della domanda diingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., trattandosi di azioneresiduale, mentre nella specie era stato stipulato un contratto.2.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione lasocietà.3.

Ha resistito con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] diCrotoneRAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la«violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 796, lettera o,della legge 296 del 29/12/2006 ( c.d.

Legge Finanziaria 2007) e degliarticoli 112 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.».La motivazione della sentenza impugnata si fonda sull’argomentoper cui le parti hanno pattiziamente accettato la decurtazionetariffaria, in quanto inserita negli accordi liberamente stipulati tra leparti ex art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992.Tuttavia, l’applicazione della legge n. 296 del 2006 - ad avvisodella ricorrente - era circoscritta al solo triennio 2007-2009, inquanto la Corte costituzionale, con la sentenza n. 94 del 2009 e lasuccessiva ordinanza n. 243 2010, ha dichiarato non fondata laquestione di legittimità costituzionale della disposizione normativadenunciata, precisando comunque la natura transitoria delladecurtazione; ciò rivestiva primaria rilevanza rispetto allaragionevolezza e, quindi, alla legittimità della imposizione.4 RG n. 4217/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 4217/2024Numero sezionale 2919/2026Numero di raccolta generale 22266/2026Data pubblicazione 29/06/2026In tal senso, del resto, si sarebbe pronunciata la giurisprudenzadi legittimità.L’interpretazione della Corte d’appello, per cui le parti sisarebbero vincolate liberamente all’applicazione dello scontotariffario, anche oltre il triennio 2006-2009, sfocerebbe nellegittimare l’applicazione ai rapporti tra struttura accreditata ed ASPdi una previsione tariffario imposta da una normativa non piùrispettosa della Costituzione.La formale sottoscrizione di un contratto non escluderebbe -fermo restando il contratto - la illegittimità di clausole che prevedanouna decurtazione tariffaria dichiarata incostituzionale.Si tratterebbe di clausola contrattuale nulla ai sensi dell’art. 1419c.c., per contrarietà a norme di legge, o meglio per aperto contrastocon la legislazione vigente.Del resto, dall’esame dei contratti emerge che le parti si sonolimitate ad operare un richiamo alla normativa nazionale, ossia allalegge n. 297 del 2006.Tuttavia, tale richiamo atterrebbe a una legge non più vigente,essendo scaduta l’efficacia temporale, limitata al periodo 2006-2009.Peraltro, i singoli contratti stipulati ex art. 8-quinquies d.lgs. n.502 del 1992, sarebbero di fatto autoritativamente edunilateralmente imposti, dovendosi considerare che l’iterprocedimentale prevede la sottoscrizione degli accordi su moduli giàprestampati, senza concedere la possibilità per le singole strutturedi intervenire, modificare o contrattare il contenuto dell’accordo.L’amministrazione committente, quale contraente forte,dapprima emana il quadro normativo (delibera regionale) e, quindi,detta le condizioni minute del testo contrattuale a cui il privato nonpuò che aderire.5 RG n. 4217/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 4217/2024Numero sezionale 2919/2026Numero di raccolta generale 22266/2026Data pubblicazione 29/06/2026La nullità delle clausole contrattuali dovrebbe essere rilevata edichiarata a prescindere dalla libera determinazione ed autonomiadei contraenti.2.

Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la«violazione e falsa applicazione delle norme di legge articoli 1362,1370, 1419, 2709, 2710 e 2720 c.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c.».La Corte d’appello avrebbe, comunque, superato il chiaro tenoreletterale delle clausole, senza che vi fosse alcuna incertezza di letturaper giustificare una ricerca di senso dell’intenzione delle parti.La Corte territoriale avrebbe ravvisato negli articoli del contrattol’intenzione delle parti di adottare il contenuto delle norme dichiarateincostituzionali, come se i contraenti dalla legge del 2006 avesseroestratto il contenuto sostanziale, ossia lo sconto del 20%, e loavessero utilizzato nel loro regolamento di interessi.Al contrario, ad avviso della ricorrente, il chiaro tenore delleclausole contrattuali non giustificherebbe tale opzione interpretativa.3.Il primo motivo è infondato.3.1.

