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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2023

Cassazione n. 35372/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. La Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha riconosciuto la sospensione condizionale e ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di porto ingiustificato, fuori della propria abitazione, di un coltello di circa 20 cm, con lama di circa 8 cm, in Palermo il 29 marzo 2017, per il quale è stata irrogata la pena di mesi sei di arresto ed euro 1000,00 di ammenda.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi, di vizio di violazione di legge e di difetto di motivazione.

3. Il difensore del ricorrente ha poi depositato memoria con cui ha insistito nelle ragioni di ricorso del quale ha predicato l'ammissibilità.

4. Il ricorso è inammissibile.

Rilevato che la motivazione con cui il Tribunale ha escluso la ricorrenza della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e l'attenuante del fatto di lieve entità è coerente, logica e adeguata alle risultanze processuali; rilevato che non si ravvisa alcuna carenza o illogicità degli argomenti posti a fondamento della decisione; rilevato che il ricorso pertanto appare manifestamente infondato e volto ad una rivalutazione del materiale di prova, operazione inaccettabile in sede di controllo di legittimità; ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 3 luglio 2023 Il con igli?re estensore Il pre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha riconosciuto la sospensione condizionale e ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di porto ingiustificato, fuori della propria abitazione, di un coltello di circa 20 cm, con lama di circa 8 cm, in Palermo il 29 marzo 2017, per il quale è stata irrogata la pena di mesi sei di arresto ed euro 1000,00 di ammenda. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi, di vizio di violazione di legge e di difetto di motivazione. 3. Il difensore del ricorrente ha poi depositato memoria con cui ha insistito nelle ragioni di ricorso del quale ha predicato l'ammissibilità. 4. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che la motivazione con cui il Tribunale ha escluso la ricorrenza della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e l'attenuante del fatto di lieve entità è coerente, logica e adeguata alle risultanze processuali; rilevato che non si ravvisa alcuna carenza o illogicità degli argomenti posti a fondamento della decisione; rilevato che il ricorso pertanto appare manifestamente infondato e volto ad una rivalutazione del materiale di prova, operazione inaccettabile in sede di controllo di legittimità; ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 3 luglio 2023 Il con igli?re estensore Il pre
Sentenza Cassazione n. 35372/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris