CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 24412/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16172-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di ramo d’azienda R.G.N. 16172/2019 Cron. Rep. Ud. 15/11/2022 [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - controricorrenti - nonchè contro H2H [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) ; - intimata - E [OSCURATO:PERSONA] proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N. 28, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti incidentali - contro [OSCURATO:SOCIETA]. anche quale incorporante di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - controricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 1493/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 30/11/2018 R.G.N. 365/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1994/2016, il Tribunale di Milano respingeva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Franceschini, [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e della [OSCURATO:SOCIETA].; ricorso con il quale avevano chiesto: “… una volta accertata l’inesistenza dei presupposti necessari per l’applicabilità dell’art. 2112 c.c., come dedotto in fatto e in diritto, per l’effetto di: 1. accertare la sussistenza e la prosecuzione, senza soluzione di continuità, del rapporto di lavoro subordinato tra i ricorrenti e la società [OSCURATO:SOCIETA].; 2. condannare [OSCURATO:SOCIETA]. al ripristino della funzionalità del rapporto di lavoro dei ricorrenti con [OSCURATO:SOCIETA]., mediante l’adempimento di ogni formalità necessaria per la prosecuzione del rapporto di lavoro”. 2. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Milano, nella contumacia di H2H [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA]. e in precedenza [OSCURATO:SOCIETA].), decidendo sull’appello proposto dai soccombenti contro la decisione di primo grado, ed in parziale riforma di quest’ultima, dichiarava l’inefficacia del trasferimento del ramo d’azienda intervenuto tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. e condannava quest’ultima a ripristinare il rapporto di lavoro con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con inquadramento corrispondente a quello goduto al momento della cessione; confermava nel resto le statuizioni di merito e la compensazione delle spese di lite tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].; condannava la [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore di [OSCURATO:PERSONA] e SalvatoreGuida, come liquidate e in distrazione; compensava le spese del secondo grado tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. 3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riteneva anzitutto non condivisibile la tesi del Tribunale circa un’accettazione tacita da parte dei lavoratori del trasferimento del loro rapporto di lavoro ad H2H [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA]. e poi [OSCURATO:SOCIETA].), richiamando in tal senso giurisprudenza di legittimità, ed osservando che, nel caso in esame, al di là del mero decorso del tempo e dello svolgimento dell’attività lavorativa a favore della cessionaria, non era stato allegato e provato alcun elemento concreto ed inequivocabile nei termini sopra specificati. Premettendo, poi, che la cessione del ramo d’azienda di cui i lavoratori censuravano la legittimità era quella intervenuta in data 28.10.2004 tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., avente ad oggetto il complesso aziendale costituito da due distinti rami aziendali svolgenti, rispettivamente, attività di manutenzione (ramo d’azienda Manutenzioni) e attività di Servizi ambientali (ramo d’azienda [OSCURATO:PERSONA]), sulla scorta dei principi giurisprudenziali in tema di cessione di ramo d’azienda, elaborati anche alla luce delle direttive europee in materia, sia dalla Corte di Giustizia UE che da questa Corte di Cassazione, giungeva alla conclusione che la cessione operata nella specie non corrispondeva ai criteri di cui all’art. 2112 c.c.. Riteneva, quindi, che dovesse essere dichiarata l’inefficacia della cessione del rapporto di lavoro degli allora appellanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:SOCIETA]., da ultimo H2H [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., e che dovesse dichiararsi che il rapporto di lavoro degli stessi era da intendersi proseguito ad ogni effetto alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA], che quindi doveva essere condannata a ripristinare i relativi rapporti di lavoro, con inquadramento corrispondente a quello goduto al momento della cessione. Considerava, invece, che non si poteva pervenire alla stessa conclusione per gli altri due appellanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenendo pacifico che essi non siano mai stati dipendenti [OSCURATO:PERSONA]. 4. Avverso tale decisione, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 5. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. 6. Contro la medesima decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno,a loro volta, proposto ricorso, successivo all’altro, e da qualificare quindi come incidentale, a mezzo di cinque motivi.7. A tale impugnazione resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. 8. L’altra intimata H2H [OSCURATO:PERSONA] è rimasta tale, non essendosi costituita neanche in questa sede di legittimità. 9. Hanno prodotto memoria ex art. 380 bis1. c.p.c. sia i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e SalvatoreGuida. [OSCURATO:PERSONA] 1. Prendendo le mosse dal ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che riguarda le posizioni degli attuali controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Guida (vale a dire, i due lavoratori risultati vittoriosi in grado d’appello), con il primo motivo di esso, la ricorrente denuncia la “Violazione falsa applicazione dell’art. 1406 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”. Deduce che la Corte d’appello, decidendo nei sensi riportati in narrativa sul punto della sostenuta accettazione tacita della cessione, avrebbe disapplicato l’art. 1406 c.c. Secondo la ricorrente, com’è noto, la cessione del contratto presuppone il consenso del contraente ceduto, consenso che può essere manifestato anche in forma tacita, e, cioè, desunto dal comportamento della parte. La Corte territoriale sosteneva che non vi sono altri indizi oltre il decorso del tempo, ma, a parte che già il decorso del tempo rappresenterebbe di per sé un indizio non irrilevante, nel caso di specie la Corte stessa avrebbe trascurato altri elementi, dalla stessa indicati. Per la ricorrente, quindi, nel caso in questione vi erano quegli elementi “concreti ed inequivocabili” di cui si parla spesso nelle sentenze di questa Corte Suprema. 2. Con un secondo motivo, la stessa ricorrente denuncia: “Violazione falsa applicazione dell’art. 2112 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”. Premette che l’impugnata sentenza avrebbe osservato che il ramo sarebbe privo di omogeneità, avrebbe scarsa dotazione di beni e sarebbe stata ceduta solo una parte dell’attività. Sostiene, però, che nessuno di questi indici è di per sé probante della insussistenza di una fattispecie traslativa. 3. Ritiene il Collegio che il primo motivo di tale ricorso debba essere giudicato inammissibile. 3.1. In controversia riguardante caso simile, se non sovrapponibile, a quello che qui ci occupa (che vedeva ricorrente per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. contro un lavoratore e la H2H [OSCURATO:PERSONA] in relazione a cessione di ramo d’azienda della prima società in favore della seconda, quando era denominata [OSCURATO:SOCIETA]., poi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), circa motivo di ricorso analogo al primo qui in esame, ma nel quale era denunciata la violazione di ulteriori norme di diritto sostanziale, e non solo dell’art. 1406 c.c., nonché era dedotto omesso esame di un fatto decisivo, questa Corte ha “rilevato che è ormai consolidato il principio secondo cui, in tema di prova presuntiva del mutuo consenso tacito, spetta al giudice del merito individuare i fatti certi da porre a fondamento del relativo processo logico e di apprezzarne la rilevanza, l’attendibilità e la concludenza al fine di consentire inferenze logiche circa l’esistenza ignota di una comune volontà risolutoria, dovendosi pertanto escludere che, in tali casi, il ricorrente in cassazione possa limitarsi a lamentare che il singolo elemento indiziante sia stato male apprezzato dal giudice o che sia privo di per sé solo di valenza inferenziale o che comunque la valutazione complessiva non conduca necessariamente all’esito interpretativo raggiunto nei gradi inferiori, richiedendosi piuttosto, così come nel caso in cui venga sottoposta a questa Corte l’interpretazione della volontà negoziale, che il giudice di merito abbia omesso l’esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (cfr. Cass. n. 29781 del 2017, sulla scorta di Cass. S.U. n. 21691 del 2016): 4. nel caso di specie, la ricorrente, lungi dal dolersi dell’omesso esame di un qualche fatto decisivo (nel senso rigorosamente precisato da Cass. S.U. nn.8053 e 8054 del 2014), lamenta che alla condotta tenuta dal lavoratore non sia stato complessivamente attribuito il significato di una volontà adesiva rispetto all’avvenuta cessione del ramo d’azienda, per modo che la censura incentrandosi sulla proposizione di una diversa lettura delle risultanze probatorie, finisce con il sollecitare un’inammissibile rivisitazione del merito” (così nella motivazione Cass. civ., sez. lav., 26.1.2022, n. 2272). 3.2. Ritiene, allora, il Collegio che a maggior ragione debba essere giudicata inammissibile la censura qui in esame, la quale è formulata esclusivamente in chiave di violazione di una sola norma di diritto (sostanziale) ex art. 360, comma primo, n. 3,c.p.c., vale a dire, dell’art. 1406 c.c. Invero, l’impugnante nella specie neppure fa leva sul diverso mezzo di ricorso di cui all’art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c. e, nondimeno, assume che la Corte di merito avrebbe trascurato i pochi elementi esposti alla pag. 10 del ricorso, senza peraltro allegarne la decisività in proposito e men che meno dedurre che quegli aspetti sarebbero stati oggetto di dibattito tra le parti. E la successiva rilettura complessiva degli elementi asseritamente da valutare a riguardo per la ricorrente (cfr. in particolare il § B del primo motivo) non può ovviamente trovare ingresso in questa sede di legittimità. 4. Circa il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]., giova ricordare che secondo un ormai costante indirizzo di questa Corte Suprema: Ai fini del trasferimento d’azienda previsto dall’art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dall’art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisce elemento costitutivo della cessione l’autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere – autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario – il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell’ambito dell’impresa cedente al momento della cessione. L’elemento costitutivo dell’autonomia funzionale va quindi letto in reciproca integrazione con il requisito della preesistenza, e ciò anche in armonia con la giurisprudenza della Corte di Giustizia secondo la quale l’impiegodel termine “conservi” nell’art. 6, par. 1, commi 1 e 4 della direttiva 2001/23/CE, “implica che l’autonomia dell’entità ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento” (Corte di Giustizia, 6 marzo 2014, C –458/12; Corte di Giustizia, 13 giugno 2019, C – 664/2017) (così Cass. civ., sez. lav., 4.8.2021, n. 22249; e, solo tra le più recenti, ex plurimis, in termini esatti o analoghi id., 5.7.2021, n. 18948; id., sez. lav., 19.11.2021, n. 35666; id., sez. lav., 10.12.2021, n. 39394 e n. 39414; id., sez. lav., 27.12.2021, n. 41569; id., sez. lav., 26.1.2022, n. 2272; id., sez. 5, 11.4.2022, n. 11678). Diverse delle decisioni di legittimità ora richiamate, come ad es. Cass. n. 2272/2022 cit., erano specificamente riferite a cessioni di rami d’azienda da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. 4.1. Orbene l’impugnata sentenza è senz’altro conforme ai suddetti principi di diritto. La Corte di merito, infatti, dopo aver richiamato il suddetto indirizzo, come già espresso dalle decisioni di legittimità di cui ha potuto tener conto all’atto della propria decisione, ha motivatamente ritenuto che: “Nel caso in esame non può affermarsi che l’attività trasferita fosse un’attività economicamente organizzata, funzionalmente autonoma e debitamente strutturata”. Pertanto, nel suo accertamento fattuale e probatorio (cfr. pagg. 7-9 della sua sentenza), la stessa Corte si è soffermata sui suddetti aspetti effettivamente rilevanti rispetto a detti principi di diritto, e non sugli “indici” sostenuti dalla ricorrente. Peraltro, quest’ultima, nel motivo ora in esame, nemmeno pone in discussione il su riferito orientamento, che anzi vi è ignorato. 5. In definitiva, il ricorso per cassazione di [OSCURATO:SOCIETA]. nel suo complesso dev’essere respinto. 5.1. La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., pertanto, di nuovo soccombente nei confronti dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Guida, dev’essere condannata al pagamento, in favore di questi ultimi, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. 6. Passando, perciò, all’esame del ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo essi denunciano: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1372 c.c. e 1406 c.c. e 2112 c.c. nei confronti dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (art. 360, n. 3, c.p.c.)”. Con il secondo motivo dello stesso ricorso, denunciano: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2907 c.c. 99 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.)”; si dolgono del fatto che la Corte territoriale nella sua sentenza ha asserito che le domande del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], di condanna al ripristino del loro rapporto di lavoro con la [OSCURATO:SOCIETA], non potevano essere accolte per il fatto che nelle conclusioni del ricorso e nella parte narrativa dello stesso non sarebbero state introdotte contestazioni riguardo alla cessione del ramo d’azienda da [OSCURATO:SOCIETA]. Con il terzo motivo, denunciano “Violazione e falsa applicazione dell’art.2504 bis c.c. (360 n. 3 c.p.c.)”, deducendo che nella sentenza impugnata si è erroneamente affermato che la domanda di ripristino del rapporto di lavoro dei sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle dipendenze della [OSCURATO:SOCIETA]. non poteva essere accolta. Con il quarto, denunciano: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”. Con il quinto, denunciano “Violazione e falsa applicazione dell’art.2697 c.c. e degli articoli 115 c.p.c. e 116 c.p.c.”, lamentando che la Corte d’appello ha erroneamente dichiarato che: “Tra l’altro nemmeno sono stati allegati i contratti di cessione da Emsa a [OSCURATO:SOCIETA]. di cui si chiede l’accertamento della illegittimità”, perché sostengono che il contratto di cessione del complesso aziendale da Emsa a [OSCURATO:SOCIETA] era stato prodotto in primo grado dalla convenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. allora in liquidazione. 7.Ritiene il Collegio che tali censure, esaminabili congiuntamente per connessione, siano fondate per quanto di ragione nei termini che si passa ad illustrare. 7.1. Giova premettere che la Corte distrettuale, nella sua narrativa, aveva riferito che il primo giudice quanto “alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evidenziava che gli stessi non risultavano essere stati alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA] bensì di [OSCURATO:PERSONA] spa in liquidazione”, e che i suddetti, quali appellanti, avevano “evidenziato che effettivamente all’origine erano dipendenti di [OSCURATO:SOCIETA], società del gruppo [OSCURATO:SOCIETA], ma che poi erano transitati in EMSA Servizi, società interamente partecipata da [OSCURATO:SOCIETA], fusa per incorporazione nell’estate 2016 in [OSCURATO:SOCIETA], quest’ultima convenuta proprio quale incorporante” (cfr. pagg. 2 e 3 dell’impugnata sentenza). 7.2. La stessa Corte, quindi, nel ritenere “pacifico che i predetti non siano mai stati dipendenti [OSCURATO:PERSONA]”, aveva considerato: “Ed infatti, [OSCURATO:PERSONA] era dipendente di TIM e [OSCURATO:PERSONA] era dipendente di IT [OSCURATO:PERSONA], entrambi sono passati ad EMSA a seguito della cessione del ramo di azienda [OSCURATO:PERSONA] delle società TIM e IT [OSCURATO:PERSONA], ed entrambi sono poi passati da EMSA a [OSCURATO:SOCIETA] per effetto della cessione del ramo di azienda [OSCURATO:PERSONA]. Come si nota il trasferimento del loro rapporto di lavoro a [OSCURATO:SOCIETA] non è avvenuto nell’ambito della cessione del ramo d’azienda di [OSCURATO:PERSONA], sin qui esaminata. Nel corpo del ricorso di primo grado la cessione del ramo di azienda da EMSA a [OSCURATO:SOCIETA] non è stata mai espressamente censurata né tantomeno impugnata. Nelle stesse conclusioni non è stata impugnata la detta cessione. Tra l’altro nemmeno sono stati allegati i contratti di cessione da EMSA a [OSCURATO:SOCIETA] di cui si chiede l’accertamento di illegittimità. Né l’illegittimità della cessione del ramo d’azienda da EMSA a [OSCURATO:SOCIETA] può essere meramente desunta dalla illegittimità, come sopra accertata, della cessione del ramo di azienda da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:SOCIETA] né tantomeno dal fatto che successivamente EMSA siastata incorporata in [OSCURATO:PERSONA]”. 8. Rispetto a queste considerazioni della Corte territoriale, nota anzitutto il Collegio che i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono che sin dal primo grado avevano convenuto, oltre che la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]., anche la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., all’epoca in liquidazione (cfr. pag. 10 del ricorso per cassazione in esame). Ed è anche alla luce di questo dato pregnante che dovevano essere intese le conclusioni ad ampio raggio del ricorso introduttivo del giudizio, riportate in narrativa (cfr. pag. 19 del ricorso per cassazione); conclusioni nelle quali era presente, comunque, un’esplicita relatioa quanto “dedotto in fatto e in diritto”, e, perciò, alla causapetendi ivi esposta per quanto concerne le posizioni del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] (ma anche per le posizioni degli istanti Franceschini e Guida, vittoriosi in appello). Questi ricorrenti, infatti, richiamando i capp. 18 e 50 di quel ricorso, sostengono che ivi “avevano espressamente contestato la legittimità” della “cessione del ramo d’azienda da [OSCURATO:SOCIETA]” come in precedenza “anche nelle lettere raccomandate A/R trasmesse alle società coinvolte nell’operazione negoziale, depositate in all. 20 al ricorso introduttivo” (v. pagg. 10, 18 e 19 del loro ricorso per cassazione). Le domande di detti istanti, perciò, dovevano essere considerate in relazione a tali rilievi, a cominciare da quello che era stata convenuta in primo grado la EMSA; il che di per sé poteva essere espressivo di domande circa quella cessione di ramo aziendale, diversa da quella di cui s’è specificamente occupata la Corte distrettuale. Una cessione, peraltro, sì distinta, ma contestuale all’altra e rientrante in una più ampia ed unitaria operazione, perché la cessione ritenuta illegittima dalla Corte milanese (ossia, quella tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]) era intervenuta il 28.10.2004, e la stessa Corte, considerando il tenore testuale del contratto di servizi stipulato in pari data e prima della cessione su cui s’è pronunciata, aveva constatato che “i contratti di Cessione di rami di Azienda tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA] e tra [OSCURATO:SOCIETA] sono stati stipulati in data odierna” (cfr. pagg. 7-8 dell’impugnata sentenza), vale a dire, sempre il 28.10.2004. I lavoratori ricorrenti, ancora, nell’ambito del quinto motivo di ricorso, hanno fatto notare che “il contratto di cessione del complesso aziendale da Emsa a [OSCURATO:SOCIETA]” era stato “depositato per intero in allegato n. 2 alla memoria difensiva di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione, nel giudizio di primo grado” (il che è ammesso dalla [OSCURATO:PERSONA]: cfr. pag. 5 del suo controricorso); e tanto –al di là degli specifici riflessi in punto di prova sostenuti da questi ricorrenti per cassazione in quella censura -pure depone logicamente nel senso che detta società convenuta in prime cure, quando era ancora in liquidazione, e prima della sua incorporazione in [OSCURATO:SOCIETA]., avesse inteso contrastare con tale produzione domande avverse, relative proprio all’impugnazione di quella cessione. Inoltre, la stessa Corte distrettuale ha considerato che la [OSCURATO:SOCIETA]. in secondo grado era appellata “anche quale incorporante di [OSCURATO:PERSONA]” (cfr. anzitutto l’intestazione dell’impugnata sentenza), dando conto, rispetto alla posizione degli appellanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che essi deducevano di essere “transitati in EMSA Servizi, società interamente partecipata da [OSCURATO:SOCIETA], fusa per incorporazione nell’estate 2016 in [OSCURATO:SOCIETA]”; vale a dire, poco prima del deposito in data 29.9.2016 della sentenza del Tribunale di Milano di primo grado n. 1994/2016. 8.1. Ebbene, a proposito di tale fusione per incorporazione di [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:SOCIETA]., nella specie sopravvenuta in corso di causa, è ben evidente che, giusta l’art.2504 bis c.c., se risultassero fondate nel merito domande dei ricorrenti circa l’illegittimità della cessione di ramo aziendale intervenuta tra [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:SOCIETA]., le relative statuizioni non potrebbero che essere adottate nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., che, quale incorporante di [OSCURATO:SOCIETA]., è il nuovo centro di imputazione e di legittimazione di tutti i rapporti giuridici riguardanti la società incorporata, ivi compreso quello relativo a detta cessione. E’ altrettanto evidente che, in tale prospettiva, il dato, sottolineato dalla Corte milanese, che il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] non sono stati mai dipendenti di [OSCURATO:PERSONA], in effetti pacifico e tuttora non posto in discussione dagli stessi, è giuridicamente ininfluente. 9. Tutto ciò considerato, secondo questa Corte, nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda il giudice di merito, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, ha il potere - dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni della medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d’ufficio un’azione diversa da quella esercitata. Tale ampio potere, attribuito al giudice per valutare la reale volontà della parte quale desumibile dal complessivo comportamento processuale della stessa, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità soltanto se il suo esercizio ha travalicato i predetti limiti, ovvero è insufficientemente o illogicamente motivato (così, tra le altre, Cass. civ., sez. lav., 11.7.2022, n. 21865, e in termini analoghi id., sez. lav., 23.9.2021, n. 25900). 10. Orbene, nel caso in esame, le censure dei ricorrenti, valutate nel loro complesso, mettono in luce anomalie motivazionali effettivamente presenti nella decisione gravata circa l’interpretazione delle domande degli attori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Più in particolare, la Corte territoriale, senza peraltro richiamare testualmente le conclusioni del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado o brani dello stesso atto, relativi alla causa petendiin fatto e in diritto quanto alle posizioni di quegli attori, non ha correttamente esercitato il suo potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale delle pretese degli stessi, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento in concreto (anche) da dette parti richiesto. Invero, il percorso logico decisorio della Corte distrettuale, in base ai precedenti rilievi, risulta carente ed anche insanabilmente contraddittorio, perché, subito dopo aver affermato che “la cessione del ramo di azienda da EMSA a [OSCURATO:SOCIETA] non è stata mai espressamente censurata né tantomeno impugnata”, evidenziandone anche la mancata impugnazione nelle conclusioni del ricorso di primo grado, la stessa Corte ha riconosciuto che dei “contratti di cessione da EMSA a [OSCURATO:SOCIETA]” (ritenuti non allegati), “si chiede l’accertamento di illegittimità”. Così ammettendo ciò che immediatamente prima si era escluso, e mancando peraltro di dare un plausibile senso alle domande di questi attori, benché in differente posizione rispetto ai lavoratori Franceschini e Guida. 11. In definitiva, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da qualificare come incidentale, dev’essere accolto con rinvio alla Corte territoriale, che, in differente composizione, oltre a regolare le spese processuali, dovrà di nuovo esprimersi sulle domande dei suddetti, in base ai principi di diritto in motivazione specificati. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] detta ricorrente al pagamento, in favore dei contro ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 5.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale , a norma dello stes