Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2010
ECLI:EU:F:2010:37
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] DELL’UNIONE EUROPEA ([OSCURATO:PERSONA])
5 maggio 2010 (
*
)
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica — Funzionari — Promozione — Esercizio di promozione 2007 — Interesse ad agire — Decisione di promozione — Elenco dei funzionari promossi — Scrutinio per merito comparativo — Criterio del livello delle responsabilità esercitate — Domanda di annullamento delle decisioni di promozione — Ponderazione degli interessi»
Nella causa F-53/08,
avente ad oggetto il ricorso proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA,
[OSCURATO:PERSONA],
funzionario del Consiglio dell’Unione europea, residente in Overijse (Belgio),
[OSCURATO:PERSONA],
funzionario del Consiglio dell’Unione europea, residente in Tirlemont (Belgio),
[OSCURATO:PERSONA]Leclercq,
funzionario del Consiglio dell’Unione europea, residente in Edegem (Belgio),
rappresentati dagli avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal,
ricorrenti,
contro
Consiglio dell’Unione europea,
rappresentato dal sig. M. Bauer e dalla sig.ra I. Šulce, in qualità di agenti,
convenuto,
sostenuto da
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA],
funzionarie del Consiglio dell’Unione europea, residenti rispettivamente in Schaerbeek (Belgio) e in Kraainem (Belgio), rappresentate
inizialmente dagli avv.ti T. Bontinck e S. Woog, successivamente dagli avv.ti T. Bontinck e S. [OSCURATO:PERSONA],
e
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA],
funzionarie del Consiglio dell’Unione europea, residenti in Bruxelles (Belgio), rappresentate inizialmente dall’avv. N. Lhoëst,
successivamente dagli avv.ti N. Lhoëst e L. Delhaye,
intervenienti,
[OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA]),
composto dai sigg. P. [OSCURATO:PERSONA], presidente, H. [OSCURATO:PERSONA] e S. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), presidenti di sezione, dai sigg. H. [OSCURATO:PERSONA]
e S. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: sig. R. Schiano, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 dicembre 2009,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con atto introduttivo pervenuto per telefax alla cancelleria del Tribunale il 28 maggio 2008 (l’originale è stato depositato
il 3 giugno seguente), i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la sig.ra [OSCURATO:PERSONA]Leclercq, funzionari del Consiglio dell’Unione europea,
hanno proposto il presente ricorso diretto all’annullamento, da un lato, delle decisioni con cui l’autorità che ha il potere
di nomina (in prosieguo: l’«APN») ha negato loro la promozione al grado AST 7 a titolo dell’esercizio di promozione 2007 e,
dall’altro, nei limiti del necessario, delle decisioni con cui sono stati promossi al suddetto grado a titolo del medesimo
esercizio i funzionari che hanno svolto mansioni con un livello di responsabilità inferiore al loro, i cui nomi figurano nell’elenco
dei promossi pubblicato il 16 luglio 2007 con comunicazione al personale n. 136/07.
Contesto normativo
2
L’art. 45, n. 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») dispone quanto segue:
«La promozione è conferita con decisione dell’[APN] in considerazione dell’articolo 6, paragrafo 2. Essa comporta per il funzionario
la nomina al grado superiore del gruppo di funzioni al quale appartiene. La promozione è fatta esclusivamente a scelta, tra
i funzionari che abbiano maturato un minimo di due anni di anzianità nel loro grado, previo scrutinio per merito comparativo
dei funzionari che hanno i requisiti per essere promossi. Ai fini dell’esame comparativo dei meriti, l’[APN] tiene conto,
in particolare, dei rapporti dei funzionari, dell’uso, nell’esercizio delle loro funzioni, di lingue diverse da quella di
cui hanno dimostrato di possedere una conoscenza approfondita ai sensi dell’articolo 28, lettera f), e, se del caso, del livello
di responsabilità esercitate».
3
Ai sensi dell’art. 10 dell’allegato XIII dello Statuto:
«1. I funzionari in servizio nelle categorie C o D anteriormente al 1° maggio 2004 sono assegnati, a decorrere dal 1° maggio
2006, ad una carriera che consentirà loro di essere promossi:
a) nell’ex categoria C, fino al grado AST 7;
b) nell’ex categoria D, fino al grado AST 5.
(…)
3. I funzionari cui si applica il paragrafo 1 possono passare a far parte del gruppo di funzioni degli assistenti senza restrizioni
dopo aver superato un concorso generale o previa procedura di attestazione. La procedura di attestazione è basata sull’anzianità,
l’esperienza, il merito ed il livello di perfezionamento professionale dei funzionari e sulla disponibilità di impieghi nel
gruppo di funzioni AST. Un comitato paritetico esamina le candidature dei funzionari all’attestazione. Le istituzioni adottano
le modalità di applicazione di detta procedura anteriormente al 1° maggio 2004. Se del caso, le istituzioni adottano disposizioni
specifiche per tener conto dei passaggi che alterano i tassi di promozione applicabili.
(…)».
4
L’art. 7, n. 1, della decisione del Consiglio 2 dicembre 2004, relativa alle modalità di applicazione della procedura di attestazione
(in prosieguo: la «decisione 2 dicembre 2004»), dispone quanto segue:
«(…) I funzionari attestati divengono membri del gruppo di funzioni degli assistenti senza restrizione di carriera.
La progressione di carriera di tali funzionari è subordinata all’esercizio effettivo di una funzione di assistente “senza
restrizioni di carriera”, identificata come tale».
Fatti all’origine della controversia
5
I ricorrenti, funzionari entrati in servizio presso il Consiglio anteriormente al 1° maggio 2004, appartenevano all’ex categoria B.
A seguito della modifica dello Statuto intervenuta in tale data, essi sono stati reinquadrati nel gruppo di funzioni AST con
effetto dal 1° maggio 2006 e beneficiano di pieno diritto di una carriera senza restrizioni in tale gruppo di funzioni.
6
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è responsabile della manutenzione generale degli edifici occupati dai servizi del segretariato generale del
Consiglio. In qualità di capo del settore «manutenzione generale» del servizio «Gestione tecnica e allestimenti», egli dirige
una équipe di sei persone. Dal suo rapporto informativo per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e il 30 giugno 2006
emerge che egli ha il potenziale richiesto per assumere funzioni di amministratore.
7
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è il «coordinatore mobilità» del segretariato generale del Consiglio nell’ambito dell’attuazione obbligatoria
di un «piano aziendale per gli spostamenti». Inoltre, è incaricato di sovrintendere alla ristrutturazione di un edificio del
Consiglio e si occupa della ripartizione degli spazi per gli uffici tra i diversi servizi del segretariato generale. Il suo
rapporto informativo per il 2004 precisa che egli è idoneo ad assumere funzioni di amministratore, che peraltro ha già esercitato
per vari anni presso il Comitato economico e sociale in qualità di agente temporaneo.
8
La sig.ra [OSCURATO:PERSONA]Leclercq è incaricata della gestione informatica di dati di bilancio, dei rapporti con gli intervenienti
esterni sulle banche dati e assiste l’amministratore incaricato delle questioni di bilancio relative alle attività esterne.
9
Con comunicazione al personale del 14 maggio 2007, n. 77, il Consiglio ha stabilito l’elenco dei funzionari appartenenti all’ex
categoria C attestati e quindi divenuti membri del gruppo di funzioni degli assistenti senza restrizioni di carriera.
10
Con comunicazione al personale del 12 giugno 2007, n. 97 (in prosieguo: la «comunicazione del 12 giugno 2007»), il Consiglio
ha informato i funzionari in merito agli elementi messi a diposizione delle commissioni consultive per la promozione, nonché
dei provvedimenti adottati per dare attuazione alle disposizioni dell’art. 45 dello Statuto. L’allegato 2 di tale comunicazione
precisava, per ciascun grado, il numero di promozioni possibili nel 2007 e l’allegato 3 conteneva l’elenco dei funzionari
promuovibili.
11
Nella sua relazione del 13 luglio 2007 la commissione consultiva per la promozione del gruppo di funzioni degli assistenti
senza restrizioni di carriera ha proposto all’APN, per l’esercizio 2007, un elenco di 22 funzionari alla promozione al grado
AST 7. Tale elenco non menzionava i nomi dei ricorrenti, ma conteneva quelli di un certo numero di funzionari attestati.
12
Con comunicazione al personale del 16 luglio 2007, n. 136, l’APN ha deciso di accogliere il parere espresso dalla commissione
consultiva per la promozione nella sua relazione del 13 luglio 2007 e di promuovere i 22 funzionari proposti.
13
Il 15 ottobre 2007 il sig. [OSCURATO:PERSONA] e la sig.ra [OSCURATO:PERSONA]Leclercq hanno contestato, con reclami separati, l’elenco dei funzionari
promossi al grado AST 7.
14
Con reclamo del 16 ottobre 2007 il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha contestato la decisione con cui gli è stata negata la promozione al grado
AST 7 e le decisioni con cui sono stati promossi a tale grado i funzionari attestati.
15
Con decisioni in data 15 febbraio 2008, notificate il 18 febbraio 2008 al sig. [OSCURATO:PERSONA] e alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA]Leclercq e il
20 febbraio 2008 al sig. [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio ha respinto tali reclami (in prosieguo: le «decisioni di rigetto dei reclami»).
Conclusioni delle parti e procedimento
16
Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:
¾ annullare le decisioni con cui l’APN ha negato loro la promozione al grado AST 7 a titolo dell’esercizio di promozione 2007
(in prosieguo: le «decisioni controverse»);
¾ annullare, «nei limiti del necessario», le decisioni con cui sono stati promossi a tale grado per il suddetto esercizio i
funzionari che hanno svolto mansioni con un livello di responsabilità inferiore rispetto al loro, i cui nomi figurano nell’elenco
dei funzionari promossi pubblicato il 16 luglio 2007 con la comunicazione al personale n. 136 (in prosieguo: le «decisioni
di promozione dei funzionari attestati»);
¾ condannare il Consiglio alle spese.
17
Il Consiglio chiede al Tribunale di:
¾ respingere il ricorso;
¾ statuire sulle spese secondo giustizia.
18
Con lettera del 19 novembre 2008 il Tribunale ha informato il Consiglio che la causa era stata rinviata alla [OSCURATO:PERSONA],
ai sensi dell’art. 13 del regolamento di procedura. Esso ha peraltro richiamato l’attenzione del Consiglio sul fatto che i
ricorrenti non chiedevano solo l’annullamento delle decisioni controverse, ma anche quello delle decisioni di promozione dei
funzionari attestati. Ha quindi invitato il Consiglio a precisare se, in caso di annullamento di queste ultime decisioni e
nell’ipotesi in cui esso intendesse accordare una promozione retroattiva ai ricorrenti, tale promozione poteva intervenire
solo dopo la revoca delle decisioni di promozione adottate inizialmente, decisioni che sarebbero state contestate entro i
termini di ricorso statutari e che sarebbero viziate dalla stessa irregolarità che inficia le decisioni con cui sono state
negate le promozioni. Nella medesima lettera il Tribunale ha infine chiesto al Consiglio, conformemente all’art. 111, n. 1,
del regolamento di procedura, di presentare osservazioni sull’opportunità di invitare ad intervenire i funzionari promossi
la cui promozione è stata contestata dai ricorrenti.
19
Con lettera del 19 novembre 2008 il Tribunale ha informato i ricorrenti che la causa era stata rinviata alla [OSCURATO:PERSONA],
ai sensi dell’art. 13 del regolamento di procedura. Esso ha inoltre osservato che i ricorrenti non chiedevano solo l’annullamento
delle decisioni controverse, ma anche quello delle decisioni con cui erano stati promossi i funzionari attestati, e che tale
domanda, qualora fosse stata considerata ricevibile e fosse stata accolta, avrebbe arrecato pregiudizio ai diritti dei funzionari
interessati. Il Tribunale ha indicato altresì che intendeva invitare tali funzionari ad intervenire nella presente causa e
ha chiesto ai ricorrenti, conformemente all’art. 111, n. 1, del regolamento di procedura, di presentare le loro osservazioni
su tale eventualità procedurale.
20
Con lettera del 24 novembre 2008 i ricorrenti hanno espresso le loro perplessità in merito all’invito ad intervenire dei funzionari
attestati promossi al grado AST 7, quale previsto dal Tribunale, e hanno sottolineato il ritardo che tale invito avrebbe comportato
per la soluzione della causa.
21
Con lettera del 19 dicembre 2008 il Consiglio ha dichiarato che, pur ritenendo che non fosse necessario invitare i funzionari
promossi a partecipare, si rimetteva al giudizio del Tribunale su tale questione. Ha inoltre indicato che «il numero di posti
per una promozione al grado AST 7 fissato per l’esercizio 2007 era (…) limitato».
22
Nessuna delle parti ha contestato, nelle lettere sopra menzionate o successivamente, l’interpretazione data dal Tribunale
alle domande di annullamento delle decisioni di promozione, considerate come dirette solo contro le decisioni di promozione
dei funzionari attestati.
23
Con lettere del 23 gennaio 2009 il Tribunale ha invitato ad intervenire nel procedimento, ai sensi dell’art. 111, n. 1, del
regolamento di procedura, i quattordici funzionari attestati promossi nel 2007 al grado AST 7, le cui decisioni di promozione
sono contestate.
24
Con ordinanza 3 aprile 2009 il presidente del Tribunale ha autorizzato le sig.re [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo:
le «prime intervenienti»), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: le «seconde intervenienti») ad intervenire nel procedimento
a sostegno delle conclusioni del convenuto.
25
Con memoria di intervento pervenuta alla cancelleria del Tribunale l’11 maggio 2009, le prime intervenienti concludono che
il Tribunale voglia:
¾ respingere il ricorso;
¾ statuire sulle spese secondo giustizia.
26
Con memoria di intervento pervenuta alla cancelleria del Tribunale il 21 maggio 2009, le seconde intervenienti concludono
che il Tribunale voglia:
¾ respingere il ricorso;
¾ condannare i ricorrenti alle spese conformemente all’art. 89 del regolamento di procedura.
27
Con lettera del 30 giugno 2009 il Consiglio ha informato il Tribunale di non avere osservazioni da formulare in merito alle
memorie di intervento presentate.
28
Con memoria pervenuta alla cancelleria del Tribunale il 3 luglio 2009, i ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni
sulla memoria di intervento delle seconde intervenienti. Essi concludono nello stesso senso del ricorso e chiedono inoltre
che il Consiglio sopporti le spese delle intervenienti o, in subordine, che le seconde intervenienti sopportino le proprie
spese.
29
Con memoria depositata nella cancelleria del Tribunale il 7 luglio 2009, concernente la memoria di intervento delle prime
intervenienti, i ricorrenti concludono nello stesso senso del ricorso e chiedono inoltre che il Consiglio sopporti le spese
delle intervenienti o, in subordine, che le prime intervenienti sopportino le proprie spese.
30
Il giorno dell’udienza, il Tribunale, in [OSCURATO:PERSONA], era composto di soli sei giudici, a causa dell’impedimento di uno
dei suoi membri.
31
Ai sensi, da un lato, dell’art. 17, primo comma, dello Statuto della Corte e dell’art. 5, primo comma, dell’allegato I del
detto Statuto e, dall’altro, dell’art. 27 del regolamento di procedura, il Tribunale può deliberare validamente soltanto in
numero dispari e qualora i giudici, a seguito di assenza o impedimento, siano in numero pari, il giudice con la posizione
meno elevata nell’ordine di precedenza stabilito in applicazione dell’art. 5 del detto regolamento si astiene dal partecipare
alla deliberazione (v., per analogia, sentenza del Tribunale di primo grado 5 giugno 1992, causa T-26/90, Finsider/Commissione,
Racc. pag. II-1789, punto 38).
32
In applicazione delle disposizioni summenzionate, la presente sentenza è stata deliberata dai cinque giudici dei quali essa
reca la firma.
In diritto
33
A sostegno delle loro domande di annullamento, i ricorrenti sollevano quattro motivi:
¾ il primo motivo verte sull’insufficienza di motivazione;
¾ il secondo motivo verte sulla violazione dell’art. 45, n. 1, dello Statuto, da un lato, in quanto il Consiglio, nello scrutinio
per merito comparativo, avrebbe preso in considerazione solo in subordine il livello delle responsabilità esercitate dai candidati
alla promozione e, dall’altro, in quanto il Consiglio, nell’esame comparativo dei meriti, non avrebbe esaminato alcuni criteri
sussidiari;
¾ il terzo motivo verte sulla violazione dell’art. 7, n. 1, della decisione 2 dicembre 2004;
¾ il quarto motivo verte su un errore manifesto nella valutazione dei meriti dei candidati promuovibili.
34
Il Tribunale ritiene che occorra esaminare più in particolare il motivo vertente sulla violazione dell’art. 45, n. 1, dello
Statuto, secondo cui il Consiglio, nello scrutinio per merito comparativo, avrebbe preso in considerazione solo in subordine
il livello delle responsabilità esercitate dai candidati alla promozione.
Sulle conclusioni dirette contro le decisioni controverse
Argomenti delle parti
35
I ricorrenti sostengono che il Consiglio, avendo preso in considerazione solo in subordine, nello scrutinio per merito comparativo,
il livello delle responsabilità esercitate dai funzionari promuovibili, è incorso in una violazione dell’art. 45, n. 1, dello
Statuto.
36
Il Tribunale avrebbe peraltro rilevato, nella sentenza 31 gennaio 2008, causa F-104/05, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (Racc. FP
pagg. I-A-1-27 e II-A-1-127, punti 74 e 75), che tale criterio, aggiunto nella nuova versione dell’art. 45 dello Statuto entrata
in vigore il 1° maggio 2004, assumeva ancora più importanza in quanto il Tribunale di primo grado aveva dichiarato, in vigenza
della versione dell’art. 45, n. 1, dello Statuto applicabile anteriormente a tale data, che il livello delle responsabilità
esercitate non poteva costituire un criterio determinante nello scrutinio per merito comparativo.
37
L’interpretazione data dal Consiglio al nuovo testo dell’art. 45, n. 1, dello Statuto, quand’anche dovesse essere accolta,
avrebbe l’effetto di privare tale disposizione di qualsiasi utilità. In realtà, l’espressione «se del caso» contenuta in detta
diposizione sarebbe volta ad imporre all’APN di tenere conto di eventuali situazioni particolari in cui un funzionario eserciti
funzioni superiori al suo grado.
38
Il Consiglio fa valere che, in virtù dell’art. 45, n. 1, dello Statuto, il livello delle responsabilità esercitate non costituisce
un elemento determinante da prendere in considerazione nello scrutinio per merito comparativo dei funzionari. Esso ricorda
che, poiché i funzionari promuovibili appartengono tutti allo stesso gruppo di funzioni, si presume che essi esercitino responsabilità
equivalenti. Il criterio del livello delle responsabilità potrebbe acquistare rilevanza, in subordine, solo qualora il funzionario
occupasse un posto di una carriera della sua categoria o del suo quadro superiori alla carriera cui appartiene. Tuttavia,
nella specie, il livello delle responsabilità esercitate dai ricorrenti non sarebbe manifestamente superiore a quello dei
funzionari attestati promossi. Tale criterio, che opererebbe solo in subordine, non sarebbe stato quindi idoneo a modificare
il risultato dell’esame comparativo delle valutazioni analitiche e di carattere generale.
39
Il Consiglio sostiene, in secondo luogo, che in virtù della costante giurisprudenza del giudice comunitario esso non è tenuto
a prendere in considerazione i criteri sussidiari quali l’età e l’anzianità, dal momento che ha ritenuto che i meriti dei
funzionari promossi e quelli dei ricorrenti non fossero equivalenti.
40
Le intervenienti riprendono, nelle loro memorie, le tesi difensive del Consiglio.
41
Il Consiglio ha precisato in udienza quale interpretazione dell’art. 45, n. 1, dello Statuto dovesse essere accolta. Il criterio
del livello delle responsabilità esercitate dovrebbe essere considerato uno dei criteri di valutazione dei meriti dei funzionari
candidati ad una promozione, al pari dei criteri relativi ai rapporti informativi e alle competenze linguistiche dei funzionari,
e andrebbe quindi analizzato come un criterio «principale» nello scrutinio per merito comparativo, a differenza dei criteri
in subordine quali l’età o l’anzianità, che interverrebbero solo in un secondo tempo, nel caso in cui venisse constatata una
parità di meriti tra funzionari promuovibili.
Giudizio del Tribunale
— Sulla ricevibilità del motivo
42
Per quanto riguarda il sig. [OSCURATO:PERSONA], sia dal suo reclamo (punto 29) che dalla decisione del Consiglio con cui esso è stato
respinto (punto 28) risulta che il motivo fondato sulla violazione dell’art. 45 dello Statuto, secondo cui il Consiglio avrebbe
preso in considerazione solo in subordine il livello delle responsabilità esercitate dai candidati alla promozione nell’ambito
dello scrutinio per merito comparativo, è stato dedotto implicitamente fin dalla fase precontenziosa.
43
Quanto agli altri due ricorrenti, il Tribunale si è interrogato, alla luce della giurisprudenza secondo cui i reclami devono
essere interpretati con spirito di apertura, sulla questione se essi potessero legittimamente sollevare il motivo menzionato
al punto precedente, visto il contenuto dei reclami da essi rispettivamente proposti.
44
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha espressamente invocato nel suo reclamo la violazione dell’art. 45, n. 1, dello Statuto (punto 22) e ha
precisato (punto 26) che «l’APN era tenuta, allorché ha proceduto allo scrutinio per merito comparativo dei candidati ad una
promozione ai sensi dell’art. 45 dello Statuto, ad esaminare tutti gli elementi pertinenti». Si deve ritenere che con tale
reclamo, che deve essere interpretato con spirito di apertura, il sig. [OSCURATO:PERSONA] intendesse contestare la mancata presa in
considerazione, nello scrutinio per merito comparativo cui ha proceduto il Consiglio, del livello delle responsabilità esercitate
dai candidati alla promozione.
45
La sig.ra [OSCURATO:PERSONA]Leclercq ha fatto valere nel suo reclamo, presentato in lingua inglese, che la decisione con cui le è stata
negata la promozione contravveniva all’art. 45 dello Statuto. Essa ha precisato quanto segue:
«Ritengo che, data l’assenza delle schede descrittive dei posti, non fosse possibile effettuare uno scrutinio per merito comparativo
di ogni candidato che tenesse conto dell’importanza del posto occupato dal funzionario nell’organigramma e delle corrispondenti
responsabilità».
46
Con le critiche così formulate, la ricorrente ha fatto riferimento, quanto meno implicitamente, alla censura concernente la
mancata presa in considerazione da parte dell’APN del livello delle responsabilità esercitate dai funzionari promuovibili.
47
Da quanto precede risulta che i tre ricorrenti possono legittimamente sollevare il motivo fondato sulla violazione dell’art. 45,
n. 1, dello Statuto, in quanto il Consiglio avrebbe tenuto conto solo in subordine, nello scrutinio per merito comparativo,
del criterio basato sul livello delle responsabilità esercitate dai funzionari promuovibili. Il Tribunale osserva peraltro
che, a tale riguardo, il Consiglio non ha opposto ai ricorrenti alcuna eccezione di irricevibilità.
— Sulla fondatezza del motivo
48
Ai sensi dell’art. 45, n. 1, dello Statuto, ai fini dell’esame comparativo dei meriti l’APN tiene conto, in particolare, dei
rapporti dei funzionari, dell’uso, nell’esercizio delle loro funzioni, di lingue diverse da quella di cui hanno dimostrato
di possedere una conoscenza approfondita e, se del caso, del livello di responsabilità esercitate dai funzionari promuovibili.
49
Il Tribunale ha dichiarato che, in un settore nel quale l’amministrazione esercita un ampio potere discrezionale, dall’indicazione
esplicita di tali criteri all’art. 45 dello Statuto emerge che il legislatore attribuisce loro un’importanza particolare (sentenza
del Tribunale 31 gennaio 2008, causa F-97/05, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, Racc. FP pagg. I-A-1-15 e II-A-1-49, punto 62).
La specifica menzione, all’art. 45, n. 1, dello Statuto, del fatto di tenere conto nell’esame dei meriti ai fini della promozione,
se del caso, del livello di responsabilità esercitate dal funzionario risulta ancor più significativa in quanto il Tribunale
di primo grado, nella sentenza 12 luglio 2001, causa T-131/00, Schochaert/Consiglio (Racc. PI pagg. I-A-141 e II-743, punto 43),
aveva dichiarato incompatibile con l’art. 45, n. 1, nella versione applicabile anteriormente al 1° maggio 2004, il fatto di
considerare quale criterio determinante il livello delle responsabilità esercitate dai funzionari promuovibili.
50
Inoltre, il Tribunale ha dichiarato, da un lato, che le disposizioni dell’art. 45, n. 1, dello Statuto, applicabili a decorrere
dal 1° maggio 2004, sono più chiare, per quanto riguarda gli elementi da prendere in considerazione ai fini della promozione,
rispetto alle disposizioni del medesimo articolo nella versione anteriore a tale data, in quanto fanno riferimento, oltre
ai rapporti informativi, all’uso di lingue diverse da quelle di cui i funzionari interessati hanno dimostrato di possedere
una conoscenza approfondita e, se del caso, del livello di responsabilità esercitate; dall’altro, il Tribunale ha dichiarato
che, in linea di principio, attualmente l’APN effettua lo scrutinio per merito comparativo dei funzionari promuovibili alla
luce di questi tre elementi, e che il termine «meriti» impiegato all’art. 45, n. 1, dello Statuto ha quindi una portata diversa
e sostanzialmente più ampia rispetto al medesimo termine utilizzato nella versione di tale articolo applicabile anteriormente
al 1° maggio 2004 (sentenza del Tribunale 7 novembre 2007, causa F-57/06, Hinderyckx/Consiglio, Racc. FP pagg. I-A-1-329 e
II-A-1-1831, punto 45). Nell’esame dei meriti dei funzionari, l’APN può, in subordine, in caso di parità fra i meriti dei
funzionari promuovibili e sulla base dei tre elementi espressamente menzionati all’art. 45, n. 1, dello Statuto, prendere
in considerazione altri elementi, quali l’età dei candidati e la loro anzianità nel grado o di servizio (sentenza Hinderyckx/Consiglio,
cit., punto 46). In udienza, il Consiglio ha peraltro sostenuto la medesima interpretazione, precisando che nuove norme applicabili
alle procedure di promozione, in fase di elaborazione ad opera dei suoi servizi, metterebbero in evidenza l’importanza del
criterio del livello delle responsabilità esercitate nell’analisi dei meriti dei candidati ad una promozione.
51
Peraltro, è stato dichiarato che, qualora l’amministrazione disponga di un ampio potere discrezionale, come avviene nel caso
dell’APN in materia di promozione, essa è tenuta, allorché procede allo scrutinio per merito comparativo dei candidati a una
promozione ai sensi dell’art. 45, n. 1, dello Statuto, ad esaminare in modo accurato e imparziale tutti gli elementi pertinenti
alla valutazione dei meriti (sentenza del Tribunale di primo grado 2 aprile 2009, causa T-473/07 P, Commissione/Berrisford,
Racc. FP pagg. I-B-1-17 e II-B-1-85, punto 42; sentenza 10 ottobre 2007, causa F-107/06, Berrisford/Commissione, Racc. FP
pagg. I-A-1-285 e II-A-1-1603, punto 71).
52
Infatti, dall’art. 45, n. 1, dello Statuto risulta che il livello delle responsabilità esercitate dai funzionari promuovibili
costituisce uno dei tre elementi rilevanti di cui l’amministrazione deve tenere conto nello scrutinio per merito comparativo
degli stessi.
53
Certamente, come giustamente fatto valere dal Consiglio, l’appartenenza allo stesso gruppo di funzioni e allo stesso grado
presuppone l’esercizio di funzioni equivalenti. L’impiego dell’espressione «se del caso» nell’art. 45, n. 1, dello Statuto
conferma che, nella maggior parte dei casi, tenuto conto di tale presunzione di equivalenza del livello di responsabilità
dei funzionari dello stesso grado, il criterio del livello delle responsabilità esercitate non costituisce un elemento che
consenta di distinguere i meriti dei candidati a una promozione.
54
Tuttavia, tale presunzione non è irrefutabile, in particolare dopo la fusione delle ex categorie B e C nel gruppo di funzioni
unificato degli assistenti. Infatti, tale fusione ha automaticamente comportato l’ampliamento delle responsabilità che possono
essere esercitate da un funzionario appartenente ad un gruppo di funzioni AST, come risulta peraltro dalla tabella di cui
alla parte A dell’allegato I dello Statuto. Possono quindi sussistere, per quanto riguarda il livello di responsabilità, notevoli
differenze tra le diverse funzioni esercitate dai funzionari di uno stesso gruppo di funzioni. Inoltre, lo Statuto non stabilisce
una corrispondenza tra le funzioni esercitate e un determinato grado. Al contrario, esso consente di separare il grado dalla
funzione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale di primo grado 8 luglio 2008, causa T-56/07 P, Commissione/Economidis,
Racc. FP pagg. I-B-1-31 e II-B-1-213, punti 58-60). Tale separazione tra il grado e il livello delle funzioni esercitate risponde
peraltro alla volontà del legislatore e a una scelta delle istituzioni volta ad agevolare la gestione del personale. Lo stesso
Tribunale di primo grado aveva riconosciuto, interpretando le disposizioni dell’art. 45 dello Statuto, nella loro versione
in vigore anteriormente al 1° maggio 2004, che in alcune situazioni tale presunzione di equivalenza di responsabilità tra
funzionari dello stesso grado non era fondata (sentenza Schochaert/Consiglio, cit., punto 42 e giurisprudenza ivi citata).
55
Non si può quindi dedurre da tale presunzione di equivalenza che l’amministrazione non sia tenuta ad esaminare il criterio
relativo al livello delle responsabilità esercitate, verificando in concreto se tale criterio possa far emergere differenze
fra i meriti dei funzionari interessati.
56
Pertanto, l’espressione «se del caso» non può essere interpretata nel senso che autorizza l’amministrazione ad escludere a
priori, nello scrutinio per merito comparativo, l’esame del criterio relativo al livello delle responsabilità esercitate.
Al contrario, menzionando espressamente tale criterio all’art. 45, n. 1, dello Statuto, mentre esso non appariva nella versione
di tale articolo in vigore anteriormente al 1° maggio 2004, il legislatore ha voluto indicare che il livello delle responsabilità
esercitate dai funzionari promuovibili era un elemento che poteva assumere rilevanza in un’analisi del genere. L’espressione
«se del caso» significa semplicemente che, sebbene, in linea di massima, si ritenga che gli agenti dello stesso grado esercitino
funzioni di responsabilità equivalenti, se tale ipotesi non ricorre in concreto occorre tenere conto di tale circostanza nell’ambito
della procedura di promozione.
57
Nella specie, peraltro, siffatta presunzione di equivalenza tra funzionari dello stesso grado non poteva comunque essere accolta
e indurre quindi il Consiglio a non verificare la rilevanza del criterio relativo al livello delle responsabilità esercitate
dai funzionari promuovibili. Infatti, dai rapporti informativi dei sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] risultava che tali funzionari
avevano il potenziale per esercitare funzioni di amministratore, vale a dire funzioni rientranti nel gruppo di funzioni superiore
al loro. Era quindi possibile che le responsabilità di questi due funzionari fossero state di livello superiore a quelle esercitate
dagli altri funzionari promuovibili nello stesso grado.
58
Nella presente causa, il Consiglio ha infine fatto valere in udienza che il livello di responsabilità esercitate dai funzionari
promuovibili è uno dei tre criteri «principali» da prendere in considerazione nello scrutinio per merito comparativo. Esso
ha tuttavia sostenuto che non gli si poteva contestare una violazione dell’art. 45, n. 1, dello Statuto nell’esercizio di
promozione 2007, in quanto avrebbe tenuto conto di tale elemento nell’adottare le decisioni di promozione e le decisioni controverse.
59
A tale riguardo, si deve constatare che il controllo dei motivi di una decisione di promozione o di una decisione che nega
la promozione è reso difficile dal fatto che queste due categorie di decisioni non devono essere motivate (sentenza del Tribunale
di primo grado 29 maggio 1997, causa T-6/96, Contargyris/Consiglio, Racc. PI pagg. I-A-119 e II-357, punto 147 e giurisprudenza
ivi citata). Solo la decisione con cui viene respinto un reclamo proposto ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto da un
candidato non promosso deve essere motivata, e la motivazione di tale decisione viene considerata coincidente con quella della
decisione contro cui è diretto il reclamo (sentenza del Tribunale di primo grado 11 giugno 1996, causa T-118/95, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-283 e II-835, punto 82).
60
Si devono quindi esaminare i diversi documenti del fascicolo per stabilire se il Consiglio abbia effettivamente proceduto,
come da esso sostenuto, allo scrutinio per merito comparativo alle condizioni previste dall’art. 45, n. 1, dello Statuto,
tenendo conto in particolare del livello delle responsabilità esercitate dai funzionari promuovibili; la risposta al reclamo
assume particolare rilevanza sotto questo aspetto.
61
Per fondare la sua posizione, il Consiglio fa valere, in primo luogo, la comunicazione del 12 giugno 2007. In tale comunicazione
si precisa, fra l’altro, quanto segue:
«Ciascuna commissione stabilirà gli elenchi dei candidati promuovibili che, previo esame per merito comparativo, risultano
i più idonei ad occupare i posti disponibili per il 2007. Ai fini di tale esame saranno presi in considerazione, in particolare,
i rapporti informativi dei funzionari, nonché gli altri elementi menzionati all’art. 45 dello Statuto».
62
Il punto 3 dell’allegato 1 della comunicazione del 12 giugno 2007 recita come segue:
«Questo esercizio di promozione è caratterizzato dall’entrata in vigore dell’art. 45, n. 2, dello Statuto, in virtù del quale
il funzionario è tenuto a dimostrare, anteriormente alla sua prima promozione dopo l’assunzione, la propria capacità di lavorare
in una terza lingua. I funzionari interessati da tale misura e che non abbiano dimostrato la loro capacità di lavorare in
una terza lingua non potranno essere promossi, neppure qualora abbiano l’anzianità richiesta al 1° gennaio 2007. (…)».
63
È vero che, in relazione allo scrutinio per merito comparativo, la comunicazione del 12 giugno 2007 fa riferimento, oltre
che al rapporto informativo, agli «altri elementi» di cui all’art. 45 dello Statuto. Tuttavia, essa non menziona esplicitamente
il livello delle responsabilità esercitate dai funzionari promuovibili, mentre il suo allegato 1 fa espressamente riferimento
al criterio dell’uso di lingue diverse da quella di cui i funzionari interessati hanno dimostrato di possedere una conoscenza
approfondita. Pertanto, la comunicazione del 12 giugno 2007, considerato il carattere generale e impreciso del suo contenuto,
non è idonea di per sé a dimostrare che il Consiglio abbia preso in considerazione il livello delle responsabilità esercitate
ai fini dello scrutinio per merito comparativo.
64
In secondo luogo, il Consiglio, per sostenere di avere confrontato i meriti dei funzionari promuovibili conformemente all’art. 45,
n. 1, dello Statuto, si basa sul rapporto della commissione consultiva per la promozione. Orbene, si deve osservare che tale
relazione non indica espressamente gli elementi di cui detta commissione ha tenuto conto per formulare le sue proposte. Dalla
lettura della relazione emerge che la commissione consultiva disponeva dei rapporti informativi dei candidati e di un elenco
dei funzionari che avevano dimostrato la loro capacità di lavorare in una terza lingua. Per contro, nessun elemento della
relazione della commissione consultiva consente di stabilire chiaramente se essa disponesse di elementi rilevanti e utilizzabili
concernenti il livello delle responsabilità esercitate dai diversi funzionari promuovibili. A tale riguardo, è significativo
che l’espressione «livello di responsabilità esercitate» non apparisse in tale relazione. Di conseguenza, neppure la relazione
della commissione consultiva consente di dimostrare che il Consiglio, adottando le decisioni controverse, abbia tenuto conto
del livello delle responsabilità esercitate.
65
In terzo luogo, considerate le summenzionate incertezze, risulta che la motivazione delle decisioni di rigetto dei reclami
dei ricorrenti costituisce un elemento particolarmente importante per consentire al Tribunale di valutare la fondatezza del
motivo in esame.
66
A tale riguardo, le decisioni di rigetto dei reclami del sig. [OSCURATO:PERSONA] e della sig.ra [OSCURATO:PERSONA]Leclercq sono poco illuminanti,
in quanto non forniscono alcuna informazione sul metodo realmente seguito dal Consiglio per confrontare i meriti dei funzionari.
67
Per contro, dalla decisione di rigetto del reclamo del sig. [OSCURATO:PERSONA] risulta che, per procedere allo scrutinio per merito
comparativo dei funzionari promuovibili, l’APN si è basata sui rapporti informativi degli interessati senza prendere in considerazione
il livello delle responsabilità da essi esercitate.
68
Infatti, anzitutto, l’APN si preoccupa, quando in detta decisione cita l’art. 45, n. 1, dello Statuto, di sottolineare la
parte di frase «tiene conto, in particolare, dei rapporti dei funzionari». Inoltre, essa indica che i rapporti informativi
di tutti i funzionari attestati promossi erano migliori di quello del reclamante. Infine, e soprattutto, nella menzionata
decisione l’amministrazione rileva che il criterio relativo al livello delle responsabilità esercitate dai funzionari doveva
essere preso in considerazione solo in caso di «meriti equivalenti», «al fine di classificare diversamente funzionari che
hanno i requisiti per essere promossi».
69
Con tali parole l’APN ha comunicato al reclamante che nel caso di specie, in assenza di parità, constatata in base ai rapporti
informativi, tra i suoi meriti e quelli dei funzionari promossi, non era stato preso in considerazione il criterio del livello
di responsabilità. Orbene, dai termini molto generici utilizzati dall’APN in detta decisione (dai quali risulta che l’amministrazione
non ha adottato una soluzione specifica per la situazione del reclamante, ma ha applicato al suo caso l’interpretazione dell’art. 45
dello Statuto da essa adottata in altri contesti) si può desumere che essa, per valutare se i vari funzionari promuovibili
al grado AST 7 avessero gli stessi meriti, non ha preso in considerazione il livello delle responsabilità esercitate. Orbene,
come già precedentemente dichiarato, il livello delle responsabilità costituisce uno dei tre elementi che consentono di valutare
il merito di un candidato alla promozione.
70
In quarto luogo, il Consiglio ha prodotto in allegato (B 9) al controricorso una tabella sinottica in cui sono indicati le
funzioni e i livelli di responsabilità dei funzionari interessati. Tuttavia, dagli atti non emerge che tale tabella esistesse
al momento dell’adozione delle decisioni controverse e peraltro non è stato sostenuto che la commissione consultiva per la
promozione di cui il Consiglio ha accolto le proposte si fosse basata su tale tabella ai fini dell’analisi.
71
Pertanto, da quanto precede risulta sufficientemente dimostrato che nello scrutinio per merito comparativo il Consiglio non
ha tenuto conto, contrariamente a quanto da esso sostenuto, del livello delle responsabilità esercitate dai funzionari. Il
Consiglio è quindi incorso in un errore di diritto. Di conseguenza, occorre annullare per tale motivo le decisioni controverse
senza che si debbano esaminare gli altri motivi del ricorso.
Sulle conclusioni dirette contro le decisioni di promozione di funzionari attestati
Sulla ricevibilità
— Argomenti delle parti
72
Le seconde intervenienti sostengono che le conclusioni dirette contro le decisioni di promozione dei funzionari attestati
sono irricevibili. Infatti, tali decisioni sarebbero solo la conseguenza delle decisioni di attestazione, che non sono state
contestate dai ricorrenti.
73
I ricorrenti fanno valere che l’eccezione di irricevibilità così opposta non può essere accolta. Infatti, il loro ricorso
non sarebbe diretto a contestare le decisioni di attestazione dei funzionari promossi appartenenti all’ex categoria C, ma
ad ottenere l’annullamento delle decisioni di promozione di tali funzionari in quanto essi non avrebbero esercitato funzioni
rientranti nella carriera degli assistenti senza restrizioni di carriera.
74
Nel merito, le parti ribadiscono l’argomento esposto precedentemente nella parte delle sentenza relativa alla domanda di annullamento
delle decisioni controverse.
75
Inoltre, le seconde intervenienti fanno valere che l’annullamento delle decisioni di promozione dei funzionari attestati sarebbe
palesemente sproporzionato, tenuto conto del numero di funzionari interessati e dei danni che essa rischia di causare. Inoltre,
l’annullamento di dette decisioni lederebbe il principio della tutela del legittimo affidamento e dei diritti quesiti.
— Giudizio del Tribunale
76
Ai sensi dell’art. 110 del regolamento di procedura, le conclusioni dell’interveniente sono ricevibili solo qualora mirino
al sostegno, totale o parziale, delle conclusioni di una delle parti. Pertanto, l’interveniente non è legittimato a sollevare
un motivo di irricevibilità non formulato nella fase scritta e il Tribunale non è quindi tenuto ad esaminare i motivi da esso
invocati a tale riguardo.
77
Tuttavia, ai sensi dell’art. 77 del regolamento di procedura, il Tribunale può, in qualsiasi momento, esaminare d’ufficio
i motivi di irricevibilità di ordine pubblico, compresi quelli sollevati dagli intervenienti (v., per analogia, sentenza del
Tribunale 14 aprile 2005, causa T-88/01, Sniace/Commissione, Racc. pag. II-1165, punto 49, 52 e 53).
78
Nella specie, contrariamente a quanto sostenuto dalle seconde intervenienti, le decisioni di attestazione e le decisioni di
promozione sono diverse fra loro. Pertanto, la circostanza che i ricorrenti non abbiano contestato le decisioni di attestazione
non è tale da rendere irricevibili le conclusioni dirette contro le decisioni di promozione.
79
Il motivo di irricevibilità opposto dalle seconde intervenienti non può quindi essere accolto.
80
Peraltro, il Tribunale ritiene necessario ricordare che i funzionari in possesso dei requisiti per essere promossi ad un determinato
grado hanno, in linea di principio, un interesse personale a contestare le decisioni con cui altri funzionari sono stati promossi
al grado in questione. La Corte ha riconosciuto implicitamente a più riprese la ricevibilità di un ricorso del genere e ha
inoltre annullato decisioni di promozione o di nomina a causa di un errore nello scrutinio per merito comparativo o dell’assenza
di tale scrutinio (sentenze della Corte 23 gennaio 1975, causa 29/74, de Dapper/Parlamento, Racc. pag. 35, e 17 gennaio 1989,
causa 293/87, Vainker/Parlamento, Racc. pag. 23). Il Tribunale di primo grado, dal canto suo, ha espressamente dichiarato
che, se è vero che un agente non possiede alcun diritto azionabile ad essere promosso, quest’ultimo ha tuttavia interesse
a contestare la decisione di promuovere un altro agente a un grado cui egli stesso potrebbe pretendere e contro la quale ha
proposto un reclamo che è stato respinto (sentenza del Tribunale di primo grado 21 gennaio 2004, causa T-328/01, Robinson/Parlamento,
Racc. PI pagg. I-A-5 e II-23, punti 32 e 33).
Nel merito
81
I ricorrenti hanno sollevato contro le decisioni di promozione dei funzionari attestati il motivo vertente sulla violazione
dell’art. 45, n. 1, dello Statuto, in quanto il Consiglio, nello scrutinio per merito comparativo, avrebbe preso in considerazione
solo in subordine il livello delle responsabilità esercitate dai candidati alla promozione. Poiché tale motivo è stato dedotto
a sostegno delle conclusioni dirette contro dette decisioni ed è stato ritenuto fondato dal Tribunale, di regola ciò dovrebbe
comportare l’annullamento di tali decisioni, senza che occorra esaminare gli altri motivi a sostegno di tali conclusioni.
82
Tuttavia, il giudice dell’Unione ha riconosciuto che, qualora l’atto che deve essere annullato rechi vantaggio ad un terzo,
come nel caso di un inserimento in un elenco di riserva, di una decisione di promozione o di una decisione di nomina ad un
posto vacante, spetta al giudice verificare preliminarmente se l’annullamento non costituisca una sanzione eccessiva rispetto
all’irregolarità commessa (sentenza della Corte 5 giugno 1980, causa 24/79, Oberthür/Commissione, Racc. pag. 1743, punti 11
e 13; sentenza del Tribunale di primo grado 10 luglio 1992, causa T-68/91, Barbi/Commissione, Racc. pag. II-2127, punto 36).
83
A tale riguardo, va rilevato che le conseguenze che il giudice dell’Unione trae da un’irregolarità non sono identiche in materia
di concorsi e in materia di promozione. Infatti, l’annullamento di tutti i risultati di un concorso costituisce, in linea
di principio, una sanzione eccessiva rispetto all’irregolarità commessa, e ciò a prescindere dalla natura dell’irregolarità
e della portata delle sue conseguenze sui risultati del concorso (v., in particolare, sulla composizione irregolare della
commissione giudicatrice, sentenze del Tribunale di primo grado 22 giugno 1990, cause riunite T-32/89 e T-39/89, Marcopoulos/Corte
di giustizia, Racc. pag. II-281; v., in materia di violazione del principio della parità di trattamento, sentenza del Tribunale
di primo grado 17 marzo 1994, causa T-44/91, Smets/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-97 e II-319).
84
In materia di promozione, invece, il giudice dell’Unione procede ad un esame caso per caso.
85
In primo luogo, esso prende in considerazione la natura dell’irregolarità commessa. Se l’irregolarità commessa è solo un vizio
procedurale che non incide sulla situazione di un funzionario (v., segnatamente, in caso di assenza del rapporto informativo,
sentenza Barbi/Commissione, cit.; sentenze del Tribunale di primo grado 21 novembre 1996, causa T-144/95, Michaël/Commissione,
Racc. PI pagg. I-A-529 e II-1429, e 5 ottobre 2000, causa T-202/99, Rappe/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-201 e II-911; v.,
per un difetto di motivazione, sentenza del Tribunale di primo grado 6 luglio 2004, causa T-281/01, Huygens/Commissione, Racc. PI
pagg. I-A-203 e II-903), il giudice dell’Unione considera a priori che tale irregolarità non giustifichi la censura delle
decisioni di promozione, in quanto tale annullamento costituirebbe una sanzione eccessiva. Per contro, in presenza di un vizio
sostanziale, quale un errore di diritto atto ad inficiare totalmente lo scrutinio per merito comparativo, il giudice, di regola,
annulla le decisioni di promozione (citate sentenze Vainker/Parlamento e Robinson/Parlamento).
86
In secondo luogo, esso procede ad una ponderazione degli interessi.
87
Nel contesto di tale ponderazione il giudice prende in considerazione anzitutto l’interesse dei funzionari di essere legalmente
e completamente reintegrati nei loro diritti ad un effettivo riesame per merito comparativo, che tenga in debita considerazione
i criteri legali applicabili, senza essere posti successivamente in concorrenza con funzionari promossi illegittimamente,
e a che non venga nuovamente commessa l’irregolarità accertata giudizialmente.
88
Esso tiene conto, poi, degli interessi dei funzionari promossi illegittimamente. È vero che, qualora le decisioni di promozione
siano viziate da irregolarità e siano state contestate entro i termini di ricorso contenzioso, essi non hanno alcun diritto
quesito al mantenimento della loro promozione (v., per esempi di annullamento, citate sentenze Vainker/Parlamento e Robinson/Parlamento).
Tuttavia, il giudice prende in considerazione il fatto che tali funzionari possono aver fatto affidamento in buona fede sulla
legittimità delle decisioni con cui sono stati promossi, in particolare nel caso in cui gli interessati beneficino di valutazioni
favorevoli dei loro superiori gerarchici, valutazioni atte a giustificare oggettivamente una promozione. Il giudice è tanto
più sensibile agli interessi di tali funzionari quanto più numeroso è il gruppo da essi costituito (v., per una decisione
di rigetto di una domanda di annullamento diretta contro l’intero elenco dei promossi, sul quale figuravano numerosi funzionari,
sentenza del Tribunale di primo grado 19 ottobre 2006, causa T-311/04, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione, Racc. pag. II-4137, punto 349).
89
Infine, il giudice esamina l’interesse del servizio, vale a dire, in particolare, il rispetto della legalità, le conseguenze
sul bilancio di un mancato annullamento di decisioni illegittime (v. infra, punto 90), le eventuali difficoltà di esecuzione
del giudicato, gli eventuali pregiudizi alla continuità del servizio e i rischi di deterioramento del clima sociale all’interno
dell’istituzione.
90
Dopo avere preso in considerazione i diversi interessi in gioco, il giudice decide caso per caso se annullare o meno le decisioni
di promozione. Nell’ipotesi in cui ritenga che l’annullamento delle decisioni di promozione costituisca in definitiva una
sanzione eccessiva rispetto all’irregolarità accertata, il giudice può, se del caso, allo scopo di garantire un effetto utile
alla sentenza di annullamento della decisione di non promozione, nell’interesse del ricorrente, fare uso della competenza
anche di merito che gli è attribuita nelle controversie di tipo pecuniario e condannare, anche d’ufficio, l’istituzione convenuta
al pagamento di un indennizzo (sentenza Oberthür/Commissione, cit., punto 14).
91
Nella specie, l’esame di questi diversi criteri di valutazione viene effettuato in un contesto particolare. Si deve infatti
sottolineare che i ricorrenti hanno presentato al Tribunale conclusioni volte ad annullare le decisioni di promozione dei
funzionari attestati solo «nei limiti del necessario» (e non «in via consequenziale, a seguito dell’annullamento delle decisioni
di non promozione»).
92
Pertanto, tenuto conto della formulazione di tali conclusioni, il Tribunale, anche prima di verificare se l’annullamento delle
decisioni di promozione costituisca una sanzione eccessiva rispetto all’irregolarità accertata nelle suddette circostanze,
deve valutare se tale annullamento sia necessario per ripristinare le possibilità dei ricorrenti di esseri promossi, dato
che il ripristino della situazione conforme al diritto implica un nuovo scrutinio per merito comparativo sulla base dei criteri
legalmente applicabili, nonché, eventualmente, la promozione dei ricorrenti con effetto ex tunc.
