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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35963/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIelato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla sentenza di condanna emessa in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen.; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto presentato personalmente dall'imputato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIelato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla sentenza di condanna emessa in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen.; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto presentato personalmente dall'imputato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 35963/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris