CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 aprile 2026
Cassazione n. 08786/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o delleinfrastrutture e della mobilità sostenibili ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) eProvveditorato Interregionale per le [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), PEC ags.rm @ mailcert.avvocaturastato.it, presso i cuiuffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 sono domiciliati ope legis.RicorrenticontroImpresa geom. [OSCURATO:PERSONA] inconcordato preventivo (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con sede inGubbio, [OSCURATO:PERSONA], Loc. [OSCURATO:PERSONA], in persona del Liquidatoregiudiziale pro tempore, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata edifesa giusta procura speciale alle liti estesa in calce al controricorso,congiuntamente e disgiuntamente, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del Foro di Perugia ([OSCURATO:TELEFONO]; pec:francesco.crisi @ avvocatiperugiapec.it) con studio legale in Perugia, ViaNumero registro generale 6691/2023Numero sezionale 4484/2025Numero di raccolta generale 8786/2026Data pubblicazione 08/04/2026XIV Settembre n. 3, e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] A. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: DMT FNC63S30 A281D - pec: francescoaugusto.dematteis @avvocatiperugiapec.it), con studio in Perugia, Via L. Bonazzi, 9, presso cuiè elettivamente domiciliata. I difensori dichiarano di essere iscritti all’AlboSpeciale dei Cassazionisti, di voler ricevere tutte le comunicazioni e lenotificazioni, sia di Cancelleria sia di parte, presso gli indirizzi PEC sopraindicati, iscritti nel RE.G.IND.E. e già comunicati all’Ordine degli [OSCURATO:PERSONA], ivi intendendo eleggere domicilio digitale ex art. 366 c.p.c.ControricorrenteRicorrente incidentaleavverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia n° 473 depositata il21 settembre 2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- A seguito di licitazione privata esperita dal Ministero dei lavori pubblici,[OSCURATO:PERSONA], imprenditore individuale, titolare dell’omonimaImpresa di costruzioni, si aggiudicava l'appalto avente ad oggetto i lavoridi completamento di opere civili ed impiantistiche per la realizzazione delnuovo Comando dei Vigili del Fuoco di Perugia e il relativo contratto venivastipulato il 16 gennaio 1996.A seguito delle pretese dell’appaltatore, discendenti dalle riserve iscrittenella contabilità, e delle contropretese del Committente, il Fiorucci – dopoche il Ministero aveva ricusato la domanda di arbitrato – adiva il tribunaledi Perugia, chiedendo la condanna della Stazione appaltante al pagamentodel corrispettivo dovuto.Il tribunale accoglieva parzialmente le domande e condannava il Ministeroa pagare euro 243.677,34.2.- Il Ministero proponeva appello principale e l’impresa impugnazioneincidentale.Numero registro generale 6691/2023Numero sezionale 4484/2025Numero di raccolta generale 8786/2026Data pubblicazione 08/04/2026Con la sentenza menzionata in epigrafe – e per quello che qui ancorarileva – la Corte territoriale respingeva l’appello principale delCommittente, nella parte in cui quest’ultimo lamentava che il tribunaleavesse illegittimamente esaminato il merito delle riserve, nonostantel’imprenditore non le avesse tempestivamente esplicitate.La Corte, inoltre, riteneva che la riserva n° 9 – espressa dall’appaltatoreavverso la pretesa della Stazione appaltante di addebitargli i costi diripristino dei vizi e difetti dell’opera, a causa dei quali erano stati eseguitilavori in danno dell’appaltatore (cosiddette “prime opere in danno”) –fosse infondata, sia perché genericamente espressa, sia perchél’appaltatore non aveva dato prova di aver correttamente etempestivamente adempiuto alle obbligazioni contrattuali.Del pari non accoglibile era la stessa riserva nella parte concernente le“seconde opere in danno”, in quanto il costo dei lavori risultava dalcertificato di collaudo del 18 maggio 2005.Ne derivava che l’impresa avrebbe dovuto iscrivere ed esplicitaretempestivamente tale riserva, dato che dal verbale di collaudo giàrisultavano le verifiche e le tipologie dei vizi e difetti riscontrati e chel’impresa era perfettamente in grado sin da subito di conoscerle e dicontestarle.3.