CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 maggio 2026
Cassazione n. 13764/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ettura - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA];- resistente -avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 698/2022,depositata il 17/11/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso in opposizione ex art. 6 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150,[OSCURATO:PERSONA] impugnava l’ordinanza-ingiunzione emessa dalla Prefettura diCampobasso con cui gli veniva imposto il pagamento della somma di €.2.189,10 per violazione dell’art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386(emissione di assegni bancari non pagati in tutto o in parte per difetto diNumero registro generale 3407/2023Numero sezionale 369/2026Numero di raccolta generale 13764/2026Data pubblicazione 12/05/2026provvista), e veniva applicata nei suoi confronti la sanzione amministrativaaccessoria del divieto di emettere assegni per un periodo di mesi trentuno.A sostegno delle sue ragioni, il ricorrente eccepiva l’assenza dellacomunicazione del preavviso di revoca da parte del trattario ai sensi dell’art.9-bis della legge n. 386/1990, perché tale comunicazione era stata inoltratasolo alla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., della quale lo stesso eraamministratore (cessato due giorni dopo l’emissione degli assegni),obbligata in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniariaai sensi dell’art. 6 della legge n. 689/81.[OSCURATO:PERSONA] di Pace di Campobasso rigettava il ricorso e confermaval’ordinanza ingiunzione.[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello innanzi al Tribunale di Campobasso,che rigettava il gravame e confermava la sentenza impugnata, ritenendol’appellante punibile dell’illecito ex art. 2 legge n. 386 del 1990.Osservava il secondo giudice:- i preavvisi di revoca erano stati inviati, per ciascun assegno, presso ildomicilio eletto dalla società traente, né risulta agli atti che il Caruso avessedesignato, successivamente alla ratifica delle dimissioni (avvenute duegiorni dopo l’emissione degli assegni) un indirizzo personale e/o differenteda quello indicato nella convenzione di assegno, nei modi stabiliti dallanormativa;- il sub-procedimento amministrativo del preavviso di revoca èfinalizzato solo all’iscrizione del traente nell’archivio ex art. 10-bis legge386/90, nonché alla revoca all’autorizzazione ad emettere assegni ex art. 9legge 386/90, rimanendo irrilevante ai fini della consumazione dell’illecitoex art. 2 legge 386/90.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione articolato in un unicomotivo illustrato da memoria.Resta intimata la Prefettura di Campobasso, che ha depositato atto dicostituzione per la partecipazione ad eventuale discussione orale.Numero registro generale 3407/2023Numero sezionale 369/2026Numero di raccolta generale 13764/2026Data pubblicazione 12/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilitàdella costituzione in giudizio della Prefettura, segnalata in memoria dalricorrente, in quanto intervenuta oltre il termine di quaranta giorni previstodall’art. 370, comma 1, c.p.c.Osserva il Collegio che il deposito entro i quaranta giorni riguarda lacostituzione di controparte innanzi a questa Corte. Diversamente, inassenza di prescrizione normativa, l’atto di costituzione della controparte aisoli fini della partecipazione all’eventuale discussione orale, ai sensi dell’art.370, comma 1, cod. proc. civ., non è soggetta al limite di decadenzaprescritto per la costituzione in giudizio.Tanto chiarito, è ora possibile esaminare il ricorso.2. Con l’unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.2, 8 e 9-bis della legge n. 386/1990 e dell’art. 3 della legge n. 689/81, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.Il ricorrente si duole dell’errata statuizione del Tribunale di Campobassoche, pur avendo riconosciuto che il preavviso di revoca ex art. 9-bis erastato effettuato solo nei confronti della società traente Funivie del Molises.p.a. e non anche nei confronti dell’amministratore cessato, odiernoricorrente, ha comunque ritenuto valida la comunicazione di preavviso e laconseguente sanzione prevista dall’art. 2 legge n. 386/1990. Dalla disaminadella legge, deve invece ritenersi che la comunicazione del preavviso direvoca è condizione necessaria non solo per la sanzione della revocadell’autorizzazione ex art. 9, ma anche per la sanzione ex art. 2 legge n.689/1990. In tesi: l’art. 9-bis della legge in esame prevede un obbligogenerale di comunicazione del preavviso di revoca; considerato che lesanzioni di cui all’art. 9 sono una conseguenza della violazione dell’art. 2,dovrà allora ritenersi che la comunicazione ex art. 9-bis dovrà in ogni casoessere eseguita in caso di mancato pagamento di un assegno per difetto diprovvista, e ciò al fine di consentire al trasgressore di esercitare le facoltàNumero registro generale 3407/2023Numero sezionale 369/2026Numero di raccolta generale 13764/2026Data pubblicazione 12/05/2026di cui all’art. 8, il quale si riferisce a tutte le sanzioni amministrative, tantoa quelle previste dall’art. 2, tanto a quelle previste dall’art. 9.Il Tribunale adito in appello ha, di conseguenza, violato l’art. 3 dellalegge n. 689/81, poiché ha ritenuto imputabile una violazione in assenzadei presupposti per esercitare una facoltà prevista come causa di nonpunibilità.Infine, osserva il ricorrente che l’obbligo di elezione di domiciliopersonale nella convenzione di assegno riguarda il traente, non il delegatodi traenza, il quale, in assenza di espressa elezione di domicilio, dovràricevere le comunicazioni presso l’indirizzo di residenza (soprattutto quandosi tratti di amministratore cessato dalla carica).2.1. Il motivo non merita accoglimento.L’art. 8, comma 1, legge n. 386/1990 consente al traente di effettuareil pagamento dell’assegno senza provvista (oltre ad interessi, penale edeventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente) entrosessanta giorni dalla data di scadenza di presentazione del titolo; né ilprocedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative può prendereavvio prima che sia decorso detto termine (comma 4).Al traente dell’assegno senza provvista il trattario deve perciòcomunicare, entro il decimo giorno dalla presentazione al pagamento deltitolo, che - scaduto il termine per il pagamento tardivo senza che egli abbiafornito la prova dell'avvenuto pagamento - il suo nominativo sarà iscrittonell'archivio CAI (di cui all'art. 10-bis), e che dalla stessa data gli saràrevocata ogni autorizzazione ad emettere assegni (art. 9-bis, comma 1).L’art. 9-bis recita: «1. Nel caso di mancato pagamento, in tutto o inparte, di un assegno per difetto di provvista, il trattario comunica al traenteche, scaduto il termine indicato nell'articolo 8 senza che abbia fornito laprova dell'avvenuto pagamento, il suo nominativo sarà iscritto nell'archiviodi cui all'articolo 10-bis e che dalla stessa data gli sarà revocata ogniautorizzazione ad emettere assegni. Con la comunicazione il traente èNumero registro generale 3407/2023Numero sezionale 369/2026Numero di raccolta generale 13764/2026Data pubblicazione 12/05/2026invitato a restituire, alla scadenza del medesimo termine e sempre che nonsia effettuato il pagamento, tutti i moduli di assegno in suo possesso allebanche e agli uffici postali che li hanno rilasciati».Si tratta di un meccanismo che impone al trattario un obbligo dicomunicazione dei termini di pagamento tardivo, atto ad incoraggiare iltraente ad impegnarsi a fornire la provvista nei termini consentiti.La funzione «virtuosa» e di impulso di tale comunicazione èulteriormente confermata dal comma 5 dell’art. 9-bis, che pone a carico deltrattario - che non abbia effettuato la comunicazione nei 10 giorni prescritti- l’obbligo di pagare gli assegni emessi dal traente dopo tale data e fino algiorno successivo alla comunicazione, anche se manca o è insufficiente laprovvista, nel limite di venti milioni di vecchie lire per ogni assegno.Ora, un’interpretazione del dettato normativo che escludesse lanecessità di dare la comunicazione prescritta dalla legge anche a colui cheè autorizzato ad emettere assegni e sia stato in concreto il soggetto che haemesso l'assegno in questione, risulterebbe non conforme al dettatocostituzionale, non ponendo concretamente il traente nelle condizioni diconoscere che si sta maturando il termine per l'integrazione di tutti ipresupposti necessari per dar luogo, nei suoi confronti, ad una sanzioneamministrativa, anche di un certo rilievo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24724del 02/12/2016, Rv. 642078 - 01).Tanto si ricava anche da quanto argomentato dalla sentenza della Cortecostituzionale richiamata in ricorso (Corte cost. n. 50 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]): puressendosi pronunciata nel senso dell’inammissibilità della questione dicostituzionalità degli artt. 8-bis e 9-bis legge n. 386/1990, la Consulta haprecisato che il quadro normativo di riferimento non permette in alcun mododi affermare che la comunicazione in oggetto non debba essere fattacomunque all’emittente dell’assegno, anche qualora si tratti di soggettodiverso dal titolare del conto (nel caso di specie, come nel caso che cioccupa, si trattava di un ex amministratore di società).Numero registro generale 3407/2023Numero sezionale 369/2026Numero di raccolta generale 13764/2026Data pubblicazione 12/05/2026I rilievi che precedono, a un attento esame, lasciano aperta la questionese, in ipotesi di conto corrente intestato a una società, sia effettivamenterichiesta, nei confronti dell’amministratore cessato dalla carica, unacomunicazione ulteriore e autonoma rispetto a quella fatta nel domicilioeletto al momento della conclusione della convenzione di assegni, anche nelcaso in cui, come quello in esame, la trattaria non sia stata resa edotta, neimodi stabiliti dalla legge, del fatto sopravvenuto fra il momentodell’emissione degli assegni e la scadenza del termine previsto per ilpagamento tardivo dei medesimi. Tuttavia, l’approfondimento di talequestione si rivela a priori superfluo, perché, nel caso di specie si discutedelle sanzioni previste dall’art. 2 della legge n. 386 del 1990. Come giàchiarito da questa Corte, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 2,8 e 8-bis, L. 386/1990 la sussistenza dell'illecito costituito dall'emissione diassegno che rimanga impagato per difetto di provvista risulta del tuttoindipendente dalla trasmissione del preavviso di revoca ex art. 9-bis,risultando esclusa solo nell'ipotesi, contemplata dall'art. 8, in cui "il traente,entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazionedel titolo, effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale edelle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente";diversamente la ricezione medesima costituisce invece presupposto per lasussistenza della violazione di cui all'art. 1, alla luce del disposto di cui agliartt. 9 e 9-bis, L. 386/1990 (Cass. n. 6431/2023 cit.). D’altronde, ilprecedente di questa Corte richiamato dal ricorrente considera «l'obbligodel trattario di comunicare anche al delegato di traenza, che abbia emessol'assegno, il preavviso di cui all'art. 9-bis della l. n. 386 del 1990[...]presupposto necessario per l'eventuale sanzione di cui all'art. 9 della dettal. n. 386 del 1990, ove non intervenga il pagamento nel termine previsto»(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24724 del 02/12/2016, Rv. 642078 - 01). Nellostesso senso Corte cost. n. 50 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], nel ritenere inammissibile laquestione di legittimità costituzionale degli articoli 8-bis e 9-bis della leggeNumero registro generale 3407/2023Numero sezionale 369/2026Numero di raccolta generale 13764/2026Data pubblicazione 12/05/202615 dicembre 1990, n. 386, rimprovera al giudice remittente di non tenere«in alcun conto le condizioni cui la revoca è subordinata, le quali da un latoprevedono che all’atto della conclusione di convenzioni di assegno il clienteelegge domicilio ai fini delle comunicazioni previste dall’articolo 9-bis – ossiaproprio quelle relative all’avviso per evitare le sanzioni (art. 9-ter della leggen. 386 del 1990) – e dall’altro la comunicazione del preavviso di revoca aldomicilio eletto dal traente e, quindi, anche al rappresentante della personagiuridica che abbia perso tale qualità (art. 9-bis della legge n. 386 del1990)»2.2. Ed invero - premesso essere rimasta incontroversa l’ulterioreaffermazione della sentenza impugnata, sulla mancanza di provadocumentale che la provvista sia venuta meno dopo che la persona fisicache aveva sottoscritto l’assegno quale legale rappresentante della personagiuridica era cessata dalla carica - occorre partire dalla considerazione che,nel sistema delineato dalla legge n- 386 del 1990, la condizione diprocedibilità del procedimento amministrativo di irrogazione delle sanzioniè rappresentata dalla scadenza del termine di 60 giorni dalla data previstadi presentazione del titolo, non già dalla comunicazione del preavviso a curadella Prefettura. Infatti, la conseguenza del fatto che la notifica delpreavviso di revoca sia avvenuta oltre il termine di dieci giorni dallapresentazione del titolo al pagamento (ovvero non sia avvenuta affatto,come nel caso di specie) è quella prevista dal comma 5 dell’art. 9-bis, ossiache «il trattario è obbligato a pagare gli assegni emessi dal traente dopotale data e fino al giorno successivo alla comunicazione, anche se manca oè insufficiente la provvista, nel limite di lire venti milioni per ogni assegno»(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20514 del 29/09/2020, Rv. 659194 – 01).Tale ultima circostanza produce un solo ulteriore effetto, ai sensidell’art. 9-bis, comma 3, ossia «congelare» l’iscrizione al CAI e la revocadell’autorizzazione ad emettere assegni previste anticipatamente dall’art.9-bis, comma 3, non avendo avuto il traente, o il suo delegato,Numero registro generale 3407/2023Numero sezionale 369/2026Numero di raccolta generale 13764/2026Data pubblicazione 12/05/2026comunicazione della possibilità di pagamento tardivo ex art. 8. Iscrizione alCAI e revoca delle autorizzazioni che, comunque, si verificherannoautomaticamente, ex art. 9, comma 2, lett. b) e comma 3, decorso iltermine stabilito dall'art. 8 senza che il traente abbia fornito la provadell'avvenuto pagamento.2.2.1. In sintesi, il quadro normativo definito dalla violazione di cuiall’art. 2 legge n. 386 del 1990 consiste di due distinte fasi.Una prima fase prende avvio dal momento stesso in cui il trattario rifiutail pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per difetto di provvista,durante la quale – purché via sia stata comunicazione del preavviso direvoca nei 10 giorni dalla presentazione dell’assegno – il traente (o ildelegato di traenza) viene iscritto nell’archivio CAI nei 10 giorni successivialla comunicazione, con revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni(art. 9-bis, comma 1 secondo inciso, comma 3).Tale prima fase, che si può definire di intervento «preventivo», ècaratterizzata dall’automatismo delle sanzioni irrogate per legge,(segnalazione al CAI se non già avvenuta nei 10 successivi allacomunicazione del preavviso di revoca; revoca di ogni autorizzazione ademettere assegni; divieto, della durata di sei mesi, per qualunque banca eufficio postale di stipulare nuove convenzioni di assegno con il traente e dipagare gli assegni tratti dal medesimo dopo l'iscrizione nell'archivio: art. 9,commi 2 lett. b, 3 e 4), che si consolida trascorso inutilmente il termineconcesso dalla legge (art. 8, comma 1) per il pagamento tardivo, aprescindere dall’importo degli assegni «scoperti» e con termini di durata deidivieti predeterminata dalla legge (sei mesi dall’iscrizione nell’archivio,prima che il traente sia autorizzato all’emissione di nuovi assegni, o primadella stipula di nuove convenzioni di assegno).Nella seconda fase prende avvio il procedimento per l’applicazione dellesanzioni amministrative (art. 8, comma 4), e si apre dal momento in cui,trascorso inutilmente il termine di 60 giorni per il pagamento tardivo, ilNumero registro generale 3407/2023Numero sezionale 369/2026Numero di raccolta generale 13764/2026Data pubblicazione 12/05/2026Prefetto del luogo di pagamento dell’assegno (art. 4) applica le sanzioniamministrative principali (art. 2, commi 1 e 2), nonché quelle accessorie(art. 5); tra queste, il divieto di emettere assegni bancari e postali, aconferma e proseguimento di quanto già avvenuto automaticamente nellaprima fase.Tale seconda fase, prettamente sanzionatoria e con finalità deterrente,è caratterizzata da modalità di irrogazione delle sanzioni, principali eaccessorie, che dipendono, a discrezione del Prefetto, dall’importodell’assegno (ovvero di più assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla basedi una programmazione unitaria), ai sensi dell’art. 5, comma 1, secondoinciso (5 milioni di vecchie lire), nei limiti di durata ma entro il delta impostodalla legge (2-5 anni: art. 5-bis, comma 4), tenendo conto della gravitàdell'illecito e dell'importo dell'assegno o degli assegni emessi (art. 5-bis,comma 5).2.3. In definitiva, la mancata o tardiva comunicazione del preavviso direvoca non determina, come predicato in ricorso, la non punibilitàdell’ingiunto, neanche ai sensi dell’art. 3, legge n. 689 del 1981. Essadetermina l’insorgere dell’obbligo in capo al trattario di pagare gli assegniemessi dal traente dopo tale data e fino al giorno successivo allacomunicazione, anche se manca o è insufficiente la provvista, nel limite di€. 10.329,14 per ogni assegno; la posticipazione dell’iscrizione al CAI e dellarevoca dell’autorizzazione ad emettere assegni al momento in cui sianoscaduti inutilmente i 60 gg concessi per il pagamento tardivo dell’assegnoscoperto.3. Im conclusione, il ricorso deve essere rigettato.Non si procede alla determinazione delle spese del presente giudizio nonavendo l’Amministrazione svolto attività difensiva.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013,stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presuppostiNumero registro generale 3407/2023Numero sezionale 369/2026Numero di raccolta generale 13764/2026Data pubblicazione 12/05/2026processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 17 febbraio 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco