CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 dicembre 2020
Cassazione n. 33962/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza in data 02/12/2020 della Corte di cassazione, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo la revoca della sentenza della Corte di cassazione e l'annullamento con rinvio della sentenza della Corte di appello di Firenze, udito per la parte civile [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso e ha depositato conclusioni scritte e nota spese di cui ha chiesto la liquidazione; udita per la parte civile [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e ha depositato conclusioni scritte e nota spese di cui ha chiesto la liquidazione; udito per la ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 32899 del 2 dicembre 2020, dep. 2021, la Sezione Quarta della Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del responsabile civile, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., nell'ambito del processo per i tragici fatti occorsi il 29 giugno 2009 nel Comune di Viareggio. 2. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ricorre per cassazione ai sensi dell'art. 625- bis cod. proc. pen. sulla base di due motivi. Con il primo lamenta l'omessa considerazione dei motivi di ricorso relativi alla posizione della parte civile [OSCURATO:PERSONA], ancorché la Corte di cassazione avesse risposto in merito ai rilievi svolti in ordine a Medicina democratica — Movimento di lotta per la salute, disponendo l'annullamento con rinvio delle relative statuizioni. Ritiene pertanto che l'omessa trattazione dei motivi puntualmente riportati nel par. 19.7 del "Ritenuto in fatto" sia da ascriversi a un errore di percezione causato da una svista nella redazione della sentenza. Con il secondo riproduce le medesime doglianze rispetto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. 3. [OSCURATO:PERSONA] presenta una memoria nella quale sostiene di non aver mai chiesto la citazione dei responsabili civili [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e conclude per l'inammissibilità del ricorso. In subordine, osserva che, a voler ritenere la motivazione implicita, era in suo favore, perché essa non rientrava tra i soggetti di cui era stata esclusa la costituzione e per cui era stata esclusa la liquidazione dei danni. Precisa che nel ricorso [OSCURATO:SOCIETA] non aveva censurato la liquidazione equitativa del danno, ma aveva reiterato la medesima doglianza sollevata innanzi alla Corte di appello. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è fondato. E' pacifico in giurisprudenza che il responsabile civile possa esperire il rimedio dell'art. 625-bis cod. pen. in quanto "condannato" sia pure solo al risarcimento del danno alla parte civile, all'esito dell'accertamento della responsabilità penale (si veda Cass., Sez. 6, n. 26485 del 27/04/2010, Chiatante, Rv. 247816; Cass., Sez. U, n. 28719 del 21/06/2012, Rv. 252695-01, Marani, in merito all'imputato condannato al solo risarcimento del danno e in senso estensivo della nozione di condannato anche a chi faccia valere l'errore di fatto della sentenza di revisione, Cass., Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, Rv. 269788). E' altresì pacifico, ed è stato di recente ribadito da Cass., Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686-01, che l'errore materiale o di fatto, verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625- bis cod. proc. pen., consista in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Nella motivazione della sentenza a Sez. U n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 si legge che: 1) qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; 2) sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie; 3) l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma in quanto l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale. La giurisprudenza ha inoltre precisato che l'omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione non dà luogo a errore di fatto né determina incompletezza della motivazione della sentenza allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso, siccome incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima. (Cass., Sez. 1, ord. n. 17847 del 11/01/2017, Barilari, Rv. 269868) o qualora l'omissione sia soltanto apparente, risultando le censure formulate con il relativo motivo assorbite dall'esame di altro motivo preso in considerazione, o, ancora, quando l'omesso esame del motivo non risulti decisivo, in quanto da esso non discenda, secondo un rapporto di derivazione causale necessaria, una decisione incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata se il motivo fosse stato considerato; in tale ultima ipotesi, è onere del ricorrente dimostrare che la doglianza non riprodotta era, contro la regola di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen., decisiva e che il suo omesso esame è conseguenza di un sicuro errore di percezione (Cass., Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982) L'omesso esame qui ha riguardato un profilo decisivo. Nel riassumere i motivi del ricorso, la Corte di cassazione ha dato ampia evidenza nel par. 19.7 del "Ritenuto in fatto" alle doglianze relative alle associazioni e agli enti esponenziali che si erano costituiti parte civile. In particolare, con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente aveva lamentato che la Corte di appello aveva esplicitamente disatteso la sua prospettazione difensiva, secondo cui i due enti non presentavano i requisiti di legge, del radicamento territoriale e dell'unicità o della prevalenza dello scopo, sostenendo invece che l'ambito operativo nazionale comprendeva anche il territorio di Viareggio e che per statuto tutelavano la salute dell'intera popolazione. Nel trattare i motivi di ricorso indicati nei par. 29.4 e ss, del "Considerato in diritto", la Corte di cassazione ha obliato sia la posizione di [OSCURATO:PERSONA] che di [OSCURATO:PERSONA] e non ha risposto alle specifiche censure sollevate. Né si può ritenere che sia stata resa una decisione implicita, perché non si rinviene nella trattazione del tema un sicuro riferimento alla posizione dei due enti, neanche attraverso il confronto per conformità o difformità con altri enti, per cui vi sono state espresse statuizioni. Né ha rilievo la deduzione di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile perché non aveva chiesto i danni al responsabile civile. Infatti, la legittimazione e l'interesse al ricorso sono strettamente collegati alla condanna di questi. Pertanto, la sentenza impugnata va revocata limitatamente alla domanda di parte ricorrente rispetto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello di Firenze, altra Sezione, valuterà in quella sede la fondatezza delle doglianze, alla stregua dei criteri già espressi dalla Corte di cassazione nella sentenza impugnata per gli altri enti, in merito alla legittimazione all'azione, alla sussistenza del danno e alla quantificazione della sua entità. P.Q.M. In accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. revoca la sentenza n. 32899/21 della Quarta Sezione limitatamente alle statuizioni relative a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e annulla la sentenza in data 20 giugno 2019 della Corte di appello di Firenze relativamente alle suddette parti civili con rinvio ad altra Sezione della