- Avverso tale decisione interpone ricorso principale il Ministero, affidatoad un unico motivo, e ricorso incidentale l’appaltatore, fondato su duemezzi.La causa è stata, quindi assegnata per la trattazione in AdunanzaCamerale ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.Non sono state depositate memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE4.- Col primo motivo di ricorso principale il Ministero lamenta laviolazione e la falsa applicazione degli artt. 107, 54 e 64 del r.d. 25maggio 1865 n° 350.Numero registro generale 6691/2023Numero sezionale 4484/2025Numero di raccolta generale 8786/2026Data pubblicazione 08/04/2026La Corte territoriale – nonostante la mancata esplicitazione delle riserveapposte in sede di sottoscrizione del certificato di collaudo – avrebbeerroneamente ritenuto che l’art. 107 del r.d. n° 350/1865 doveva essereinteso nel senso che la sottoscrizione del certificato di collaudo senza laformulazione di riserve o domande esplicite precludeva all'appaltatoresolamente la possibilità di tutelare i diritti eventualmente lesi dallemodalità di svolgimento delle operazioni di collaudo, ma non anche diagire a tutela di altri diritti nascente dal contratto, per i quali risulti giàformulata, a suo tempo, apposita riserva.Al contrario, come riconosciuto dalla stessa impresa (nella conclusionale apagina 9) e nella sentenza gravata (pagina 8, dove tratta della riserva n°8), l’appaltatore aveva sottoscritto il verbale di collaudo del 18 maggio2005 con riserva, ma senza esplicitarla.5.- Il motivo è infondato.È noto che negli appalti pubblici le registrazioni dei fatti rilevanti vienefatta mediante annotazione su vari tipi di registri.Per quello che qui rileva, il r.d. n° 350/1865 prevedeva i libretti di misuradelle lavorazioni (destinato a recepire la descrizione del genere e la partedi lavoro eseguita: art. 42 r.d. n° 350/1865); il registro di contabilità,destinato e ricevere la trascrizione dei fatti registrati sui libretti di misura(art. 52 del r.d. n° 350); gli stati di avanzamento dei lavori, ricavabili dalregistro di contabilità (art. 58 r.d. n° 350); il conto finale dei lavori e larelazione finale (art. 63 r.d. cit.).Questo impianto originario della contabilità è sostanzialmente rimastoimmutato anche nella legislazione successiva: l’art. 26 del d.P.R.1063/1962 prevedeva infatti che “[i] documenti contabili sono tenutisecondo le prescrizioni del regolamento approvato con regio decreto 25maggio 1895, n. 350”; l’art. 156 del d.P.R. n° 554/1999 riconferma che lacontabilità d’impresa è composta (tra l’altro) dai libretti di misura, dalgiornale di contabilità, dagli stati di avanzamento dei lavori e dal contoNumero registro generale 6691/2023Numero sezionale 4484/2025Numero di raccolta generale 8786/2026Data pubblicazione 08/04/2026finale con la relativa relazione; l’art. 181 del successivo d.P.R. n°207/2010 annoverava, ancora, tra i documenti amministrativi perl’accertamento dei lavori gli strumenti contabili sopra indicati.Più recentemente l’impianto della contabilità d’appalto è stato disciplinatodal d.m. 7 marzo 2018 n° 49, il cui art. 14 riproduce quanto già stabilitodalla precedente normativa.Ora, se ora si passa ad esaminare le norme di ogni tempo che disciplinanole riserve (artt. 53, 54, 63 del r.d. n° 350/1865; art. 26 del d.P.R. n°1063/1962; artt. 164, 165 e 174 del d.P.R. n° 554/1999; art. 31 del d.m.n° 145/2000; artt. 189, 190, 191 e 201 del d.P.R. n° 207/2010; d.lgs. n°36/2023, all. II.14, art.7), si può notare che in tutti i testi normativi èfatto onere all’appaltatore, che intenda avanzare domande, osservazioni orichieste, di iscrivere una riserva anzitutto sul registro di contabilità, ossiasullo strumento destinato a recepire le indicazioni (anche quantitative deilibretti di misura), di esplicitarla (ossia