CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 maggio 2022
Cassazione n. 21729/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all' art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. Il ricorso, con cui si denuncia genericamente la insussistenza dell'attività di spaccio oltre che la dosimetria della pena, è inammissibile, in quanto palesemente fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801). Al riguardo, la Corte di appello ha già motivatamente spiegato, con un giudizio di merito legittimo e non censurabile, che l'attività di spaccio era ricavabile dal quantitativo di droga sequestrato e dal comportamento dell'imputato osservato dalle Forze dell'ordine mentre si aggirava in un luogo noto peli° spaccio di sostanze stupefacenti e si avvicinava ai passanti esibendo la sostanza illecitamente detenuta (fol. 1). Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha argomentato in relazione alla gravità del fatto e al comportamento processuale oltre che alla personalità dell'imputato. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18.05.2022 Il Consigliere estensore resid nte [OSCURATO:PERSONA] y enia errao uur,„ [OSCURATO:PERSONA]