Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19405/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TARANTO che, nell'interesse del ricorrente, insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Lecce - decidendo quale giudice del rinvio, a seguito dell'annullamento disposto dalla Corte di cassazione - sez.

Prima - con sentenza n. 36399/2022 - ha rigettato l'istanza di riesame avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.I.P. del Tribunale di Lecce, che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], siccome gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 416- bis cod. co. 2 cod. pen. 1.1.

Con la sentenza rescindente, la Corte di cassazione aveva demandato al Giudice territoriale la verifica del ruolo di vertice ascritto all'indagato nel provvisorio editto accusatorio; in particolare, il Giudice di legittimità evidenziava che la posizione di vertice era stata desunta "da singoli episodi, per di più relativi a vicende personali, senza chiarire i rapporti con il fratello Nicola, all'interno della compagine associativa", sottolineando come "non è dato comprendere con la necessaria precisione, a prescindere dalle rivendicazioni formali, quale ruolo in concreto esercitasse l'odierno ricorrente, quale efficacia vincolante avessero nei confronti degli associati le sue direttive e le sue disposizioni e se lo stesso godesse di un pur limitato spazio di autonomia idoneo comunque a permettergli di impartire le une e le altre senza il necessario assenso del fratello".

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che, nell'interesse dell'indagato, svolge un unico motivo, denunciando la violazione degli artt. 627 - 628 cod. proc. pen. e correlati vizi della motivazione in merito al giudizio di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza circa il ruolo di promotore svolto dal ricorrente nell'ambito della associazione mafiosa capeggiata dal fratello Nicola, sostenendosi che l'ordinanza impugnata avrebbe condotto il vaglio devoluto facendo riferimento alla motivazione della ordinanza annullata, così violando il dictum del Giudice di legittimità.

In particolare, il ruolo apicale sarebbe stato desunto dall'ordinanza impugnata sulla scorta di due episodi che, tuttavia, oltre a non assumere valenza decisiva al fine di assegnare il ruolo di vertice, risultano afferenti a rapporti personali del ricorrente.

Il Tribunale distrettuale non ha, dunque, dimostrato, secondo la Difesa, che i due episodi valorizzati dall'ordinanza impugnata - segnatamente, una estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], costretto dal ricorrente al versamento di una tangente di 50 euro settimanali, e l'estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], da cui il Pascali, tramite la moglie, avrebbe preteso la cogestione di una sala biliardo in Taranto - dessero conto della gestione in via autonoma, in quanto diretti senza avallo del fratello, di introiti illeciti nell'interesse della cosca.

Si tratta, invece, - sostiene la Difesa - di estorsioni compiute nell'interesse personale del Pascali, senza vantaggio per il gruppo.

2.1. Inoltre, il ricorrente evidenzia che il Tribunale avrebbe del tutto obliterato il dato costituito dalla totale estraneità del Pascali alla gestione del narcotraffico, avviato dai sodali attraverso collegamenti con la criminalità di Scampia, tanto che neppure è stato contestato al ricorrente il suo coinvolgimento in tale specifica settore.

Secondo la Difesa, sarebbe del tutto illogico che un promotore dell'associazione non svolga alcun ruolo nell'ambito di uno dei settori in cui il clan è operativo; anzi, si sottolinea, egli risulta del tutto ignaro della circostanza che il sodalizio a cui appartiene con ruolo apicale di organizzatore avesse avviato il business dello spaccio di stupefacenti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato. 1.Come premesso, la Difesa ricorrente si duole, fondamentalmente, che l'ordinanza impugnata non si sarebbe attenuta al perimetro devoluto dal Giudice di legittimità, avendo tratto il ruolo apicale dell'indagato valorizzando i medesimi elementi già censurati, in particolare, affidandosi a due episodi estorsivi già vagliati nella prima ordinanza e ritenuti insufficienti, non decisivi e afferenti a rapporti personali del ricorrente. 2.Nondimeno, a differenza di quanto prospettato dalla Difesa ricorrente, si osserva che, dall'ordinanza impugnata, emerge, per un verso, che gli elementi valorizzati dal Giudice a quo non sono limitati a due soli episodi estorsivi, e, dall'altro, che non risponde al vero che si riconosca nel ricorrente il vertice dell'associazione criminale, dal momento che, invece, è pacifico che la posizione apicale, nell'ambito del sodalizio, sia stata attribuita al fratello Nicola, venendo riconosciuto al ricorrente un ruolo gestorio limitato al settore delle estorsioni, che egli, appunto, organizza, individuando le vittime, disponendo, ove necessario, spedizioni punitive e gestendo la riscossione dei proventi per conto del sodalizio. 3.L'ordinanza impugnata ha ben lumeggiato il ruolo gestorio del ricorrente, evidenziando come [OSCURATO:PERSONA], pur adeguandosi alle decisioni del fratello Nicola, impartiva anche autonome direttive ai sodali sulle estorsioni da compiere, affiliava sodali, altresì individuando le condotte significative dell'autonomia operativa del ricorrente, operando, indipendentemente dall'assenso del fratello, con specifico riferimento alla gestione dell'attività estorsiva a vantaggio del gruppo.

3.1. Ci si riferisce - oltre alle attività estorsive condotte autonomamente dal ricorrente in danno di [OSCURATO:PERSONA], di Grieco e di [OSCURATO:PERSONA] - alla capacità di [OSCURATO:PERSONA] di apportare nuove affiliazioni al sodalizio e di individuare e gestire nuove attività estorsive nonché spedizioni punitive anche con il ricorso alle armi, di cui egli dispone per conto del clan; alla considerazione della quale egli gode presso i sodali, che gli riconoscono, in tale specifico settore, il ruolo di capo ( in tal senso si segnala l'eloquente conversazione registrata in occasione della estorsione ai danni di Pirampo), tanto che, in una lettera scritta a [OSCURATO:PERSONA] da un sodale, questi afferma che i fratelli Pascali "sono una cosa sola", vale a dire che anche a [OSCURATO:PERSONA] veniva riconosciuto un ruolo apicale, come inequivocabilmente si trae anche dal colloquio, richiamato nell'ordinanza impugnata, tra [OSCURATO:PERSONA] e la moglie, che dà conto di come [OSCURATO:PERSONA], braccio esecutivo dei fratelli Pascali, versi i proventi delle estorsioni proprio a [OSCURATO:PERSONA].

3.2. Sulla base di tali elementi il Giudice a quo - attenendosi ai criteri indicati nella sentenza rescindente (cfr. sez. 2 n. 316 del 27/09/2016, Riva, Rv. 268962) - ha tratto correttamente il convincimento del ruolo di 'dirigente' ( inteso come 'vertice di un'entità criminale autonoma, sia essa famiglia, cosca o clan') e di 'organizzatore' ( quale 'capo di un settore delle attività illecite del gruppo criminale con poteri decisionali e deliberativi autonomi') svolto dal ricorrente nell'ambito del sodalizio, osservando come "l'odierno ricorrente individuava le potenziali vittime e dava precise disposizioni sulle estorsioni da compiere in maniera del tutto autonoma e senza chiedere l'assenso del fratello, avvalendosi di sodali fidati, tra cui in particolare di [OSCURATO:PERSONA]". 4.Neppure ha pregio l'obiezione con cui si censura di illogicità l'ordinanza impugnata con riguardo alla circostanza che l'indagato sarebbe estraneo all'attività parallela condotta dal sodalizio, in specie dal fratello Nicola, nel settore del narcotraffico, giacchè, dal compendio investigativo finora acquisito, emerge, con tutta evidenza, che la cosca gestisce i propri affari diversificando i settori di interesse, nell'ambito dei quali il ricorrente è coinvolto in quello, appunto, delle estorsioni.

5. L'ordinanza impugnata ha, dunque, correttamente adempiuto al compito devoluto dal Giudice di legittimità avendo dato conto del ruolo apicale svolto da [OSCURATO:PERSONA] nello specifico settore criminale delle estorsione ai danni di commercianti operanti nell'area di operatività della cosca, non riscontrandosi le aporie e i vizi argomentativi denunciati; piuttosto, il Tribunale del riesame si è attenuto ai canoni ermeneutici individuati nella sentenza rescindente, conducendo il vaglio devoluto dandone corretta applicazione.

6. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. 7.Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94 comma 1-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della ordinanza sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, per i provvedimenti stabiliti dal comma lbis del citato art. 94.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TARANTO che, nell'interesse del ricorrente, insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Lecce - decidendo quale giudice del rinvio, a seguito dell'annullamento disposto dalla Corte di cassazione - sez. Prima - con sentenza n. 36399/2022 - ha rigettato l'istanza di riesame avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.I.P. del Tribunale di Lecce, che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], siccome gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 416- bis cod. co. 2 cod. pen. 1.1. Con la sentenza rescindente, la Corte di cassazione aveva demandato al Giudice territoriale la verifica del ruolo di vertice ascritto all'indagato nel provvisorio editto accusatorio; in particolare, il Giudice di legittimità evidenziava che la posizione di vertice era stata desunta "da singoli episodi, per di più relativi a vicende personali, senza chiarire i rapporti con il fratello Nicola, all'interno della compagine associativa", sottolineando come "non è dato comprendere con la necessaria precisione, a prescindere dalle rivendicazioni formali, quale ruolo in concreto esercitasse l'odierno ricorrente, quale efficacia vincolante avessero nei confronti degli associati le sue direttive e le sue disposizioni e se lo stesso godesse di un pur limitato spazio di autonomia idoneo comunque a permettergli di impartire le une e le altre senza il necessario assenso del fratello". 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che, nell'interesse dell'indagato, svolge un unico motivo, denunciando la violazione degli artt. 627 - 628 cod. proc. pen. e correlati vizi della motivazione in merito al giudizio di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza circa il ruolo di promotore svolto dal ricorrente nell'ambito della associazione mafiosa capeggiata dal fratello Nicola, sostenendosi che l'ordinanza impugnata avrebbe condotto il vaglio devoluto facendo riferimento alla motivazione della ordinanza annullata, così violando il dictum del Giudice di legittimità. In particolare, il ruolo apicale sarebbe stato desunto dall'ordinanza impugnata sulla scorta di due episodi che, tuttavia, oltre a non assumere valenza decisiva al fine di assegnare il ruolo di vertice, risultano afferenti a rapporti personali del ricorrente. Il Tribunale distrettuale non ha, dunque, dimostrato, secondo la Difesa, che i due episodi valorizzati dall'ordinanza impugnata - segnatamente, una estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], costretto dal ricorrente al versamento di una tangente di 50 euro settimanali, e l'estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], da cui il Pascali, tramite la moglie, avrebbe preteso la cogestione di una sala biliardo in Taranto - dessero conto della gestione in via autonoma, in quanto diretti senza avallo del fratello, di introiti illeciti nell'interesse della cosca. Si tratta, invece, - sostiene la Difesa - di estorsioni compiute nell'interesse personale del Pascali, senza vantaggio per il gruppo. 2.1. Inoltre, il ricorrente evidenzia che il Tribunale avrebbe del tutto obliterato il dato costituito dalla totale estraneità del Pascali alla gestione del narcotraffico, avviato dai sodali attraverso collegamenti con la criminalità di Scampia, tanto che neppure è stato contestato al ricorrente il suo coinvolgimento in tale specifica settore. Secondo la Difesa, sarebbe del tutto illogico che un promotore dell'associazione non svolga alcun ruolo nell'ambito di uno dei settori in cui il clan è operativo; anzi, si sottolinea, egli risulta del tutto ignaro della circostanza che il sodalizio a cui appartiene con ruolo apicale di organizzatore avesse avviato il business dello spaccio di stupefacenti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato. 1.Come premesso, la Difesa ricorrente si duole, fondamentalmente, che l'ordinanza impugnata non si sarebbe attenuta al perimetro devoluto dal Giudice di legittimità, avendo tratto il ruolo apicale dell'indagato valorizzando i medesimi elementi già censurati, in particolare, affidandosi a due episodi estorsivi già vagliati nella prima ordinanza e ritenuti insufficienti, non decisivi e afferenti a rapporti personali del ricorrente. 