di rendere contezza, anchecontabile, della domanda formulata) immediatamente o nei quindici giornisuccessivi e di ribadire tali riserve sul conto finale, destinato ad esserecorredato – come si è visto – da una relazione dell’organo deputato allasua redazione, nella quale detto organo prende posizione in ordine alleriserve espresse dall’appaltatore.Il giudizio finale sulle riserve è invece reso in sede di collaudo, che, al paridegli altri strumenti contabili sopra indicati, costituisce però un ulterioredocumento destinato a recepire domande aggiuntive dell’appaltatore“rispetto alle operazioni di collaudo” (come si esprimeva l’art. 107 del r.d.n° 350/1865).Da quanto sopra esposto emerge, dunque, che l’onere di iscrizione e diesplicitazione delle riserve nel corso dell’appalto è adempiuto medianteiscrizione (ed eventuale esplicitazione) nel registro di contabilità dei lavorie di ripetizione delle riserve nel conto finale, in modo da mettere in gradoNumero registro generale 6691/2023Numero sezionale 4484/2025Numero di raccolta generale 8786/2026Data pubblicazione 08/04/2026l’organo della PA competente a decidere sulle riserve di comprenderequale sia il perimetro e l’entità delle contestazioni dell’appaltatore.È, dunque, evidente che, se il giudizio finale sulle riserve espressedall’appaltatore nel corso dei lavori è ex lege rimesso al momento delcollaudo, non occorre che l’imprenditore ribadisca anche su tale ultimodocumento le riserve precedentemente espresse.D’altro canto, l’onere di iscrizione di ulteriori riserve sul certificato dicollaudo è espressamente limitato dalla legge (art. 107 r.d. n° 350/1865;42 del d.P.R. n° 1063/1962; 203 d.P.R. n° 554/1999) a quellecontestazioni che sorgono “rispetto alle operazioni di collaudo”: previsioneche, dato il suo chiaro tenore letterale, non può essere intesa se non nelsenso della salvezza delle riserve espresse nel corso dei lavori, per le qualibasta la loro iscrizione nel registro di contabilità, nei SAL e nel contofinale; mentre sul certificato di collaudo vanno iscritte le ulteriori riserverelative solo a tale adempimento, che è esattamente quanto predicato daCass. n° 9024/2000 citata dalla sentenza qui gravata.Alla luce di quanto sopra esposto, la conclusione cui è giunta la Corte è deltutto condivisibile.Il ricorrente indica, a sostegno della sua tesi, altri precedenti di questaCorte di legittimità, assumendo che l’orientamento di Cass. 9024/2000sarebbe superato.In realtà i precedenti citati si occupano tutti della tempestività o dellatardività delle riserve iscritte nel giornale di contabilità e nel conto finale,ma non asseriscono affatto che l’appaltatore, per conservare le preteseespresse nelle predette riserve, debba anche ripeterle nel certificato dicollaudo.In conclusione, il ricorso principale va respinto.Si passa ora all’esame di quello incidentale.6.- Col primo motivo di ricorso incidentale l’impresa lamenta laviolazione e la falsa applicazione degli artt. 107, 54 e 64 del r.d. n° 350Numero registro generale 6691/2023Numero sezionale 4484/2025Numero di raccolta generale 8786/2026Data pubblicazione 08/04/2026del 1835, ai sensi dell’art. 360 n° 3 cod. proc. civ., in relazione alle primeopere in danno, e difetto assoluto di motivazione e/o motivazioneinesistente o apparente in relazione ad un fatto decisivo per il giudizio, aisensi dell’art. 360 n° 5 dello stesso codice.La Corte avrebbe erroneamente ritenuto che la riserva (concernente lecosiddette “prime opere in danno”) espressa il 24 novembre 2000 sullostato finale dei lavori datato 8 novembre 2000 ed esplicitata il 7 dicembresuccessivo fosse generica, in quanto la specificazione delle ragioni di essaera stato fatta “per il tramite dell’allegazione della missiva del legale del22.11.1999”.La Corte, inoltre, non avrebbe esaminato il fatto decisivo che la Stazioneappaltante era decaduta dalla garanzia per vizi dell’opera, ai sensi dell’art.1667, secondo comma, cod. civ., e che le determinazioni in punto di“prime opere in danno” erano state assunte dalla Stazione appaltantesenza alcun contraddittorio con l’appaltatore, che non era stato nemmenoinvitato a partecipare al sopralluogo del 30 settembre 1999.7.- Il motivo è inammissibile, non contestando una concorrente ratiodecidendi della sentenza gravata.La Corte, infatti, dopo aver ritenuto del tutto generica la riserva espressadall’appaltatore e superato il problema della mancanza di contraddittorio(in sede di rilevazione dei difetti dell’opera) in virtù della “fittacorrispondenza intercorsa tra le parti” (sentenza, pagina 11), ha osservatoche “rispetto ai vizi e difetti denunciati, in difetto di prova dell’appaltatoredi avere correttamente e tempestivamente adempiuto alle obbligazionicontrattuali, deve accertarsi la correttezza dell’operato della Stazioneappaltante nel procedere alla riparazione e ripristino in danno dell’impresaappaltatrice”.In sostanza, la Corte ha ritenuto che la riserva n° 9 fosse infondata inquanto l’appaltatore non aveva dimostrato di aver esattamente adempiutoNumero registro generale 6691/2023Numero sezionale 4484/2025Numero di raccolta generale 8786/2026Data pubblicazione 08/04/2026alle proprie obbligazioni, ossia di aver consegnato un’opera scevra daimperfezioni o difetti.Tale snodo logico non appare contrastato dal mezzo in esame e talecarenza ne determina l’inammissibilità.8.- Col secondo mezzo incidentale il Fiorucci si duole, nuovamente, dellaviolazione e falsa applicazione degli artt. 107, 54 e 64 del r.d. n. 350 del1835, ai sensi dell’art. 360 n° 3 cod. proc. civ., e del difetto assoluto dimotivazione e/o motivazione inesistente o apparente in relazione ad unfatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 n° 5 dello stesso codice.In relazione alle “seconde opere in danno” la Corte avrebbe ritenuto che lariserva espressa nell’atto di collaudo il 18 maggio 2005 venne esplicitatatardivamente solo il 10/13 settembre 2005, senza tuttavia considerare chela perizia tecnica delle opere in danno e migliorie era stata trasmessa solosuccessivamente alla richiesta inoltrata dal Liquidatore all'Amministrazioneil 30 agosto 2005 ed era stata ricevuta il 6 settembre 2005, dondel’insussistenza di alcuna decadenza.9.- Anche questo mezzo è inammissibile non cogliendo l’intera ratiodecidendi della sentenza.La Corte, infatti, ha predicato la tardività dell’esplicitazione della riservaosservando che dal verbale di collaudo già risultavano le verifiche etipologie dei vizi e difetti riscontrati e l’Impresa era perfettamente in gradosin da subito di conoscerle, e di contestarle (sentenza pagina 14):passaggio motivazionale che non viene aggredito col mezzo in esame,donde la sua inammissibilità.10.- In conclusione, il ricorso principale va rigettato, mentre quelloincidentale va dichiarato inammissibile.La reciproca soccombenza è giusto motivo di integrale compensazionedelle spese di questo grado di giudizio.Non sussistono i presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, deldecreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per ilNumero registro generale 6691/2023Numero sezionale 4484/2025Numero di raccolta generale 8786/2026Data pubblicazione 08/04/2026raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, trattandosi diricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] dello Stato (Cass., sez. III, 14 marzo2014 n° 5955; Cass., sez. VI - L, 29 gennaio 2016, n° 1778; Cass., sez.L, 29 settembre 2020, n° 20682; Cass., sez. un., 20 febbraio 2020, n°4315).Va, invece, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico delsolo ricorrente incidentale, ove dovuto. P.Q.Mla Corte respinge il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorsoincidentale. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese delpresente giudizio. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cuiall’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente dellarepubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributounificato a carico del ricorrente incidentale, ove dovuto.Così deciso in Roma il 17 dicembre 2025, nella camera di consigliodella prima sezione civile.Il presidenteMarco Marulli