CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 6 novembre 2024
Cassazione n. 09452/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Siracusa in data 11 ottobre 2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - per avere condannato l'imputato al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede, e determinato la misura della provvisionale in favore delle stesse -, ha confermato la dichiarazione di colpevolezza dell'imputato per il reato di cui all'art. 589 cod. pen., perché, in Augusta, alla guida dell'autocarro [OSCURATO:PERSONA] (tg. [OSCURATO:TARGA]), all'altezza dell'intersezione a sinistra tra via Pantelleria e via Salina, nell'effettuare una manovra di svolta, per colpa generica nonché in violazione di norme sulla circolazione stradale, aveva impattato contro il ciclomotore [OSCURATO:PERSONA] (tg. X23WXT), condotto da [OSCURATO:PERSONA], determinandone la morte. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore che solleva due motivi con cui rispettivamente deduce: 2.1. Vizio di motivazione per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", con particolare riguardo alla valutazione delle perizie e delle dichiarazioni del teste a discarico; nonché travisamento della prova in ordine agli elementi posti a base dell'affermazione della penale responsabilità e alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato; 2.2. Vizio di motivazione in relazione al concorso di più cause nella verificazione dell'evento, ciascuna delle quali rilevante al fine di determinare la responsabilità dell'imputato, la quantificazione della pena e l'entità del risarcimento. 3. Deve preliminarmente darsi atto che, in data 25 ottobre 2024, il difensore, nonché procuratore speciale dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire rinuncia al proposto ricorso, corredata dalla procura speciale e dall'atto di transazione e quietanza. 4. Ne consegue che il ricorso debba dichiararsi inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 novembre 2024