CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 ottobre 2022
Cassazione n. 31607/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.5004/2014 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con il quale elettivamente domicilia in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n.2, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – Contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t , . rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente- avverso la sentenza n.232/29/13 della Comm issione tributaria regionale della Campania, pronunciata il 16 luglio 2013 , depositata il 19 luglio 2013 e non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 ottobre2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . tributi r.g. n.5004/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre con tre motivi avverso l’ Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, per l’annullamento della sentenza n .232/29/13 della Commissione tributaria regionale del la Campania, pronunciata il 16 luglio 2013, depositata il 19 luglio 2013 e non notificata, che ha dichiarato inammissibile l’appello del ricorrente in controversia relativa all’impugnazione della cartella di pagamento n.028 2011 0025009372 tributi erariali 2002; 2. il ricorso è stato fissato per la camera di c onsiglio dell’11 ottobre 2022ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197 ; il ricorrente ha depositato memoria e documentazione allegata; [OSCURATO:PERSONA]: 1.1. c on il primo motivo, il ricorrente denunzia la violazione dell’art.36-bis, comma 7 , del d.l. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge n . 248 del 2006, in relazione all’art. 360 primo comma, n.1, cod. proc. civ.; secondo il ricorrente, la Commissione tributaria regionale non si sarebbe pronunciata sul difetto di legittimazione attiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che avrebbe comportato il difetto di giurisdizione del giudice tributario; invero, la legge n. 247/07 in attuazione del protocollo su "Previdenza, Lavoro e Produttività" introduce la competenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro, per tutti gli illeciti contestati dal 12 agosto 2006; la competenza in ordine ad eventuali controversie insorte successivamente spetterebbe, dunque, al giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro; r.g. n.5004/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il Giudice di secondo grado avrebbe omesso, del tutto, di pronunciarsi in merito alla carenza di legittimazione dell'odierno resistente e di conseguenza di pronunciarsi sulla propria carenza di giurisdizione; 1.2. con il secondo motivo, il ricorrente denunzia la violazione degli artt.24 e 111 Cost. in relazione all’art.360 primo comma, n.4, cod. proc. civ.; il ricorrente lamenta di non aver ricevuto l’avviso di trattazione, di cui all’art.31 d.lgs. n.546/1992, applicabile anche al processo di appello; invero, alle parti deve essere comunicata la data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima, a garanzia del rispetto del principio del contraddittorio e deldiritto di difesa di ciascuno, in qualsiasi grado di giudizio; 1.3. con il terzo motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 3, del d.l. n.12/02, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3. cod. proc. civ.; il ricorrente deduce che gli è stato notificato l'avviso di irrogazione sanzioni, atto prodromico alla notifica della cartella, opposto dal ricorrente, in separato giudizio che si è concluso nelle more con l'accoglimento del ricorso in favore dello stesso; inoltre ritiene che non sussista alcuna la decadenza , che la sentenza della Corte Costituzionale invocata sia relativa ad un oggetto del tutto diverso e che l 'intervenuta pronuncia della Corte Costituzionale abbia dichiara to costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 3, del d.l. n. 12/02 nella parte in cui non consente al datore di lavoro di provare che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al primo gennaio dell'anno in cui è stata constatata la violazione; r.g. n.5004/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] secondo il ricorrente, a tale pronuncia consegue l'annullabilità della cartella per errore materiale, essendo la cartella stessa relativa all'anno 2002, ossia l'anno in cui è intervenuta la pronuncia di incostituzionalità, che non consente di applicare la sanzione amministrativa dal 200 al 400 per cento dall'inizio dell'anno dell'accertamento, ma solo per il periodo di effettivo impiego del lavoratore; 2.1. preliminarmente, deve rilevarsi che , con la memoria , il ricorrente ha depositato la sentenza definitiva n. 3172/2019 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la relativa attestazione della cancelleria, che ha dichiarato nullo l’atto di irrogazione delle sanzioni propedeutico alla cartella di pagamento oggetto del giudizio; secondo la giurisprudenza di questa Corte, ̀ pacifico che, in tema di riscossione dei tributi, l'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento divengono illegittime a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l'atto impositivo da esse presupposto, poiché́ tale pronuncia fa venir meno (anche indipendentemente dal suo passaggio in giudicato) il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell'atto amministrativo che la legittima (vedi, da ultimo, Cass. n. 18003/2022); nel caso di specie, è dunque venuto meno il presupposto legittimante l’emissione della cartella di pagamento; pertanto, la Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente, compensando integralmente tra le parti le spese dei due gradi di merito e del giudizio di legittimità; P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente, r.g. n.5004/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] compensando integralmente tra le parti