93
Il problema principale è quindi stabilire se il mantenimento nell’ordinamento giuridico delle decisioni di promozione dei
quattordici funzionari attestati osti alla promozione dei ricorrenti nell’ipotesi in cui, a seguito di un nuovo scrutinio
per merito comparativo svolto nel contesto dell’esecuzione del giudicato, i meriti dei ricorrenti debbano essere considerati
superiori a quelli dei funzionari promossi illegittimamente e debbano consentire loro di ottenere una promozione.
94
Fino al termine della fase scritta, tenuto conto in particolare dell’allegato 2 della comunicazione del 12 giugno 2007, che
fissa a 22 il numero di promozioni possibili nel 2007 al grado AST 7, e della lettera del Consiglio del 19 dicembre 2008 che
conferma tale informazione, l’annullamento delle decisioni di promozione dei funzionari attestati appariva a priori necessaria,
dato che l’eventuale promozione dei ricorrenti al grado AST 7 sembrava poter avere luogo solo qualora i funzionari attestati
promossi a detto grado avessero perso il beneficio di tale promozione.
95
In udienza, il rappresentante del Consiglio ha fatto valere a titolo introduttivo, nelle sue difese orali, che l’annullamento
delle decisioni di promozione dei funzionari attestati non sarebbe più necessario dopo la pronuncia della sentenza. Esso ha
infatti indicato che, in caso in annullamento delle decisioni controverse, il Consiglio, nell’ambito delle misure di esecuzione
della sentenza, reintegrerebbe i ricorrenti nei loro diritti adottando, nei limiti del necessario, decisioni di promozione
a titolo del 2009 e accordando ai ricorrenti un risarcimento del danno alla carriera risultante dal ritardo della promozione
tra il 2007 e il 2009.
96
Dopo le difese orali introduttive delle parti e delle intervenienti, in risposta ad un quesito del Tribunale volto ad accertare
se i ricorrenti, viste le suindicate osservazioni del Consiglio, non intendessero rinunciare alle conclusioni dirette all’annullamento
delle decisioni di promozione dei funzionari attestati, il difensore dei ricorrenti ha dichiarato di essere disposto a prendere
in considerazione tale rinuncia qualora il Consiglio avesse confermato per iscritto gli impegni menzionati dal suo rappresentante.
97
In seguito all’udienza, il Consiglio, con lettera del 17 dicembre 2009, ha precisato il contenuto dei suoi impegni. Esso ha
affermato che, qualora il Tribunale annullasse le decisioni controverse in quanto lo scrutinio per merito comparativo nell’ambito
dell’esercizio di promozione 2007 al grado AST 7 era viziato da un’irregolarità, il Consiglio adotterebbe le seguenti misure
di esecuzione:
«(…) l’APN convocherà nuovamente la commissione consultiva per la promozione al fine di effettuare un nuovo scrutinio per
merito comparativo dei funzionari promuovibili al grado AST 7 nel 2007, conformemente a quanto statuito nella sentenza. Questo
nuovo scrutinio per merito comparativo non potrà essere limitato ai soli ricorrenti e ai funzionari promossi, ma dovrà avere
ad oggetto i meriti di tutti i funzionari promuovibili al grado AST 7 per l’esercizio 2007.
I ricorrenti potranno essere promossi solo se, in esito a tale scrutinio per merito comparativo e a seguito dell’applicazione
di tutti i criteri “principali” e sussidiari, essi risultino in posizione utile rispetto agli altri funzionari promuovibili.
Se così fosse, i ricorrenti interessati verrebbero promossi retroattivamente al grado AST 7 con effetto a decorrere dal 1° gennaio
2007, in aggiunta ai funzionari promossi a titolo dell’esercizio 2007, le cui decisioni di promozione non sarebbero messe
in discussione».
98
Con lettera del 7 gennaio 2010 i ricorrenti hanno informato il Tribunale che, tenuto conto delle precisazioni fornite dal
Consiglio nella lettera del 19 dicembre 2009, non rinunciavano alle conclusioni dirette all’annullamento delle decisioni di
promozione.
99
Risulta dal dibattito fra le parti che il Consiglio si è impegnato definitivamente, nell’ambito dell’esecuzione del giudicato
derivante dalla presente sentenza, ad effettuare un nuovo scrutinio per merito comparativo e, se del caso, a promuovere retroattivamente
i ricorrenti in aggiunta ai funzionari già promossi.
100
Pertanto, tenuto conto di tale impegno incondizionato del Consiglio, conformemente all’art. 266 TFUE, l’annullamento delle
decisioni di promozione non risulta strettamente indispensabile per reintegrare adeguatamente i ricorrenti nei loro diritti,
dato che la loro eventuale promozione può intervenire in aggiunta a quella dei funzionari attestati già promossi, restando
inteso che tale promozione aggiuntiva, ove intervenga, avrà necessariamente la stessa portata delle decisioni di promozione
adottate inizialmente, senza che le si possa attribuire alcuna connotazione negativa.
101
Se è pur vero che nella lettera del 7 gennaio 2010 i ricorrenti hanno contestato le modalità di esecuzione della presente
sentenza prospettate dal Consiglio nella sua lettera del 17 dicembre 2009, facendo valere che i loro meriti dovevano essere
confrontati unicamente con quelli dei funzionari già promossi, e non con quelli di tutti i funzionari promuovibili, tuttavia
tale critica è priva di incidenza sulla valutazione della necessità o meno dell’annullamento delle decisioni di promozione.
Infatti, l’individuazione esatta dei funzionari che possono beneficiare di un nuovo scrutinio per merito comparativo nell’ambito
dell’esecuzione del giudicato è indipendente dalla questione dell’annullamento delle decisioni di promozione dei funzionari
attestati.
102
Pertanto, nelle circostanze del caso di specie, l’annullamento delle decisioni di promozione dei funzionari attestati non
è necessario. Ne consegue che la domanda di annullamento di tali decisioni deve essere respinta.
Sulle spese
103
Ai sensi dell’art. 87, n. 1, del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo ottavo del titolo secondo
del detto regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi del n. 2 dello stesso
articolo, per ragioni di equità, il Tribunale può decidere che una parte soccombente sia condannata solo parzialmente alle
spese, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.
104
Risulta dalla motivazione della presente sentenza che il Consiglio è, in sostanza, la parte soccombente. Inoltre, nelle loro
conclusioni, i ricorrenti hanno espressamente chiesto che il Consiglio sia condannato alle spese. Le circostanze del caso
di specie non giustificano l’applicazione delle disposizioni dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura e occorre dunque
condannare il Consiglio alle spese.
105
Le intervenienti devono sopportare le proprie spese, conformemente all’art. 89, n. 4, del regolamento di procedura, e ciò
a prescindere dall’eventuale presa a carico, in tutto o in parte, di tali spese da parte del Consiglio ai sensi dell’art. 24
dello Statuto.
Per questi motivi,
[OSCURATO:PERSONA]
([OSCURATO:PERSONA])
dichiara e statuisce:
1)
Le decisioni con le quali il Consiglio dell’Unione europea ha negato la promozione ai sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e alla
sig.ra [OSCURATO:PERSONA]Leclercq al grado AST 7 a titolo dell’esercizio di promozione 2007 sono annullate.
2)
Per il resto il ricorso proposto dai sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA]Leclercq è respinto.
3)
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.
4)
Le intervenienti sopporteranno le proprie spese.
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 5 maggio 2010.
Il cancelliere
Il presidente
W. Hakenberg
P. [OSCURATO:PERSONA]
*
Lingua processuale: il francese.