CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 aprile 2023
Cassazione n. 34905/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.990/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] srl, con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], el.dom.to in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in atti; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è ex legedomiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12; -controricorrente - Ricorso avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 4489/22 del 31 maggio 2022; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7.12.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: § 1.[OSCURATO:SOCIETA] propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l'avviso di rettifica e liquidazione con il quale l'agenzia delle entrate aveva accertato un maggior valore, ai fini dell'imposta ipocatastale, del compendio immobiliare (ufficio in Napoli con annessi due posti auto) da essa venduto alla [OSCURATO:SOCIETA] al prezzo dichiarato di euro 110.000,00, rettificato dall'Ufficio in euro 220.900,00. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che: - l'avviso era adeguatamente motivato poiché indicava le fonti della maggiore stima, basata su quattro atti comparativi di compravendita di cui due rientranti nel triennio ex articolo 51 d.P.R. 131/86 ed un altro fuori di appena un mese, il che rende del tutto superabile l'obiezione della contribuente quanto al dato temporale degli atti utilizzati per la comparazione ; - gli immobili utilizzati in comparazione erano del tutto omogenei rispetto a quello dedotto in avviso, in quanto tutti ubicati nello stesso foglio catastale e della stessa tipologia; - gli atti comparativi in questione, descritti in avviso, erano stati allegati dall'Ufficio in giudizio, con l'indicazione specifica delle loro principali caratteristiche. L’ Agenzia delle Entrate ha presentato controricorso tardivo, in quanto depositato in via telematica (12.4.2023) ben oltre il termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso (29.12.2022) ex art. 370 cod.proc.civ. . § 2.1 Con il primo motivo di ricorso si lamenta – ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 51 co. 3^ d.P.R. 131/86 e 7 l. 212/00. Per avere la [OSCURATO:PERSONA] ritenuto legittimo l'avviso di rettifica e liquidazione in oggetto, nonostante che esso si basasse comparativamente su quattro atti di compravendita di immobili similari, dei quali solo due (del 29.1.2016 e 26.5.2016) rientravano nel triennio di riferimento legale antecedente all'atto rettificato (aprile 2018), mentre gli altri due non erano utilizzabili a fine estimativo perché a tale triennio antecedenti (del 6.6.2014 e 31.3.2015). § 2.2Il motivo è infondato. In base all’art. 51 d.P.R. 131/86 di cui si assume la violazione: 2. Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari e per quelli che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse, si intende per valore il valore venale in comune commercio. 3. Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari l'ufficio del registro, ai fini dell'eventuale rettifica, controlla il valore di cui al comma primo avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo e alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell'atto o a quella in cui se ne produce l'effetto traslativo o costitutivo, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa località per gli investimenti immobiliari, nonché ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni . Nel caso di specie la norma in questione risulta essere stata correttamente applicata dal giudice di merito, dal momento che la congruità del maggior valore accertato dall'Ufficio doveva qui desumersi dai prezzi praticati in altre compravendite di immobili catastalmente e tipologicamente similari a quello oggetto di rettifica. Il convincimento del giudice di merito - sicuramente non rivedibile, nel suo sostrato deliberativo ed estimativo, nella presente sede di legittimità - è basato sugli atti notarili di compravendita descritti nell'avviso medesimo, due dei quali - come riconosciuto anche dalla società ricorrente - pacificamente rientranti nel triennio di legge. La circostanza che altri due atti comparativi fossero invece anteriori al triennio (uno dei due di pochi giorni) non implicava di per sé la violazione della norma menzionata, dal momento che la suddetta valutazione di congruità poteva appunto sufficientemente basarsi, nella valutazione che ne ha dato il giudice di merito, anche soltanto sui due atti comparativi rientranti nel triennio, in quanto anch'essi relativi ad immobili comparabili. Né la rilevanza valutativa dei due atti eccedenti il triennio doveva ritenersi di per sé totalmente azzerata, posto che la norma su riportata espressamente prevede - nell'ambito di uno spettro di parametri estimativi pariordinati – che il maggior valore venale possa essere accertato con riguardo ad ogni altro elemento di valutazione , e dunque anche ad elementi eventualmente diversi dalla comparazione relativa al triennio antecedente all'atto. § 3.1Con il secondo motivo di ricorso la società lamenta violazione e falsa applicazione degli articoli 52, co. 2 - bis , d.P.R. 131/86 , 7 l. 212/00 e 111 