CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 15564/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2020 del Giudice di pace di Fermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza 10 novembre 2020 il Giudice di pace di Ferno ha, tra l'altro, dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato previsto dall'art.14, comma 5-ter, del d.lgs. 286/1998 (accertato in Servigliano il giorno 15 agosto 2018) perché, essendo stata espulsa dal territorio nazionale con provvedimento del Questore di [OSCURATO:PERSONA] regolarmente notificatole il data 12 febbraio 2018, violava tale ordine permanendo nel territorio nazionale . 2. Avverso la predetta sentenza, mediante ricorso depositato il giorno 20 dicembre 2020, l'imputata propone ricorso per cassazione per mezzo del proprio difensore di fiducia chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. In particolare, con il primo motivo, la censura, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per inosservanza od erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, in relazione all'art.14, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998 con specifico riferimento alla sussistenza degli elementi tipici del reato evidenziando che, nella fattispecie, non vi era un valido provvedimento di espulsione, ma bensì un provvedimento emesso dal Questore di [OSCURATO:PERSONA] il giorno 12 febbraio 2018 (notificato alla Awini in pari data) ai sensi dell'art.12, comma 2, del d.lgs. 394/1999 nel quale era contenuta l'avvertenza che, in ipotesi di inottemperanza all'ordine di allontanamento, si sarebbe provveduto ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 286/98. Pertanto, secondo la ricorrente, nel caso di specie non esisteva l'ordine di espulsione e, quindi, mancava un elemento costitutivo del reato ascrittole. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l' inosservanza od erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, in relazione all'art.14, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998 rispetto al mancato accertamento, da parte del Giudice di pace, della sussistenza del giustificato motivo all'inottemperanza del dedotto, ma inesistente, ordine di espulsione.[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte osserva che il primo motivo del ricorso (da ritenersi assorbente) è fondato e che, pertanto, deve essere annullata con rinvio la sentenza impugnata. 2. Invero, il provvedimento richiamato nel capo di imputazione non è un provvedimento di espulsione emesso ai sensi dell'art.13 del d.lgs. 286/98, ma bensì un invito a lasciare il territorio nazionale nel termine di quindici giorni a norma dell'art.12 del d.lgs. 394/1999, a seguito del rigetto della domanda della Awini diretta ad ottenere il rilascio della carta di soggiorno in qualità di coniuge di cittadino italiano, senza l'indicazione delle conseguenze sanzionatorie come previsto dall'art.14, comma 5-bis, del citato d.lgs.286/1998. Osserva al riguardo la Corte che l'assenza, sin dall'origine, di un provvedimento di espulsione configura la insussistenza del fatto per la mancanza di un elemento costitutivo del reato; tale circostanza trova conferma anche nell'avvertenza, contenuta nel provvedimento ex art.12, comma 2, del d.lgs. 394/1999 oggetto di imputazione, che - in ipotesi di inottemperanza all'ordine di allontanamento - si sarebbe provveduto ai sensi dell'art. 13 del d.lgs.286/98. 3. Deve quindi essere disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Fermo, diversa persona fisica, per nuovo giudizio alla luce dei principi sopra indicati. P. Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Fermo. Così deciso il 23 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]