Si è recentemente ritenuto che il carattere della transitorietàed eccezionalità del meccanismo dettato dall’art. 1, comma 796,lettera o), legge numero 296 del 2006 (Corte cost. n. 94 del 2009 en. 243 del 2010) sia da intendere come riferito alla previsione dilegge e, in particolare, alla ragionevolezza dell’esercizio della potestàlegislativa in sede di sua adozione, venendo in rilievo – sul piano delvaglio di costituzionalità - il profilo specifico dell’adozione (in viageneralizzata e con l’imperatività di una norma di legge) di un criterioche, in tal modo, imposto ope legis agli operatori, sottraendolo allalibera contrattazione delle parti (Cass. sez. 1, 3/8/2025, n. 22380).Tuttavia, i medesimi limiti non possono essere invece estesiall’esercizio dell’autonomia contrattuale in sede di conclusione dei6 RG n. 4217/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 4217/2024Numero sezionale 2919/2026Numero di raccolta generale 22266/2026Data pubblicazione 29/06/2026contratti successivi all’accreditamento presso il SSN, stante la loronatura comunque convenzionale, tale da averli fatti ricondurre alletransazioni commerciali ex art. 2, d.lgs. numero 231/2002 (Cass.,Sez.U., sentenza n. 35092 del 14 dicembre 2026) - e quindi tale darendere comunque possibile la previsione in tali contrattidell’applicazione di tariffe «di favore» per il SSN - in tal modorealizzando un traguardo di risparmio di spesa pubblicacorrispondente al principio di cui all’art. 81 Cost. - anche attraversoil richiamo a parametri specifici come quello adottato dalla previsionedi legge temporaneamente vigente ma ormai non più applicabile(Cass. n. 22380 del 2025).In questo caso, non si assiste all’imposizione normativageneralizzata di una tariffa, ma alla conclusione di un accordocontrattuale che la parte è libera di accettare o meno, del tuttoinconsistenti risultando i riferimenti al carattere unilaterale edimposto dalle clausole.4.

Il secondo motivo è inammissibile, chiedendosi una diversainterpretazione del contratto, avendo la Corte d’appello fornito unainterpretazione del tutto plausibile del contenuto del negoziostipulato tra le parti, non potendosi sovrapporre una diversainterpretazione, sia pure coerente.5.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principiodella soccombenza, a carico della ricorrente si liquidano come dadispositivo.

P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna la ricorrente a rimborsare in favore dellacontroricorrente le spese del giudizio di legittimità che si liquidano incomplessivi euro 2.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborsoforfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.7 RG n. 4217/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 4217/2024Numero sezionale 2919/2026Numero di raccolta generale 22266/2026Data pubblicazione 29/06/2026Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 giugno 2026Il PresidenteAlberto Giusti8 RG n. 4217/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, in virtù di procuraspeciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Lerro e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali dichiarano di voler riceverele comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento agliindirizzi di posta elettronica certificata indicati-ricorrenti-CONTRO[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Crotone, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in1 RG n. 4217/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 4217/2024Numero sezionale 2919/2026Numero di raccolta generale 22266/2026Data pubblicazione 29/06/2026calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Lammirato, congiuntamente e disgiuntamente, i quali dichiarano di volerricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presenteprocedimento agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 855/2023,depositata il 10/7/2023udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/6/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio1. La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 855/2023,depositata il 10/7/2023, rigettava l’appello proposto dalla societàLaboratorio [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza emessaex art. 702-bis c.p.c. dal tribunale di Crotone in data 5/10/2020, cheaveva dichiarato infondata la domanda della società nei confrontidell’[OSCURATO:PERSONA] sanitaria provinciale, non configurandosi alcuninadempimento contrattuale da parte dell’ASP.Per quel che ancora qui rileva, la ricorrente aveva dedotto di aversvolto prestazioni sanitarie in regime di accreditamento e che l’ASPdi Crotone, nel remunerare le prestazioni erogate negli anni 2010,2011 e 2012, aveva applicato illegittimamente lo sconto tariffario del20% di cui all’art. 