Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02416/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che ha confermato la sentenza di primo grado, di condanna per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta fraudolenta impropria per effetto di operazioni dolose, con le aggravanti di cui all'art. 219 comma 1 e comma 2 n. 1) I.f.; Rilevato che l'unico motivo di ricorso con cui si lamenta mancanza della motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità - è generico - perché meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e respinte dalla pronuncia della Corte territoriale (pagg. 9 e segg.) - e manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata ha pianamente motivato e argomentato - sotto il profilo della congruità e della logicità - su tutte le questioni devolute, sia quanto alla ricostruzione storica e logica effettuata, sia quanto alla scelta e alla valutazione degli elementi probatori utilizzati per l'affermazione di responsabilità (costituiti dalle plurime evidenze a riguardo del ruolo di amministratore di fatto, dalla sistematica e prolungata inadempienza alle obbligazioni erariali sin dall'assunzione della veste di amministratore occulto e dall'omessa tenuta dell'impianto contabile, connotata da evidenti indici di fraudolenza perché strumentale ad ostacolare la ricostruzione dei fatti gestionali e le ragioni dell'incremento ingiustificato dell'entità del passivo), esulando dai poteri di questa Corte la "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di un diverso e per il ricorrente più adeguato apprezzamento delle risultanze processuali; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che ha confermato la sentenza di primo grado, di condanna per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta fraudolenta impropria per effetto di operazioni dolose, con le aggravanti di cui all'art. 219 comma 1 e comma 2 n. 1) I.f.; Rilevato che l'unico motivo di ricorso con cui si lamenta mancanza della motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità - è generico - perché meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e respinte dalla pronuncia della Corte territoriale (pagg. 9 e segg.) - e manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata ha pianamente motivato e argomentato - sotto il profilo della congruità e della logicità - su tutte le questioni devolute, sia quanto alla ricostruzione storica e logica effettuata, sia quanto alla scelta e alla valutazione degli elementi probatori utilizzati per l'affermazione di responsabilità (costituiti dalle plurime evidenze a riguardo del ruolo di amministratore di fatto, dalla sistematica e prolungata inadempienza alle obbligazioni erariali sin dall'assunzione della veste di amministratore occulto e dall'omessa tenuta dell'impianto contabile, connotata da evidenti indici di fraudolenza perché strumentale ad ostacolare la ricostruzione dei fatti gestionali e le ragioni dell'incremento ingiustificato dell'entità del passivo), esulando dai poteri di questa Corte la "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di un diverso e per il ricorrente più adeguato apprezzamento delle risultanze processuali; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Co
Sentenza Cassazione n. 02416/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris