CassazionedecretoSezione LDecisione del 6 novembre 2025
Cassazione n. 29625/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eto nella causa vertente tra: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale ; e [OSCURATO:PERSONA], d.d. ; giusta procura in atti; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale , giusta procura in atti; controricorrente S.E.F. [OSCURATO:PERSONA]’ COOPERATIVA intimata Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano, numero 395 - 25 depositata il 26 . 5 .202 5 N.R.G. 1403-25; Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente, accettata dalla contoricorrente, mentre l’altra intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede; P.Q.M Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il P