2.Nondimeno, a differenza di quanto prospettato dalla Difesa ricorrente, si osserva che, dall'ordinanza impugnata, emerge, per un verso, che gli elementi valorizzati dal Giudice a quo non sono limitati a due soli episodi estorsivi, e, dall'altro, che non risponde al vero che si riconosca nel ricorrente il vertice dell'associazione criminale, dal momento che, invece, è pacifico che la posizione apicale, nell'ambito del sodalizio, sia stata attribuita al fratello Nicola, venendo riconosciuto al ricorrente un ruolo gestorio limitato al settore delle estorsioni, che egli, appunto, organizza, individuando le vittime, disponendo, ove necessario, spedizioni punitive e gestendo la riscossione dei proventi per conto del sodalizio. 3.L'ordinanza impugnata ha ben lumeggiato il ruolo gestorio del ricorrente, evidenziando come [OSCURATO:PERSONA], pur adeguandosi alle decisioni del fratello Nicola, impartiva anche autonome direttive ai sodali sulle estorsioni da compiere, affiliava sodali, altresì individuando le condotte significative dell'autonomia operativa del ricorrente, operando, indipendentemente dall'assenso del fratello, con specifico riferimento alla gestione dell'attività estorsiva a vantaggio del gruppo. 3.1. Ci si riferisce - oltre alle attività estorsive condotte autonomamente dal ricorrente in danno di [OSCURATO:PERSONA], di Grieco e di [OSCURATO:PERSONA] - alla capacità di [OSCURATO:PERSONA] di apportare nuove affiliazioni al sodalizio e di individuare e gestire nuove attività estorsive nonché spedizioni punitive anche con il ricorso alle armi, di cui egli dispone per conto del clan; alla considerazione della quale egli gode presso i sodali, che gli riconoscono, in tale specifico settore, il ruolo di capo ( in tal senso si segnala l'eloquente conversazione registrata in occasione della estorsione ai danni di Pirampo), tanto che, in una lettera scritta a [OSCURATO:PERSONA] da un sodale, questi afferma che i fratelli Pascali "sono una cosa sola", vale a dire che anche a [OSCURATO:PERSONA] veniva riconosciuto un ruolo apicale, come inequivocabilmente si trae anche dal colloquio, richiamato nell'ordinanza impugnata, tra [OSCURATO:PERSONA] e la moglie, che dà conto di come [OSCURATO:PERSONA], braccio esecutivo dei fratelli Pascali, versi i proventi delle estorsioni proprio a [OSCURATO:PERSONA]. 3.2. Sulla base di tali elementi il Giudice a quo - attenendosi ai criteri indicati nella sentenza rescindente (cfr. sez. 2 n. 316 del 27/09/2016, Riva, Rv. 268962) - ha tratto correttamente il convincimento del ruolo di 'dirigente' ( inteso come 'vertice di un'entità criminale autonoma, sia essa famiglia, cosca o clan') e di 'organizzatore' ( quale 'capo di un settore delle attività illecite del gruppo criminale con poteri decisionali e deliberativi autonomi') svolto dal ricorrente nell'ambito del sodalizio, osservando come "l'odierno ricorrente individuava le potenziali vittime e dava precise disposizioni sulle estorsioni da compiere in maniera del tutto autonoma e senza chiedere l'assenso del fratello, avvalendosi di sodali fidati, tra cui in particolare di [OSCURATO:PERSONA]". 4.Neppure ha pregio l'obiezione con cui si censura di illogicità l'ordinanza impugnata con riguardo alla circostanza che l'indagato sarebbe estraneo all'attività parallela condotta dal sodalizio, in specie dal fratello Nicola, nel settore del narcotraffico, giacchè, dal compendio investigativo finora acquisito, emerge, con tutta evidenza, che la cosca gestisce i propri affari diversificando i settori di interesse, nell'ambito dei quali il ricorrente è coinvolto in quello, appunto, delle estorsioni. 5. L'ordinanza impugnata ha, dunque, correttamente adempiuto al compito devoluto dal Giudice di legittimità avendo dato conto del ruolo apicale svolto da [OSCURATO:PERSONA] nello specifico settore criminale delle estorsione ai danni di commercianti operanti nell'area di operatività della cosca, non riscontrandosi le aporie e i vizi argomentativi denunciati; piuttosto, il Tribunale del riesame si è attenuto ai canoni ermeneutici individuati nella sentenza rescindente, conducendo il vaglio devoluto dandone corretta applicazione. 6. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. 7.Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94 comma 1-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della ordinanza sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, per i provvedimenti stabiliti dal comma lbis del citato art. 94. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.
Sentenza Cassazione n. 19405/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris