CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 luglio 2023
Cassazione n. 21460/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 15630 / 20 1 9 , propost o da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali ex soci della società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, per procura a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 5 -ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;-controricorrente- per la revocazione dell’ordinanza della Suprema Corte di cassazione n. 40/2019, depositatail 3 gennaio 2019; e sui ricors i successiv i avverso l’atto di diniego di definizione fiscale della lite, propostida: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 5 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 5 -ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -controricorrente - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. Natalino e [OSCURATO:PERSONA], agendo in proprio e nella loro qualità di ex soci della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. , hanno proposto ricorso per revocazione dell’ordinanza di questa Corte n. 40 del 2019, resa all’esito del giudizio di impugnazione della sentenza n. 12/10/2012 della Commissione tributaria regionale del Friuli-[OSCURATO:PERSONA]. All’origine del contenzioso vi era statal’adesione della società [OSCURATO:PERSONA] al cd. concordato preventivo biennale di cui all’art. 33 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, per gli anni 2003 e 2004, non perfezionatosi per il mancato rispetto,da parte della contribuente, dei parametri relativi ai ricavi a fini Iva. L’Agenzia delle entrate aveva così dichiarato la società decaduta dal beneficio, emettendo atti impositivi– per recupero a tassazione e sanzioni –nei confronti della stessa e, per il reddito da partecipazione, dei due sociNatalino e [OSCURATO:PERSONA]. Tutti i destinatari avevano impugnato gli avvisi di accertamento davanti alla Commissione tributaria provinciale di Trieste, che, riuniti i rispettivi ricorsi, li aveva accolt i ritenendo c he l’adeguamento al concordato fosse stato impedito da circostanze eccezionali e imprevedibili. Tale decisione era poi stata parzialmente confermata dalla C.T.R. con la sentenza poc’anzi richiamata, la quale, escluse le predette circostanze, aveva tuttavia mantenuto efficacigli avvisi soltanto per la parte inerente all’Iva, ritenendo cheil concordato si fosse perfezionato in relazione alle imposte dirette. 2. La pronunzia della C.T.R. era quindi stata impugnata conricorso principale dell’Amministrazione e conricorso incidentale dei soci. Questa Corte, con l’ordinanza oggetto del presente mezzo straordinario, ha accolto il ricorso principale, respinto quello incidentale e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso introduttivo di Natalino e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso per revocazione è affidato a due motivi. L’Amministrazione ha depositato controricorso. Con successivi e separati ricorsi, i soci hanno impugnato il diniego opposto dall’Ufficio alla definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, con la motivazione che, al momento della presentazione della domanda (30 maggio 2019), era già stata depositata l’ordinanza che aveva definito la controversia.Tali ricorsi sono affidati a d un unico motivo ; l’Amministrazione resiste con controricorso. In prossimità dell’udienza, i ricorrenti hanno depositato istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell’art.1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Considerato che: 1. Va preliminarmente scrutinata l’istanza di sospensione avanzata dai ricorrenti, che non può essere accolta. L’orientamento di questa Corte, formatosiin relazione alle diverse fattispecie di condono succedutesinel tempo, si attesta infatti nel senso di ritenere che il legislatore abbia inteso riferire la definizione agevolata della lite fiscale esclusivamente alle controversie per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva, intesa come non più impugnabile con i mezzi ordinari. Ne deriva la non definibilità delleliti al cui decisione sia impugnabile solo con revocazione, atteso che la pendenza del relativo termine non impedisce, a norma dell'art. 391-bis cod. proc. civ., i l passaggio in giudicato della sentenza impugnata per effetto del rigetto del ricorso per cassazione. Intali casi, pertanto, va disattesa la richiesta di sospensione del giudizio avanzata invocando il procedimento di definizione agevolata della lite fiscale (così, fra le altre, Cass. n. 5373/2023; Cass. n. 26939/2022; Cass. n. 29037/2019; Cass. n. 272/2014; Cass. n. 2750/2012). Non sussistono ragioni per non confermare tale orientamento, tenuto conto che anche l’art. 1, comma 192, della l. n. 197/2022 fa riferimento alle controversie per le quali «il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva».2. Sulle stesse basi argomentative va respinto anche il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di diniego della definizione agevolata della controversia in base al d.l. n. 119/2018. L’unico motivo di ricorso deduce infatti l’erroneità del provvedimento per effetto delmancato rilievo della sussistenza di una lite pendente innanzi a questa Corte, rappresentata dal presente giudizio di revocazione. 3. Si può procedere, pertanto, all’esame dei due motivi del ricorso per revocazione. 3.1. Con il primo di essi, i contribuenti lamentano il mancato esame, nel provvedimento impugnato, di uno dei motivi del ricorso dell’Agenzia delle entrate, deducendo la sussumibilità di tale omissione sotto la fattispecie dell’errore di fatto revocatoriorilevante ex art. 395, num. 4, cod. proc. civ. L’Amministrazione, in particolare , aveva articolato due motivi di ricorso per cassazione. Con il primo di essi aveva denunziato l’erroneità della sentenza d’appello nella parte in cui disponeva, in violazione dell’art. 33 del d.l. n. 269/2003, che il concordato mantenesse i suoi effetti in punto alle imposte dirette;con il secondo , deducendo violazione degli artt. 2909 cod. civ. e 329 cod. proc. civ., aveva contestato la sentenza d’appello nella parte in cui riteneva formato il giudicato interno sulla parziale efficacia del concordato, trattandosi di circostanza affermata dai giudici di primo grado e non espressamente appellata. I ricorrenti osservano che l’ordinanza di questa Corte, dopo aver enunciato il contenuto di entrambi i motivi del ricorso principale, ha esposto le ragioni della fondatezza del primo senza statuire alcunché sul restante, neppure quanto al suo eventuale assorbimento.3.2. Mediante il secondo mezzo di impugnazione, i ricorrenti deducono un analogoerrore revocatorio, consistito nel mancato esame del secondo motivo del ricorso incidentale da loro proposto. Con tale motivo essi avevano denunziato l’omessa pronuncia , da parte dei giudici d’appello, sul motivo con il quale essi avevano chiesto la disapplicazione delle sanzioni comminate con gli atti impositivi, allegando, quali cau se di non punibilità, il loro comportamento incolpevole e l’obiettiva incertezza nell’interpretativa della disciplina di riferimento. L’ordinanza impugnata, tuttavia, non aveva reso alcuna statuizione su tale doglianza, essendosi limitata allo scrutinio del primo motivo di ricorso incidentale. 4. Il primo motivo è inammissibile. 4.1. È opportuno, al riguardo, richiamare i principii ripetutamente affermati da questa Corte nell’interpretazione dell’ipotesi di revocazione di cui all’art. 395, num. 4, cod. proc. civ.( in tal senso, fra le numerose altre, Cass. n. 24346/2022; Cass. n. 2652/2022). Tale ipotesisussiste se la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa; ciò significa che la decisione si è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure haritenuto inesistente un fatto la cui verità è positivamente stabilita. Tale genere di errore, affermano dunque numerose pronunzie, presuppone il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti processuali, purché, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio e, dall’altro, quella risultante dagli atti e documenti non sia stata contestata dalle parti (per tutte, v.Cass. Sez. U, n. 5303/1997; conformi Cass. Sez. U, n. 4413/2016; Cass. Sez. U, n. 23856/2008).Pertanto, l’errore non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche, ovvero la valutazione e l’interpretazione dei fatti storici; esso deve invece avere i caratteri dell’assoluta evidenza e della semplice rilevabilità, sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; inoltre, esso dev’essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione da lui emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l’errore la pronuncia sarebbe stata diversa (tra le altre, v. Cass. n. 14656/2017). Fuoriesce, quindi, dal perimetro del travisamento rilevante ogni errore che attinga al l ’ interpretazione del quadro processuale, in coerenza con una scelta che deve lasciar fermo il valore costituzionale della insindacabilità delle valutazioni di fatto e di diritto della Corte di legittimità(Cass. n. 22569/2013). 4.2. Su tali basi, è stato poi autorevolmente osservato (Cass. Sez. U, n. 31032 / 2019 ; v. anche Cass. n. 10184/2018 , Cass. n. 25560/2016)che il rimedio revocatorio in questione è esperibile anche per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità per omessa pronuncia su uno o più motivi di ricorso; in proposito, ai fini della valutazione di sussistenza o meno di tale vizio, deve aversi riguardo al “capo” della domanda riproposta all'esame del giudice dell'impugnazione, «escludendosi il vizio suddetto quante volte la pronunzia su di esso vi sia effettivamente stata, sia pure con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio».4.3. Quest’ultima è l’ipotesi che ricorre nel caso di specie. In termini che gli stessi ricorrenti ammettono, infatti, l’ordinanza impugnata ha espressamente dato conto del contenuto del secondo motivo di impugnazione formulato dall’Amministrazione, ed ha poi svolto considerazioni specifiche sul primo motivo, ritenendole sufficienti a determinare l’accoglimento del l’intero ricorso , senza necessità di specifica disamina della restante censura. Nel contestare una tale impostazione, pertanto, il motivo di revocazione non si traduce nella denunzia di una svista immediatamente percepibile. Esso, piuttosto, formula una critica alla motivazionedella sentenza impugnata, ovvero alla scelta di ritenere il secondo motivo assorbito nel primo; ma– in entrambi i casi, e per le ragioni più sopra evidenziate – si tratta di doglianze estranee al sinda cato proprio del presente giudizio. 5. Considerazioni diverse riguardano il secondo motivo di ricorso. 5.1. A differenza da quanto verificatosi in relazione al ricorso principale, infatti, la sentenza impugnata non dà minimamente conto di aver esaminato ilsecondo motivo dell’impugnazione incidentale , che neppure richiama nelle premesse in fatto della statuizione. Né può ritenersi che sul punto la sentenza abbia statuito in modo implicito. Il tema delle sanzioni, infatti, importava l’accertamento di questioni di fatto del tutto diverse da quelle scrutinate nell’ambito del primo motivo; inoltre, come si è detto, la doglianza aveva ad oggetto un’omessa pronunzia da parte della C.T.R., e non sussistono elementi che consentano di affermare che i giudici a quo a bbia no tacitamente accertato tale fattispeciee sia siano contestualmente sostituiti ai giudici d’appello.Pertanto, poiché la questione dell’imputabilità delle sanzioni comminate costituisceun punto controverso e decisivo nell’ottica della decisione impugnata, la censura va ritenuta fondata. 5.2. La stessa, esaminata nel merito, va poi accolta. Invero, nell’appello incidentale, trascritto anche nel loro ricorso incidentale per cassazione, i contribuenti hanno sostenuto che gli accadimenti straordinari e imprevedibili in seguito ai quali non si era perfezionata la procedura di concordato –individuati nell’ingresso della Slovenia nell’Unione Europea, con conseguente mutamento delle relazioni commercialicon tale Stato, che connotavano in via esclusiva la loro attività –costituirebbero elemento valutabile, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, ai fini del giudizio di colpevolezza. Inoltre, hanno allegato circostanze significative dell’esistenza di oscillazioni interpretative in punto alla relativa disciplina, deducendone la rilevanza in punto alla possibile inimputabilità delle condotte sanzionate, anche sotto il profilo della pretesa assenza di colpa. 5.3. Tali argomenti - sui quali la sentenza della CTR non si è pronunciata, limitandosi, in tema di sanzioni, a dare atto del loro “ridimensionamento” conseguente alla contestuale pronuncia sull’Iva - sono in astratto idonei a determinare il riesame della pretesa erariale in punto alle sanzioni applicate; essi, pertanto, sono meritevoli di esame nel merito, onde verificare se si tratti o meno di circostanze idonee a escludere, o quantomeno ad attenuare, la pretesa erariale nella parte concernente le sanzioni. La sentenza n. 12/10/2012 della Commissione tributaria regionale del Friuli-[OSCURATO:PERSONA] va dunque cassata, e la causa va rinviata al giudice a quo perché, decidendo in diversa composizione, esamini l’indicato motivo di ricorsonei termini specificati. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte rigetta i ricorsi dei contribuenti avverso il provvedimento di diniego della definizione agevolata della controversia; pronunciando in sede rescindente , a ccoglie il secondo motivo del ricorso per revocazione, dichiarando inammissibile il primo, e revoca, in relazione al motivo accolto, l’ordinanza della Suprema Corte di cassazione n. 40/2019, depositata il 3 gennaio 2019; pronunciando in sede rescissoria, accoglie il secondo motivo del ricors o incidentale per cassazione dei contribuenti e cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza della