CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 gennaio 2023
Cassazione n. 11565/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2020 proposto da: la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma al [OSCURATO:PERSONA] FREGOLI, n. 8, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] AVEZZANA, n. 2, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente/ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1476/2020della Corte di Appello di ROMA, depositata il 3.7.2020, R.G. n. 1078/2019;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 3692/2017, la Corte d’appello di Roma, pronunciando in sede di (un primo) rinvio da questa Corte Suprema, “in parziale riforma della sentenza di primo grado” del Tribunale della stessa sede, confermata nel capo che disponeva la reintegrazione nel posto di lavoro di [OSCURATO:PERSONA], originaria attrice, aveva condannato la [OSCURATO:SOCIETA]. a corrispondere alla lavoratrice l’indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto di € 1.873,50 mensili con decorrenza dal licenziamento del 5.11.2012 fino al ripristino del rapporto di lavoro nonché dal 10.11.2016 fino al ripristino del rapporto di lavoro, oltre rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT e interessi legali sulle somme via via rivalutate. 2.Con ordinanza 18.1.2019, n. 1381, questa Corte di Cassazione rigettati il primo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso che la RAI aveva proposto avverso tale sentenza, accoglieva il secondo motivo del medesimo ricorso; cassava la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinviava, anche ai fini del regolamento dellespese di quel giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione. 3. Per quanto qui interessa, questa Corte, nel ritenere fondato il secondo motivo di quel ricorso, aveva considerato: “Premesso che la questione relativa alla configurabilità del rapporto di lavoro come rapporto a tempo parziale, questione ritenuta assorbita nella sentenza rescindente, è stata ritualmente devoluta al giudice del rinvio con la memoria di costituzione di [OSCURATO:SOCIETA], occorre convenire con l’odierna ricorrente sul vizio di omessa pronunzia a riguardo nel quale è incorso il giudice del rinvio. Né tale questione può ritenersi implicitamente decisa e respinta nel merito sulla base dell’accertamento relativo alla verifica della esistenza della subordinazione, atteso che l’accertamento a tal fine operato non consente alcuna precisa ricostruzione delle concrete modalità di articolazione dell’orario di lavoro osservato. Le considerazioni che precedono assorbono l’eccezione di parte controricorrente in merito all’inammissibilità di siffatta domanda in un giudizio introdotto con il rito di cui alla Legge n. 92/2012”. 4. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello diRoma, giudicando in sede di (ulteriore) rinvio e nei limiti del devoluto, dichiarava che il rapporto lavorativo tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. si configura quale rapporto di lavoro subordinato part time per 48 ore mensili; compensava per un quarto le spese di lite, come liquidate distintamenteper il giudizio dinanzi al Tribunale, per ciascuno dei tre gradi di appello e per i due giudizi in cassazione, ponendo la restante parte a carico della Rai. 5. La Corte distrettuale di rinvio, questa volta, in base alle considerazioni svolte, riteneva, da una parte, che il rapporto di lavoro inter partessi configurava come rapporto a tempo parziale e, dall’altra, di confermare l’orario già riconosciuto nella sentenza n. 6616/2015 del Tribunale di Roma, vale a dire, per 48 ore mensili. Osservava, inoltre, che non potesse essere accolta la richiesta di riparametrazione della retribuzione, avanzata dalla Rai, ritenendo che la corresponsione, in favore del lavoratore subordinato, di una retribuzione maggiore di quella dovutagli in forza della contrattazione collettiva, costituiva trattamento di miglior favore, giustificato anche in considerazione di specifiche particolarità del caso, salva la dimostrazione, il cui onere incombe sul datore di lavoro, di un errore non imputabile ad esso e riconoscibile anche dallo stesso lavoratore; reputava, allora, che nella specie il datore di lavoro non aveva allegato –e tanto meno provato – alcun errore nell’erogazione del compenso, ma si era limitato a dedurre la natura part timedel rapporto, circostanza ritenuta irrilevante ai fini della riparametrazione retributiva.6. Avverso tale decisione la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso p er cassazione, affidato a duemotivi. 7. Ha resistito l’intimata con controricorso, contenente ricorso incidentale, a mezzo di quattro motivi, dei quali il terzo ed il quarto proposti in via condizionata all’accoglimento del ricorso principale. 8. La ricorrente principale RAI ha depositato controricorso per resistere all’avverso ricorso incidentale. 9. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denunci a falsa applicazione dell’art. 2033 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. Deduce che la valutazione, come espressa dalla Corte d’appello circa la sua richiesta di riparametrazione della retribuzione della controparte, rappresenterebbe una palese falsa applicazione dell’art. 2033 c.c., avendo erroneamente sussunto la fattispecie concreta in una qualificazione giuridica –quella dell’indebito oggettivo – del tutto estranea alla vicenda, atteso che la fattispecie astratta prevista dall’art. 2033 cit. non era idonea a regolarla. Secondo la ricorrente,inoltre, nella fattispeci e per cui è causa, non sussisteva una deroga in melius di “minimi tabellari” predeterminati, in quanto le somme sono state quantificate tra le parti esclusivamente in ragione della peculiare attività di natura artistica e, quindi, autonoma, che connotava l’opera richiesta all’attuale controricorrente. Infatti, tra la Rai e la [OSCURATO:PERSONA] erano stati sottoscritti contratti di scrittura artistica di natura autonoma per lo svolgimento dell’attività di annunciatrice secondo nuovi canoni – rispetto a quelli tipici dell’organizzazione produttiva precedente –identificati in quel momento dall’azienda, che, di fatto, si sostanziavano in un impegno della [OSCURATO:PERSONA] di pochissime ore settimanali (4 o 5) potendosi con certezza affermare che gli emolumenti pattuiti non erano minimamente legati né alla durata dell’impegno né alla continuità dello stesso. Per l’impugnante, in definitiva, nel caso in esame difettava la prova della volontà del datore di lavoro (o meglio committente) di derogare in melius a (non meglio identificati) minimi fissati dalla contrattazione collettiva, non trovando quest’ultima applicazione proprio per espressa volontà della Rai. 2. Col secondo motivo, denuncia: “Violazione degli artt. 36 Cost e 2099 c.c.; art.4 comma 2, lett. B), d.lgs n. 61/2000; art. 7, comma 2, d.lgs. n. 81/2015; art. 9, comma 5, [OSCURATO:PERSONA] in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.”. Secondo la ricorrente principale, la sentenza era altresì viziata inquanto il rigetto della domanda di riparametrazione a fronte dell’accertata natura a tempo parziale del rapporto di lavoro, configurava una palese violazione dei principi della proporzione tra la quantità e qualità del lavoro prestato e la retribuzione da corrispondere, sancito anzitutto dall’art. 36 Cost. e poi riconfermato dalle norme civilistiche e speciali . In tal senso fa riferimento anche all’art. 4, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 61/2000 e al successivo art. 7, comma 2, d.lgs. n. 81/2015 in tema di trattamento del lavoratore a tempo parziale. 3.Con il primo motivo di ricorso incidentale, l’intimata denuncia: “Violazione e comunque falsa applicazione dell’art. 111 Cost., e degli artt. 91, 92, 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 4, c.p.c.”. Ivi censura il capo della sentenza impugnata nella parte in cui ha compensato per un quarto le spese di lite dei diversi gradi di giudizio, sul rilievo che il Collegio del rinvio nel regolare le spese di lite aveva erroneamente giustificato la compensazione nella misura di un quarto delle spese processuali anche di tutti i pregressi gradi di giudizio per effetto dell’accoglimento della domanda della RAI sulla natura part-time del rapporto di lavoro, giudicando la ricorrente incidentale tale “accoglimento di fatto insussistente”.4. Con il secondo motivo dello stesso ricorso, l’intimata denuncia: “Violazione e comunque falsa applicazione dell’art. 111 Cost., degli artt. 91, 92, 112 c.p.c., tariffe forensi D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 37 del 2018, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c. Impugna le statuizioni contenute nella sentenza impugnata con le quali le spese di lite sono state liquidate in complessivi € 5.585,00 per il giudizio dinanzi al Tribunale, € 4.034,00 per ciascuno dei tre gradi di appelloe € 3.100,00 per ciascuno dei due procedimenti in Cassazione. Deduce che, nella specie, le spese processuali dei vari gradi di giudizio –sono state riliquidate per ciascun grado in misura inferiore a quella dei rispettivi giudizi, senza alcuna indicazione né dello scaglione considerato, né delle attività e delle fasi considerati, né dei motivi posti a base della scelta operata di discostarsi sensibilmente dai valorimedi previsti dalle vigenti tariffe forensi. 5. Con il terzo motivo del ricorso incidentale, ma in via condizionata, la [OSCURATO:PERSONA] denuncia: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 384, 394 e 112 c.p.c., nonché dell’art. 1, comma 47 e ss., L. n. 92/2012, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c. Nella denegata ipotesi di cassazione della sentenza gravata nella parte in cui ha rigettato l’avversa istanza di riparametrazione della retribuzione della lavoratrice, osserva che il Giudice del rinvio avrebbe dovuto pronunciarsi anche sull’eccezione d’inammissibilità della domanda relativa alla configurabilità del rapporto di lavoro come rapporto a tempo parziale in un giudizio introdotto con il rito di cui alla legge n. 92/2012. 6. Con il quarto motivo del ricorso incidentale, ma sempre in via condizionata, l’intimata denuncia: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 2094 c.c., artt. 2 e 5 d.lgs. n. 61/2000, nonché degli artt. 1, co. 2, 2 e 3, d.lgs. n. 66/2003 e 2, Direttiva 2003/88/CE, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.”. Impugna il capo decisorio e le relative motivazioni con i quali la Corte di merito ha accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo parziale di 48 ore mensili, avendo ritenuto sussistente in difetto di forma scritta un accordo tra le parti circa il part time ab origine ed avendo ascritto rilevanza alla “presenza” della lavoratrice nei 4 giorni a settimana per registrazioni da svolgersi in alternanza con la collega Wurth, con un turno di 6 ore, da ridursi quindi nella misura del 50%. Secondo la ricorrente incidentale, tali statuizioni si ponevano in frontale contrasto con le norme ed i principi giurisprudenziali in materia, e tali norme e principi avrebbero dovuto condurre la Corte territoriale a conclusioni diametralmente opposte a quelle cui era pervenuta, specie alla luce degli accertamenti da essa condotti. 7. Prendendo le mosse dal ricorso principale, occorre premettere che, come risulta anche dalla sentenza impugnata, dopo l’ordinanza di questa Corte n. 1381/2019, il giudizio era stato riassunto davantialla Corte d’appello di Roma anzitutto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., la quale, nel merito, aveva chiesto di dichiarare la sussistenza inter partes per tutto il periodo di causa di un rapporto di lavoro part timea 5 ore settimanali, con conseguente riparametrazione della retribuzione sulla base delle previsioni del CCL Rai in ipotesi applicabile. Solo nel corpo del ricorso in riassunzione (e non anche nelle relative conclusioni, come evidenziato dall’intimata), la Rai chiedeva in via subordinata l’accertamento di un rapporto part timea 48 ore mensili. Anche la [OSCURATO:PERSONA] riassumevaautonomamente il giudizio innanzi alla Corte territoriale designata con atto in cui, ribadendo in via preliminare la propria eccezione d’inammissibilità della domanda avente ad oggetto la configurabilità di un rapporto di lavoro part time tra le parti in un giudizio trattato secondo il c.d. rito Fornero, chiedeva nel merito l’accertamento e la declaratoria circa la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno tra le parti con decorrenza dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] o daaltra data ritenuta di giustizia.Il secondo procedimento riassunto davanti alla Corte d’appello dalla [OSCURATO:PERSONA] veniva poi riunito a quello prioritariamente introdotto dalla RAI. 8. Tanto premesso, i due motivi del ricorso principale della RAI, all’evidenza connessi, possono essere congiuntamente esaminati. 8.1. Essi devono essere reputati inammissibili. 8.2. Come già accennato, la Corte del (secondo) rinvio ha ritenuto di pronunciarsisu quella che ha definito “richiesta di riparametr azione della retribuzione” da parte della RAI. 8.3. Orbene, la stessa Corte nella parte di motivazione censurata dalla ricorrente non ha fatto il benché minimo cenno all’art. 2033 c.c., né all’istituto dell’indebito oggettivo. Del resto, la conclusione inparte qua espressiva della richiesta in questione (“con conseguente riparametrazione della retribuzione sulla base delle previsioni del CCL Rai in ipotesi applicabile”) neppure è stata intesa come volta ad ottenere la restituzione di somme già corrisposte alla controparte. 8.4. Ulteriore profilo d’inammissibilità del primo motivo del ricorso principale attiene al punto in cui vi si deduce che tra leparti “sono stati sottoscritti contratti di scrittura artistica di natura autonoma per lo svolgimento dell’attività di annunciatrice … potendosi con certezza affermare che gli emolumenti pattuiti non erano minimamente legati né alla durata dell’impegno néalla continuità dello stesso”. Difatti, appare dirimente il rilievo che è coperta da giudicato interno la natura subordinata ab origine del rapporto di lavoro tra le parti, tanto che questa Corte aveva cassato la precedente sentenza resa sempre in sede dirinvio dalla Corte territoriale soltanto in ragione della riscontrata omessa pronuncia circa “la questione relativa alla configurabilità del rapporto di lavoro come rapporto a tempo parziale”. E dopo aver respinto (anche) il primo motivo di quel ricorso p er cassazione della RAI, a mezzo del quale era stato attinto appunto il capo dellaprecedente sentenza della Corte territoriale che riguardava l’ “accertamento della natura subordinata del rapporto”;accertamento, invece, reputato ineccepibile da questa Corte (cfr. in particolare § 6 e 6.1. dell’ordinanza n. 1381/2019). Nella sentenza attualmente oggetto di ricorso sono stati tenuti ben presentisia quanto specificamente statuito nell’ordinanza rescindente che l’accertamentospecifico con essa demandato al giudice di rinvio (cfr. in primo luogo pagg. 1-2 della stessa, ma anche passim). Del resto, come si è visto, la stessa RAI, nel riassumere per prima il giudizio davanti alla Corte di rinvio, aveva chiesto appunto di dichiarare che tra le parti intercorrevaun rapporto di lavoro part-time “per tutto il periodo di causa”, ossia, un accertamento che presupponeva comunque la natura subordinata del rapporto, in effetti già in precedenza accertata. 8.5. Anche il secondo motivo del ricorso principale non si confronta correttamente con la motivazione dell’impugnata sentenza, la quale, nel ritenere che la datrice di lavoro neppure aveva allegato alcun errore nell’erogazione del compenso, non ha operato alcun accertamento in positivo circa la retribuzione della lavoratrice dal quale possa derivare la violazione delle norme indicate nella rubrica di tale motivo. 9. Circa il primo motivo del ricorso incidentale, occorre ricordare che, per questa Corte, la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’articolo 92, comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzione fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (così Cass. civ., sez. II, 3.9.2021, n. 23886).9.1. Pertanto, gli apprezzamenti compiuti dalla Corte distrettuale circa il regime delle spese processuali sono incensurabili in questa sede di legittimità. Nota per completezza il Collegio che i rilievi svolti dalla ricorrente incidentale nello sviluppo di tale motivo sono anche parziali e comunque non condivisibili. Invero, nella sentenza gravata era stato specificato che: “Le ragioni che precedono con l’accoglimento della domanda della [OSCURATO:SOCIETA] di riconoscimento della natura part time del rapporto giustificano la compensazione per un quarto delle spese di lite dei diversi gradi del giudizio”. E le ragioni illustrate in precedenza in motivazione comprendevano la reiezione della tesi della lavoratrice secondo la quale il rapporto inter partes sarebbe stato full - time , ma anche della domanda della stessa “di condanna ad unimprecisato risarcimento per mancata indicazione dell’articolazione dell’orario di lavoro” (cfr. pag. 7 dell’impugnata sentenza). Una parziale soccombenza della [OSCURATO:PERSONA] era, perciò, sicura ed è stata accertata dalla Corte in sede di rinvio. Pertanto, il regolamento delle spese dei vari gradi e fasidi giudizio, operato dalla Corte territoriale, appare conforme all’altro consolidato indirizzo di legittimità, secondo il quale in proposito deve aversi riguardo all’esito globale del giudizio(valevole anche per il giudice di rinvio: cfr., tra le altre, Cass. civ., 15.12.2021, n. 40102), essendo qui incensurabili nelresto le ulteriori valutazioni a riguardo dei giudici di merito. 10. Parimenti da respingere è il secondo motivo del ricorso incidentale. Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, infatti, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, discendendone che l’esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla “forcella” di tariffa, sia le ragioni che ne giustificano la misura (così Cass. civ., sez. VI, 29.9.2022, n. 28325; id., sez. II, 5.5.2022, n. 14198). Per la ricorrente incidentale, la Corte di rinvio avrebbe riliquidato le spese processuali dei vari gradi di giudizio “in misura inferiore a quella dei rispettivi giudizi”, discostandosi sensibilmente dai valori medi previsti che ha indicato in un apposito specchietto recante appunto quelli che sarebbero i vigenti parametri medi per le cause di valore indeterminabile di media complessità (cfr. pag. 33 del suo controricorso). Neppure deduce, quindi, la ricorrente incidentale che la liquidazione contestata sia stata operata scendendo al di sotto dei minimi applicabili. 11. L’inammissibilità del ricorso principale della RAI comporta l’assorbimento del terzo e del quarto motivo del ricorso incidentale, in quanto esplicitamente formulati in via condizionata. 12. Stanti la declaratoriad’inammissibilità del ricorso principale e d il rigettodei primi due motivi del ricorso incidentale, con assorbimento degli altri due motivi di ricorso incidentale proposti in via condizionata, le spese di questo giudizio di legittimità devono essere interamente compensate tra le parti.13. Queste ultime, tuttavia, sono tenute al versamento del c.d. raddoppio del contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, rigetta i primi due motivi del ricorso incidentale, dichiara assorbiti gli altri e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principal e e della ricorre