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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 20724/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da

1. Arena sub s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 26 luglio 2021 il Tribunale di Messina, nella qualità di Giudice del riesame delle misure cautelari reali e in parziale accoglimento della richiesta di riesame proposta nei confronti del sequestro preventivo del 3 maggio 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, ha disposto il dissequestro di otto container — siti nella particella 16 del foglio 47 nella titolarità demaniale - e la loro restituzione all'avente diritto [OSCURATO:PERSONA], mantenendo invece il vincolo reale su locale di 24 metri quadrati adibito ad ufficio e laboratorio con bagnetto collegato a fossa imoff, in tesi posizionato - in difetto di titolo abilitativo all'occupazione di suolo demaniale - al limite delle acque del lago rientrante nella riserva naturale orientata "Laguna di [OSCURATO:PERSONA]", nella particella 2312 del foglio 47.

2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione dall'Arena in proprio e nella qualità di legale rappresentante della s.r.I Arena sub, articolato su due motivi di impugnazione.

2.1. Col primo motivo parte ricorrente, quanto al requisito del periculum, ha inteso osservare che la mera presenza di una struttura abusiva, con riferimento ai reati paesaggistici, non integrava i requisiti di concretezza ed attualità del pericolo cautelare, ed in specie l'unica circostanza pericolosa dedotta riguardava il potenziale sversamento di liquidi inquinanti.

In proposito, al contrario di quanto ritenuto ed in esito agli accertamenti condotti, non vi era presenza alcuna di liquidi inquinanti tali da minacciare l'ambiente circostante.

In ragione di ciò, andava escluso qualsiasi automatismo tra semplice utilizzo dell'immobile abusivo in zona vincolata e compromissione degli interessi tutelati dal vincolo.

2.2. Col secondo motivo è stata dedotta la mancanza totale di motivazione del provvedimento.

In proposito nulla era stato detto in relazione all'attività svolta dalla società ricorrente, laddove era stato solamente desunto il periculum unitamente all'assenza in atti del permesso di costruire.

Oltre a ciò, in passato era stato accertato che la particella ove si trovava il bene non faceva parte del demanio marittimo, mentre il sequestro aveva colpito quei beni che erano connotati da maggiore stabilità, siti su proprietà privata e senza immissioni di sorta nel lago.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1. In relazione ai motivi di censura, che possono essere esaminati congiuntamente attesa la loro stretta connessione, va anzitutto osservato che non vi è contestazione quanto al fumus del reato paesaggistico. 4.1.1.

In relazione al periculum sotteso alla misura cautelare, è nozione comune che, in tema di sequestro preventivo per reati paesaggistici, la sola esistenza di una struttura abusiva ultimata non integra i requisiti della concretezza ed attualità del pericolo, in assenza di ulteriori elementi idonei a dimostrare che la disponibilità della stessa, da parte del soggetto indagato o di terzi, possa implicare una effettiva lesione dell'ambiente e del paesaggio (Sez. 4, n. 15254 del 28/02/2018, Romano, Rv. 272477; cfr. altresì Sez. 3, n. 2001 del 24/11/2017, dep. 2018, Dessi e altri, Rv. 272071, nonché Sez. 3, n. 50336 del 05/07/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268331, secondo cui sussiste pertanto la necessità di dimostrare che l'effettiva disponibilità materiale o giuridica del bene, da parte del soggetto indagato o di terzi, possa ulteriormente deteriorare l'ecosistema protetto dal vincolo paesaggistico, dovendo valutarsi l'incidenza degli abusi sulle diverse matrici ambientali ovvero il loro impatto sulle zone oggetto di particolare tutela).

4.1.2. In specie l'ordinanza impugnata ha dato conto, in relazione a quanto ancora oggetto di vincolo cautelare, che l'attività della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] si esplica su terreni demaniali "e comunque area protetta", e che in ogni caso da un lato non vi erano convogliamenti e pretrattamenti delle acque provenienti dal piazzale ovvero dai manufatti, mentre d'altro lato la fossa tipo imhoff, installata lungo le sponde del [OSCURATO:PERSONA], era priva di qualsivoglia autorizzazione, era collegata con un tubo in pvc al locale wc attiguo al box adibito ad ufficio e laboratorio, e non sussisteva aggancio ad alcun impianto di smaltimento.

Al riguardo, inoltre, dalla stessa documentazione prodotta in una al ricorso, ed in particolare dall'Annotazione di servizio, si ricava che la zona in questione, connotata tra l'altro dalla presenza di stagni salmastri, è servita dalla rete fognaria, e che pertanto "non giustifica la presenza di una vasca imhoff".

In definitiva, quindi, alla stregua dei richiamati principi non può negarsi la descritta sussistenza anche di un pericolo ulteriore - derivante da siffatta presenza incongrua in zona sottoposta a vincolo - legato al protratto utilizzo dei manufatti oggetto di residua misura cautelare.

4.1.3. Vero è, infine, che, in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen. ammette il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge.

Nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, gli errores in iudicando o in procedendo, al pari dei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (ex plurimis, Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; v. anche Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893).

4.1.4. Ciò posto, e contrariamente ai rilievi di parte ricorrente, l'iter motivazionale del provvedimento impugnato appare del tutto riconoscibile, quanto alle ragioni alla base del rigetto parziale della richiesta di riesame siccome proposta.

Oltre a ciò, quanto agli ulteriori profili trattati in sede di ricorso e per quanto possa occorrere, la stessa ordinanza si è fatta carico di considerare l'attività svolta nei luoghi dalla [OSCURATO:SOCIETA] sub a decorrere da periodo antecedente l'istituzione dell'area protratta, così ritenendo, con valutazione di merito oggettivamente insindacabile in questa sede, che invece gli altri otto container presenti dovevano ritenersi compatibili con la predetta attività.

Valutazione che, all'evidenza, invece non sarebbe stata possibile in relazione agli ulteriori manufatti in ragione delle svolte considerazioni.

5. La manifesta infondatezza dell'impugnazione, che solo in parte si confronta col provvedimento impugnato, non può che comportare l'inammissibilità del ricorso (cfr. ad es., Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611).

5.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1. Arena sub s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 26 luglio 2021 il Tribunale di Messina, nella qualità di Giudice del riesame delle misure cautelari reali e in parziale accoglimento della richiesta di riesame proposta nei confronti del sequestro preventivo del 3 maggio 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, ha disposto il dissequestro di otto container — siti nella particella 16 del foglio 47 nella titolarità demaniale - e la loro restituzione all'avente diritto [OSCURATO:PERSONA], mantenendo invece il vincolo reale su locale di 24 metri quadrati adibito ad ufficio e laboratorio con bagnetto collegato a fossa imoff, in tesi posizionato - in difetto di titolo abilitativo all'occupazione di suolo demaniale - al limite delle acque del lago rientrante nella riserva naturale orientata "Laguna di [OSCURATO:PERSONA]", nella particella 2312 del foglio 47. 2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione dall'Arena in proprio e nella qualità di legale rappresentante della s.r.I Arena sub, articolato su due motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo parte ricorrente, quanto al requisito del periculum, ha inteso osservare che la mera presenza di una struttura abusiva, con riferimento ai reati paesaggistici, non integrava i requisiti di concretezza ed attualità del pericolo cautelare, ed in specie l'unica circostanza pericolosa dedotta riguardava il potenziale sversamento di liquidi inquinanti. In proposito, al contrario di quanto ritenuto ed in esito agli accertamenti condotti, non vi era presenza alcuna di liquidi inquinanti tali da minacciare l'ambiente circostante. In ragione di ciò, andava escluso qualsiasi automatismo tra semplice utilizzo dell'immobile abusivo in zona vincolata e compromissione degli interessi tutelati dal vincolo. 2.2. Col secondo motivo è stata dedotta la mancanza totale di motivazione del provvedimento. In proposito nulla era stato detto in relazione all'attività svolta dalla società ricorrente, laddove era stato solamente desunto il periculum unitamente all'assenza in atti del permesso di costruire. Oltre a ciò, in passato era stato accertato che la particella ove si trovava il bene non faceva parte del demanio marittimo, mentre il sequestro aveva colpito quei beni che erano connotati da maggiore stabilità, siti su proprietà privata e senza immissioni di sorta nel lago. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. In relazione ai motivi di censura, che possono essere esaminati congiuntamente attesa la loro stretta connessione, va anzitutto osservato che non vi è contestazione quanto al fumus del reato paesaggistico. 4.1.1. In relazione al periculum sotteso alla misura cautelare, è nozione comune che, in tema di sequestro preventivo per reati paesaggistici, la sola esistenza di una struttura abusiva ultimata non integra i requisiti della concretezza ed attualità del pericolo, in assenza di ulteriori elementi idonei a dimostrare che la disponibilità della stessa, da parte del soggetto indagato o di terzi, possa implicare una effettiva lesione dell'ambiente e del paesaggio (Sez. 4, n. 15254 del 28/02/2018, Romano, Rv. 272477; cfr. altresì Sez. 3, n. 2001 del 24/11/2017, dep. 2018, Dessi e altri, Rv. 272071, nonché Sez. 3, n. 50336 del 05/07/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268331, secondo cui sussiste pertanto la necessità di dimostrare che l'effettiva disponibilità materiale o giuridica del bene, da parte del soggetto indagato o di terzi, possa ulteriormente deteriorare l'ecosistema protetto dal vincolo paesaggistico, dovendo valutarsi l'incidenza degli abusi sulle diverse matrici ambientali ovvero il loro impatto sulle zone oggetto di particolare tutela). 4.1.2. In specie l'ordinanza impugnata ha dato conto, in relazione a quanto ancora oggetto di vincolo cautelare, che l'attività della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] si esplica su terreni demaniali "e comunque area protetta", e che in ogni caso da un lato non vi erano convogliamenti e pretrattamenti delle acque provenienti dal piazzale ovvero dai manufatti, mentre d'altro lato la fossa tipo imhoff, installata lungo le sponde del [OSCURATO:PERSONA], era priva di qualsivoglia autorizzazione, era collegata con un tubo in pvc al locale wc attiguo al box adibito ad ufficio e laboratorio, e non sussisteva aggancio ad alcun impianto di smaltimento. Al riguardo, inoltre, dalla stessa documentazione prodotta in una al ricorso, ed in particolare dall'Annotazione di servizio, si ricava che la zona in questione, connotata tra l'altro dalla presenza di stagni salmastri, è servita dalla rete fognaria, e che pertanto "non giustifica la presenza di una vasca imhoff". In definitiva, quindi, alla stregua dei richiamati principi non può negarsi la descritta sussistenza anche di un pericolo ulteriore - derivante da siffatta presenza incongrua in zona sottoposta a vincolo - legato al protratto utilizzo dei manufatti oggetto di residua misura cautelare. 4.1.3. Vero è, infine, che, in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen. ammette il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge. Nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, gli errores in iudicando o in procedendo, al pari dei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (ex plurimis, Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; v. anche Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893). 4.1.4. Ciò posto, e contrariamente ai rilievi di parte ricorrente, l'iter motivazionale del provvedimento impugnato appare del tutto riconoscibile, quanto alle ragioni alla base del rigetto parziale della richiesta di riesame siccome proposta. Oltre a ciò, quanto agli ulteriori profili trattati in sede di ricorso e per quanto possa occorrere, la stessa ordinanza si è fatta carico di considerare l'attività svolta nei luoghi dalla [OSCURATO:SOCIETA] sub a decorrere da periodo antecedente l'istituzione dell'area protratta, così ritenendo, con valutazione di merito oggettivamente insindacabile in questa sede, che invece gli altri otto container presenti dovevano ritenersi compatibili con la predetta attività. Valutazione che, all'evidenza, invece non sarebbe stata possibile in relazione agli ulteriori manufatti in ragione delle svolte considerazioni. 5. La manifesta infondatezza dell'impugnazione, che solo in parte si confronta col provvedimento impugnato, non può che comportare l'inammissibilità del ricorso (cfr. ad es., Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611). 5.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammen
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