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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 maggio 2026

Cassazione n. 12748/2026

Testo disponibile della fonte

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con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], TuccilloMaria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domiciliotelematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesidall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] d’Escobar unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Coppola;-controricorrenti-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 22353/2021Numero sezionale 1520/2026Numero di raccolta generale 12748/2026Data pubblicazione 05/05/2026De [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Carillo-intimati-Agenzia delle Entrate - Riscossione (Ader), in persona del rappresentantein atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del propriodifensore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato;-resistente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 714/21, depositata il25/02/2021;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1.

Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., notificato il 22 marzo 2014, gli ex-dipendenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] (quest’ultima n.q. di erede di MariaRosaria [OSCURATO:PERSONA]), convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli,la [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi “[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione”; già Istitutoper lo sviluppo economico dell’Italia meridionale), prospettando il propriodiritto a riscuotere quanto la convenuta, quale sostituto di imposta, avevaconseguito in ripetizione dall’amministrazione finanziaria, in forza dellasentenza di questa Corte n. 2741/2009, a titolo di rimborso delle maggioriritenute indebitamente operate e versate sull’imponibile del Fondo diNumero registro generale 22353/2021Numero sezionale 1520/2026Numero di raccolta generale 12748/2026Data pubblicazione 05/05/2026Previdenza, liquidate nel 1999 al proprio personale per effetto della suamessa in liquidazione.A fondamento della domanda, i ricorrenti deducevano che: a) la ISVEIMERnon avrebbe restituito loro in primo grado le quote di asserita spettanza;b) la [OSCURATO:SOCIETA] non avrebbe provveduto ad attivarsi per il recupero delresiduo del credito giudizialmente accertato presso l’Agenzia delle Entrate;c) i ricorrenti sarebbero stati costretti ad introdurre il presente giudizio indifetto di un comportamento adempiente della Società.Costituitasi in giudizio, la società convenuta, per quel che qui ancorarileva: a) eccepiva la prescrizione dei crediti restitutori, assumendo che il“dies a quo” del termine prescrizionale doveva identificarsi nel momentodell’avvenuta, erronea, trattenuta, risalente al 1999, e non in quello deldeposito della sentenza con cui questa Corte aveva riconosciuto, in viadefinitiva, il suo diritto a ripetere quanto versato; b) contestava, in ognicaso, la fondatezza della domanda, riferendo che i nominativi degli attorinon risultavano compresi nell’elenco dettagliato trasmessole dall’Agenziadelle Entrate; c) chiedeva - e otteneva - l’autorizzazione a chiamare incausa, in manleva, l’Agenzia delle Entrate e Riscossione, perché la tenesseindenne da ogni avversaria pretesa.1.1.

Con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del 25/06/2015, il Tribunale diNapoli accoglieva la domanda degli ex dipendenti; nulla statuiva, invece,sulla domanda di manleva proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]Per quanto di interesse, il Tribunale rigettava l’eccezione di prescrizionesollevata dalla società convenuta, ritenendo che il relativo terminedecorresse non dalla data di liquidazione del fondo, bensì da quelladell’incameramento delle somme da parte della società, in quantosoggetto non destinatario dei rimborsi, bensì sostituto d’imposta.2.

Con sentenza n. 714/2021, la Corte d’appello di Napoli rigettava ilgravame interposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., confermando la sentenza diprimo grado.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 22353/2021Numero sezionale 1520/2026Numero di raccolta generale 12748/2026Data pubblicazione 05/05/20263.

Per la cassazione di tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione haproposto ricorso, affidato a quattro motivi, illustrati da memoria.3.1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MariaTuccillo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoresistito con unitario controricorso.3.2.

All’esito di una prima adunanza camerale, con ordinanzainterlocutoria n. 24931 del 09/09/2025, è stato disposto il rinvio dellacausa a nuovo ruolo, ordinando la rinnovazione della notificazione delricorso nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e Riscossione-ADER (pressol’Avvocatura Generale dello Stato), di [OSCURATO:PERSONA] e di AlessandroViglietti, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazionedella detta ordinanza.Restati intimati gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], lacausa è stata quindi chiamata all’odierna adunanza, a seguito della quale ilCollegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE4.

