CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16596/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, reitera rilievi che la Corte territoriale ha adeguatamente scrutinato e disatteso con corretti argomenti giuridici, trasfusi in una motivazione con la quale il ricorrente non si confronta in termini puntuali, proponendo un'alternativa lettura della vicenda sorretta da ampie incursioni nel merito; che, infatti, i giudici d'appello hanno chiarito che la riferibilità della condotta al prevenuto trova inequivoco fondamento nel rilascio da parte del medesimo (titolare di ditta individuale di autotrasporti) di fattura a fronte della vendita del bene, documento sottoscritto per quietanza dell'intervenuto pagamento del prezzo, ed hanno persuasivamente confutato le contrarie allegazioni difensive; ritenuto che il secondo motivo, con il quale si censura il mancato riconoscimento dell'attenuante speciale ex art. 648, comma 4, cod.pen., è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (tra molte, Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340) secondo cui il valore non particolarmente esiguo del bene preclude la configurabilità della circostanza, come correttamente ritenuto nel caso di specie (pag. 1); deve, inoltre, ribadirsi che l'avvenuta restituzione del bene al proprietario costituisce un mero postfactum, insuscettibile di incidere sulla valutazione in ordine alla particolare tenuità del fatto di reato, già integralmente consumato con la ricezione del bene di provenienza furtiva; ritenuto che l'ultima censura in punto di trattamento sanzionatorio è eccentrica nei contenuti e, comunque, manifestamente infondata avendo la sentenza impugnata argomentato la congruità della sanzione, già determinata ai minimi previo giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e la contestata e ritenuta recidiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 febbraio 202