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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 41134/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la pronuncia sopra indicata, il Presidente della Corte di appello di Messina rigettava l'istanza, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] al fine di avere concesso un permesso di necessità per visitare la madre in stato di ricovero per Alzheimer, con provvedimento assunto de plano a seguito di un annullamento con rinvio da parte di questa Corte per l'incompetenza funzionale del precedente provvedimento assunto dal Presidente della Corte d'assise d'appello presso cui era pendente il processo.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, tramite rituale ministero difensivo, affidandosi a due motivi.

Con il primo motivo, si denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 30-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), 666, 677 e 678 cod. proc. pen., nonché artt. 70, 71 e 71-bis ord. pen., e 127, 178, lett. c), 179 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 24, comma secondo, e 111, comma secondo, Cost. per non essere stato dato avviso dell'udienza camerale (non tenutasi) in violazione del diritto di difesa e del contraddittorio tra le parti.

Con il secondo motivo, si denuncia la violazione di legge, anche processuale, dell'art. 21 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 30-bis, 70 e 71 ord. pen. nonché 666, 677 e 678 cod. proc. pen. stante l'incompetenza della Corte d'appello rispetto alla posizione processuale del ricorrente, attualmente detenuto con sentenza divenuta definitiva nelle more del sub-procedimento, tanto che il Magistrato di sorveglianza, attualmente competente, lo ha già autorizzato due volte.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse.

2. Come affermato in ricorso, rispetto alla posizione processuale del ricorrente, egli è attualmente detenuto con sentenza divenuta definitiva nelle more del sub-procedimento all'interno del quale è stato emesso il provvedimento qui impugnato, e il Magistrato di sorveglianza, attualmente competente a provvedere sulla richiesta di poter usufruire di un permesso di necessità, lo ha già autorizzato due volte.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non segue la condanna della ricorrente alle spese del procedimento e al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in quanto essa non configura una ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, Rv. 208166; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rv. 272308).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di int

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la pronuncia sopra indicata, il Presidente della Corte di appello di Messina rigettava l'istanza, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] al fine di avere concesso un permesso di necessità per visitare la madre in stato di ricovero per Alzheimer, con provvedimento assunto de plano a seguito di un annullamento con rinvio da parte di questa Corte per l'incompetenza funzionale del precedente provvedimento assunto dal Presidente della Corte d'assise d'appello presso cui era pendente il processo. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, tramite rituale ministero difensivo, affidandosi a due motivi. Con il primo motivo, si denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 30-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), 666, 677 e 678 cod. proc. pen., nonché artt. 70, 71 e 71-bis ord. pen., e 127, 178, lett. c), 179 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 24, comma secondo, e 111, comma secondo, Cost. per non essere stato dato avviso dell'udienza camerale (non tenutasi) in violazione del diritto di difesa e del contraddittorio tra le parti. Con il secondo motivo, si denuncia la violazione di legge, anche processuale, dell'art. 21 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 30-bis, 70 e 71 ord. pen. nonché 666, 677 e 678 cod. proc. pen. stante l'incompetenza della Corte d'appello rispetto alla posizione processuale del ricorrente, attualmente detenuto con sentenza divenuta definitiva nelle more del sub-procedimento, tanto che il Magistrato di sorveglianza, attualmente competente, lo ha già autorizzato due volte. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse. 2. Come affermato in ricorso, rispetto alla posizione processuale del ricorrente, egli è attualmente detenuto con sentenza divenuta definitiva nelle more del sub-procedimento all'interno del quale è stato emesso il provvedimento qui impugnato, e il Magistrato di sorveglianza, attualmente competente a provvedere sulla richiesta di poter usufruire di un permesso di necessità, lo ha già autorizzato due volte. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non segue la condanna della ricorrente alle spese del procedimento e al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in quanto essa non configura una ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Rv. 208166; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rv. 272308). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di int
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