Preliminarmente, con riferimento al rilevato profilo di ammissibilità eprocedibilità del ricorso, si dà atto che parte ricorrente ha regolarmenteottemperato all’ordine di rinnovazione della notificazione, avendoprovveduto a notificare l’atto introduttivo: a [OSCURATO:PERSONA], a mezzoposta con raccomandata spedita in data 01/10/2025, con indicazione dellacomunicazione di avvenuta notifica spedita con raccomandata in data09/10/2025; ad [OSCURATO:PERSONA], a mezzo posta con raccomandataspedita in data 01/10/2025, con ricevuta di ritorno sottoscritta daldestinatario in data 06/10/2025; ad ADER, a mezzo p.e.c., pressol’Avvocatura Generale dello Stato.

La ricorrente ha poi ritualmentedepositato la prova del perfezionamento delle dette notifiche in data05/11/2025.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 22353/2021Numero sezionale 1520/2026Numero di raccolta generale 12748/2026Data pubblicazione 05/05/20265.1.

Ciò posto, con il primo motivo del ricorso proposto dalla ISVEIMERS.p.A. in liquidazione si prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., «violazione o falsa applicazione delle norme relative all’istituto dellanegotiorum gestio, artt. 2028, 2030 e 1713 c.c., in relazione all’art. 38 deld.P.R. n. 602/1973».Parte ricorrente censura la sentenza impugnata, là dove ha ricondotto -d’ufficio - all’istituto della gestione di affari altrui l’operato della [OSCURATO:SOCIETA],allorché ebbe a promuovere, vittoriosamente, il contenzioso tributario perla restituzione delle originarie trattenute da essa operate, ma risultate nondovute, quale sostituto d’imposta; di conseguenza, secondo il giudiced’appello, solo all’esito della definizione di quel contenzioso, con ilconseguimento dell’utilità da parte del gestore, si sarebbe determinata lapossibilità, per ogni singolo dipendente, di agire in ripetizione nei confrontidel gerente, decorrendo solo da tale momento il termine di prescrizione,da ritenersi, nella specie, non maturato.Deduce, in proposito, l’erronea applicazione, alla presente fattispecie,dell’art. 2028 c.c., volta che: a) nel nostro ordinamento «non è previstoalcun obbligo, in capo al sostituto di imposta, di agire nei confrontidell’amministrazione per il rimborso di somme pagate, in ipotesi, ineccesso»; b) ogni singolo dipendente sarebbe stato legittimato «a farevalere il proprio credito anche in proprio, direttamente nei confrontidell’amministrazione finanziaria» (circostanza da apprezzare anche sotto ilprofilo della carenza del requisito della c.d.

“absentia domini”, che deveconnotare la gestione d’affari altrui), e ciò ai sensi dell’art. 38, comma 2,d.P.R. n. 602 del 1973, disposizione, invece, «che non è stata neppurecitata dalla sentenza qui impugnata».Osserva, peraltro, che - come anche ritenuto da questa Corte - il datore dilavoro, in qualità di sostituto di imposta, svolge sostanzialmente funzionidi esattore dell’amministrazione, ma provvedendovi in adempimento diuna specifica obbligazione “ex lege” e non in forza di un obbligoNumero registro generale 22353/2021Numero sezionale 1520/2026Numero di raccolta generale 12748/2026Data pubblicazione 05/05/2026convenzionale la cui fonte possa discendere da un mandato ovvero dallagestione di affari altrui.Ne discende che, ad avviso della ricorrente, l’obbligato principale neiconfronti del Fisco resta sempre il percettore del reddito,indipendentemente dal fatto che l’esazione del tributo avvenga (in tutto oin parte) mediante il sistema della ritenuta alla fonte; di poi, l’applicabilitàdell’art. 2028 c.c. resterebbe preclusa, nel caso di specie, dalla circostanzache essa avrebbe ad oggetto l’esercizio di un’azione giudiziaria, stantel’inammissibilità della “negotiorum gestio” processuale.5.2.

Con il secondo motivo si prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., «violazione o falsa applicazione delle norme in materia diprescrizione, artt. 2943, 2935, 2943 e 2946 c.c., anche in relazione all’art.38 del d.P.R. n. 602/1973».Parte ricorrente censura altresì la statuizione della Corte territorialesecondo cui il termine di prescrizione dovrebbe decorrere dal“conseguimento dell’utile risultato” ottenuto dal sostituto nell’interesse delsostituito e, dunque, in buona sostanza, dalla data di definitività dellasentenza n. 2741/2009 di questa Corte.Deduce, di contro, che gli ex-dipendenti sarebbero stati legittimati a farvalere il credito anche in proprio, direttamente nei confrontidell’amministrazione finanziaria ai sensi del d.P.R. n. 602/1973.Per altro verso, osserva che il diritto era sorto al momento dellaliquidazione e della contestuale trattenuta operata dall’Istituto nel 1999,donde l’intervenuta prescrizione prima che il presente giudizio fosseinstaurato, volta che, a mente dell’art. 2935 c.c., «la prescrizione decorredal giorno in cui il diritto può essere fatto valere».5.3.

Con il terzo motivo si prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., «omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto didiscussione tra le parti, costituito dalla assenza dei nominativi degliappellati nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate alla ISVEIMERNumero registro generale 22353/2021Numero sezionale 1520/2026Numero di raccolta generale 12748/2026Data pubblicazione 05/05/2026S.p.A. in liquidazione», e ciò anche «in virtù dell’esistenza diprovvedimenti giurisdizionali incompatibili con la titolarità dei creditiazionati».Ad avviso della ricorrente, sussisterebbero tutte le condizioni per farvalere il suddetto vizio, come individuate dalla giurisprudenza di questaCorte, non ostandovi neppure - ai sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma,c.p.c. - la ricorrenza della “doppia conforme” di merito, dal momento chele sentenze di primo e secondo grado, sul punto, risulterebberoargomentate su differenti elementi di fatto.5.4.

Con il quarto motivo si prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., «violazione o falsa applicazione delle norme in materia dilegittimazione passiva e manleva, artt. 75, 102 e 106 c.p.c.».Nel ribadire come «le somme oggetto della ritenuta d’acconto» non sianostate «comunque trattenute dalla Isveimer per sé», ma «versateall’Erario», la ricorrente sottolinea che la domanda nei confronti dellaprima «avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, anche in punto didifetto di legittimazione passiva», l’unico soggetto legittimato essendol’Agenzia delle Entrate e Riscossione.6.

Il primo e il secondo motivo - da esaminarsi congiuntamente, poichéintimamente connessi - sono fondati e suscettibili di assorbire la rilevanzadei restanti mezzi.È appena il caso di osservare, in proposito, che su vicenda analoga aquella oggetto di causa è intervenuta l’Ordinanza n. 16889 del19/06/2024 della Sezione Lavoro di questa Corte, che ha ripercorso “exprofesso” l’orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema diversamento in eccesso, da parte del datore di lavoro, delle ritenute fiscali,in relazione all’ipotesi di trattenute operate sulla retribuzione dovuta allavoratore.Nel dettaglio, secondo tale indirizzo interpretativo - che il Collegiocondivide e a cui intende assicurare continuità - non è configurabile unaNumero registro generale 22353/2021Numero sezionale 1520/2026Numero di raccolta generale 12748/2026Data pubblicazione 05/05/2026“negotiorum gestio” rispetto al sostituto di imposta che agisca neiconfronti dell’amministrazione finanziaria per il rimborso di somme pagatein eccesso; né sussiste un ostacolo di carattere giuridico all’esercizio deldiritto a richiedere il rimborso da parte del singolo sostituito, anche ai finidel computo del termine di prescrizione a mente dell’art. 2935 c.c.Questa Corte ha, difatti, precisato nel tempo che il datore di lavoro, inqualità di sostituto d’imposta, svolge sostanzialmente funzioni di esattoredell’amministrazione finanziaria, versando direttamente a quest’ultima gliacconti d’imposta; a questo proposito, esso agisce - però - “per conto” delcontribuente sostituito: nel caso di specie, del lavoratore subordinato (cfr.Cass.

Sez.

U, Sentenza n. 10378 del 12/04/2019).In tal guisa, il datore di lavoro adempie un’obbligazione bensì altrui, ma inforza di una obbligazione propria, che è una obbligazione “ex lege”, chetrova la sua fonte nell’ art. 64, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973, di guisache tale attività non rileva nella sua materialità come inizio di esecuzioneed ingerenza in un affare altrui che, in uno al requisito della “absentiadomini”, sia tale da ravvisare una “negotiorum gestio”.Mette, infatti, conto osservare come anche in dottrina questo profilo vengaevidenziato allorché si discorre di “prestazione senza obbligazione” (comealternativa alla categoria della “obbligazione senza prestazione”), di cui la“negotiorum gestio” è icastica espressione, volta che «chi, senza esserviobbligato, assume scientemente la gestione di un affare altrui» assumeuno specifico obbligo, che è quello di «continuare la gestione», comerisulta dalla rubrica dell’art. 2028 c.c.

