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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 16 dicembre 2021

Cassazione n. 10720/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette: la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; la memoria, presentata ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 30 giugno 2021 il Tribunale di Trento, a seguito dell'appello interposto dal Pubblico ministero (art. 310 cod. proc. pen.), ha applicato a Claudio CASAGRANDE, poiché gravemente indiziato dei delitti di cui agli artt. 11 d.

Igs. 10 marzo 2000, n. 74, 216, comma 1, nn. 1) e 2), 223, commi 1, e 2, n. 2), legge fall., la misura cautelare degli arresti domiciliari in vece dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, applicato alla stessa persona sottoposta alla indagini con ordinanza in data 3 maggio 2021 del G.i.p. del Tribunale di Trento.

2. Avverso il provvedimento collegiale il difensore del CASAGRANDE ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con i quali rispettivamente ha allegato, con riferimento all'applicazione della più gravosa misura degli arresti domiciliari: - la violazione della legge penale (indicata negli artt. 274, comma 1, lett. c), 275, 292, comma 2, lett. c-bis), e comma 2-ter, 327-bis cod. proc. pen.) e il vizio della motivazione, ad avviso del ricorrente manifestamente illogica e carente, oltre che apparente (primo motivo); - la violazione della legge penale (indicata negli artt. 274, comma 1, lett. c) e 275 cod. proc. pen.) e il vizio di motivazione, manifestamente illogica e carente, oltre che apparente (secondo motivo).

3. La difesa ha presentato memoria con la quale ha rappresentato che il G.i.p. - con ordinanza del 13 ottobre 2021 (compiegata in copia) - ha revocato la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria già applicata al CASAGRANDE; ed ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la sopravvenuta carenza di un interesse concreto ed attuale a ottenere la chiesta pronuncia di annullamento, poiché è stata revocata l'originaria misura cautelare personale.

1. Sul punto è dirimente considerare che, come esposto, l'ordinanza cautelare genetica è stata nelle more revocata dal G.i.p., ragion per cui rimane priva di effetto, e non può più trovare esecuzione, la statuizione del Collegio del riesame che ha disposto l'applicazione di una misura coercitiva più afflittiva rispetto a quella originariamente applicata.

Difatti, la riforma in peius di una misura coercitiva, disposta in accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero, «postula» che sia efficace la misura già disposta dal primo Giudice «e non è logicamente compatibile con una misura cautelare medio tempore caducata» (cfr. Sez. 6, n. 24558 del 30/03/2017, Leone, Rv. 270674 - 01).

E, a sua volta, l'impugnazione del provvedimento di seconda istanza presuppone la perdurante efficacia dell'ordinanza originaria, da cui - per l'appunto - discende l'efficacia della statuizione del Giudice dell'appello cautelare che ha applicato (nella specie, in vece di quella disposta dal G.i.p.) la misura più afflittiva, ancorché essa sia rimasta ineseguita ex art. 310, comma 3, cod. proc. pen. (secondo cui «l'esecuzione della decisione con la quale il tribunale, accogliendo l'appello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare è sospesa fino a che la decisione non sia divenuta definitiva») proprio in ragione del ricorso per cassazione proposto nell'interesse del CASAGRANDE (cfr. Sez. 6, n. 24558 del 30/03/2017, Leone, Rv. 270674 - 01).

Né, con evidenza, nel caso in esame potrebbe ravvisarsi un interesse a coltivare l'impugnazione in riferimento a una futura utilizzazione dell'eventuale pronunzia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, in effetti neppure addotto dalla difesa (Sez.

U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, RV. 249002).

2. Non deve disporsi la condanna del CASAGRANDE al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende poiché la sopravvenuta carenza di interesse deriva da una causa non imputabile al ricorrente (Sez. 5, n. 23636 del 21/03/2018, Horvat, Rv. 273325 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse in quanto è stata revocata l'originaria misura cautelare personale.

Così deciso il 16/12/2021.

IL.C<:nsi ere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette: la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; la memoria, presentata ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 30 giugno 2021 il Tribunale di Trento, a seguito dell'appello interposto dal Pubblico ministero (art. 310 cod. proc. pen.), ha applicato a Claudio CASAGRANDE, poiché gravemente indiziato dei delitti di cui agli artt. 11 d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, 216, comma 1, nn. 1) e 2), 223, commi 1, e 2, n. 2), legge fall., la misura cautelare degli arresti domiciliari in vece dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, applicato alla stessa persona sottoposta alla indagini con ordinanza in data 3 maggio 2021 del G.i.p. del Tribunale di Trento. 2. Avverso il provvedimento collegiale il difensore del CASAGRANDE ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con i quali rispettivamente ha allegato, con riferimento all'applicazione della più gravosa misura degli arresti domiciliari: - la violazione della legge penale (indicata negli artt. 274, comma 1, lett. c), 275, 292, comma 2, lett. c-bis), e comma 2-ter, 327-bis cod. proc. pen.) e il vizio della motivazione, ad avviso del ricorrente manifestamente illogica e carente, oltre che apparente (primo motivo); - la violazione della legge penale (indicata negli artt. 274, comma 1, lett. c) e 275 cod. proc. pen.) e il vizio di motivazione, manifestamente illogica e carente, oltre che apparente (secondo motivo). 3. La difesa ha presentato memoria con la quale ha rappresentato che il G.i.p. - con ordinanza del 13 ottobre 2021 (compiegata in copia) - ha revocato la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria già applicata al CASAGRANDE; ed ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la sopravvenuta carenza di un interesse concreto ed attuale a ottenere la chiesta pronuncia di annullamento, poiché è stata revocata l'originaria misura cautelare personale. 1. Sul punto è dirimente considerare che, come esposto, l'ordinanza cautelare genetica è stata nelle more revocata dal G.i.p., ragion per cui rimane priva di effetto, e non può più trovare esecuzione, la statuizione del Collegio del riesame che ha disposto l'applicazione di una misura coercitiva più afflittiva rispetto a quella originariamente applicata. Difatti, la riforma in peius di una misura coercitiva, disposta in accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero, «postula» che sia efficace la misura già disposta dal primo Giudice «e non è logicamente compatibile con una misura cautelare medio tempore caducata» (cfr. Sez. 6, n. 24558 del 30/03/2017, Leone, Rv. 270674 - 01). E, a sua volta, l'impugnazione del provvedimento di seconda istanza presuppone la perdurante efficacia dell'ordinanza originaria, da cui - per l'appunto - discende l'efficacia della statuizione del Giudice dell'appello cautelare che ha applicato (nella specie, in vece di quella disposta dal G.i.p.) la misura più afflittiva, ancorché essa sia rimasta ineseguita ex art. 310, comma 3, cod. proc. pen. (secondo cui «l'esecuzione della decisione con la quale il tribunale, accogliendo l'appello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare è sospesa fino a che la decisione non sia divenuta definitiva») proprio in ragione del ricorso per cassazione proposto nell'interesse del CASAGRANDE (cfr. Sez. 6, n. 24558 del 30/03/2017, Leone, Rv. 270674 - 01). Né, con evidenza, nel caso in esame potrebbe ravvisarsi un interesse a coltivare l'impugnazione in riferimento a una futura utilizzazione dell'eventuale pronunzia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, in effetti neppure addotto dalla difesa (Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, RV. 249002). 2. Non deve disporsi la condanna del CASAGRANDE al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende poiché la sopravvenuta carenza di interesse deriva da una causa non imputabile al ricorrente (Sez. 5, n. 23636 del 21/03/2018, Horvat, Rv. 273325 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse in quanto è stata revocata l'originaria misura cautelare personale. Così deciso il 16/12/2021. IL.C<:nsi ere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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