co. 6^ Cost.. Per avere la [OSCURATO:PERSONA] confermato la legittimità dell'avviso in oggetto, nonostante che esso non riportasse il contenuto degli atti notarili di compravendita assunti in comparazione (risultando indicati soltanto gli estremi catastali degli immobili compravenduti ed il relativo prezzo), e che tali atti comparativi non fossero stati ad esso allegati, in quanto prodotti soltanto con le controdeduzioni di costituzione in giudizio. Osserva inoltre la ricorrente, tanto in ricorso quanto in memoria, che lo stesso avviso di liquidazione è stato notificato alla acquirente [OSCURATO:SOCIETA], la quale ne ha ottenuto l'annullamento con sentenza Corte di Giustizia Tributaria di II gradodel la Campania n. 7717 del 6 dicembre 2022, qui prodotta § 3.2Il motivo è infondato. Secondo il costante insegnamento di questa Corte (Cass., Sez. 5^, 25 luglio 2012, n. 13110; Cass., Sez. 5^, 20 febbraio 2019, n. 4176; Cass., Sez. 5^, 19 novembre 2019, n. 29968), l'obbligo di motivazione degli atti tributari - fermo restando l'onere della prova della maggior pretesa gravante sulla Amministrazione - può essere adempiuto anche per relationem, ovverossia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione, però, che questi ultimi siano allegati all'atto notificato oppure che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere (Cass.n. 9323/17) l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento che risultino necessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente - ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale - di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento, o, ancora, che gli atti richiamati siano già conosciuti dal contribuente per effetto di precedente notifica. Con specifico riguardo all’imposta di registro, ed in fattispecie del tutto sovrapponibili alla presente, questa Corte ha altresì stabilito che: l'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta, riguardante atti che hanno ad oggetto beni immobili, adottato a seguito di comparazione con beni simili, deve ritenersi adeguatamente motivato, ove contenga la riproduzione del contenuto essenziale dell'atto utilizzato come parametro di riferimento, e cioè delle parti utili a far comprendere il parametro impiegato per la rettifica, essendo anche in questo modo adempiuto l'obbligo di allegare all'avviso l'atto tenuto in considerazione ai fini della comparazione (Cass. nn. 381/22; n. 3388/19; n. 21066 del 2017 ed altre). Ora, nel caso in esame risulta pacifica la mancata allegazione all'avviso di rettifica degli atti di vendita offerti in comparazione ma, nello stesso tempo, risulta la completezza della descrizione sintetica ivi contenuta in riferimento agli atti utilizzati in termini parametrici. Si riferisce infatti in ricorso (pag.3) che in avviso erano richiamati i seguenti atti di compravendita immobiliare: 1) atto notaio Fasano rep. 19384/11494 reg.to il 6/06/2014 al n. 10153/1T; 2) atto not. Granese rep. 20314/13851 reg.to il 31/03/2014 al n. 1730/1T; 3) atto not. Angelone rep. 31530/11445 reg.to il 29/01/2016 al n. 18793/1T; 4) atto not. Tortoriello rep. 137/111 reg.to il 26/5/2016 al n. 6633/1T. . Quindi per ciascuna compravendita erano stati riportati il numero di repertorio e di raccolta, oltre che la data del rogito e del nominativo del notaio rogante, unitamente alla descrizione (come riferito in sentenza) degli immobili oggetto degli atti utilizzati per la comparazione. Quanto, infine, al riferito annullamento del medesimo avviso di rettifica così come impugnato dalla società acquirente, basterà rilevare come non si verta di annullamento portato da sentenza comprovatamente passata in giudicato in forza di certificato di Cancelleria ex art. 124 disp. att. cod.proc.civ. (applicabile anche al rito tributario: v. Cass.nn. 3621/19, 21366/15 ed altre), con conseguente insussistenza di qualsivoglia effetto preclusivo nella presente sede relativamente ad un coobbligato solidale. Vale la pena di osservare che – diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente in memoria - l'effetto preclusivo dell'annullamento da asserito giudicato esterno è stato qui dedotto dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA] la quale, per ciò solo, era tenuta a comprovare il fondamento della propria deduzione e, quindi, l’effettiva sopravvenienza del giudicato così invocato, senza poter fondatamente riversare il relativo onere in capo all’ Agenzia delle Entrate che, all’evidenza, nessun interesse aveva a dimostrare questa evenienza. Si è in proposito stabilito (Cass. ord. n. 6868/22) che: La parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di fornirne la prova, non soltanto producendo la sentenza emessa in altro procedimento, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la stessa non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare l'impugnabilità della sentenza. . § 4. Ne segue, in definitiva, il rigetto del ricorso; nulla si provvede sulle spese, stante il tardivo deposito del controricorso da parte dell’Agenzia delle Entrate. P.Q.M. - rigetta il ricorso; - v.to l’art. 13, comma 1 - quater , d .P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla l. n. 228 del 2012; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il rico