Ma tale obbligo non preesiste allaingerenza, che segna essa stessa la fonte e il momento della nascita diquesta obbligazione, in presenza degli altri presupposti richiesti dagli artt.2028 ss. c.c., a partire dalla “absentia domini”.Per contro, l’obbligazione che adempie il datore di lavoro, nella qualità disostituto d’imposta, non nasce al momento della cura dell’interesse altruiNumero registro generale 22353/2021Numero sezionale 1520/2026Numero di raccolta generale 12748/2026Data pubblicazione 05/05/2026(i.e., del lavoratore dipendente, “sostituito”), ma preesiste ad essa ediscende direttamente dalla legge.Ciò è, del resto, confermato dal fatto che l’obbligazione è soddisfatta con ildenaro del sostituito: il sostituto, cioè, almeno di regola, trattiene ildenaro del contribuente direttamente dalle sue fonti di reddito e poi leversa al creditore, amministrazione finanziaria, in forza di un obbligo dilegge (in tal senso, cfr., in motivazione, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10258del 19/04/2021; Sez. 1, Ordinanza n. 19179 del 06/07/2023).Depone in tal senso anche il principio di diritto enunciato dalle SezioniUnite di questa Corte con la Sentenza n. 15031 del 26/06/2009, ai sensidel quale «le controversie tra sostituto d’imposta e sostituito, relative allegittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonteversate direttamente dal sostituto […] non sono attratte alla giurisdizionedel giudice tributario, ma rientrano nella giurisdizione del giudiceordinario, trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituitonell’ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l’eserciziodel potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione,proprio del rapporto tributario».In quest’ottica, il recente arresto di Cass. n. 16889/2024 - partendodall’assunto per cui non sussiste un ostacolo di carattere giuridicoall’esercizio del diritto a richiedere il rimborso da parte del singolosostituito, direttamente - ha precisato che l’azione promossa dallavoratore per ottenere il «rimborso» di quanto indebitamente trattenuto atitolo di acconto per le imposte è proprio espressione e concretizzazione«[de]l diritto alla integrità della retribuzione, in quanto erosa da trattenutenon dovute» (Cass. nn. 31035 e 31699 del 2019, in motivazione).A tale arresto il Collegio intende assicurare continuità.6.1.

Pertanto, venendo al caso di specie, viene in rilievo un’azione diinesatto adempimento del debito - nella specie, gravante sulla ISVEIMERNumero registro generale 22353/2021Numero sezionale 1520/2026Numero di raccolta generale 12748/2026Data pubblicazione 05/05/2026S.p.A. - sia pure in relazione al trattamento pensionistico integrativoaziendale, che è stato decurtato di una somma maggiore di quella dovuta.È in effetti accaduto che, in sede di liquidazione del Fondo, nel 1999,[OSCURATO:SOCIETA] ha effettuato un pagamento solo parzialmente satisfattivo dellapretesa creditoria, producendo così un danno nella sfera patrimoniale deilavoratori dipendenti ed è questo il momento in cui è iniziato a decorrere iltermine ordinario di prescrizione per l’azione volta a recuperare le sommeindebitamente trattenute.Alla prospettata soluzione non osta neppure il principio “contra nonvalentem agere non currit praescriptio”, cui si ispira l’art. 2935 c.c., voltache, secondo un consolidato indirizzo interpretativo, l’impossibilità di farvalere il diritto, alla quale l’art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fattoimpeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva dacause giuridiche che ne ostacolino l’esercizio e non comprende anche gliostacoli di mero fatto (come il ritardo dovuto alla necessità diaccertamento del diritto) o gli impedimenti soggettivi, per i quali ilsuccessivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi disospensione della prescrizione (cfr., ex multis, Cass. Sez.

L, Ordinanza n.17451 del 29/06/2025).Ne discende, in definitiva, che l’azione di restituzione delle sommeindebitamente trattenute a titolo di ritenute d’acconto, in sede dicapitalizzazione del Fondo previdenziale integrativo, si prescrive con ildecorso dell’ordinario termine decennale, che decorre dal momento diripartizione delle quote.7.

Sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del primo e delsecondo motivo di ricorso (assorbiti i restanti), dev’essere disposta lacassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, conrinvio alla Corte d’appello di Napoli, che, in diversa composizione,procederà a un nuovo esame alla luce dei principi sopra illustrati.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 22353/2021Numero sezionale 1520/2026Numero di raccolta generale 12748/2026Data pubblicazione 05/05/20268.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dilegittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie per quanto di ragione il primo e il secondo motivo diricorso, dichiarati assorbiti i restanti; cassa in relazione la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione,cui demanda altresì di provvedere alla regolamentazione delle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civiledella Corte suprema di cassazione in data 28 aprile 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], TuccilloMaria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domiciliotelematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesidall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] d’Escobar unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Coppola;-controricorrenti-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 22353/2021Numero sezionale 1520/2026Numero di raccolta generale 12748/2026Data pubblicazione 05/05/2026De [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Carillo-intimati-Agenzia delle Entrate - Riscossione (Ader), in persona del rappresentantein atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del propriodifensore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato;-resistente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 714/21, depositata il25/02/2021;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., notificato il 22 marzo 2014, gli ex-dipendenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] (quest’ultima n.q. di erede di MariaRosaria [OSCURATO:PERSONA]), convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli,la [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi “[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione”; già Istitutoper lo sviluppo economico dell’Italia meridionale), prospettando il propriodiritto a riscuotere quanto la convenuta, quale sostituto di imposta, avevaconseguito in ripetizione dall’amministrazione finanziaria, in forza dellasentenza di questa Corte n. 2741/2009, a titolo di rimborso delle maggioriritenute indebitamente operate e versate sull’imponibile del Fondo diNumero registro generale 22353/2021Numero sezionale 1520/2026Numero di raccolta generale 12748/2026Data pubblicazione 05/05/2026Previdenza, liquidate nel 1999 al proprio personale per effetto della suamessa in liquidazione.A fondamento della domanda, i ricorrenti deducevano che: a) la ISVEIMERnon avrebbe restituito loro in primo grado le quote di asserita spettanza;b) la [OSCURATO:SOCIETA] non avrebbe provveduto ad attivarsi per il recupero delresiduo del credito giudizialmente accertato presso l’Agenzia delle Entrate;c) i ricorrenti sarebbero stati costretti ad introdurre il presente giudizio indifetto di un comportamento adempiente della Società.Costituitasi in giudizio, la società convenuta, per quel che qui ancorarileva: a) eccepiva la prescrizione dei crediti restitutori, assumendo che il“dies a quo” del termine prescrizionale doveva identificarsi nel momentodell’avvenuta, erronea, trattenuta, risalente al 1999, e non in quello deldeposito della sentenza con cui questa Corte aveva riconosciuto, in viadefinitiva, il suo diritto a ripetere quanto versato; b) contestava, in ognicaso, la fondatezza della domanda, riferendo che i nominativi degli attorinon risultavano compresi nell’elenco dettagliato trasmessole dall’Agenziadelle Entrate; c) chiedeva - e otteneva - l’autorizzazione a chiamare incausa, in manleva, l’Agenzia delle Entrate e Riscossione, perché la tenesseindenne da ogni avversaria pretesa.1.1. Con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del 25/06/2015, il Tribunale diNapoli accoglieva la domanda degli ex dipendenti; nulla statuiva, invece,sulla domanda di manleva proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]Per quanto di interesse, il Tribunale rigettava l’eccezione di prescrizionesollevata dalla società convenuta, ritenendo che il relativo terminedecorresse non dalla data di liquidazione del fondo, bensì da quelladell’incameramento delle somme da parte della società, in quantosoggetto non destinatario dei rimborsi, bensì sostituto d’imposta.2. Con sentenza n. 714/2021, la Corte d’appello di Napoli rigettava ilgravame interposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., confermando la sentenza diprimo grado.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 22353/2021Numero sezionale 1520/2026Numero di raccolta generale 12748/2026Data pubblicazione 05/05/20263. Per la cassazione di tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione haproposto ricorso, affidato a quattro motivi, illustrati da memoria.3.1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MariaTuccillo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoresistito con unitario controricorso.3.2. All’esito di una prima adunanza camerale, con ordinanzainterlocutoria n. 24931 del 09/09/2025, è stato disposto il rinvio dellacausa a nuovo ruolo, ordinando la rinnovazione della notificazione delricorso nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e Riscossione-ADER (pressol’Avvocatura Generale dello Stato), di [OSCURATO:PERSONA] e di AlessandroViglietti, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazionedella detta ordinanza.Restati intimati gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], lacausa è stata quindi chiamata all’odierna adunanza, a seguito della quale ilCollegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE4. Preliminarmente, con riferimento al rilevato profilo di ammissibilità eprocedibilità del ricorso, si dà atto che parte ricorrente ha regolarmenteottemperato all’ordine di rinnovazione della notificazione, avendoprovveduto a notificare l’atto introduttivo: a [OSCURATO:PERSONA], a mezzoposta con raccomandata spedita in data 01/10/2025, con indicazione dellacomunicazione di avvenuta notifica spedita con raccomandata in data09/10/2025; ad [OSCURATO:PERSONA], a mezzo posta con raccomandataspedita in data 01/10/2025, con ricevuta di ritorno sottoscritta daldestinatario in data 06/10/2025; ad ADER, a mezzo p.e.c., pressol’Avvocatura Generale dello Stato. La ricorrente ha poi ritualmentedepositato la prova del perfezionamento delle dette notifiche in data05/11/2025.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 22353/2021Numero sezionale 1520/2026Numero di raccolta generale 12748/2026Data pubblicazione 05/05/20265.1. Ciò posto, con il primo motivo del ricorso proposto dalla ISVEIMERS.p.A. in liquidazione si prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., «violazione o falsa applicazione delle norme relative all’istituto dellanegotiorum gestio, artt. 2028, 2030 e 1713 c.c., in relazione all’art. 38 deld.P.R. n. 602/1973».Parte ricorrente censura la sentenza impugnata, là dove ha ricondotto -d’ufficio - all’istituto della gestione di affari altrui l’operato della [OSCURATO:SOCIETA],allorché ebbe a promuovere, vittoriosamente, il contenzioso tributario perla restituzione delle originarie trattenute da essa operate, ma risultate nondovute, quale sostituto d’imposta; di conseguenza, secondo il giudiced’appello, solo all’esito della definizione di quel contenzioso, con ilconseguimento dell’utilità da parte del gestore, si sarebbe determinata lapossibilità, per ogni singolo dipendente, di agire in ripetizione nei confrontidel gerente, decorrendo solo da tale momento il termine di prescrizione,da ritenersi, nella specie, non maturato.Deduce, in proposito, l’erronea applicazione, alla presente fattispecie,dell’art. 2028 c.c., volta che: a) nel nostro ordinamento «non è previstoalcun obbligo, in capo al sostituto di imposta, di agire nei confrontidell’amministrazione per il rimborso di somme pagate, in ipotesi, ineccesso»; b) ogni singolo dipendente sarebbe stato legittimato «a farevalere il proprio credito anche in proprio, direttamente nei confrontidell’amministrazione finanziaria» (circostanza da apprezzare anche sotto ilprofilo della carenza del requisito della c.d. “absentia domini”, che deveconnotare la gestione d’affari altrui), e ciò ai sensi dell’art. 38, comma 2,d.P.R. n. 602 del 1973, disposizione, invece, «che non è stata neppurecitata dalla sentenza qui impugnata».Osserva, peraltro, che - come anche ritenuto da questa Corte - il datore dilavoro, in qualità di sostituto di imposta, svolge sostanzialmente funzionidi esattore dell’amministrazione, ma provvedendovi in adempimento diuna specifica obbligazione “ex lege” e non in forza di un obbligoNumero registro generale 22353/2021Numero sezionale 1520/2026Numero di raccolta generale 12748/2026Data pubblicazione 05/05/2026convenzionale la cui fonte possa discendere da un mandato ovvero dallagestione di affari altrui.Ne discende che, ad avviso della ricorrente, l’obbligato principale neiconfronti del Fisco resta sempre il percettore del reddito,indipendentemente dal fatto che l’esazione del tributo avvenga (in tutto oin parte) mediante il sistema della ritenuta alla fonte; di poi, l’applicabilitàdell’art. 2028 c.c. resterebbe preclusa, nel caso di specie, dalla circostanzache essa avrebbe ad oggetto l’esercizio di un’azione giudiziaria, stantel’inammissibilità della “negotiorum gestio” processuale.5.2. Con il secondo motivo si prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., «violazione o falsa applicazione delle norme in materia diprescrizione, artt. 2943, 2935, 2943 e 2946 c.c., anche in relazione all’art.38 del d.P.R. n. 602/1973».Parte ricorrente censura altresì la statuizione della Corte territorialesecondo cui il termine di prescrizione dovrebbe decorrere dal“conseguimento dell’utile risultato” ottenuto dal sostituto nell’interesse delsostituito e, dunque, in buona sostanza, dalla data di definitività dellasentenza n. 2741/2009 di questa Corte.Deduce, di contro, che gli ex-dipendenti sarebbero stati legittimati a farvalere il credito anche in proprio, direttamente nei confrontidell’amministrazione finanziaria ai sensi del d.P.R. n. 602/1973.Per altro verso, osserva che il diritto era sorto al momento dellaliquidazione e della contestuale trattenuta operata dall’Istituto nel 1999,donde l’intervenuta prescrizione prima che il presente giudizio fosseinstaurato, volta che, a mente dell’art. 2935 c.c., «la prescrizione decorredal giorno in cui il diritto può essere fatto valere».5.3. Con il terzo motivo si prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., «omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto didiscussione tra le parti, costituito dalla assenza dei nominativi degliappellati nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate alla ISVEIMERNumero registro generale 22353/2021Numero sezionale 1520/2026Numero di raccolta generale 12748/2026Data pubblicazione 05/05/2026S.p.A. in liquidazione», e ciò anche «in virtù dell’esistenza diprovvedimenti giurisdizionali incompatibili con la titolarità dei creditiazionati».Ad avviso della ricorrente, sussisterebbero tutte le condizioni per farvalere il suddetto vizio, come individuate dalla giurisprudenza di questaCorte, non ostandovi neppure - ai sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma,c.p.c. - la ricorrenza della “doppia conforme” di merito, dal momento chele sentenze di primo e secondo grado, sul punto, risulterebberoargomentate su differenti elementi di fatto.5.4. Con il quarto motivo si prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., «violazione o falsa applicazione delle norme in materia dilegittimazione passiva e manleva, artt. 75, 102 e 106 c.p.c.».Nel ribadire come «le somme oggetto della ritenuta d’acconto» non sianostate «comunque trattenute dalla Isveimer per sé», ma «versateall’Erario», la ricorrente sottolinea che la domanda nei confronti dellaprima «avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, anche in punto didifetto di legittimazione passiva», l’unico soggetto legittimato essendol’Agenzia delle Entrate e Riscossione.6. Il primo e il secondo motivo - da esaminarsi congiuntamente, poichéintimamente connessi - sono fondati e suscettibili di assorbire la rilevanzadei restanti mezzi.È appena il caso di osservare, in proposito, che su vicenda analoga aquella oggetto di causa è intervenuta l’Ordinanza n. 16889 del19/06/2024 della Sezione Lavoro di questa Corte, che ha ripercorso “exprofesso” l’orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema diversamento in eccesso, da parte del datore di lavoro, delle ritenute fiscali,in relazione all’ipotesi di trattenute operate sulla retribuzione dovuta allavoratore.Nel dettaglio, secondo tale indirizzo interpretativo - che il Collegiocondivide e a cui intende assicurare continuità - non è configurabile unaNumero registro generale 22353/2021Numero sezionale 1520/2026Numero di raccolta generale 12748/2026Data pubblicazione 05/05/2026“negotiorum gestio” rispetto al sostituto di imposta che agisca neiconfronti dell’amministrazione finanziaria per il rimborso di somme pagatein eccesso; né sussiste un ostacolo di carattere giuridico all’esercizio deldiritto a richiedere il rimborso da parte del singolo sostituito, anche ai finidel computo del termine di prescrizione a mente dell’art. 2935 c.c.Questa Corte ha, difatti, precisato nel tempo che il datore di lavoro, inqualità di sostituto d’imposta, svolge sostanzialmente funzioni di esattoredell’amministrazione finanziaria, versando direttamente a quest’ultima gliacconti d’imposta; a questo proposito, esso agisce - però - “per conto” delcontribuente sostituito: nel caso di specie, del lavoratore subordinato (cfr.Cass. Sez. U, Sentenza n. 10378 del 12/04/2019).In tal guisa, il datore di lavoro adempie un’obbligazione bensì altrui, ma inforza di una obbligazione propria, che è una obbligazione “ex lege”, chetrova la sua fonte nell’ art. 64, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973, di guisache tale attività non rileva nella sua materialità come inizio di esecuzioneed ingerenza in un affare altrui che, in uno al requisito della “absentiadomini”, sia tale da ravvisare una “negotiorum gestio”.Mette, infatti, conto osservare come anche in dottrina questo profilo vengaevidenziato allorché si discorre di “prestazione senza obbligazione” (comealternativa alla categoria della “obbligazione senza prestazione”), di cui la“negotiorum gestio” è icastica espressione, volta che «chi, senza esserviobbligato, assume scientemente la gestione di un affare altrui» assumeuno specifico obbligo, che è quello di «continuare la gestione», comerisulta dalla rubrica dell’art. 2028 c.c. Ma tale obbligo non preesiste allaingerenza, che segna essa stessa la fonte e il momento della nascita diquesta obbligazione, in presenza degli altri presupposti richiesti dagli artt.2028 