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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 20 giugno 1972

Cassazione n. 20733/2026

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a TERMOLI il 20/06/1972 avverso il decreto del 21/11/2025 del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con restituzione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 21/11/2025, il Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha disposto l'archiviazione per particolare tenuità del fatto in relazione ai reati di cui agli artt. 181 d.lgs. 42/2004 e 734 cod. pen. contestati a [OSCURATO:PERSONA], e ha disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.

Il giudice a quo ha ritenuto di disporre l'archiviazione e di non accogliere le richieste di indagini suppletive avanzate dall'indagato in sede di opposizione, che aveva chiesto l'assunzione delle dichiarazioni del dottor [OSCURATO:PERSONA], responsabile dell'[OSCURATO:PERSONA] del Comune, posto che il suddetto era già sentito a sommarie informazioni testimoniali.2.

Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidando il ricorso a due motivi.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione della legge penale e vizio della motivazione, poiché il giudice ha archiviato il procedimento per particolare tenuità del fatto senza minimamente confrontarsi con le ragioni addotte dall'indagato in sede di opposizione alla richiesta di archiviazione, finalizzate a escludere la sussistenza dei reati di cui agli artt. 181 d.lgs. 42/2004 e 734 cod. pen. contestati, posto che le opere di ristrutturazione e ampliamento volumetrico indicate nella Denuncia di Inizio di Attività che il ricorrente aveva presentato non necessitavano di autorizzazione paesaggistica.

Il ricorrente precisa di aver chiesto, con l'opposizione alla richiesta di archiviazione, formulata ai sensi dell'art. 411, comma 1 bis, cod. proc. pen., la prosecuzione delle indagini con l'assunzione a sommarie informazioni testimoniali del dottor [OSCURATO:PERSONA], funzionario dell'ufficio tecnico del Comune di Morrone del Sannio, che aveva escluso la necessità di autorizzazione paesaggistica con attestazione dell'[OSCURATO:PERSONA] comunale del 10/08/2021, a sua firma.

Il ricorrente, quindi, chiedeva che il dott. [OSCURATO:PERSONA] fosse sentito a SIT al fine di vagliare la fondatezza della notizia di reato, quantomeno, sotto il profilo oggettivo.

Il giudice a quo, invece, erroneamente, ha ritenuto che il dott. [OSCURATO:PERSONA] fosse stato già assunto a SIT, circostanza non veritiera, e sulla base di tale erroneo presupposto, ha ritenuto superflue le indagini suppletive suggerite.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta in modo specifico l'assenza di motivazione con specifico riferimento al reato di cui all'art. 734 cod. pen., non avendo il giudice indicato le ragioni per le quali la condotta contestata integra le fattispecie di reato.

Inoltre, con lo stesso motivo di ricorso, invoca il principio di affidamento incolpevole e lamenta la conseguente assenza dell'elemento soggettivo del reato, avendo egli riposto fiducia nel provvedimento dell'ufficio tecnico comunale.

Afferma di avere interesse ad impugnare l'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto con ricorso per cassazione al fine di ottenere un epilogo decisorio favorevole.

Evidenzia, infatti, anche il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto comporta irnp3 l'iscrizione al casellario giudiziario e che tale iscrizione comporta un serio pregiudizio, in quanto egli svolge la professione di ingegnere, è impiegato della Regione Molise e ha interesse a partecipare a pubbliche selezioni e bandi pubblici, con la conseguente necessità di dover presentare autodichiarazioni ove verrebbe indicata anche l'ordinanza impugnata e la iscrizione al casellario giudiziale dell'archiviazione per particolare tenuità del fatto. 23.11 Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con restituzione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] del Giudice per le indagini preliminari, altra persona fisica, per l'ulteriore corso.

3. Il ricorrente ha depositato memoria difensive e formulato richiesta di trattazione orale, che è stata rigettata in quanto il procedimento è fissato ai sensi dell' art.611 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Si premette di condividere l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte secondo cui l'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto emessa ex art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., a seguito di opposizione dell'indagato, è impugnabile con ricorso per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. (Sez. 5, n. 36468 del 31/05/2023, Rv. 285076), in quanto il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. deve essere iscritto nel casellario giudiziale e, pertanto, tale provvedimento, pur non avendo forma di sentenza, indipendentemente dal nomen iuris, ha carattere decisorio e capacità di incidere, in via definitiva, su situazioni di diritto soggettivo, sicché, non essendo previsto alcun altro mezzo di impugnazione, è ricorribile per cassazione, dovendosi intendere per "sentenza" non solo il provvedimento giurisdizionale avente detta forma, ma anche ogni altro provvedimento che, pur diversamente nominato, abbia capacità di produrre effetti di diritto sostanziale e processuale sul piano contenzioso della composizione di interessi contrapposti (Sez.

U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224610).

Anche recentemente si è affermato che l'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto è impugnabile dall'indagato con ricorso per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost., solo a condizione che egli abbia preventivamente proposto opposizione ai sensi dell'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 12294 del 25/02/2025, Rv. 287782).

Dunque, anche l'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto pronunciata ai sensi dell'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., è ricorribile per cassazione, indipendentemente dal nomen iuris, trattandosi di un provvedimento che non solo presuppone l'accertamento di un fatto di reato, ma che deve essere iscritto nel casellario giudiziale, fatta salva la non menzione nei certificati rilasciati 3a uso di terzi (Sez.

U, n. 38954 del 30/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276463) e che si connota di peculiarità tali che giustificano, diversamente dagli altri epiloghi, la legittimazione attribuita alla persona sottoposta alle indagini di attivare il mezzo di impugnazione.

Nell'ottica delineata dall'art. 111, comma 7, Cost., pertanto, l'unico vizio deducibile avverso l'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto è quello di violazione di legge.

L'impugnazione non è invece ammissibile laddove il ricorrente deduca vizi motivazionali.

Costituisce, al riguardo, ius receptum, nella giurisprudenza di questa suprema Corte, il principio secondo il quale nella nozione di "violazione di legge" rientrano la mancanza assoluta di motivazione e la presenza di una motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo" (Sez.

U, n. 2 del 28/01/2004, Ferrazzi).

Dunque, ove il ricorso per cassazione sia limitato alla sola violazione di legge, va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità mentre è possibile denunciare il vizio di motivazione apparente, atteso che in tal caso si prospetta la violazione dell'art. 125, comma, 3 cod. proc. pen., che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (Sez.

U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611).

Quest'ultimo vizio è ravvisabile allorché la motivazione sia completamente priva dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, oppure le linee argomentative siano talmente scoordinate e privQdei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692).

La carenza assoluta di un riconoscibile apparato argomentativo, qualificabile come inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, non ha infatti perso l'intrinseca consistenza del vizio di violazione di legge, differenziandosi pertanto dai difetti logici della motivazione 1.2.Nel caso in disamina, si osserva che il giudice, a seguito di opposizione presentata dall'indagato ai sensi dell'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen. con la quale egli aveva rappresentato le ragioni del dissenso alla fondatezza della notizia di reato, ha fissato l'udienza camerale svoltasi il 17/11/2025 alla presenza delle parti.

All'esito dell'udienza, il giudice ha rigettato l'opposizione e, in accoglimento della richiesta del PM, ha disposto l'archiviazione, ritenendo le indagini suppletive richieste dall'indagato opponente inidonee ad incidere concretamente sulle risultanze degli accertamenti, essendo stato il dottor [OSCURATO:PERSONA], responsabile dell'[OSCURATO:PERSONA] tecnico comunale, già sentito dalla polizia giudiziaria.Orbene, tanto premesso, la doglianza inerente a vizi motivazionali inerenti alla superfluità delle indagini suppletive esula dal novero delle censure deducibili, peraltro, osservandosi che è stato acquisito un documento, prodotto dalla parte, emesso dall'ufficio tecnico del comune e sottoscritto dal dottor [OSCURATO:PERSONA].

Allo stesso modo esula dal numerus clausus delle censure deducibili la doglianza concernente l'assenza di dolo e lo stato soggettivo di buona fede, avendo il ricorrente fatto incolpevole affidamento sulle determinazioni dell'ufficio tecnico del Comune.

Infatti, la buona fede scusante nelle contravvenzioni sussiste nel solo caso in cui la mancata consapevolezza dell'illiceità del fatto derivi da un elemento positivo esterno che ha indotto l'agente in errore incolpevole, e non come nel caso in disamina, qualora vi sia stato un mero "fatto negativo", costituito da comportamento inerte della pubblica amministrazione che non ha richiesto il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (Sez.3, n. 35122 del 12/06/2024, Rv. 286912). 1.3.E' invece fondato e assorbente il motivo di ricorso concernente la sussistenza delle fattispecie in concorso contestate di cui agli artt. 734 cod. pen., norma che punisce l'effettivo danneggiamento o alterazione, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, delle bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'Autorità, e 181 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, norma che, indipendentemente dal danno arrecato al paesaggio, sanziona la violazione del divieto di intervento in determinate zone vincolate senza la preventiva autorizzazione amministrativa.

Infatti, a fronte dell'opposizione presentata dall'indagato alla richiesta di archiviazione per tenuità del fatto formulata dal pubblico ministero, il giudice è tenuto a valutare i contenuti dell'opposizione anche in punto di sussistenza degli elementi costituivi delle fattispecie contestate, giacché il giudizio di particolare tenuità del fatto postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione delle fattispecie contestate e presuppone l'accertamento del fatto di reato.

Nel caso in disamina il giudice a quo si è limitato a richiamare e a condividere le argomentazioni del Pm illustrate nella richiesta di archiviazione.

Tuttavia, anche nella richiesta di archiviazione del PM non vi è alcuna descrizione della sussistenza dei requisiti di tipicità penale della condotta contestata, posto che il PM ha affermato la sussistenza dei presupposti di legge per l'archiviazione avvalendosi di un modulo prestampato, senza descrivere le opere edilizie realizzate, senza descrivere il danno arrecato al bene giuridico protetto né specificare la necessità dell'autorizzazione paesaggistica, sebbene emerga dagli atti che trattasi di opere di ristrutturazione e di ampliamento volumetrico 5realizzate su un immobile sito in zona soggetta a vincolo paesaggistico, con conseguente necessità di acquisizione del titolo edilizio e del titolo paesaggistico.

Al riguardo, vi è un totale vuoto motivazionale, non essendo le ragioni a fondamento delle determinazioni del giudice neanche implicitamente desumibili dal contesto argomentativo, invero assai scarno, a supporto della decisione in ordine alla rilevanza penale e alla sussunzione della condotta nelle fattispecie di reato contestate, nonché in ordine alla minore offensività del fatto.

La pronuncia impugnata è dunque affetta, in parte qua, dal vizio di mancanza di motivazione, riscontrabile non solo quando quest'ultima venga completamente omessa ma anche quando sia priva di singoli momenti esplicativi in ordine ai temi sui quali deve vertere il giudizio (Sez. 6, n. 27151 del 27/06/2011; Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Rv. 244763).

Si impone dunque, nel caso di specie, un pronunciamento rescindente, onde consentire al giudice di indicare glie elementi costituivi dei reati per i quali il ricorrente è stato iscritto nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. 2.

Il provvedimento impugnato va dunque annullato con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M.

P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] O ALDO A ETO LAe( Deposítuta in [OSCURATO:PERSONA]- 05 GIU, 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dott.s(isabella A t 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a TERMOLI il 20/06/1972 avverso il decreto del 21/11/2025 del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con restituzione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 21/11/2025, il Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha disposto l'archiviazione per particolare tenuità del fatto in relazione ai reati di cui agli artt. 181 d.lgs. 42/2004 e 734 cod. pen. contestati a [OSCURATO:PERSONA], e ha disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero. Il giudice a quo ha ritenuto di disporre l'archiviazione e di non accogliere le richieste di indagini suppletive avanzate dall'indagato in sede di opposizione, che aveva chiesto l'assunzione delle dichiarazioni del dottor [OSCURATO:PERSONA], responsabile dell'[OSCURATO:PERSONA] del Comune, posto che il suddetto era già sentito a sommarie informazioni testimoniali.2. Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidando il ricorso a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione della legge penale e vizio della motivazione, poiché il giudice ha archiviato il procedimento per particolare tenuità del fatto senza minimamente confrontarsi con le ragioni addotte dall'indagato in sede di opposizione alla richiesta di archiviazione, finalizzate a escludere la sussistenza dei reati di cui agli artt. 181 d.lgs. 42/2004 e 734 cod. pen. contestati, posto che le opere di ristrutturazione e ampliamento volumetrico indicate nella Denuncia di Inizio di Attività che il ricorrente aveva presentato non necessitavano di autorizzazione paesaggistica. Il ricorrente precisa di aver chiesto, con l'opposizione alla richiesta di archiviazione, formulata ai sensi dell'art. 411, comma 1 bis, cod. proc. pen., la prosecuzione delle indagini con l'assunzione a sommarie informazioni testimoniali del dottor [OSCURATO:PERSONA], funzionario dell'ufficio tecnico del Comune di Morrone del Sannio, che aveva escluso la necessità di autorizzazione paesaggistica con attestazione dell'[OSCURATO:PERSONA] comunale del 10/08/2021, a sua firma. Il ricorrente, quindi, chiedeva che il dott. [OSCURATO:PERSONA] fosse sentito a SIT al fine di vagliare la fondatezza della notizia di reato, quantomeno, sotto il profilo oggettivo. Il giudice a quo, invece, erroneamente, ha ritenuto che il dott. [OSCURATO:PERSONA] fosse stato già assunto a SIT, circostanza non veritiera, e sulla base di tale erroneo presupposto, ha ritenuto superflue le indagini suppletive suggerite. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta in modo specifico l'assenza di motivazione con specifico riferimento al reato di cui all'art. 734 cod. pen., non avendo il giudice indicato le ragioni per le quali la condotta contestata integra le fattispecie di reato. Inoltre, con lo stesso motivo di ricorso, invoca il principio di affidamento incolpevole e lamenta la conseguente assenza dell'elemento soggettivo del reato, avendo egli riposto fiducia nel provvedimento dell'ufficio tecnico comunale. Afferma di avere interesse ad impugnare l'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto con ricorso per cassazione al fine di ottenere un epilogo decisorio favorevole. Evidenzia, infatti, anche il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto comporta irnp3 l'iscrizione al casellario giudiziario e che tale iscrizione comporta un serio pregiudizio, in quanto egli svolge la professione di ingegnere, è impiegato della Regione Molise e ha interesse a partecipare a pubbliche selezioni e bandi pubblici, con la conseguente necessità di dover presentare autodichiarazioni ove verrebbe indicata anche l'ordinanza impugnata e la iscrizione al casellario giudiziale dell'archiviazione per particolare tenuità del fatto. 23.11 Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con restituzione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] del Giudice per le indagini preliminari, altra persona fisica, per l'ulteriore corso. 3. Il ricorrente ha depositato memoria difensive e formulato richiesta di trattazione orale, che è stata rigettata in quanto il procedimento è fissato ai sensi dell' art.611 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Si premette di condividere l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte secondo cui l'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto emessa ex art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., a seguito di opposizione dell'indagato, è impugnabile con ricorso per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. (Sez. 5, n. 36468 del 31/05/2023, Rv. 285076), in quanto il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. deve essere iscritto nel casellario giudiziale e, pertanto, tale provvedimento, pur non avendo forma di sentenza, indipendentemente dal nomen iuris, ha carattere decisorio e capacità di incidere, in via definitiva, su situazioni di diritto soggettivo, sicché, non essendo previsto alcun altro mezzo di impugnazione, è ricorribile per cassazione, dovendosi intendere per "sentenza" non solo il provvedimento giurisdizionale avente detta forma, ma anche ogni altro provvedimento che, pur diversamente nominato, abbia capacità di produrre effetti di diritto sostanziale e processuale sul piano contenzioso della composizione di interessi contrapposti (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224610). Anche recentemente si è affermato che l'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto è impugnabile dall'indagato con ricorso per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost., solo a condizione che egli abbia preventivamente proposto opposizione ai sensi dell'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 12294 del 25/02/2025, Rv. 287782). Dunque, anche l'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto pronunciata ai sensi dell'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., è ricorribile per cassazione, indipendentemente dal nomen iuris, trattandosi di un provvedimento che non solo presuppone l'accertamento di un fatto di reato, ma che deve essere iscritto nel casellario giudiziale, fatta salva la non menzione nei certificati rilasciati 3a uso di terzi (Sez. U, n. 38954 del 30/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276463) e che si connota di peculiarità tali che giustificano, diversamente dagli altri epiloghi, la legittimazione attribuita alla persona sottoposta alle indagini di attivare il mezzo di impugnazione. Nell'ottica delineata dall'art. 111, comma 7, Cost., pertanto, l'unico vizio deducibile avverso l'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto è quello di violazione di legge. L'impugnazione non è invece ammissibile laddove il ricorrente deduca vizi motivazionali. Costituisce, al riguardo, ius receptum, nella giurisprudenza di questa suprema Corte, il principio secondo il quale nella nozione di "violazione di legge" rientrano la mancanza assoluta di motivazione e la presenza di una motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo" (Sez. U, n. 2 del 28/01/2004, Ferrazzi). Dunque, ove il ricorso per cassazione sia limitato alla sola violazione di legge, va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità mentre è possibile denunciare il vizio di motivazione apparente, atteso che in tal caso si prospetta la violazione dell'art. 125, comma, 3 cod. proc. pen., che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611). Quest'ultimo vizio è ravvisabile allorché la motivazione sia completamente priva dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, oppure le linee argomentative siano talmente scoordinate e privQdei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). La carenza assoluta di un riconoscibile apparato argomentativo, qualificabile come inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, non ha infatti perso l'intrinseca consistenza del vizio di violazione di legge, differenziandosi pertanto dai difetti logici della motivazione 1.2.Nel caso in disamina, si osserva che il giudice, a seguito di opposizione presentata dall'indagato ai sensi dell'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen. con la quale egli aveva rappresentato le ragioni del dissenso alla fondatezza della notizia di reato, ha fissato l'udienza camerale svoltasi il 17/11/2025 alla presenza delle parti. All'esito dell'udienza, il giudice ha rigettato l'opposizione e, in accoglimento della richiesta del PM, ha disposto l'archiviazione, ritenendo le indagini suppletive richieste dall'indagato opponente inidonee ad incidere concretamente sulle risultanze degli accertamenti, essendo stato il dottor [OSCURATO:PERSONA], responsabile dell'[OSCURATO:PERSONA] tecnico comunale, già sentito dalla polizia giudiziaria.Orbene, tanto premesso, la doglianza inerente a vizi motivazionali inerenti alla superfluità delle indagini suppletive esula dal novero delle censure deducibili, peraltro, osservandosi che è stato acquisito un documento, prodotto dalla parte, emesso dall'ufficio tecnico del comune e sottoscritto dal dottor [OSCURATO:PERSONA]. Allo stesso modo esula dal numerus clausus delle censure deducibili la doglianza concernente l'assenza di dolo e lo stato soggettivo di buona fede, avendo il ricorrente fatto incolpevole affidamento sulle determinazioni dell'ufficio tecnico del Comune. Infatti, la buona fede scusante nelle contravvenzioni sussiste nel solo caso in cui la mancata consapevolezza dell'illiceità del fatto derivi da un elemento positivo esterno che ha indotto l'agente in errore incolpevole, e non come nel caso in disamina, qualora vi sia stato un mero "fatto negativo", costituito da comportamento inerte della pubblica amministrazione che non ha richiesto il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (Sez.3, n. 35122 del 12/06/2024, Rv. 286912). 1.3.E' invece fondato e assorbente il motivo di ricorso concernente la sussistenza delle fattispecie in concorso contestate di cui agli artt. 734 cod. pen., norma che punisce l'effettivo danneggiamento o alterazione, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, delle bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'Autorità, e 181 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, norma che, indipendentemente dal danno arrecato al paesaggio, sanziona la violazione del divieto di intervento in determinate zone vincolate senza la preventiva autorizzazione amministrativa. Infatti, a fronte dell'opposizione presentata dall'indagato alla richiesta di archiviazione per tenuità del fatto formulata dal pubblico ministero, il giudice è tenuto a valutare i contenuti dell'opposizione anche in punto di sussistenza degli elementi costituivi delle fattispecie contestate, giacché il giudizio di particolare tenuità del fatto postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione delle fattispecie contestate e presuppone l'accertamento del fatto di reato. Nel caso in disamina il giudice a quo si è limitato a richiamare e a condividere le argomentazioni del Pm illustrate nella richiesta di archiviazione. Tuttavia, anche nella richiesta di archiviazione del PM non vi è alcuna descrizione della sussistenza dei requisiti di tipicità penale della condotta contestata, posto che il PM ha affermato la sussistenza dei presupposti di legge per l'archiviazione avvalendosi di un modulo prestampato, senza descrivere le opere edilizie realizzate, senza descrivere il danno arrecato al bene giuridico protetto né specificare la necessità dell'autorizzazione paesaggistica, sebbene emerga dagli atti che trattasi di opere di ristrutturazione e di ampliamento volumetrico 5realizzate su un immobile sito in zona soggetta a vincolo paesaggistico, con conseguente necessità di acquisizione del titolo edilizio e del titolo paesaggistico. Al riguardo, vi è un totale vuoto motivazionale, non essendo le ragioni a fondamento delle determinazioni del giudice neanche implicitamente desumibili dal contesto argomentativo, invero assai scarno, a supporto della decisione in ordine alla rilevanza penale e alla sussunzione della condotta nelle fattispecie di reato contestate, nonché in ordine alla minore offensività del fatto. La pronuncia impugnata è dunque affetta, in parte qua, dal vizio di mancanza di motivazione, riscontrabile non solo quando quest'ultima venga completamente omessa ma anche quando sia priva di singoli momenti esplicativi in ordine ai temi sui quali deve vertere il giudizio (Sez. 6, n. 27151 del 27/06/2011; Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Rv. 244763). Si impone dunque, nel caso di specie, un pronunciamento rescindente, onde consentire al giudice di indicare glie elementi costituivi dei reati per i quali il ricorrente è stato iscritto nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. 2. Il provvedimento impugnato va dunque annullato con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] O ALDO A ETO LAe( Deposítuta in [OSCURATO:PERSONA]- 05 GIU, 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dott.s(isabella A t 6
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