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre2006 n. 296, ancorché applicabile al solo triennio 2007-2009.La Corte territoriale richiamava l’ordinanza del tribunale, per ilquale le parti, nei contratti stipulati in data 19/12/2012, 20/7/2011e 30/7/2010, successivamente alla sentenza della Cortecostituzionale n. 94 del 2009, avevano espressamente previsto,all’art. 7, quale corrispettivo di ciascuna prestazione sanitaria, lacorresponsione di un importo calcolato facendo applicazione della2 RG n. 4217/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 4217/2024Numero sezionale 2919/2026Numero di raccolta generale 22266/2026Data pubblicazione 29/06/2026tariffa regionale tempo per tempo vigente, come ridotto dallo scontostabilito dall’art. 1, comma 796, lettera o) della legge n. 296 del2006.Di conseguenza, l’ASP di Crotone e la società, nell’esercizio dellaloro autonomia privata, avevano espressamente convenuto diapplicare, nella remunerazione delle prestazioni sanitarie rese per glianni 2010, 2011 e 2012, la tariffa regionale ridotta dagli scontiprevisti.Tale previsione, avente forza di legge tra le parti ex art. 1372c.c., consentiva di superare la questione dell’efficacia temporalmentelimitata della disposizione.Per la Corte territoriale la decisione del tribunale eracondivisibile, in quanto la stipulazione dei contratti contenente laprevisione dello sconto tariffario in epoca successiva all’interventodella Corte costituzionale, consentiva di ritenere, in mancanza dielementi di segno contrario, che le parti fossero consapevoli dellasopravvenuta inefficacia della legge n. 296 2006 ma che,ciononostante, nell’esercizio della loro autonomia privata, avesserovoluto applicare lo sconto tariffario alle prestazioni sanitarie rese nelperiodo in cui la normativa statale non era più vigente.Il tenore letterale delle clausole lasciava trasparire la volontàdelle parti di applicare alle prestazioni di diagnostica lo sconto nellamisura stabilita dalla legge non più vigente, senza incorrere nelladedotta nullità del contratto.Non si trattava di estendere l’applicazione della norma oltre iltermine triennale consentito, ma di dare esecuzione alla volontàdelle parti riguardante la misura del corrispettivo dovuto per leprestazioni erogate.Era stato stipulato un apposito contratto in forma scritta, con ilquale la struttura accreditata si era impegnata a rispettare le tariffe,3 RG n. 4217/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 4217/2024Numero sezionale 2919/2026Numero di raccolta generale 22266/2026Data pubblicazione 29/06/2026il tetto massimo di spesa e il corrispondente volume di prestazionierogabili, mentre l’ente pubblico aveva assunto l’obbligo di pagare icorrispettivi in base alle tariffe previste per le prestazionieffettivamente erogate agli utenti.Era infondato anche il motivo relativo al rigetto della domanda diingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., trattandosi di azioneresiduale, mentre nella specie era stato stipulato un contratto.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione lasocietà.3. Ha resistito con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] diCrotoneRAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la«violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 796, lettera o,della legge 296 del 29/12/2006 ( c.d. Legge Finanziaria 2007) e degliarticoli 112 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.».La motivazione della sentenza impugnata si fonda sull’argomentoper cui le parti hanno pattiziamente accettato la decurtazionetariffaria, in quanto inserita negli accordi liberamente stipulati tra leparti ex art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992.Tuttavia, l’applicazione della legge n. 296 del 2006 - ad avvisodella ricorrente - era circoscritta al solo triennio 2007-2009, inquanto la Corte costituzionale, con la sentenza n. 94 del 2009 e lasuccessiva ordinanza n. 243 2010, ha dichiarato non fondata laquestione di legittimità costituzionale della disposizione normativadenunciata, precisando comunque la natura transitoria delladecurtazione; ciò rivestiva primaria rilevanza rispetto allaragionevolezza e, quindi, alla legittimità della imposizione.4 RG n. 4217/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 4217/2024Numero sezionale 2919/2026Numero di raccolta generale 22266/2026Data pubblicazione 29/06/2026In tal senso, del resto, si sarebbe pronunciata la giurisprudenzadi legittimità.L’interpretazione della Corte d’appello, per cui le parti sisarebbero vincolate liberamente all’applicazione dello scontotariffario, anche oltre il triennio 2006-2009, sfocerebbe nellegittimare l’applicazione ai rapporti tra struttura accreditata ed ASPdi una previsione tariffario imposta da una normativa non piùrispettosa della Costituzione.La formale sottoscrizione di un contratto non escluderebbe -fermo restando il contratto - la illegittimità di clausole che prevedanouna decurtazione tariffaria dichiarata incostituzionale.Si tratterebbe di clausola contrattuale nulla ai sensi dell’art. 1419c.c., per contrarietà a norme di legge, o meglio per aperto contrastocon la legislazione vigente.Del resto, dall’esame dei contratti emerge che le parti si sonolimitate ad operare un richiamo alla normativa nazionale, ossia allalegge n. 297 del 2006.Tuttavia, tale richiamo atterrebbe a una legge non più vigente,essendo scaduta l’efficacia temporale, limitata al periodo 2006-2009.Peraltro, i singoli contratti stipulati ex art. 8-quinquies d.lgs. n.502 del 1992, sarebbero di fatto autoritativamente edunilateralmente imposti, dovendosi considerare che l’iterprocedimentale prevede la sottoscrizione degli accordi su moduli giàprestampati, senza concedere la possibilità per le singole strutturedi intervenire, modificare o contrattare il contenuto dell’accordo.L’amministrazione committente, quale contraente forte,dapprima emana il quadro normativo (delibera regionale) e, quindi,detta le condizioni minute del testo contrattuale a cui il privato nonpuò che aderire.5 RG n. 4217/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 4217/2024Numero sezionale 2919/2026Numero di raccolta generale 22266/2026Data pubblicazione 29/06/2026La nullità delle clausole contrattuali dovrebbe essere rilevata edichiarata a prescindere dalla libera determinazione ed autonomiadei contraenti.2. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la«violazione e falsa applicazione delle norme di legge articoli 1362,1370, 1419, 2709, 2710 e 2720 c.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c.».La Corte d’appello avrebbe, comunque, superato il chiaro tenoreletterale delle clausole, senza che vi fosse alcuna incertezza di letturaper giustificare una ricerca di senso dell’intenzione delle parti.La Corte territoriale avrebbe ravvisato negli articoli del contrattol’intenzione delle parti di adottare il contenuto delle norme dichiarateincostituzionali, come se i contraenti dalla legge del 2006 avesseroestratto il contenuto sostanziale, ossia lo sconto del 20%, e loavessero utilizzato nel loro regolamento di interessi.Al contrario, ad avviso della ricorrente, il chiaro tenore delleclausole contrattuali non giustificherebbe tale opzione interpretativa.3.Il primo motivo è infondato.3.1. Si è recentemente ritenuto che il carattere della transitorietàed eccezionalità del meccanismo dettato dall’art. 1, comma 796,lettera o), legge numero 296 del 2006 (Corte cost. n. 94 del 2009 en. 243 del 2010) sia da intendere come riferito alla previsione dilegge e, in particolare, alla ragionevolezza dell’esercizio della potestàlegislativa in sede di sua adozione, venendo in rilievo – sul piano delvaglio di costituzionalità - il profilo specifico dell’adozione (in viageneralizzata e con l’imperatività di una norma di legge) di un criterioche, in tal modo, imposto ope legis agli operatori, sottraendolo allalibera contrattazione delle parti (Cass. sez. 1, 3/8/2025, n. 22380).Tuttavia, i medesimi limiti non possono essere invece estesiall’esercizio dell’autonomia contrattuale in sede di conclusione dei6 RG n. 4217/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 4217/2024Numero sezionale 2919/2026Numero di raccolta generale 22266/2026Data pubblicazione 29/06/2026contratti successivi all’accreditamento presso il SSN, stante la loronatura comunque convenzionale, tale da averli fatti ricondurre alletransazioni commerciali ex art. 2, d.lgs. numero 231/2002 (Cass.,Sez.U., sentenza n. 35092 del 14 dicembre 2026) - e quindi tale darendere comunque possibile la previsione in tali contrattidell’applicazione di tariffe «di favore» per il SSN - in tal modorealizzando un traguardo di risparmio di spesa pubblicacorrispondente al principio di cui all’art. 81 Cost. - anche attraversoil richiamo a parametri specifici come quello adottato dalla previsionedi legge temporaneamente vigente ma ormai non più applicabile(Cass. n. 22380 del 2025).In questo caso, non si assiste all’imposizione normativageneralizzata di una tariffa, ma alla conclusione di un accordocontrattuale che la parte è libera di accettare o meno, del tuttoinconsistenti risultando i riferimenti al carattere unilaterale edimposto dalle clausole.4. Il secondo motivo è inammissibile, chiedendosi una diversainterpretazione del contratto, avendo la Corte d’appello fornito unainterpretazione del tutto plausibile del contenuto del negoziostipulato tra le parti, non potendosi sovrapporre una diversainterpretazione, sia pure coerente.5. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principiodella soccombenza, a carico della ricorrente si liquidano come dadispositivo. P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna la ricorrente a rimborsare in favore dellacontroricorrente le spese del giudizio di legittimità che si liquidano incomplessivi euro 2.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborsoforfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.7 RG n. 4217/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 4217/2024Numero sezionale 2919/2026Numero di raccolta generale 22266/2026Data pubblicazione 29/06/2026Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 giugno 2026Il PresidenteAlberto Giusti8 RG n. 4217/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio