Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22793/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte di cassazione (indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - con troricorrente – Cartella di pagamento – responsabilità del liquidatore ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973 avverso la sentenza n. 3791/21/2015 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, depositata il 4 settembre2015.

Udita la relazionedella causa svolta dal [OSCURATO:PERSONA] pubblica udienza del 28 aprile 2023 ex art. 23, comma 8 - bis, d.l. 28 ottobre2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176; lette le conclusioni scritte del P.G., [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del secondo e terzo motivo di ricorso e il rigetto degli altri. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Enna che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] , ex amministratore e poi liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., contro la cartella di pagamento relativa ad IRPEGe imposte indirette per gli anni 2003 e 2004.

La CTR dichiarava illegittima l’iscrizione a ruolo limitatamente alle imposte indirette, mentre la riteneva legittima in relazione agli importi per IRPEG e voci accessorie.

Avverso la sentenza della CTR il contribuenteha proposto ricorso per cassazione, affidato acinque motivi.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazionedegli artt. 24 l. n. 4/1929, 33 d.P.R. n. 600/1973 e 52 d.P.R. n. 633/1972.

Sostiene che la cartella di pagamento era nulla in quanto gli avvisidi accertamento presupposti non erano stat i notificat i alcontribuente in proprio, quale persona fisica.

2. Il motivo è inammissibile.

La sentenza impugnata (pag. 3) ha ritenuto inammissibile l’eccezione del contribuente in punto di notifica degli avvisi di accertamento rilevando che «la Commissione provinciale ha ritenuto valide le notifiche degli avvisi di accertamento» e osservando che, in ogni caso, nella specie, doveva trovare applicazione i l principio giurisprudenziale della sanatoria della notifica di atto impositivo in caso di tempestiva proposizione del ricorso contro l’atto medesimo.

Tali rationes decidendi, indipendentemente dalla loro fondatezza, non hanno costituito oggetto del ricorso per cassazione, sicché si palesa irretrattabile la statuizione della CTR in merito alla r egolare notifica degli atti presupposti dallacartella di pagamento.

3. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 1, d.P.R. n. 602/1973, per avere la CTR ritenuto la responsabilità del contribuente quale liquidatore della società sulla base di circostanze inconferenti rispetto alla previsione normativa.

4. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazionedell’art. 36, comma 1,ultimo comma, d.P.R. n. 602/1973, per non avere la CTR considerato che l’obbligazione del liquidatore è limitataall'importo dei crediti di imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.

5. I due motivi, esaminabili congiuntamente in quanto connessi, sono fondati.

L’art. 36, comma 1, d.P.R. n. 602/1973, nella formulazione applicabile ratio temporis, stabilisce che « I liquidatori dei s oggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se soddisfano crediti di ordine inferiore a quelli tributari o assegnano beni ai soci o associati senza avere prima soddisfatto i crediti tributari.

Tale responsabilità è commisurata all'importo dei crediti di imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti».

La CTR ha addebitato al contribuente una serie di inadempimenti (pagg. 4 e 5 della sentenza) senza tuttavia verificare se gli stessi integrassero i presupposti previsti dal citato art. 36 perché possa configurarsi la responsabilità del liquidatore.

Invero, igiudici di appello avrebbero dovuto, al di là della generica affermazione circa l’avvenuta distrazione delle risorse della società in liquidazione, accertare in concreto – come espressamente richiesto dalla norma – se effettivamente il liquidatore avesse soddisfatto « crediti di ordine inferiore a quelli tributari»o avesse assegnato « beni ai soci o associati senza avere prima soddisfatto i crediti tributari».

Una volta positivamente riscontrata la ricorrenza di tali circostanze , la CTR avrebbepoi dovuto procedere a verificare quale fosse l' « importo dei crediti di imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti», posto che solo entro tali limiti può configurarsi la responsabilità del liquidatore.

6. Con il quartomotivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazionedell’art. 36, comma 5, d.P.R. n. 602/1973, per non avere la CTR ritenuto necessaria la notifica al liquidatore – come prescritto dalla norma suddetta –di un atto motivato.

7. Il motivo è inammissibile.

Lostesso ricorrente (pag. 10 del ricorso) deduce di aver sollevato con l’atto di costituzione in appello l’eccezione concernente l’omessa notifica dell’atto motivato previsto dall’art. 36, comma 5 , d.P.R. n. 602/1973.L’eccezione è dunque preclusa in forza del divieto di nova in appello sancito dall’art. 57 d.lgs. n. 546/1992.

