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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 maggio 2022

Cassazione n. 30245/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 3 novembre 2021, il Tribunale di Padova, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati di cui alle seguenti sentenze: sentenza del Tribunale di Torino del 12.9.2017, irrevocabile dal 10.4.2018, con la quale al predetto era stata applicata la pena di anni due, mesi nove, giorni venti di reclusione ed C. 900,00 di multa per i reati di furto e ricettazione, commessi a Torino e provincia dal 24.1.2017 al 17.3.2017; sentenza della Corte di appello di Venezia del 22.10.2020, irrevocabile dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], confermativa di quella del Tribunale di Padova, con la quale il predetto era stato condannato per i reati di furto aggravato, commessi in Padova il 16.11.2018 e in Torino 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 14.12.2019.

2. Avverso detta ordinanza il difensore del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione deducendo "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione", ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen..

Ha, in proposito, sostenuto che nessuno degli elemend indicati nell'ordinanza impugnata sarebbe idoneo a giustificare la decisione adottata dal Giudice dell'esecuzione, tali non potendosi ritenere la diversità dei soggetti con cui il condannato aveva concorso nel commettere i reati, la diversità dei luoghi di commissione (nella sentenza resa dal Tribunale di Torino erano stati unificati sotto il vincolo della continuazione reati commessi nel torinese, nel genovese e nell'aretino; in quella del Tribunale di Padova erano stati avvinti sotto il medesimo vincolo fatti commessi nel Veneto in luoghi distanti tra loro e a Torino), la distanza temporale tra i diversi fatti di reato; che, con riguardo a quest'ultimo dato, sarebbe stato ragionevole ritenere che il condannato avesse deciso di sospendere la sua attività criminale nel periodo in cui si era svolto il primo processo per evitare di "aggravare i suoi carichi pendenti" e riprenderla, poi, nel momento da lui reputato "più propizio".

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché affidato a motivi non consentiti dalla legge nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondati. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, invero, non ha eluso l'obbligo motivazionale né errato nell'interpretazione delle norme giuridiche rilevanti nel caso di specie, poiché, con motivazione adeguata e coerente, esente da violazioni delle regole della logica e del g; diritto, ha ritenuto che tra i reati di cui alle sentenze in comparazione non ricorressero i presupposti per l'applicabilità della disciplina della continuazione.

In particolare, ha attribuito rilievo non solo alla circostanza che i reati in questione erano stati commessi in concorso con soggetti diversi, ma anche al fatto che gli stessi erano stati consumati in epoche distanti tra loro (oltre un anno), nonché in luoghi in parte differenti.

2. Tale valutazione, che ha correttamente distinto la deliberazione criminosa unitaria, postulata dal reato continuato, dalla scelta di vita deviante con le singole violazioni determinate da fatti o circostanze occasionali ovvero da bisogni contingenti, non è sindacabile in questa sede, sostanziandosi le censure difensive - peraltro, alquanto generiche - in una indebita richiesta di "rilettura" dei dati proceclimentali, oltre che in una mera prospettazione di opinabili valutazioni sulla scelta da parte del condannato dei suoi complici e su quella di sospendere l'attività criminale, per riprenderla "nel momento ritenuto più propizio".

3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa cielle ammende.

Così deciso, il 18 maggio 2022 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 3 novembre 2021, il Tribunale di Padova, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tendente a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati di cui alle seguenti sentenze: sentenza del Tribunale di Torino del 12.9.2017, irrevocabile dal 10.4.2018, con la quale al predetto era stata applicata la pena di anni due, mesi nove, giorni venti di reclusione ed C. 900,00 di multa per i reati di furto e ricettazione, commessi a Torino e provincia dal 24.1.2017 al 17.3.2017; sentenza della Corte di appello di Venezia del 22.10.2020, irrevocabile dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], confermativa di quella del Tribunale di Padova, con la quale il predetto era stato condannato per i reati di furto aggravato, commessi in Padova il 16.11.2018 e in Torino 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 14.12.2019. 2. Avverso detta ordinanza il difensore del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione deducendo "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione", ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.. Ha, in proposito, sostenuto che nessuno degli elemend indicati nell'ordinanza impugnata sarebbe idoneo a giustificare la decisione adottata dal Giudice dell'esecuzione, tali non potendosi ritenere la diversità dei soggetti con cui il condannato aveva concorso nel commettere i reati, la diversità dei luoghi di commissione (nella sentenza resa dal Tribunale di Torino erano stati unificati sotto il vincolo della continuazione reati commessi nel torinese, nel genovese e nell'aretino; in quella del Tribunale di Padova erano stati avvinti sotto il medesimo vincolo fatti commessi nel Veneto in luoghi distanti tra loro e a Torino), la distanza temporale tra i diversi fatti di reato; che, con riguardo a quest'ultimo dato, sarebbe stato ragionevole ritenere che il condannato avesse deciso di sospendere la sua attività criminale nel periodo in cui si era svolto il primo processo per evitare di "aggravare i suoi carichi pendenti" e riprenderla, poi, nel momento da lui reputato "più propizio". 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché affidato a motivi non consentiti dalla legge nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondati. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, invero, non ha eluso l'obbligo motivazionale né errato nell'interpretazione delle norme giuridiche rilevanti nel caso di specie, poiché, con motivazione adeguata e coerente, esente da violazioni delle regole della logica e del g; diritto, ha ritenuto che tra i reati di cui alle sentenze in comparazione non ricorressero i presupposti per l'applicabilità della disciplina della continuazione. In particolare, ha attribuito rilievo non solo alla circostanza che i reati in questione erano stati commessi in concorso con soggetti diversi, ma anche al fatto che gli stessi erano stati consumati in epoche distanti tra loro (oltre un anno), nonché in luoghi in parte differenti. 2. Tale valutazione, che ha correttamente distinto la deliberazione criminosa unitaria, postulata dal reato continuato, dalla scelta di vita deviante con le singole violazioni determinate da fatti o circostanze occasionali ovvero da bisogni contingenti, non è sindacabile in questa sede, sostanziandosi le censure difensive - peraltro, alquanto generiche - in una indebita richiesta di "rilettura" dei dati proceclimentali, oltre che in una mera prospettazione di opinabili valutazioni sulla scelta da parte del condannato dei suoi complici e su quella di sospendere l'attività criminale, per riprenderla "nel momento ritenuto più propizio". 3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa cielle ammende. Così deciso, il 18 maggio 2022 I
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