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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 25 giugno 2024

Cassazione n. 29797/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10727/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N.102, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 574/2022 depositata il 18/02/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto notificato il 4 dicembre 2017, l’opponente [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso il 5 dicembre 2017 dal Tribunale di Milano, con il quale gli era stato ingiunto di pagare, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. e per essa, come mandataria, a [OSCURATO:SOCIETA], la somma di euro 53.171,54, oltre interessi in relazione allo scoperto del conto corrente acceso dalla società [OSCURATO:PERSONA] BWM per la quale egli aveva prestato fideiussione.

Deduceva la violazione della disposizione dell’articolo 1956 c.c. e ai sensi del successivo articolo 1957 c.c, la decadenza dal termine per agire nei confronti del debitore principale.

Si costituiva la banca opposta contestando i fatti posti a sostegno della citazione.

Alla prima udienza di comparizione l’opponente deduceva la nullità della fideiussione, per essere conforme allo schema contrattuale predisposto da ABI, ritenuto nullo quale frutto di una intesa anticoncorrenziale, per violazione della disciplina antitrust.

Parte opposta replicava all’eccezione di nullità contestando l’esistenza di qualsiasi intesa e affermando che, in ogni caso, ciò non avrebbe determinato la nullità della fideiussione.

Con atto del 29 maggio 2019 interveniva in giudizio, ai sensi dell’articolo 111, terzo comma c.p.c., la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., quale cessionaria dei crediti pro-soluto ed in blocco, con atto del 20 settembre 2018, da [OSCURATO:SOCIETA].

Con sentenza del 24 febbraio 2020 il Tribunale di Milano rigettava l’opposizione provvedendo sulle spese.

Riteneva infondata l’eccezione di nullità non avendo l’opponente fornito la prova della intesa illecita in quanto il contratto di fideiussione, stipulato del 2006, era successivo all’istruttoria di Banca d’Italia.

Quanto l’articolo 1956 c.c. il fideiussore non poteva considerarsi liberato in quanto la banca, dopo la sottoscrizione del contratto di garanzia, aveva concesso ulteriore credito alla società garantita e di ciò era al corrente il garante, quale amministratore unico della società.

Quanto all’eccezione di decadenza ai sensi dell’articolo 1957 c.c, vi era stato un riconoscimento del diritto contenuto nella lettera inviata dall’opponente alla banca il 24 marzo 2010 con conseguente applicazione del più lungo termine di 36 mesi previsto nel contratto.

Avverso tale decisione proponeva appello [OSCURATO:PERSONA] deducendo la violazione degli articoli 2,4,26 33 della legge n. 287 del 1990, dell’articolo 41 della costituzione, dell’articolo 101 del TFUE, degli articoli 2697 e 2729 c.c. e 115 e 116 c.p.c.

Riteneva errata la decisione del primo giudice secondo cui non sarebbero state dedotte le condizioni rilevatrici dell’intesa anticoncorrenziali e non vi sarebbe corrispondenza tra le clausole del contratto di fideiussione e quelle ABI dichiarate nulle con provvedimento n. 55 del maggio 2005 della Banca d’Italia.

Con il secondo motivo si insisteva per la violazione dell’articolo 1956 c.c. erroneamente escluso dal Tribunale sebbene il Galifi al momento dell’aggravamento delle condizioni finanziarie della società non fosse più amministratore unico.

In particolare, dopo la scadenza dell’obbligazione il credito della banca avrebbe avuto un incremento di circa €

10.000. Con il terzo motivo lamentava da decadenza del termine per agire nei confronti del debitore principale ai sensi dell’articolo 1957 c.c. in quanto la lettera sottoscritta dall’opponente non costituiva riconoscimento del credito non essendo diretta a [OSCURATO:SOCIETA] e conteneva un’offerta a saldo e stralcio per un importo irrisorio.

Infine, il fideiussore alla data di sottoscrizione della lettera non era più legale rappresentante della società.

Si costituiva la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.

Con sentenza del 12 febbraio 2022 la Corte d’appello di Milano rigettava l’impugnazione rilevando che: le clausole del modello ABI non erano state riprodotte nella fideiussione e quindi questa non presentava profili di identità con lo schema ABI ritenuto lesivo della normativa sulla concorrenza; la deroga all’articolo 1957 c.c. era strutturata in maniera differente rispetto allo schema ABI poiché, nella fideiussione, non era prevista una deroga, ma una proroga di 36 mesi del termine legale; non ricorrerebbe alcun aggravamento indebito della posizione del debitore principale, rilevante ai sensi dell’articolo 1956 c.c. perché, dalle risultanze processuali emergerebbe, al contrario, che alla data di scadenza del debito del 20 novembre 2008, [OSCURATO:SOCIETA] non aveva concesso nuovo credito, ma solo revocato gli affidamenti, deliberando il passaggio a sofferenza del credito con addebito degli interessi maturati e ciò spiegherebbe l’ulteriore incremento di circa euro 10.000 della posizione debitoria; non sarebbe sostenibile la mancata conoscenza da parte dell’opponente delle mutate condizioni economiche della società garantita BWM poiché, al contrario, risultava che l’opponente avesse ricoperto la carica di amministratore unico di tale società fino a 2009 e che la cessazione era stata iscritta nel registro delle imprese solo il 30 agosto 2010; quanto alla decadenza dal termine previsto all’articolo 1957 c.c. costituiva profilo decisivo stabilire se la lettera sottoscritta il 24 ottobre 2010 dal fideiussore dovesse o meno qualificarsi come ricognitiva di debito.

In questo caso impedirebbe la decadenza ai sensi dell’articolo 2966 c.c. che prevede che la stessa può essere impedita proprio dal riconoscimento del diritto.

Secondo la Corte territoriale, la lettera contiene dichiarazioni incompatibili con la volontà di disconoscere il credito della banca (Galifi ha chiesto “di estinguere il contratto fideiussori sottoscritto” e di voler “vagliare attentamente la proposta anche alla luce del fatto che la posizione debitoria della società BWM risulta da tempo sofferente”).

In secondo luogo, la lettera era diretta a [OSCURATO:SOCIETA] risultando irrilevante la circostanza che la destinataria avesse incaricato una società di recupero crediti.

L’entità modesta dell’importo offerto a saldo non escluderebbe la portata ricognitiva del debito.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il Galifi affidandosi a due motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ( già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ).

Formulata proposta di definizione del ricorso ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., con atto del 21 dicembre 2023 il Galifi ha proposto opposizione, chiedendo la prosecuzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione della legge n. 287 del 1990, con riferimento agli articoli 2,4,26 e 33, nonché dell’articolo 41 della Costituzione, dell’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’unione europea, degli articoli 2697 e 2729 c.c., nonché degli articoli 115 e 116 c.p.c, ribadendo che il contratto sottoscritto dal ricorrente presentava tutte le caratteristiche dello schema contrattuale da dichiararsi nullo per violazione della concorrenza, in quanto le clausole inserite, non erano contrattabili.

Al contrario, la Corte territoriale non avrebbe tenuto in considerazione il riferimento alla decisione ABI del 2005.

Sotto altro profilo il giudice di appello non avrebbe considerato che l’aggravamento delle condizioni finanziarie era avvenuto quando l’opponente non era più amministratore della società e, conseguentemente, avrebbe dovuto essere informato da [OSCURATO:SOCIETA].

Anche nell’interpretazione del valore giuridico della lettera di riconoscimento del 24 marzo 2010 la Corte avrebbe errato non valorizzando adeguatamente l’intervenuta attività di intermediazione svolta dal soggetto incaricato di recuperare il credito.

In particolare, si sarebbe trattato semplicemente di una lettera di riscontro ad una richiesta di un sollecitatore telefonico “ammaestrato dalla banca” come è possibile desumere dall’importo di euro 1000 oggetto della proposta.

Parte ricorrente riporta l’attività svolta nel giudizio di merito sintetizzando le posizioni adottate con comparsa conclusionale 25 dicembre 2021 e le ulteriori deduzioni oggetto della memoria di replica del 9 gennaio 2022.

Con riferimento all’articolo 1956 c.c. la Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato che non vi sarebbe stato ulteriore finanziamento e aggravamento della posizione senza tenere conto della differenza tra interessi convenzionali e moratori.

Con il secondo motivo deduce la violazione delle medesime disposizioni con riferimento specifico all’articolo 2 della legge n. 287 del 1990, sotto il profilo della violazione dell’articolo 360, n. 3 c.p.c.

La Corte territoriale non avrebbe preso in considerazione che il contratto di fideiussione corrispondeva sostanzialmente alloschema negoziale oggetto dell’istruttoria della Banca d’Italia conclusasi con il provvedimento del 2 maggio 2005 come risulterebbe dal testo della fideiussione.

Inoltre, le intese vietate emergerebbero dalla lettura del contratto, non assumendo rilievo la dilatazione sino a 36 mesi del termine ai sensi dell’articolo 1957 c.c.

Il primo motivo è inammissibile, perché come già evidenziato nella proposta del 21 novembre 2023, il ricorrente mira, nella sostanza, ad un riesame delle risultanze probatorie e comunque le censure riguardano la valutazione del merito della causa, preclusain questa sede di legittimità, pur denunziando apparentemente la violazione falsa applicazione di legge.

Non emerge, peraltro, la precisa indicazione delle norme di diritto asseritamente violate, la specifica indicazione delle affermazioni contenute nella sentenza impugnata che si assumono essere in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con la loro interpretazione, come stabilito da consolidato orientamento di questa Corte.

Nella sostanza i rilievi si risolvono in una richiesta di una rivalutazione nel merito dei fatti di causa.

Infatti, il ricorrente con il primo motivo ripropone sostanzialmente tutte le questioni sottoposte in sede di gravarne al giudice di appello, limitandosi a contestare l’affermazione della Corte territoriale secondo la quale le clausole del modello ABI non sarebbero riprodotte nella fideiussione omnibus prestata dall’opponente, la quale, quindi “non è conforme allo schema ABI ritenuto lesivo della normativa sulla concorrenza”.

Si tratta di un accertamento in fatto, riguardante una pluralità di profili, compiuto dalla Corte territoriale e non contestabile in questa sede soprattutto limitandosi a riproporre la tesi sostenuta davanti ai giudici di merito.

Inoltre, la Corte territoriale ha evidenziato che la deroga all’articolo 1957 c.c. non è modellata sull’analoga clausola di cui allo schema ABI; ha ritenuto questa differenza consistente e rilevante poiché, ad esempio, non è prevista una deroga incondizionata in favore del creditore, ma i termini per agire sono prorogati di 36 mesi rispetto al termine legale.

Non ricorrendo uniformità delle clausole medesime la Corte territoriale ha necessariamente e correttamente concluso per l’inconferenza delle deduzioni relative alla nullità parziale della fideiussione.

Rispetto a tale assunto il ricorrente si limita a ribadire, per la terza volta, che “il contratto sottoscritto presenta tutte le caratteristiche dello schema contrattuale da dichiararsi nullo per la violazione della concorrenza in quanto le clausole inserite, che sono da considerarsi di aggravio della sua posizione, non erano certamente contrattabili”, con ciò deducendo generiche argomentazioni prive della specifica indicazione delle affermazioni di diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie.

In sostanza, le censure si risolvono nella prospettazione di una ricostruzione alternativa più favorevole a quella del ricorrente.

Il secondo motivo è inammissibile poiché riguarda un profilo di interpretazione ermeneutica del contratto senza alcun indispensabile accenno alla specifica violazione dei criteri previsti dal Codice civile agli articoli 1362 c.c. seguenti.

Come è noto, l’interpretazione delle clausole contrattuali rientra tra i compiti esclusivi del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica ed assistita da congrua motivazione, potendo il sindacato di legittimità avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti, bensì: -solo l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (tra le molte, v.

Cass. 31/03/2006, n. 7597; Cass.01/04/2011, n. 7557; Cass. 14/02/2012, n. 2109; Cass.29/07/2016, n. 15763); -pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate edai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (Cass. 09/10/2012, n. 17168; Cass. 11/03/2014, n. 5595; Cass. 27/02/2015, n. 3980; Cass. 19/07/2016, n. 14715); - di conseguenza, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (Cass. 22/02/2007, n. 4178; Cass. 03/09/2010, n. 19044).

Alla luce di quanto precede il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ( già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ), seguono la soccombenza.

Il ricorrente va altresì condannato al pagamento di somma, liquidata come in dispositivo, ex art. 96, 3° co., c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge.

Il ricorrente va condannato al pagamento altresì di somma, liquidata come in dispositivo, ex art. 96, 4° co., c.p.c. in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento,in favore della controricorrente società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ( già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ), delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 3.200,00 , di cui euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge; nonché della somma di euro 3.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c.

Condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro 1.000,00 ex art. 96, 4° co., c.p.c. in favore della Cassa delle ammende.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10727/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N.102, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 574/2022 depositata il 18/02/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto notificato il 4 dicembre 2017, l’opponente [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso il 5 dicembre 2017 dal Tribunale di Milano, con il quale gli era stato ingiunto di pagare, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. e per essa, come mandataria, a [OSCURATO:SOCIETA], la somma di euro 53.171,54, oltre interessi in relazione allo scoperto del conto corrente acceso dalla società [OSCURATO:PERSONA] BWM per la quale egli aveva prestato fideiussione. Deduceva la violazione della disposizione dell’articolo 1956 c.c. e ai sensi del successivo articolo 1957 c.c, la decadenza dal termine per agire nei confronti del debitore principale. Si costituiva la banca opposta contestando i fatti posti a sostegno della citazione. Alla prima udienza di comparizione l’opponente deduceva la nullità della fideiussione, per essere conforme allo schema contrattuale predisposto da ABI, ritenuto nullo quale frutto di una intesa anticoncorrenziale, per violazione della disciplina antitrust. Parte opposta replicava all’eccezione di nullità contestando l’esistenza di qualsiasi intesa e affermando che, in ogni caso, ciò non avrebbe determinato la nullità della fideiussione. Con atto del 29 maggio 2019 interveniva in giudizio, ai sensi dell’articolo 111, terzo comma c.p.c., la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., quale cessionaria dei crediti pro-soluto ed in blocco, con atto del 20 settembre 2018, da [OSCURATO:SOCIETA]. Con sentenza del 24 febbraio 2020 il Tribunale di Milano rigettava l’opposizione provvedendo sulle spese. Riteneva infondata l’eccezione di nullità non avendo l’opponente fornito la prova della intesa illecita in quanto il contratto di fideiussione, stipulato del 2006, era successivo all’istruttoria di Banca d’Italia. Quanto l’articolo 1956 c.c. il fideiussore non poteva considerarsi liberato in quanto la banca, dopo la sottoscrizione del contratto di garanzia, aveva concesso ulteriore credito alla società garantita e di ciò era al corrente il garante, quale amministratore unico della società. Quanto all’eccezione di decadenza ai sensi dell’articolo 1957 c.c, vi era stato un riconoscimento del diritto contenuto nella lettera inviata dall’opponente alla banca il 24 marzo 2010 con conseguente applicazione del più lungo termine di 36 mesi previsto nel contratto. Avverso tale decisione proponeva appello [OSCURATO:PERSONA] deducendo la violazione degli articoli 2,4,26 33 della legge n. 287 del 1990, dell’articolo 41 della costituzione, dell’articolo 101 del TFUE, degli articoli 2697 e 2729 c.c. e 115 e 116 c.p.c. Riteneva errata la decisione del primo giudice secondo cui non sarebbero state dedotte le condizioni rilevatrici dell’intesa anticoncorrenziali e non vi sarebbe corrispondenza tra le clausole del contratto di fideiussione e quelle ABI dichiarate nulle con provvedimento n. 55 del maggio 2005 della Banca d’Italia. Con il secondo motivo si insisteva per la violazione dell’articolo 1956 c.c. erroneamente escluso dal Tribunale sebbene il Galifi al momento dell’aggravamento delle condizioni finanziarie della società non fosse più amministratore unico. In particolare, dopo la scadenza dell’obbligazione il credito della banca avrebbe avuto un incremento di circa € 10.000. Con il terzo motivo lamentava da decadenza del termine per agire nei confronti del debitore principale ai sensi dell’articolo 1957 c.c. in quanto la lettera sottoscritta dall’opponente non costituiva riconoscimento del credito non essendo diretta a [OSCURATO:SOCIETA] e conteneva un’offerta a saldo e stralcio per un importo irrisorio. Infine, il fideiussore alla data di sottoscrizione della lettera non era più legale rappresentante della società. Si costituiva la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata. Con sentenza del 12 febbraio 2022 la Corte d’appello di Milano rigettava l’impugnazione rilevando che: le clausole del modello ABI non erano state riprodotte nella fideiussione e quindi questa non presentava profili di identità con lo schema ABI ritenuto lesivo della normativa sulla concorrenza; la deroga all’articolo 1957 c.c. era strutturata in maniera differente rispetto allo schema ABI poiché, nella fideiussione, non era prevista una deroga, ma una proroga di 36 mesi del termine legale; non ricorrerebbe alcun aggravamento indebito della posizione del debitore principale, rilevante ai sensi dell’articolo 1956 c.c. perché, dalle risultanze processuali emergerebbe, al contrario, che alla data di scadenza del debito del 20 novembre 2008, [OSCURATO:SOCIETA] non aveva concesso nuovo credito, ma solo revocato gli affidamenti, deliberando il passaggio a sofferenza del credito con addebito degli interessi maturati e ciò spiegherebbe l’ulteriore incremento di circa euro 10.000 della posizione debitoria; non sarebbe sostenibile la mancata conoscenza da parte dell’opponente delle mutate condizioni economiche della società garantita BWM poiché, al contrario, risultava che l’opponente avesse ricoperto la carica di amministratore unico di tale società fino a 2009 e che la cessazione era stata iscritta nel registro delle imprese solo il 30 agosto 2010; quanto alla decadenza dal termine previsto all’articolo 1957 c.c. costituiva profilo decisivo stabilire se la lettera sottoscritta il 24 ottobre 2010 dal fideiussore dovesse o meno qualificarsi come ricognitiva di debito. In questo caso impedirebbe la decadenza ai sensi dell’articolo 2966 c.c. che prevede che la stessa può essere impedita proprio dal riconoscimento del diritto. Secondo la Corte territoriale, la lettera contiene dichiarazioni incompatibili con la volontà di disconoscere il credito della banca (Galifi ha chiesto “di estinguere il contratto fideiussori sottoscritto” e di voler “vagliare attentamente la proposta anche alla luce del fatto che la posizione debitoria della società BWM risulta da tempo sofferente”). In secondo luogo, la lettera era diretta a [OSCURATO:SOCIETA] risultando irrilevante la circostanza che la destinataria avesse incaricato una società di recupero crediti. L’entità modesta dell’importo offerto a saldo non escluderebbe la portata ricognitiva del debito. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il Galifi affidandosi a due motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ( già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ). Formulata proposta di definizione del ricorso ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., con atto del 21 dicembre 2023 il Galifi ha proposto opposizione, chiedendo la prosecuzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione della legge n. 287 del 1990, con riferimento agli articoli 2,4,26 e 33, nonché dell’articolo 41 della Costituzione, dell’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’unione europea, degli articoli 2697 e 2729 c.c., nonché degli articoli 115 e 116 c.p.c, ribadendo che il contratto sottoscritto dal ricorrente presentava tutte le caratteristiche dello schema contrattuale da dichiararsi nullo per violazione della concorrenza, in quanto le clausole inserite, non erano contrattabili. Al contrario, la Corte territoriale non avrebbe tenuto in considerazione il riferimento alla decisione ABI del 2005. Sotto altro profilo il giudice di appello non avrebbe considerato che l’aggravamento delle condizioni finanziarie era avvenuto quando l’opponente non era più amministratore della società e, conseguentemente, avrebbe dovuto essere informato da [OSCURATO:SOCIETA]. Anche nell’interpretazione del valore giuridico della lettera di riconoscimento del 24 marzo 2010 la Corte avrebbe errato non valorizzando adeguatamente l’intervenuta attività di intermediazione svolta dal soggetto incaricato di recuperare il credito. In particolare, si sarebbe trattato semplicemente di una lettera di riscontro ad una richiesta di un sollecitatore telefonico “ammaestrato dalla banca” come è possibile desumere dall’importo di euro 1000 oggetto della proposta. Parte ricorrente riporta l’attività svolta nel giudizio di merito sintetizzando le posizioni adottate con comparsa conclusionale 25 dicembre 2021 e le ulteriori deduzioni oggetto della memoria di replica del 9 gennaio 2022. Con riferimento all’articolo 1956 c.c. la Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato che non vi sarebbe stato ulteriore finanziamento e aggravamento della posizione senza tenere conto della differenza tra interessi convenzionali e moratori. Con il secondo motivo deduce la violazione delle medesime disposizioni con riferimento specifico all’articolo 2 della legge n. 287 del 1990, sotto il profilo della violazione dell’articolo 360, n. 3 c.p.c. La Corte territoriale non avrebbe preso in considerazione che il contratto di fideiussione corrispondeva sostanzialmente alloschema negoziale oggetto dell’istruttoria della Banca d’Italia conclusasi con il provvedimento del 2 maggio 2005 come risulterebbe dal testo della fideiussione. Inoltre, le intese vietate emergerebbero dalla lettura del contratto, non assumendo rilievo la dilatazione sino a 36 mesi del termine ai sensi dell’articolo 1957 c.c. Il primo motivo è inammissibile, perché come già evidenziato nella proposta del 21 novembre 2023, il ricorrente mira, nella sostanza, ad un riesame delle risultanze probatorie e comunque le censure riguardano la valutazione del merito della causa, preclusain questa sede di legittimità, pur denunziando apparentemente la violazione falsa applicazione di legge. Non emerge, peraltro, la precisa indicazione delle norme di diritto asseritamente violate, la specifica indicazione delle affermazioni contenute nella sentenza impugnata che si assumono essere in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con la loro interpretazione, come stabilito da consolidato orientamento di questa Corte. Nella sostanza i rilievi si risolvono in una richiesta di una rivalutazione nel merito dei fatti di causa. Infatti, il ricorrente con il primo motivo ripropone sostanzialmente tutte le questioni sottoposte in sede di gravarne al giudice di appello, limitandosi a contestare l’affermazione della Corte territoriale secondo la quale le clausole del modello ABI non sarebbero riprodotte nella fideiussione omnibus prestata dall’opponente, la quale, quindi “non è conforme allo schema ABI ritenuto lesivo della normativa sulla concorrenza”. Si tratta di un accertamento in fatto, riguardante una pluralità di profili, compiuto dalla Corte territoriale e non contestabile in questa sede soprattutto limitandosi a riproporre la tesi sostenuta davanti ai giudici di merito. Inoltre, la Corte territoriale ha evidenziato che la deroga all’articolo 1957 c.c. non è modellata sull’analoga clausola di cui allo schema ABI; ha ritenuto questa differenza consistente e rilevante poiché, ad esempio, non è prevista una deroga incondizionata in favore del creditore, ma i termini per agire sono prorogati di 36 mesi rispetto al termine legale. Non ricorrendo uniformità delle clausole medesime la Corte territoriale ha necessariamente e correttamente concluso per l’inconferenza delle deduzioni relative alla nullità parziale della fideiussione. Rispetto a tale assunto il ricorrente si limita a ribadire, per la terza volta, che “il contratto sottoscritto presenta tutte le caratteristiche dello schema contrattuale da dichiararsi nullo per la violazione della concorrenza in quanto le clausole inserite, che sono da considerarsi di aggravio della sua posizione, non erano certamente contrattabili”, con ciò deducendo generiche argomentazioni prive della specifica indicazione delle affermazioni di diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie. In sostanza, le censure si risolvono nella prospettazione di una ricostruzione alternativa più favorevole a quella del ricorrente. Il secondo motivo è inammissibile poiché riguarda un profilo di interpretazione ermeneutica del contratto senza alcun indispensabile accenno alla specifica violazione dei criteri previsti dal Codice civile agli articoli 1362 c.c. seguenti. Come è noto, l’interpretazione delle clausole contrattuali rientra tra i compiti esclusivi del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica ed assistita da congrua motivazione, potendo il sindacato di legittimità avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti, bensì: -solo l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (tra le molte, v. Cass. 31/03/2006, n. 7597; Cass.01/04/2011, n. 7557; Cass. 14/02/2012, n. 2109; Cass.29/07/2016, n. 15763); -pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate edai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (Cass. 09/10/2012, n. 17168; Cass. 11/03/2014, n. 5595; Cass. 27/02/2015, n. 3980; Cass. 19/07/2016, n. 14715); - di conseguenza, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (Cass. 22/02/2007, n. 4178; Cass. 03/09/2010, n. 19044). Alla luce di quanto precede il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ( già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ), seguono la soccombenza. Il ricorrente va altresì condannato al pagamento di somma, liquidata come in dispositivo, ex art. 96, 3° co., c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge. Il ricorrente va condannato al pagamento altresì di somma, liquidata come in dispositivo, ex art. 96, 4° co., c.p.c. in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento,in favore della controricorrente società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ( già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ), delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 3.200,00 , di cui euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge; nonché della somma di euro 3.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c. Condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro 1.000,00 ex art. 96, 4° co., c.p.c. in favore della Cassa delle ammende. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 de