Deduce, in memoria, il contribuente che, essendo egli indicato nella cartella di pagamento come coobbligato della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., senza alcun riferimento alla responsabilità del liquidatorein proprio ex art.36 d.P.R. n. 602/ 19 73 , non aveva modo, né onere, di indicare nel ricorso introduttivo del giudizio la mancanza di un atto prodromico ad una contestazione al momento non ancora formulata dall’ente impositore.

Tale assunto non trova tuttavia riscontro nel motivo di ricorso, così come articolato, non avendo il ricorrente fatto alcun riferimento alla circostanza che soltanto con l’atto di appello l’Ufficio avrebbe dedotto la responsabilità dell’amministratore in proprio ai sensi delcitato art. 36.

8. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 cod. proc. civ., 57, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 e 345, secondo comma, cod. proc. civ.Sostiene il ricorrente che la CTR aveva ritenuto acquisita la prova dei fatti posti a fondamento della responsabilità del liquidatore(gli asseriti inadempimenti descritti a pag. 4 e pag. 5 della sentenza impugnata) sulla base del principio di non contestazione, nella specie tuttavia non applicabile trattandosi di fatti dedotti dall’Ufficio per la prima volta in appello; ciò aveva determinato un inammissibile ampliamento del thema decidendum e pertanto non risultava necessaria alcuna specifica contestazione.

9. Il motivo è infondato.

In disparte i profili inerenti la carenza di autosufficienza della censura, è di tutta evidenza chei fatti dedotti dall’Agenzia delle entrate con l’atto di appellointegrino mere difese, volte a contrastare il ricorso del contribuente e a corroborare la fondatezza della pretesa impositiva, con la conseguenza che deve nella specie escludersi l’asserito ampliamento del thema decidendum.

