Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2026

Cassazione n. 30423/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

TRIBUNALE di Firenzedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza il diniego diriconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. in relazioneal reato di cui all’art. 256 d.lvo n. 156 del 2006, in relazione al trasporto sul suoautocarro di rifiuti speciali (12 sacchi di grandi dimensioni) e abbandonava n. 4sacchi nel cassonetto della raccolta rifiuti, è inammissibile per manifestainfondatezza.La causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., presuppone – oltre ad unaserie di requisiti di natura soggettiva riassumibili nella non abitualità della condotta- un reato perfezionato in tutti i suoi elementi costitutivi, ma immeritevole di pena,e dunque postula che la condotta, pur connotata da offensività, sia particolarmenteesigua.Quanto ai parametri di valutazione, l’art. 131 bis cod.pen., anche dopo lemodifiche introdotte dalla legge Cartabia, richiede, congiuntamente e nonalternativamente, come si desume dal tenore letterale del citato articolo, laparticolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento.Quanto al primo requisito - particolare tenuità dell'offesa- si articola, a sua volta,in due "indici-requisiti", che sono la modalità della condotta e l'esiguità del dannoo del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 c.p., (natura,specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione, gravitàdel danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato intensità del doloo grado della colpa).

Al giudice, pertanto, spetta di rilevare se, sulla base dei due"indici-requisiti" della modalità della condotta e dell'esiguità del danno e delpericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p., comma 1, sussistala particolare tenuità dell'offesa e, poi, che con questo, coesista quello della nonabitualità del comportamento.Sulla base di tali principi la motivazione risulta corretta avendo il giudice del meritoargomentato la gravità del fatto e dell’offesa avuto riguardo al quantitativo di rifiutipari a 12 sacchi di grandi dimensioni, rifiuti trasportati e in parte già scaricati.Motivazione congrua e in linea con gli arresti di questa Corte (Sez. 3, n. 4770 del26/01/2021, Cappabianca, Rv. 280375).Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TRIBUNALE di Firenzedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza il diniego diriconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. in relazioneal reato di cui all’art. 256 d.lvo n. 156 del 2006, in relazione al trasporto sul suoautocarro di rifiuti speciali (12 sacchi di grandi dimensioni) e abbandonava n. 4sacchi nel cassonetto della raccolta rifiuti, è inammissibile per manifestainfondatezza.La causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., presuppone – oltre ad unaserie di requisiti di natura soggettiva riassumibili nella non abitualità della condotta- un reato perfezionato in tutti i suoi elementi costitutivi, ma immeritevole di pena,e dunque postula che la condotta, pur connotata da offensività, sia particolarmenteesigua.Quanto ai parametri di valutazione, l’art. 131 bis cod.pen., anche dopo lemodifiche introdotte dalla legge Cartabia, richiede, congiuntamente e nonalternativamente, come si desume dal tenore letterale del citato articolo, laparticolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento.Quanto al primo requisito - particolare tenuità dell'offesa- si articola, a sua volta,in due "indici-requisiti", che sono la modalità della condotta e l'esiguità del dannoo del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 c.p., (natura,specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione, gravitàdel danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato intensità del doloo grado della colpa). Al giudice, pertanto, spetta di rilevare se, sulla base dei due"indici-requisiti" della modalità della condotta e dell'esiguità del danno e delpericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p., comma 1, sussistala particolare tenuità dell'offesa e, poi, che con questo, coesista quello della nonabitualità del comportamento.Sulla base di tali principi la motivazione risulta corretta avendo il giudice del meritoargomentato la gravità del fatto e dell’offesa avuto riguardo al quantitativo di rifiutipari a 12 sacchi di grandi dimensioni, rifiuti trasportati e in parte già scaricati.Motivazione congrua e in linea con gli arresti di questa Corte (Sez. 3, n. 4770 del26/01/2021, Cappabianca, Rv. 280375).Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 30423/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris