CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 aprile 2026
Cassazione n. 27284/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] di Firenzevita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];con trattazione de plano.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa in data 19 maggio 2025 il Giudice di [OSCURATO:PERSONA] di Firenzeha emesso sentenza di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cuiall’art.10 bis d.lgs. n.286 del 1998 (alla pena di euro 7.500,00 di ammenda).Avverso detta sentenza ha proposto atto di appello [OSCURATO:PERSONA].La Corte di Appello di Firenze con decisione del 22 dicembre 2025 hatrasmesso gli atti a questa Corte di Cassazione in ragione della inappellabilitàdella sentenza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. L’atto, qualificato come ricorso, va dichiarato inammissibile per difetto dilegittimazione, perché redatto da difensore non cassazionista.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza dielementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di unasanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 24/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]