10. In conclusione, in accoglimento del secondo e del terzo motivodi ricorso, inammissibili il primo e il quarto, infondato il quinto, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvioper un nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo e il terzo mo tivo di ricorso , dichiara inammissibili il primo e il quarto e rigetta il quinto ; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte di cassazione (indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - con troricorrente – Cartella di pagamento – responsabilità del liquidatore ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973 avverso la sentenza n. 3791/21/2015 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, depositata il 4 settembre2015. Udita la relazionedella causa svolta dal [OSCURATO:PERSONA] pubblica udienza del 28 aprile 2023 ex art. 23, comma 8 - bis, d.l. 28 ottobre2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176; lette le conclusioni scritte del P.G., [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del secondo e terzo motivo di ricorso e il rigetto degli altri. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Enna che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] , ex amministratore e poi liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., contro la cartella di pagamento relativa ad IRPEGe imposte indirette per gli anni 2003 e 2004. La CTR dichiarava illegittima l’iscrizione a ruolo limitatamente alle imposte indirette, mentre la riteneva legittima in relazione agli importi per IRPEG e voci accessorie. Avverso la sentenza della CTR il contribuenteha proposto ricorso per cassazione, affidato acinque motivi. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazionedegli artt. 24 l. n. 4/1929, 33 d.P.R. n. 600/1973 e 52 d.P.R. n. 633/1972. Sostiene che la cartella di pagamento era nulla in quanto gli avvisidi accertamento presupposti non erano stat i notificat i alcontribuente in proprio, quale persona fisica. 2. Il motivo è inammissibile. La sentenza impugnata (pag. 3) ha ritenuto inammissibile l’eccezione del contribuente in punto di notifica degli avvisi di accertamento rilevando che «la Commissione provinciale ha ritenuto valide le notifiche degli avvisi di accertamento» e osservando che, in ogni caso, nella specie, doveva trovare applicazione i l principio giurisprudenziale della sanatoria della notifica di atto impositivo in caso di tempestiva proposizione del ricorso contro l’atto medesimo. Tali rationes decidendi, indipendentemente dalla loro fondatezza, non hanno costituito oggetto del ricorso per cassazione, sicché si palesa irretrattabile la statuizione della CTR in merito alla r egolare notifica degli atti presupposti dallacartella di pagamento. 3. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 1, d.P.R. n. 602/1973, per avere la CTR ritenuto la responsabilità del contribuente quale liquidatore della società sulla base di circostanze inconferenti rispetto alla previsione normativa. 4. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazionedell’art. 36, comma 1,ultimo comma, d.P.R. n. 602/1973, per non avere la CTR considerato che l’obbligazione del liquidatore è limitataall'importo dei crediti di imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti. 5. I due motivi, esaminabili congiuntamente in quanto connessi, sono fondati. L’art. 36, comma 1, d.P.R. n. 602/1973, nella formulazione applicabile ratio temporis, stabilisce che « I liquidatori dei s oggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se soddisfano crediti di ordine inferiore a quelli tributari o assegnano beni ai soci o associati senza avere prima soddisfatto i crediti tributari. Tale responsabilità è commisurata all'importo dei crediti di imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti». La CTR ha addebitato al contribuente una serie di inadempimenti (pagg. 4 e 5 della sentenza) senza tuttavia verificare se gli stessi integrassero i presupposti previsti dal citato art. 36 perché possa configurarsi la responsabilità del liquidatore. Invero, igiudici di appello avrebbero dovuto, al di là della generica affermazione circa l’avvenuta distrazione delle risorse della società in liquidazione, accertare in concreto – come espressamente richiesto dalla norma – se effettivamente il liquidatore avesse soddisfatto « crediti di ordine inferiore a quelli tributari»o avesse assegnato « beni ai soci o associati senza avere prima soddisfatto i crediti tributari». Una volta positivamente riscontrata la ricorrenza di tali circostanze , la CTR avrebbepoi dovuto procedere a verificare quale fosse l' « importo dei crediti di imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti», posto che solo entro tali limiti può configurarsi la responsabilità del liquidatore. 6. Con il quartomotivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazionedell’art. 36, comma 5, d.P.R. n. 602/1973, per non avere la CTR ritenuto necessaria la notifica al liquidatore – come prescritto dalla norma suddetta –di un atto motivato. 7. Il motivo è inammissibile. Lostesso ricorrente (pag. 10 del ricorso) deduce di aver sollevato con l’atto di costituzione in appello l’eccezione concernente l’omessa notifica dell’atto motivato previsto dall’art. 36, comma 5 , d.P.R. n. 602/1973.L’eccezione è dunque preclusa in forza del divieto di nova in appello sancito dall’art. 57 d.lgs. n. 546/1992. Deduce, in memoria, il contribuente che, essendo egli indicato nella cartella di pagamento come coobbligato della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., senza alcun riferimento alla responsabilità del liquidatorein proprio ex art.36 d.P.R. n. 602/ 19 73 , non aveva modo, né onere, di indicare nel ricorso introduttivo del giudizio la mancanza di un atto prodromico ad una contestazione al momento non ancora formulata dall’ente impositore. Tale assunto non trova tuttavia riscontro nel motivo di ricorso, così come articolato, non avendo il ricorrente fatto alcun riferimento alla circostanza che soltanto con l’atto di appello l’Ufficio avrebbe dedotto la responsabilità dell’amministratore in proprio ai sensi delcitato art. 36. 8. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 cod. proc. civ., 57, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 e 345, secondo comma, cod. proc. civ.Sostiene il ricorrente che la CTR aveva ritenuto acquisita la prova dei fatti posti a fondamento della responsabilità del liquidatore(gli asseriti inadempimenti descritti a pag. 4 e pag. 5 della sentenza impugnata) sulla base del principio di non contestazione, nella specie tuttavia non applicabile trattandosi di fatti dedotti dall’Ufficio per la prima volta in appello; ciò aveva determinato un inammissibile ampliamento del thema decidendum e pertanto non risultava necessaria alcuna specifica contestazione. 9. Il motivo è infondato. In disparte i profili inerenti la carenza di autosufficienza della censura, è di tutta evidenza chei fatti dedotti dall’Agenzia delle entrate con l’atto di appellointegrino mere difese, volte a contrastare il ricorso del contribuente e a corroborare la fondatezza della pretesa impositiva, con la conseguenza che deve nella specie escludersi l’asserito ampliamento del thema decidendum. 10. In conclusione, in accoglimento del secondo e del terzo motivodi ricorso, inammissibili il primo e il quarto, infondato il quinto, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvioper un nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo e il terzo mo tivo di ricorso , dichiara inammissibili il primo e il quarto e rigetta il quinto ; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese
Sentenza Cassazione n. 22793/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris