CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 giugno 2026
Cassazione n. 34307/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
essica, nata ad Ancona il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 27/01/2026 del Tribunale di AnconaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del SostitutoSimone [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dellasentenza impugnata, limitatamente all’omessa applicazione della sanzioneamministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Ancona, con la sentenza pronunciata il 27 gennaio 2026 inepigrafe, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all’art. 189,comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada) e l’ha condannata alla penadi legge, con la sospensione condizionale.2. Avverso la sentenza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione ilProcuratore generale presso la Corte di appello di Ancona, affidato ad un unicomotivo di ricorso, con il quale lamenta violazione di legge – ex art. 606, comma1 lettera b) cod. proc. pen. – per la omessa applicazione della sanzioneamministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, siccomeprevisto, obbligatoriamente, dall’art. 189, comma 6, cod. strada.3. Il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], hadepositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’annullamento con rinviodella sentenza impugnata, limitatamente all’omessa applicazione della sanzioneamministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è ammissibile.Ai sensi dell’art. 608 cod. proc. pen. «il procuratore generale preso la cortedi appello può ricorrere per cassazione contro ogni sentenza di condanna o diproscioglimento pronunciata in grado di appello o inappellabile».Nella specie, la sentenza è inappellabile, trattandosi di sentenza dicondanna, ai sensi dell’art. 593 cod. proc. pen.Consegue l’ammissibilità del ricorso per cassazione del procuratore generalepreso la corte di appello.2. Il ricorso è fondato.Il Tribunale di Ancona ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per reato di cuiall’art. 189, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada), ma ha deltutto obliterato di applicare la sanzione amministrativa accessoria dellasospensione della patente di guida prevista dal medesimo art. 189, comma 6,cod. strada.3. Il ricorso deve, quindi, essere accolto e la sentenza impugnata va,pertanto, annullata con rinvio, limitatamente alla sanzione amministrativaaccessoria della sospensione della patente di guida.Il rinvio, per nuovo giudizio, va fatto al Tribunale di Ancona, in diversapersona fisica.Ciò perchè l'accoglimento del ricorso per cassazione proposto dalProcuratore generale presso la Corte di appello avverso la sentenza di condannadi primo grado, limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria, comportal'annullamento con rinvio al Tribunale che ha pronunciato la decisione, e non allaCorte di appello, operando per il pubblico ministero i limiti generali diappellabilità di cui all'art. 593, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 3, n. 29228del 03/07/2025, Sestili, Rv. 288455-01). P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativaaccessoria con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ancona, in diversapersona fisica.Così deciso il 19/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteLuca [OSCURATO:PERSONA]