CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 marzo 2024
Cassazione n. 23431/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 37107-2019 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 400/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 495/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto R.G.N.37107/2019 Cron. Rep. Ud.27/03/2024 [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 3.5.19 la corte d’appello di L’Aquila ha confermato la sentenza del 13.4.18 del tribunale di Pescara, che aveva condannato l’Inps al pagamento del TFR e ultime retribuzioni a carico del fondo di garanzia per euro 20.588. In particolare, premesso che il lavoratore era dipendente di società che si era scissa e che l’attività produttiva era continuata solo con la società Foro cucine Srl, poi dichiarata fallita e rispetto alla quale era configurabile una cessione di azienda, la corte territoriale ha rilevato che sia il rapporto di lavoro con la preindicata società,sia il credito del lavoratore erano stati accertati nel passivo fallimentare definitivo e che era irrilevante che l’Inps era rimasto estraneo alla procedura fallimentare. Avverso tale sentenza ricorre l’Inps per due motivi, cui resiste con controricorso il lavoratore. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Il primo motivo deduce violazione all’articolo 2 legge 297 dell’82, 1 decreto legislativo 80 del 1992, 2112 e 2506 quater codice civile, per avere la corte territoriale ammesso l’intervento del Fondo pur in presenza di solidarietà ex lege della società scissa. Il motivo è infondato. Premesso che il TFR sorge solo alla fine del rapporto lavorativo (pacificamente continuato con il cessionario), l’Inps si sostituisce al datore di lavoro fallito, ma con obbligazione previdenziale autonoma, e non rileva l’esistenza di altri obbligati solidali del datore ad escludere l’intervento del Fondo. Come già affermato da Sez. L - , Sentenza n. 26021 del 17/10/2018 (Rv. 651048 - 01) , invero, l 'intervento del Fondo di Garanzia istituito presso l'INPS per la corresponsione del t.f.r., nei casi di insolvenza del datore di lavoro fallito, non è subordinato alla previa escussione degli eventuali obbligati solidali che siano tenuti, anche solo "pro quota", per il medesimo debito, prevedendo la l. n. 297 del 1982 l'accesso diretto alla prestazione previdenziale, salvo una breve dilazione temporale (quindici giorni) dal deposito dello stato passivo ovvero dalla sentenza che decide l'opposizione ad esso, e nessun ulteriore requisito (beneficio d'ordine, beneficio di escussione) che suffraghi la natura sussidiaria della copertura dovuta dal Fondo (Nella specie, è stato escluso che la domanda all'INPS di corresponsione del t.f.r. fosse condizionata dal previo esperimento da parte del lavoratore, insinuatosi al passivo del fallimento del datore di lavoro per l'intero credito, delle azioni esecutive nei confronti della società affittuaria d'azienda alla quale era stato trasferito durante il rapporto e che lo aveva retrocesso alla curatela, rimanendo coobbligata "pro quota" ai sensi dell'art.2112 c.c.). Il secondo motivo deduce violazione dell’articolo 2 citato nonché 1 legge 427 del 19 80, 1 comma 27 della legge 247 del 2007, per non avere la corte territoriale considerato il massimale dell’intervento del fondo quanto alle ultime tre mensilità. Il motivo è infondato, atteso che la sentenza di primo grado (confermata in appello) ha pronunciato espressamente “nei limiti del massimale” e l’Inps non ha offerto elementi di giudizio diversi per ritenere superato il detto limite. Spese secondo soccombenza, con distrazione. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3500 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge, con distrazione. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bi