CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 maggio 2026
Cassazione n. 13346/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];2026 - ricorrente -351 contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocatiROSA MAFFEI, ISIDE B. STORACE;- controricorrente -avverso la sentenza n. 275/2022 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 29/03/2022 R.G.N. 493/2021;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadel 27/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleDott. [OSCURATO:PERSONA]' che ha concluso per l'accoglimentodel ricorso;Numero registro generale 18966/2022udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Numero sezionale 351/2026Numero di raccolta generale 13346/2026udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbaleData pubblicazione 08/05/20261. La Corte d’appello di Bologna, in parziale accoglimentodel gravame principale dell'INPS e in accoglimento totale delgravame incidentale [OSCURATO:PERSONA], ha condannatol’INPS a liquidare la NASPI anticipata con inclusione nellaretribuzione imponibile della retribuzione non corrisposta pereffetto dell’intervento della causa integrabile, oltre accessoridi legge.2. L’assicurata ha agito in giudizio per sentir accertare ilsuo diritto alla riliquidazione dell’incentivoall’autoimprenditorialità previsto dall’art. 8 del d.lgs. n. 22del 2015 - da determinarsi sulla base della «retribuzioneimponibile ai fini previdenziali», di cui all’art. 4, comma 4, deld.lgs. n. 22 del 2015 – tenendo conto anche del trattamentosalariale percepito; e per l’effetto, per sentir condannarel’Inps al pagamento della differenza tra quanto erogatole equanto avrebbe dovuto erogarle.3. Costituendosi in giudizio, l’INPS ha contestato lafondatezza della domanda della ricorrente affermando(diversamente da quanto afferma nel presente grado) che la«retribuzione imponibile ai fini previdenziali», di cui all’art. 4,comma 4 cit., non è costituita dalla somma della retribuzionepercepita dal lavoratore e di quanto eventualmente percepitoa titolo di integrazione salariale ma dalla «retribuzione persa»dal lavoratore in conseguenza dell’evento, dovendointendersi per «retribuzione persa», l’ammontare dellaretribuzione che sarebbe stata assoggettata a contribuzionese l’assicurato avesse prestato la normale attività lavorativadurante il periodo per il quale si è verificata la sospensionedel rapporto, e non l’importo dell’indennità di integrazionesalariale.Numero registro generale 18966/2022Numero sezionale 351/20264. Nelle note difensive depositate in vista dell’udiNeunmzerao ddi rai ccolta generale 13346/2026Data pubblicazione 08/05/2026decisione della causa la ricorrente, preso atto delle deduzionidell’INPS, ha precisato la domanda già formulata in ricorsochiedendo al giudice di dichiarare il suo diritto allaliquidazione dell’incentivo all’autoimprenditorialità, tenendoconto anche del trattamento di integrazione salarialepercepito, ovvero tenendo conto, anche per i periodi in cui hapercepito l’integrazione salariale, della retribuzione nel suovalore pieno, e di condannare l’Inps a pagarle la differenzarispetto a quanto già erogatole.5. Il giudice di primo grado, accogliendo la domandaformulata dalla ricorrente in ricorso, ha ritenuto compreso,nella «retribuzione imponibile ai fini previdenziali» di cuiall’art. 4, comma 4, anche il trattamento di integrazionesalariale della retribuzione corrisposta parzialmente nel casoin cui il lavoratore sia stato posto in cassa integrazioneguadagni ad orario ridotto, e che l’INPS, escludendo dallabase di computo della «retribuzione imponibile ai finiprevidenziali» quanto percepito a titolo di integrazionesalariale, non avesse operato correttamente, omettendo diconsiderare il versamento dei contributi figurativi, equiparatia quelli versati in costanza di rapporto, e comunque utili aifini della quantificazione dell’incentivo per cui è causa.6. Dell’esito del giudizio di gravame si è già premesso, inlimine.7. La sentenza è impugnata dall'INPS, con ricorso affidatoa due motivi, ulteriormente illustrato con memoria, con ilquale l’istituto si duole di violazione e falsa applicazionedell'art. 420 c.p.c. per inammissibile mutatio libelli e perviolazione delle norme sull’incentivo all’autoimprenditorialità,quanto alle modalità di calcolo e i redditi inclusi nella cornicedella retribuzione imponibile ai fini previdenziali, quando nelperiodo rilevante ai fini del computo il rapporto sia statoNumero registro generale 18966/2022sospeso per la collocazione in cassa integrazione, a zero oreN umero sezionale 351/2026Numero di raccolta generale 13346/2026o a orario ridotto.Data pubblicazione 08/05/20268. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso,ulteriormente illustrato con memoria.9. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioniscritte chiedendo l’accoglimento del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE10. Dagli atti di causa - ricorso, alle pagine 4 e 7, nelleparti riproduttive del tenore della memoria di costituzione nelgiudizio di primo grado e dell’atto di appello dell’Inps,contenenti richiamo al documento n. 4 prodotto nel giudiziodi primo grado dall’Istituto - si evince che l'INPS, nelle fasidi merito, ha sostanzialmente ammesso la fondatezza dellapretesa fatta valere in giudizio, limitatamente all’entità daporre a base del computo della prestazione, parametrata allaretribuzione piena, per i periodi di collocamento delrichiedente in cassa integrazione a orario ridotto.11. Ne consegue che - anche ai fini della valutazione deglieffetti di tale parziale ammissione, in presenza della mutataprospettazione difensiva nella presente fase - la formulazionedel ricorso per cassazione avrebbe richiesto, nel rispetto deicanoni di specificità imposti dall’art. 366 cod. proc civ., afronte dell’integrale accoglimento della pretesa in sede dimerito, l’indicazione puntuale, nell’impugnazione dilegittimità, della retribuzione virtuale ritenuta utile, inrelazione ai periodi di integrazione salariale a orario ridotto oa zero ore, ai fini della determinazione della base di calcolodella prestazione richiesta.12. L’onere in questione non è stato rispettato, sicché ilricorso, privo di adeguata specificità e determinatezza, nonsupera il vaglio di ammissibilità.13. Va rilevato in proposito (ex multis Cass. n. 16618 del2025) che nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito,Numero registro generale 18966/2022Numero sezionale 351/2026prescritto dall'art. 366 n. 3 c.p.c., dell'esposizione somNummerao rdii ara ccolta generale 13346/2026Data pubblicazione 08/05/2026dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsinecessariamente in modo sintetico, con la conseguenza chela relativa mancanza determina l'inammissibilità del ricorso,per essere la descritta esposizione funzionale allacomprensione dei motivi nonché alla verificadell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censureproposte. Con particolare riferimento al requisito della«esposizione sommaria dei fatti della causa» (art. 366, n. 3cod. proc. civ.), che deve avere ad oggetto sia i fattisostanziali che i fatti processuali necessari alla comprensionedei motivi, va osservato che tale requisito è posto,nell'ambito del modello legale del ricorso, non tantonell'interesse della controparte, quanto in funzione delsindacato che la Corte di cassazione è chiamata ad esercitaree, quindi, della verifica della fondatezza delle censureproposte. In altri termini, secondo il modello legaleapprestato dall'art. 366 cod. proc. civ., la Corte di cassazione,prima di esaminare i motivi, dev'essere posta in grado,contezza sia del rapporto giuridico sostanziale originario dacui è scaturita la controversia, sia dello sviluppo della vicendaprocessuale nei vari gradi di giudizio di merito, in modo dapoter procedere, poi, allo scrutinio dei motivi di ricorso con ilcompendio di conoscenze necessarie, finalizzate allo scrutiniodella deducibilità e pertinenza.14. In conclusione, il ricorso è dichiarato inammissibile.15. Segue coerente la condanna alle spese, liquidate comein dispositivo. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la partericorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00per esborsi, euro 2.000,00 per compensi professionali, oltreNumero registro generale 18966/2022Numero sezionale 351/2026accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per ceNnumteoro. dAi rai ccolta generale 13346/2026Data pubblicazione 08/05/2026sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono ipresupposti processuali per il versamento, a carico dellaparte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributounificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, sedovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 gennaio2026Il Consigliere estensore La PresidenteRossana [OSCURATO:PERSONA]