ss. c.c., a partire dalla “absentia domini”.Per contro, l’obbligazione che adempie il datore di lavoro, nella qualità disostituto d’imposta, non nasce al momento della cura dell’interesse altruiNumero registro generale 22353/2021Numero sezionale 1520/2026Numero di raccolta generale 12748/2026Data pubblicazione 05/05/2026(i.e., del lavoratore dipendente, “sostituito”), ma preesiste ad essa ediscende direttamente dalla legge.Ciò è, del resto, confermato dal fatto che l’obbligazione è soddisfatta con ildenaro del sostituito: il sostituto, cioè, almeno di regola, trattiene ildenaro del contribuente direttamente dalle sue fonti di reddito e poi leversa al creditore, amministrazione finanziaria, in forza di un obbligo dilegge (in tal senso, cfr., in motivazione, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10258del 19/04/2021; Sez. 1, Ordinanza n. 19179 del 06/07/2023).Depone in tal senso anche il principio di diritto enunciato dalle SezioniUnite di questa Corte con la Sentenza n. 15031 del 26/06/2009, ai sensidel quale «le controversie tra sostituto d’imposta e sostituito, relative allegittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonteversate direttamente dal sostituto […] non sono attratte alla giurisdizionedel giudice tributario, ma rientrano nella giurisdizione del giudiceordinario, trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituitonell’ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l’eserciziodel potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione,proprio del rapporto tributario».In quest’ottica, il recente arresto di Cass. n. 16889/2024 - partendodall’assunto per cui non sussiste un ostacolo di carattere giuridicoall’esercizio del diritto a richiedere il rimborso da parte del singolosostituito, direttamente - ha precisato che l’azione promossa dallavoratore per ottenere il «rimborso» di quanto indebitamente trattenuto atitolo di acconto per le imposte è proprio espressione e concretizzazione«[de]l diritto alla integrità della retribuzione, in quanto erosa da trattenutenon dovute» (Cass. nn. 31035 e 31699 del 2019, in motivazione).A tale arresto il Collegio intende assicurare continuità.6.1. Pertanto, venendo al caso di specie, viene in rilievo un’azione diinesatto adempimento del debito - nella specie, gravante sulla ISVEIMERNumero registro generale 22353/2021Numero sezionale 1520/2026Numero di raccolta generale 12748/2026Data pubblicazione 05/05/2026S.p.A. - sia pure in relazione al trattamento pensionistico integrativoaziendale, che è stato decurtato di una somma maggiore di quella dovuta.È in effetti accaduto che, in sede di liquidazione del Fondo, nel 1999,[OSCURATO:SOCIETA] ha effettuato un pagamento solo parzialmente satisfattivo dellapretesa creditoria, producendo così un danno nella sfera patrimoniale deilavoratori dipendenti ed è questo il momento in cui è iniziato a decorrere iltermine ordinario di prescrizione per l’azione volta a recuperare le sommeindebitamente trattenute.Alla prospettata soluzione non osta neppure il principio “contra nonvalentem agere non currit praescriptio”, cui si ispira l’art. 2935 c.c., voltache, secondo un consolidato indirizzo interpretativo, l’impossibilità di farvalere il diritto, alla quale l’art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fattoimpeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva dacause giuridiche che ne ostacolino l’esercizio e non comprende anche gliostacoli di mero fatto (come il ritardo dovuto alla necessità diaccertamento del diritto) o gli impedimenti soggettivi, per i quali ilsuccessivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi disospensione della prescrizione (cfr., ex multis, Cass. Sez. L, Ordinanza n.17451 del 29/06/2025).Ne discende, in definitiva, che l’azione di restituzione delle sommeindebitamente trattenute a titolo di ritenute d’acconto, in sede dicapitalizzazione del Fondo previdenziale integrativo, si prescrive con ildecorso dell’ordinario termine decennale, che decorre dal momento diripartizione delle quote.7. Sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del primo e delsecondo motivo di ricorso (assorbiti i restanti), dev’essere disposta lacassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, conrinvio alla Corte d’appello di Napoli, che, in diversa composizione,procederà a un nuovo esame alla luce dei principi sopra illustrati.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 22353/2021Numero sezionale 1520/2026Numero di raccolta generale 12748/2026Data pubblicazione 05/05/20268. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie per quanto di ragione il primo e il secondo motivo diricorso, dichiarati assorbiti i restanti; cassa in relazione la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione,cui demanda altresì di provvedere alla regolamentazione delle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civiledella Corte suprema di cassazione in data 28 aprile 2026.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 12748/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris