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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 28 novembre 2024

Cassazione n. 00747/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (MOLDAVIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 10 luglio 2024, con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA] ha respinto la richiesta di giudizio abbreviato proposta da [OSCURATO:PERSONA] a seguito dell’emissione del decreto di giudizio immediato a suo carico e ha rimesso le parti dinanzi al giudice per il dibattimento già indicato nel decreto di giudizio immediato; [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché ha ad oggetto un provvedimento interlocutorio, che non contiene statuizioni suscettibili di stabilizzarsi; che l’ordinanza impugnata si limita a riattualizzare gli effetti del decreto di giudizio immediato mai revocato, nonostante la fissazione dell’udienza, che aveva come oggetto l’esame della richiesta di giudizio abbreviato; contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa il decreto di giudizio immediato perde effetto solo a a seguito del provvedimento di ammissione del rito abbreviato, provvedimento che nel procedimento in esame non è intervenuto; che «la decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari dispone il giudizio immediato non è sindacabile, nè revocabile, stante la sua natura endoprocessuale, priva di conseguenze rilevanti ai fini dell'eventuale condanna dell'imputato» (Sez. 6, n. 18193 del 21/03/2018, Rv. 272986 – 01) e che tale principio vale per ogni altro provvedimento funzionale ad attuare quella decisione; che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 28/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (MOLDAVIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 10 luglio 2024, con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA] ha respinto la richiesta di giudizio abbreviato proposta da [OSCURATO:PERSONA] a seguito dell’emissione del decreto di giudizio immediato a suo carico e ha rimesso le parti dinanzi al giudice per il dibattimento già indicato nel decreto di giudizio immediato; [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché ha ad oggetto un provvedimento interlocutorio, che non contiene statuizioni suscettibili di stabilizzarsi; che l’ordinanza impugnata si limita a riattualizzare gli effetti del decreto di giudizio immediato mai revocato, nonostante la fissazione dell’udienza, che aveva come oggetto l’esame della richiesta di giudizio abbreviato; contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa il decreto di giudizio immediato perde effetto solo a a seguito del provvedimento di ammissione del rito abbreviato, provvedimento che nel procedimento in esame non è intervenuto; che «la decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari dispone il giudizio immediato non è sindacabile, nè revocabile, stante la sua natura endoprocessuale, priva di conseguenze rilevanti ai fini dell'eventuale condanna dell'imputato» (Sez. 6, n. 18193 del 21/03/2018, Rv. 272986 – 01) e che tale principio vale per ogni altro provvedimento funzionale ad attuare quella decisione; che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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