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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26770/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 9143/22 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (reati di cui agi artt. 337, 341-bis e

651. cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i primi due motivi dedotti nel ricorso -attinenti alla pretesa nullità della elezione di domicilio- non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. pag. 2); Ritenuto inoltre che il terzo e quarto motivo di ricorso sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni consequenziali da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità (v. in particolare, pagg. 2 e 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 9143/22 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (reati di cui agi artt. 337, 341-bis e 651. cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i primi due motivi dedotti nel ricorso -attinenti alla pretesa nullità della elezione di domicilio- non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. pag. 2); Ritenuto inoltre che il terzo e quarto motivo di ricorso sono costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni consequenziali da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità (v. in particolare, pagg. 2 e 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 26770/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris