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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 marzo 2025

Cassazione n. 11785/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22262/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma , via Varrone 9, e rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro Ministero della Giustizia,in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12; -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO di ROMA n. 1047 /202 2 depositata l’11 marzo 2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], premesso di essere in servizio presso il Ministero della Giustizia, dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, ha esposto di avere svolto, senza soluzione di continuità, dal 28 aprile 2008 al 24 ottobre 2012, mansioni superiori riconducibili all’area AIII, posizione economica FIII, occupandosi di tutte le procedure contabili dell’Ufficio

V. Pertanto, ha chiesto di ricevere il maggiore importo di € 39.363,29 quale maggiore trattamento economico previsto per la corrispondente qualifica superiore di fatto rivestita.

Il Tribunale di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 6066/2017, ha rigettato il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d’appello di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1047/2022, ha rigettato. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il Ministero della Giustizia si è difeso con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1)Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001 e del CCNL [OSCURATO:PERSONA] vigente, in particolare sotto il profilo dell’errore di sussunzione, ossia la mancata riconduzione di una fattispecie concreta a una norma pertinente, nonché la manifesta contraddittorietà della motivazione.

Evidenzia che il trattamento economico dovrebbe essere proporzionato alle mansioni effettive svolte e che l’ordine di servizio n. 4 faceva esplicito riferimento all’espletamento di mansioni di maggiore impegno e responsabilità rispetto a quelle del profilo di appartenenza.

Contesta la valutazione del giudice di appello, che lo ha considerato non dirimente, attesa la mancata congrua descrizione del contenuto delle mansioni di provenienza e di quelle nuove, nonostante essa non conoscesse il detto contenuto, che si sarebbe dovuto ricavare dal materiale istruttorio agli atti.

Lamenta la contraddittorietà della motivazione e la mancata ammissione di richieste istruttorie.

La censura è inammissibile, atteso che chiede a questa Suprema Corte, nella sostanza, una nuova valutazione delle prove agli atti.

Inoltre, non elenca, nel dettaglio, le mansioni svolte in precedenza e quelle eseguite in concreto, né quali attività siano riportate nell’ordine di servizio n. 4.

Al contrario, la corte territoriale ha analiticamente motivato la sua decisione, descrivendo l’organizzazione interna della Direzione generale del Personale e della formazione e del suo ufficio.

Ha negato valore al menzionato ordine di servizio perché privo di “congrua descrizione del contenuto delle mansioni di provenienza e di quelle nuove, apoditticamente stimate come superiori, e quindi dei tratti che distinguevano le prime dalle seconde”.

Ha, altresì, tenuto conto delle dichiarazioni dei testi e accertato che la ricorrente aveva operato da sola nell’unità organizzativa da maggio 2008 a gennaio 2011 senza personale sottoposto alla sua direzione o coordinamento né avere un compito di elevato contenuto specialistico con significativo potere gestionale e decisionale.

La Corte d’appello di Roma ha osservato, poi, che nulla era “emerso sulla particolare rilevanza dell’attività svolta, sulla sua finalizzazione al raggiungimento di obiettivi assegnati, sull’assunzione diretta della responsabilità dei risultati”.

L’insieme di questi elementi ha portato il giudice di appello a ritenere che non fossero “ravvisabili i tratti delle mansioni rientranti nella superiore qualifica, come sopra descritti”.

Lo stesso giudice, infine, ha reputato che non fosse necessario sentire altri testimoni, essendo stata l’istruttoria esauriente. 2)Con il secondo motivo la ricorrente contesta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

Si tratta di censura inammissibile, venendo in rilievo una c.d. doppia conforme e per le ragioni che hanno condotto all’esito negativo del primo motivo. 3) Con il terzo motivo la ricorrente lamenta l’omessa pronuncia su domanda specifica, ossia quella relativa al riconoscimento di un livello intermedio tra quello richiesto e quello posseduto.

La censura è inammissibile, atteso che la corte territoriale ha espressamente affermato che una tale domanda non era presente nel ricorso di primo grado e che mancava ogni allegazione al riguardo, senza che l’istante abbia riportato nel suo ricorso almeno gli elementi fondamentali dell’atto introduttivo del primo giudizio al fine di vagliarne il contenuto. 4)Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte, -dichiara inammissibile il ricorso; -condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in € 3.000,00 per compens i professionali, e a rimborsare le spese prenotate a debito; -ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22262/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma , via Varrone 9, e rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro Ministero della Giustizia,in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12; -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO di ROMA n. 1047 /202 2 depositata l’11 marzo 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], premesso di essere in servizio presso il Ministero della Giustizia, dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, ha esposto di avere svolto, senza soluzione di continuità, dal 28 aprile 2008 al 24 ottobre 2012, mansioni superiori riconducibili all’area AIII, posizione economica FIII, occupandosi di tutte le procedure contabili dell’Ufficio V. Pertanto, ha chiesto di ricevere il maggiore importo di € 39.363,29 quale maggiore trattamento economico previsto per la corrispondente qualifica superiore di fatto rivestita. Il Tribunale di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 6066/2017, ha rigettato il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Corte d’appello di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1047/2022, ha rigettato. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Il Ministero della Giustizia si è difeso con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1)Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001 e del CCNL [OSCURATO:PERSONA] vigente, in particolare sotto il profilo dell’errore di sussunzione, ossia la mancata riconduzione di una fattispecie concreta a una norma pertinente, nonché la manifesta contraddittorietà della motivazione. Evidenzia che il trattamento economico dovrebbe essere proporzionato alle mansioni effettive svolte e che l’ordine di servizio n. 4 faceva esplicito riferimento all’espletamento di mansioni di maggiore impegno e responsabilità rispetto a quelle del profilo di appartenenza. Contesta la valutazione del giudice di appello, che lo ha considerato non dirimente, attesa la mancata congrua descrizione del contenuto delle mansioni di provenienza e di quelle nuove, nonostante essa non conoscesse il detto contenuto, che si sarebbe dovuto ricavare dal materiale istruttorio agli atti. Lamenta la contraddittorietà della motivazione e la mancata ammissione di richieste istruttorie. La censura è inammissibile, atteso che chiede a questa Suprema Corte, nella sostanza, una nuova valutazione delle prove agli atti. Inoltre, non elenca, nel dettaglio, le mansioni svolte in precedenza e quelle eseguite in concreto, né quali attività siano riportate nell’ordine di servizio n. 4. Al contrario, la corte territoriale ha analiticamente motivato la sua decisione, descrivendo l’organizzazione interna della Direzione generale del Personale e della formazione e del suo ufficio. Ha negato valore al menzionato ordine di servizio perché privo di “congrua descrizione del contenuto delle mansioni di provenienza e di quelle nuove, apoditticamente stimate come superiori, e quindi dei tratti che distinguevano le prime dalle seconde”. Ha, altresì, tenuto conto delle dichiarazioni dei testi e accertato che la ricorrente aveva operato da sola nell’unità organizzativa da maggio 2008 a gennaio 2011 senza personale sottoposto alla sua direzione o coordinamento né avere un compito di elevato contenuto specialistico con significativo potere gestionale e decisionale. La Corte d’appello di Roma ha osservato, poi, che nulla era “emerso sulla particolare rilevanza dell’attività svolta, sulla sua finalizzazione al raggiungimento di obiettivi assegnati, sull’assunzione diretta della responsabilità dei risultati”. L’insieme di questi elementi ha portato il giudice di appello a ritenere che non fossero “ravvisabili i tratti delle mansioni rientranti nella superiore qualifica, come sopra descritti”. Lo stesso giudice, infine, ha reputato che non fosse necessario sentire altri testimoni, essendo stata l’istruttoria esauriente. 2)Con il secondo motivo la ricorrente contesta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Si tratta di censura inammissibile, venendo in rilievo una c.d. doppia conforme e per le ragioni che hanno condotto all’esito negativo del primo motivo. 3) Con il terzo motivo la ricorrente lamenta l’omessa pronuncia su domanda specifica, ossia quella relativa al riconoscimento di un livello intermedio tra quello richiesto e quello posseduto. La censura è inammissibile, atteso che la corte territoriale ha espressamente affermato che una tale domanda non era presente nel ricorso di primo grado e che mancava ogni allegazione al riguardo, senza che l’istante abbia riportato nel suo ricorso almeno gli elementi fondamentali dell’atto introduttivo del primo giudizio al fine di vagliarne il contenuto. 4)Il ricorso è dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte, -dichiara inammissibile il ricorso; -condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in € 3.000,00 per compens i professionali, e a rimborsare le spese prenotate a debito; -ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il r
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