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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 48864/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2022 emessa dalla Corte d'appello di Lecce - Sez. distaccata di Taranto; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, perché proposto per motivi non deducibili in questa Sede, sì come afferenti alla omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, dunque in relazione a profili di doglianza incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio, attesa la richiesta di applicazione di pena proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine alla dosimetria del trattamento punitivo, peraltro non inficiato da illegalità (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2022 emessa dalla Corte d'appello di Lecce - Sez. distaccata di Taranto; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, perché proposto per motivi non deducibili in questa Sede, sì come afferenti alla omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, dunque in relazione a profili di doglianza incompatibili con l'avvenuto concordato sanzionatorio, attesa la richiesta di applicazione di pena proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine alla dosimetria del trattamento punitivo, peraltro non inficiato da illegalità (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme
Sentenza Cassazione n. 48864/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris