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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 aprile 2026

Cassazione n. 10618/2026

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nedetta Grandini-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1989/2023depositata il 19/09/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8777/2024Numero sezionale 415/2026Numero di raccolta generale 10618/2026Data pubblicazione 21/04/20261.- La società [OSCURATO:PERSONA] srl, poi fallita, aveva un rapporto diapertura di conto corrente con la [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena, nel qualeagivano come fideiussori Alessandro e [OSCURATO:PERSONA].Poiché la società si è resa debitrice della banca, quest'ultima ha ottenutodecreto ingiuntivo nei confronti dei garanti per la somma di 867.799,70euro.Hanno proposto opposizione i due fideiussori, chiamando in causa un terzogarante, ed hanno eccepito la nullità delle fideiussioni.Il Tribunale di Forlì ha rigettato l'opposizione con decisione successivamenteconfermata dalla Corte d’Appello di Bologna.Avverso la pronunzia della corte di merito i Fresolone propongono oraricorso per cassazione, affidato a 5 motivi illustrati da memoria.Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunziano violazione degliarticoli 329 e 342 c.p.c.La tesi è la seguente.Il Tribunale aveva qualificato il contratto di fideiussione come autonomo, inragione della clausola di pagamento a prima richiesta.I ricorrenti in appello avevano ribadito la questione della nullità dellafideiussione, per violazione di norme imperative.La banca aveva eccepito che tale motivo di appello era inammissibile, poichéesso presupponeva che si contestasse la natura autonoma della garanzia,accertata dal giudice di primo grado, mentre alcuna impugnazione su talequalificazione del contratto era stata svolta.Il giudice di appello ha dato credito a questa tesi, ed ha ritenuto che laqualificazione fatta dal giudice di primo grado circa la natura autonoma delcontratto non era stata impugnata, ed era diventata giudicato, il cheprecludeva l'esame della questione di nullità, in quanto, data la naturaNumero registro generale 8777/2024Numero sezionale 415/2026Numero di raccolta generale 10618/2026Data pubblicazione 21/04/2026autonoma del contratto, quella eccezione spettava solo al debitoreprincipale: Tale qualificazione giuridica nonché gli accertamenti fattuali,che ne costituiscono il presupposto, non sono stati fatti oggetto di gravamee dunque sono passati in giudicato.

Ne consegue la improponibilità dieccezioni spettanti soltanto al debitore principale. (p. 5 della sentenza).Sostengono i ricorrenti che invece che gran parte dell’atto di citazionein appello – da pagina 11 a pagina 21 – era stata dedicata, dagli appellanti,alla questione della nullità parziale della fideiussione omnibus redatta sumodello ABI, quindi in fatto ed in diritto della garanzia in esame-– qualefideiussione omnibus appunto – CHE È [OSCURATO:PERSONA] conal sua asserita qualificazione come contratto autonomo di garanzia .Lamentano i ricorrenti che il passaggio in giudicato è escluso allorquando leparti di sentenza, pur se non espressamente impugnate, si pongono innesso conseguenziale con quelle impugnate.Si dolgono non essersi dalla corte di merito considerato la richiesta diriforma della sentenza del giudice di prime cure nella parte in cui haqualificato il contratto come autonomo.1.1.- Il motivo è fondato e va accolto nei termini e limiti di seguito indicati.Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di li legittimità Il giudiced'appello può qualificare il rapporto dedotto in giudizio in modo diversorispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primogrado, purché non introduca nel tema controverso nuovi elementi di fatto,lasci inalterati il petitum e la causa petendi ed eserciti tale potere-doverenell'ambito delle questioni, riproposte con il gravame, rispetto alle quali laqualificazione giuridica costituisca la necessaria premessa logico-giuridica,dovendo, altrimenti, tale questione preliminare formare oggetto di esplicitaimpugnazione ad opera della parte che risulti, rispetto ad essa,soccombente (Cass. 28083/ 2025).Ora, risulta che sono state impugnate statuizioni che presuppongono laqualificazione giuridica, come per l'appunto, l'essere la fideiussione di tipoNumero registro generale 8777/2024Numero sezionale 415/2026Numero di raccolta generale 10618/2026Data pubblicazione 21/04/2026omnibus redatta su modello ABI, e la conseguente nullità di alcune clausole,nonché la questione di quali atti siano idonei ad impedire la decadenza.In sostanza, l’insieme delle censure fatte con i motivi di appello presupponeche la fideiussione sia di tipo omnibus, e dunque non autonoma, con laconseguenza che i ricorrenti hanno proposto questioni che presuppongonouna diversa qualificazione del contratto.

Ed è escluso dunque il passaggioin giudicato.2.- Va esaminato preliminarmente al secondo, il terzo motivo, il cuiaccoglimento determina assorbimento, per l’appunto, del secondo.Con il terzo motivo i ricorrenti denunziano violazione del comma 2 letteraA) L. 287/1990, art. 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europeae dell’art. 1419 cod. civ., nonché dell'art. 112 c.p.c.La tesi dei ricorrenti è che essi avevano chiesto la nullità parziale delcontratto, ossia limitatamente alla sola clausola contenente l'art. 6 dellafideiussione, e non già la nullità dell'intero contratto.La corte d’appello a tale motivo ha replicato che, da un lato, la nullitàparziale non tornerebbe utile, poiché ciò che i ricorrenti postulavano, ossiache la clausola venisse sostituita di diritto dall'art. 1957 c.c. presupponevache avessero fatto tempestivamente l'eccezione di applicazione di quellanorma; per altro verso che non è stato dimostrato che la nullità di quellaclausola si estende all'intero contratto.I ricorrenti osservano come, per contro, avevano chiesto la sola nullitàparziale.

Ma soprattutto che sulla esistenza delle tre clausole nulle si eraformato giudicato, dato l'accertamento in primo grado e la mancanza di unaimpugnazione incidentale da parte della banca.Il motivo è fondato, nei termini che seguono.Ovviamente non può essere accolta la censura relativa alla violazione delgiudicato, poiché non c'è stato alcun accertamento circa la nullità delleclausole, ed ovviamente non ha alcuna rilevanza che il giudice di primoNumero registro generale 8777/2024Numero sezionale 415/2026Numero di raccolta generale 10618/2026Data pubblicazione 21/04/2026grado abbia dato atto che le clausole esistono, poiché da ciò non si deduceche siano nulle.Il motivo è peraltro fondato in quanto i ricorrenti essi domandatol’accertamento della nullità parziale, il che significa che la risposta dei giudicidi appello secondo cui avrebbero dovuto dimostrare che la nullità parzialesi estendeva all'intero contratto.Del tutto errata è la tesi secondo cui la nullità parziale non può esserepronunciata, dal momento che essa non può comportare l'applicazione didiritto della norma di legge: ciò in quanto tale applicazione avrebbe dovutocostituire oggetto di una tempestiva eccezione o domanda, che non è statafatta.Il ragionamento è del tutto inverosimile.

Comporta che l'effetto della nullitàdebba essere oggetto di una autonoma eccezione, con questo singolareesito: che la nullità è rilevabile d'ufficio, ma siccome ha come effettol’applicazione della norma elusa, allora quell'effetto non si può produrreperché l'applicazione della norma elusa - l'eccezione di decadenza- non èstata oggetto di una tempestiva eccezione o domanda.La rilevabilità, ossia il termine entro cui far valere una situazione giuridica,è valutata con riguardo alla fattispecie non al suo effetto: se la nullità èrilevabile d'ufficio, non può trasformarsi in eccezione di parte, solo perchélo sarebbe il suo effetto ove fosse per altre cause fatto valere.Per meglio dire: la decadenza di cui all'art. 1958 c.c. può essere oggetto diautonoma eccezione, ed allora segue il regime proprio delle eccezioni, mapuò essere l'effetto della nullità di una determinata clausola, ed allora segueil regime di quest'ultima.Non si può quindi dire che, siccome l'effetto della nullità della clausolasarebbe stata l’applicazione dell'art. 1957 c.c., e dunque la decadenza dallafideiussione, e siccome quest'ultima è rilevabile ad eccezione di parte,anche la nullità diventa rilevabile ad eccezione di parte.Numero registro generale 8777/2024Numero sezionale 415/2026Numero di raccolta generale 10618/2026Data pubblicazione 21/04/2026In conclusione: la decadenza va eccepita tempestivamente quando èoggetto di una eccezione di parte, non quando è l’effetto di una nullitàparziale.3.- Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano violazione degli articoli 24e 111 Costituzione, nonché 112 c.p.c. e 2697 c.c.La tesi è duplice, poiché duplice è la ratio impugnata.La questione è riferita alla prova del dovuto, ossia dell'ammontare del debitoprincipale, garantito dai ricorrenti.

Costoro avevano contestatol’ammontare, ma il giudice di appello, come si è visto al primo motivo, avevaobiettato che, non avendo i ricorrenti impugnato la qualificazione delcontratto come autonomo, non potevano fare al creditore eccezioni cheavrebbero dovuto essere solo del debitore principale, quale, per l'appunto,quella relativa all'ammontare del debito garantito.Tuttavia, il giudice, pur dopo avere detto che l'eccezione relativaall'ammontare del debito non poteva essere proposta, l'ha comunqueesaminata rigettandola nel merito.Quindi i ricorrenti si dolgono, da un lato, di essere stati privati dellapossibilità di esperire l'eccezione, e dall'altro lato, del rigetto nel merito diessa.Questo motivo è assorbito dall’accoglimento del precedente.4.- Con il quarto motivo i ricorrenti denunziano violazione degli articoli 2969c.c. e 112 c.p.c.La questione è connessa a quella del terso motivo.Ed attiene alla eccezione di decadenza di cui all'art. 1957 c.c.Qui i ricorrenti contestano la ratio decidendi nel punto in cui ha ritenutotardiva tale eccezione.E sostengono che sulla tempestività si era formato giudicato implicito,poiché il giudice di primo grado aveva escluso la nullità della clausola, cosiimplicitamente ritenendo tempestiva l'eccezione.Numero registro generale 8777/2024Numero sezionale 415/2026Numero di raccolta generale 10618/2026Data pubblicazione 21/04/2026Tale giudicato implicito si sarebbe formato per mancata impugnazioneincidentale da parte della banca.E, del resto, la Corte di Appello avrebbe dichiarato tardiva l'eccezione, senzache però la banca lo abbia eccepito a sua volta.Comunque sia, l'eccezione è stata tempestivamente svolta in forma dieccezione riconvenzionale.Il motivo è infondato.Nuovamente si confondono i due piani.Che il giudice di primo grado abbia escluso la nullità della clausola nonsignifica che abbia implicitamente ritenuto tempestiva l'eccezione didecadenza, che è altra cosa, come si è detto prima.Due erano le questioni: che la clausola fosse nulla; che comunque la bancaera decaduta.La prima rilevabile d'ufficio.La seconda ad eccezione di parte.Non si può dalla pronuncia sull'una evincersi decisione implicita sull'altra.Non vi era dunque onere della banca di impugnare una decisioneasseritamente implicita.5.- Con il quinto motivo i ricorrenti denunziano violazione degli articoli 2966e 2957 c.c.Si censura la parte della decisione impugnata in cui i giudici di appello hannoritenuto che comunque la banca ha evitato la decadenza di cui all'art. 1957c.c., avendo inviato diffide stragiudiziali: Nel caso di specie, sussistonole intimazioni di pagamento stragiudiziale di cui al doc. n. 12 del fascicolodi primo grado della banca, intimazioni comunicate entro i sei mesi di leggeprevisti dall’art. 1957 c.c.. .Secondo la tesi dei ricorrenti: [OSCURATO:PERSONA] a quanto sostenuto, èpacifico che l’intimazione di pagamento (atto stragiudiziale) non è di per sésufficiente ad interrompere il termine di decadenza .Numero registro generale 8777/2024Numero sezionale 415/2026Numero di raccolta generale 10618/2026Data pubblicazione 21/04/2026E comunque, ove si trattasse di un contratto autonomo di garanzia, l'art.1957 c.c. si applicherebbe comunque.5.1.- Alla fondatezza nei suindicati termini del 1° e del 3° motivo, assorbitiil 2° e il 5° motivo, rigettato il 4°, consegue l’accoglimento del ricorso e lacassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corted’Appello di Bologna, che in diversa composizione procederà a nuovoesame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione e valutando setrattasi di contratto autonomo di garanzia, in tal caso applicando il principioper cui è sufficiente la diffida stragiudiziale ad evitare la decadenza (Cass.660/ 2025; Cass. 5179 / 2025).Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dicassazione.

P.Q.M1.- La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso nei termini e limitidi cui in motivazione; dichiara assorbiti il secondo e il quinto motivo; rigettail quarto.

Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per lespese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Bologna, in diversacomposizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/1/2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nedetta Grandini-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1989/2023depositata il 19/09/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8777/2024Numero sezionale 415/2026Numero di raccolta generale 10618/2026Data pubblicazione 21/04/20261.- La società [OSCURATO:PERSONA] srl, poi fallita, aveva un rapporto diapertura di conto corrente con la [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena, nel qualeagivano come fideiussori Alessandro e [OSCURATO:PERSONA].Poiché la società si è resa debitrice della banca, quest'ultima ha ottenutodecreto ingiuntivo nei confronti dei garanti per la somma di 867.799,70euro.Hanno proposto opposizione i due fideiussori, chiamando in causa un terzogarante, ed hanno eccepito la nullità delle fideiussioni.Il Tribunale di Forlì ha rigettato l'opposizione con decisione successivamenteconfermata dalla Corte d’Appello di Bologna.Avverso la pronunzia della corte di merito i Fresolone propongono oraricorso per cassazione, affidato a 5 motivi illustrati da memoria.Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunziano violazione degliarticoli 329 e 342 c.p.c.La tesi è la seguente.Il Tribunale aveva qualificato il contratto di fideiussione come autonomo, inragione della clausola di pagamento a prima richiesta.I ricorrenti in appello avevano ribadito la questione della nullità dellafideiussione, per violazione di norme imperative.La banca aveva eccepito che tale motivo di appello era inammissibile, poichéesso presupponeva che si contestasse la natura autonoma della garanzia,accertata dal giudice di primo grado, mentre alcuna impugnazione su talequalificazione del contratto era stata svolta.Il giudice di appello ha dato credito a questa tesi, ed ha ritenuto che laqualificazione fatta dal giudice di primo grado circa la natura autonoma delcontratto non era stata impugnata, ed era diventata giudicato, il cheprecludeva l'esame della questione di nullità, in quanto, data la naturaNumero registro generale 8777/2024Numero sezionale 415/2026Numero di raccolta generale 10618/2026Data pubblicazione 21/04/2026autonoma del contratto, quella eccezione spettava solo al debitoreprincipale: Tale qualificazione giuridica nonché gli accertamenti fattuali,che ne costituiscono il presupposto, non sono stati fatti oggetto di gravamee dunque sono passati in giudicato. Ne consegue la improponibilità dieccezioni spettanti soltanto al debitore principale. (p. 5 della sentenza).Sostengono i ricorrenti che invece che gran parte dell’atto di citazionein appello – da pagina 11 a pagina 21 – era stata dedicata, dagli appellanti,alla questione della nullità parziale della fideiussione omnibus redatta sumodello ABI, quindi in fatto ed in diritto della garanzia in esame-– qualefideiussione omnibus appunto – CHE È [OSCURATO:PERSONA] conal sua asserita qualificazione come contratto autonomo di garanzia .Lamentano i ricorrenti che il passaggio in giudicato è escluso allorquando leparti di sentenza, pur se non espressamente impugnate, si pongono innesso conseguenziale con quelle impugnate.Si dolgono non essersi dalla corte di merito considerato la richiesta diriforma della sentenza del giudice di prime cure nella parte in cui haqualificato il contratto come autonomo.1.1.- Il motivo è fondato e va accolto nei termini e limiti di seguito indicati.Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di li legittimità Il giudiced'appello può qualificare il rapporto dedotto in giudizio in modo diversorispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primogrado, purché non introduca nel tema controverso nuovi elementi di fatto,lasci inalterati il petitum e la causa petendi ed eserciti tale potere-doverenell'ambito delle questioni, riproposte con il gravame, rispetto alle quali laqualificazione giuridica costituisca la necessaria premessa logico-giuridica,dovendo, altrimenti, tale questione preliminare formare oggetto di esplicitaimpugnazione ad opera della parte che risulti, rispetto ad essa,soccombente (Cass. 28083/ 2025).Ora, risulta che sono state impugnate statuizioni che presuppongono laqualificazione giuridica, come per l'appunto, l'essere la fideiussione di tipoNumero registro generale 8777/2024Numero sezionale 415/2026Numero di raccolta generale 10618/2026Data pubblicazione 21/04/2026omnibus redatta su modello ABI, e la conseguente nullità di alcune clausole,nonché la questione di quali atti siano idonei ad impedire la decadenza.In sostanza, l’insieme delle censure fatte con i motivi di appello presupponeche la fideiussione sia di tipo omnibus, e dunque non autonoma, con laconseguenza che i ricorrenti hanno proposto questioni che presuppongonouna diversa qualificazione del contratto. Ed è escluso dunque il passaggioin giudicato.2.- Va esaminato preliminarmente al secondo, il terzo motivo, il cuiaccoglimento determina assorbimento, per l’appunto, del secondo.Con il terzo motivo i ricorrenti denunziano violazione del comma 2 letteraA) L. 287/1990, art. 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europeae dell’art. 1419 cod. civ., nonché dell'art. 112 c.p.c.La tesi dei ricorrenti è che essi avevano chiesto la nullità parziale delcontratto, ossia limitatamente alla sola clausola contenente l'art. 6 dellafideiussione, e non già la nullità dell'intero contratto.La corte d’appello a tale motivo ha replicato che, da un lato, la nullitàparziale non tornerebbe utile, poiché ciò che i ricorrenti postulavano, ossiache la clausola venisse sostituita di diritto dall'art. 1957 c.c. presupponevache avessero fatto tempestivamente l'eccezione di applicazione di quellanorma; per altro verso che non è stato dimostrato che la nullità di quellaclausola si estende all'intero contratto.I ricorrenti osservano come, per contro, avevano chiesto la sola nullitàparziale. Ma soprattutto che sulla esistenza delle tre clausole nulle si eraformato giudicato, dato l'accertamento in primo grado e la mancanza di unaimpugnazione incidentale da parte della banca.Il motivo è fondato, nei termini che seguono.Ovviamente non può essere accolta la censura relativa alla violazione delgiudicato, poiché non c'è stato alcun accertamento circa la nullità delleclausole, ed ovviamente non ha alcuna rilevanza che il giudice di primoNumero registro generale 8777/2024Numero sezionale 415/2026Numero di raccolta generale 10618/2026Data pubblicazione 21/04/2026grado abbia dato atto che le clausole esistono, poiché da ciò non si deduceche siano nulle.Il motivo è peraltro fondato in quanto i ricorrenti essi domandatol’accertamento della nullità parziale, il che significa che la risposta dei giudicidi appello secondo cui avrebbero dovuto dimostrare che la nullità parzialesi estendeva all'intero contratto.Del tutto errata è la tesi secondo cui la nullità parziale non può esserepronunciata, dal momento che essa non può comportare l'applicazione didiritto della norma di legge: ciò in quanto tale applicazione avrebbe dovutocostituire oggetto di una tempestiva eccezione o domanda, che non è statafatta.Il ragionamento è del tutto inverosimile. Comporta che l'effetto della nullitàdebba essere oggetto di una autonoma eccezione, con questo singolareesito: che la nullità è rilevabile d'ufficio, ma siccome ha come effettol’applicazione della norma elusa, allora quell'effetto non si può produrreperché l'applicazione della norma elusa - l'eccezione di decadenza- non èstata oggetto di una tempestiva eccezione o domanda.La rilevabilità, ossia il termine entro cui far valere una situazione giuridica,è valutata con riguardo alla fattispecie non al suo effetto: se la nullità èrilevabile d'ufficio, non può trasformarsi in eccezione di parte, solo perchélo sarebbe il suo effetto ove fosse per altre cause fatto valere.Per meglio dire: la decadenza di cui all'art. 1958 c.c. può essere oggetto diautonoma eccezione, ed allora segue il regime proprio delle eccezioni, mapuò essere l'effetto della nullità di una determinata clausola, ed allora segueil regime di quest'ultima.Non si può quindi dire che, siccome l'effetto della nullità della clausolasarebbe stata l’applicazione dell'art. 1957 c.c., e dunque la decadenza dallafideiussione, e siccome quest'ultima è rilevabile ad eccezione di parte,anche la nullità diventa rilevabile ad eccezione di parte.Numero registro generale 8777/2024Numero sezionale 415/2026Numero di raccolta generale 10618/2026Data pubblicazione 21/04/2026In conclusione: la decadenza va eccepita tempestivamente quando èoggetto di una eccezione di parte, non quando è l’effetto di una nullitàparziale.3.- Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano violazione degli articoli 24e 111 Costituzione, nonché 112 c.p.c. e 2697 c.c.La tesi è duplice, poiché duplice è la ratio impugnata.La questione è riferita alla prova del dovuto, ossia dell'ammontare del debitoprincipale, garantito dai ricorrenti. Costoro avevano contestatol’ammontare, ma il giudice di appello, come si è visto al primo motivo, avevaobiettato che, non avendo i ricorrenti impugnato la qualificazione delcontratto come autonomo, non potevano fare al creditore eccezioni cheavrebbero dovuto essere solo del debitore principale, quale, per l'appunto,quella relativa all'ammontare del debito garantito.Tuttavia, il giudice, pur dopo avere detto che l'eccezione relativaall'ammontare del debito non poteva essere proposta, l'ha comunqueesaminata rigettandola nel merito.Quindi i ricorrenti si dolgono, da un lato, di essere stati privati dellapossibilità di esperire l'eccezione, e dall'altro lato, del rigetto nel merito diessa.Questo motivo è assorbito dall’accoglimento del precedente.4.- Con il quarto motivo i ricorrenti denunziano violazione degli articoli 2969c.c. e 112 c.p.c.La questione è connessa a quella del terso motivo.Ed attiene alla eccezione di decadenza di cui all'art. 1957 c.c.Qui i ricorrenti contestano la ratio decidendi nel punto in cui ha ritenutotardiva tale eccezione.E sostengono che sulla tempestività si era formato giudicato implicito,poiché il giudice di primo grado aveva escluso la nullità della clausola, cosiimplicitamente ritenendo tempestiva l'eccezione.Numero registro generale 8777/2024Numero sezionale 415/2026Numero di raccolta generale 10618/2026Data pubblicazione 21/04/2026Tale giudicato implicito si sarebbe formato per mancata impugnazioneincidentale da parte della banca.E, del resto, la Corte di Appello avrebbe dichiarato tardiva l'eccezione, senzache però la banca lo abbia eccepito a sua volta.Comunque sia, l'eccezione è stata tempestivamente svolta in forma dieccezione riconvenzionale.Il motivo è infondato.Nuovamente si confondono i due piani.Che il giudice di primo grado abbia escluso la nullità della clausola nonsignifica che abbia implicitamente ritenuto tempestiva l'eccezione didecadenza, che è altra cosa, come si è detto prima.Due erano le questioni: che la clausola fosse nulla; che comunque la bancaera decaduta.La prima rilevabile d'ufficio.La seconda ad eccezione di parte.Non si può dalla pronuncia sull'una evincersi decisione implicita sull'altra.Non vi era dunque onere della banca di impugnare una decisioneasseritamente implicita.5.- Con il quinto motivo i ricorrenti denunziano violazione degli articoli 2966e 2957 c.c.Si censura la parte della decisione impugnata in cui i giudici di appello hannoritenuto che comunque la banca ha evitato la decadenza di cui all'art. 1957c.c., avendo inviato diffide stragiudiziali: Nel caso di specie, sussistonole intimazioni di pagamento stragiudiziale di cui al doc. n. 12 del fascicolodi primo grado della banca, intimazioni comunicate entro i sei mesi di leggeprevisti dall’art. 1957 c.c.. .Secondo la tesi dei ricorrenti: [OSCURATO:PERSONA] a quanto sostenuto, èpacifico che l’intimazione di pagamento (atto stragiudiziale) non è di per sésufficiente ad interrompere il termine di decadenza .Numero registro generale 8777/2024Numero sezionale 415/2026Numero di raccolta generale 10618/2026Data pubblicazione 21/04/2026E comunque, ove si trattasse di un contratto autonomo di garanzia, l'art.1957 c.c. si applicherebbe comunque.5.1.- Alla fondatezza nei suindicati termini del 1° e del 3° motivo, assorbitiil 2° e il 5° motivo, rigettato il 4°, consegue l’accoglimento del ricorso e lacassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corted’Appello di Bologna, che in diversa composizione procederà a nuovoesame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione e valutando setrattasi di contratto autonomo di garanzia, in tal caso applicando il principioper cui è sufficiente la diffida stragiudiziale ad evitare la decadenza (Cass.660/ 2025; Cass. 5179 / 2025).Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dicassazione. P.Q.M1.- La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso nei termini e limitidi cui in motivazione; dichiara assorbiti il secondo e il quinto motivo; rigettail quarto. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per lespese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Bologna, in diversacomposizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/1/2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
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