CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2024
Cassazione n. 46203/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che tutti i motivi di ricorso introducono inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché la Corte di appello di Cagliari ha fornito adeguata motivazione in relazione all'accertamento della condotta di spaccio della sostanza stupefacente; ritenuto che il secondo motivo in tema di tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. risulta inammissibile perché introduce censure aspecifiche, reiterative di quelle proposte con i motivi di appello, rigettate con motivazione congrua ed immune da vizi logici, incentrate sulla reiterazione delle condotte di spaccio oltre che sul dato ponderale ed i profitti significativi derivanti da tali condotte; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il giorno 15 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente