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CassazionesentenzaSezione FDecisione del 19 luglio 2022

Cassazione n. 33895/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Roma del 19.07.2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiararsi inammissibile il ricorso; udite le richieste del difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Roma ha rigettato l'istanza di revoca della misura della custodia cautelare in carcere adottata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], destinatario della richiesta di estradizione proposta dal Governo della [OSCURATO:PERSONA] di Algeria e dell'ordine di arresto emesso dal [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 20 gennaio 2021 in relazione ai reati di cui agli artt. 87-bis e 87-bis, quarto comma, del codice penale algerino (istigazione a commettere atti terroristici e loro promozione con qualsiasi mezzo).

2. [OSCURATO:PERSONA], difensore del Soufi, ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento.

Con unico motivo il difensore deduce la violazione degli artt. 125, comma 3, 705, 714, comma 3, cod. proc. pen. e, segnatamente, la carenza sopravvenuta dei gravi indizi di colpevolezza, del requisito della doppia incriminabilità e l'omessa motivazione sul punto.

Premette il difensore che il Soufi è stato tratto in arresto a fini estradizionali in territorio italiano in data 7 luglio 2021 per una accusa che la Corte di appello di Roma ha ritenuto di sussumere nella fattispecie di partecipazione ad un'associazione con finalità di terrorismo internazionale di cui all'art. 270 bis cod. pen.

La Corte di appello di Roma, inoltre, con ordinanza del 9 luglio 2021, ha convalidato l'arresto e applicato la misura coercitiva della custodia cautelare nei confronti del Soufi e, con sentenza del 18 novembre 2021, ha riconosciuto la sussistenza delle condizioni per concedere l'estradizione della persona richiesta in consegna al Governo dell'Algeria.

Su ricorso del Soufi, tuttavia, la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 9211 del 10 febbraio 2022, ha annullato la sentenza impugnata e rinviato per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

In questa pronuncia la Corte di Cassazione ha premesso che, non essendosi in presenza di una estradizione convenzionale, era necessario verificare la sussistenza di un quadro di gravità indiziaria riferito alla corrispondente figura di reato di cui all'art. 270-bis cod. pen. e il requisito della doppia punibilità di cui all'art. 13, secondo comma, cod. pen.

La Corte aveva, dunque, rilevato che «gli indizi di appartenenza dell'estradando all'ISIS o anche solo di svolgimento di propaganda di idee ispirate al radicalismo islamico appaiano complessivamente deboli alla luce delle attuali acquisizioni indiziarie», in quanto «il mero concetto di auto radicalizzazione, per quanto soggettivamente finalizzato ad un potenziale passaggio alla fase della lotta armata, resta, infatti, penalmente irrilevante ove rimanga confinato nel foro interno del soggetto, senza trasformarsi in una delle condotte concrete individuate dalla casistica giurisprudenziale (v. infra) o normativamente tipizzate (artt. 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1 e 2 cod. pen.), fermi i casi di apologia di reato e/o istigazione a delinquere (art. 414 cod. pen.)».

Deduce, dunque, il ricorrente che l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca della misura coercitiva formulata all'udienza dell'Il luglio 2022 sarebbe illegittima, in quanto, sulla base di quanto statuito dalla Corte di Cassazione nella citata pronuncia, non sussisterebbero le condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione, secondo quanto richiesto dall'art. 714, comma 3, cod. proc. pen.

Ad avviso del ricorrente, infatti, per effetto della sentenza di annullamento con rinvio, l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere sarebbe integralmente superata, essendo venuti meno i gravi indizi di colpevolezza prospettati nella documentazione inviata dalla Autorità algerine e non essendo allo stato pervenuti ulteriori elementi di prova, come richiesto dalla Corte di cassazione.

Deduce, inoltre, il ricorrente che l'ordinanza impugnata sarebbe nulla per carenza di motivazione, in quanto la Corte di appello di Roma, in violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., avrebbe trattato in modo generico e laconico le esigenze cautelari e non si sarebbe espressa in alcun modo sulla dedotta insussistenza sopravvenuta dei gravi indizi di colpevolezza, necessari per poter concedere l'estradizione.

Il difensore, inoltre, rinunciava espressamente alla sospensione feriale dei termini.

3. In data 1 agosto 2022 il difensore ha presentato una memoria, nella quale ha rilevato che nel procedimento penale incardinato dalla Procura della Repubblica di Roma nei confronti del Soufi immediatamente dopo l'arresto (proc. n. 29328/2021 R.G.N.R.) era stata estratta copia forense del contenuto dei dispositivi elettronici e informatici rinvenuti nella sua disponibilità in data 7 luglio 2021.

L'esito della consulenza informatica, tuttavia, avrebbe escluso la sussistenza di qualsiasi contatto del Soufi con soggetti legati ai movimenti Jihadisti indicati nella richiesta di estradizione e avrebbe evidenziato l'assenza nei dispositivi sequestrati di qualsiasi tipo di materiale, contenuti, contatti e conversazioni di natura propagandistica ovvero di proselitismo di matrice islamica eversiva.

Per tali motivi, dunque, il Pubblico Ministero del Tribunale di Roma avrebbe richiesto l'archiviazione del procedimento per infondatezza della notitia criminis.Ad avviso del ricorrente, tale circostanza escluderebbe ulteriormente la sussistenza degli ipotizzati gravi indizi di colpevolezza nonché di esigenze cautelari; si sarebbe, infatti, in presenza di un'attività investigativa che, a oltre due anni dai fatti contestati in Algeria, non avrebbe consentito di riscontrare quanto rappresentato dalle Autorità estere.

Anche quest'ultimo accertamento, dunque, escluderebbe che, allo stato, possa essere emessa una sentenza favorevole all'estradizione e, pertanto, l'ordinanza custodiale sarebbe priva dei requisiti di cui all'art. 714, comma 3, cod. proc. pen.; parimenti il regime presuntivo di pericolosità richiamato dalla Corte di appello di Roma nel provvedimento impugnato sarebbe del tutto privo di fondamento e non adeguato al caso di specie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi proposti sono diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondati.

2. Con unico motivo il difensore deduce la violazione degli artt. 125, comma 3, 705, 714, comma 3, cod. proc. pen. e, segnatamente, la carenza sopravvenuta dei gravi indizi di colpevolezza, del requisito della doppia incriminabilità e l'omessa motivazione sul punto.

Occorre rilevare, in via preliminare, che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di estradizione per l'estero, il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in tema di revoca o sostituzione delle misure cautelari strumentali all'estradizione è consentito per violazione di legge e non anche per vizio di motivazione (Sez. 6, n. 40298 del 20/10/2021, Georgiev, Rv. 282256 - 01; motivazione; Sez. 6, n. 29410 del 25/06/2009, M., Rv. 244535; Cass., Sez. 6, n. 3136 del 7/07/2000, Salmanzadeh, Rv. 217712; Sez. 6, n. 1734 del 10/5/1999, Romeiro, Rv. 214753).

3. Per delibare adeguatamente le censure devolute all'esame della Corte, occorre, inoltre, premettere che il legislatore ha delineato il sistema delle misure coercitive in materia estradizionale di cui agli artt. 714-719 cod. proc. pen. secondo forme diverse dal sistema delle misure cautelari personali delineato dal titolo I del quarto libro del codice di procedura penale.

L'art. 714, comma 1, cod. proc. pen. prevede, infatti, che in ogni tempo la persona della quale è domandata l'estradizione possa essere sottoposta, a richiesta del Ministro della giustizia, a misure coercitive.Il secondo comma dell'art. 714 cod. proc. pen. richiama l'operatività del sistema di cautele processuali dettate per il procedimento di cognizione e, in particolare, rinvia, in quanto applicabili, alle disposizioni contenute nel titolo I, libro IV, riguardanti le misure coercitive, ad eccezione degli artt. 273 e

280. In virtù della predetta esclusione, pertanto, non trovano spazio nell'ambito estradizionale le disposizioni che definiscono le condizioni di applicabilità delle misure cautelari, ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen., né quelle che riguardano in modo precipuo le misure coercitive, ai sensi del successivo art. 280 cod. proc. pen.

Il precetto di cui all'art. 714, comma 2, cod. proc. pen. deve, tuttavia, essere letto in connessione con quanto previsto nel successivo terzo comma, che prevede che le misure coercitive non possono comunque essere disposte «se vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione».

Tale richiamo rinvia, di conseguenza, alla disciplina dell'art. 705, comma 1, cod. proc. pen., il quale, tra l'altro, prescrive che, in mancanza di una convenzione o se questa non dispone diversamente, la corte d'appello pronuncia sentenza favorevole all'estradizione «se sussistono gravi indizi di colpevolezza» o se esiste una sentenza irrevocabile di condanna.

Il secondo periodo dell'art. 714, comma 2, cod. proc. pen. sancisce, inoltre, che nell'applicazione delle misure coercitive l'autorità giudiziaria debba tener conto in particolare dell'esigenza di garantire che la persona, della quale è domandata l'estradizione, non si sottragga alla consegna.

In tal modo, il legislatore individua nel pericolo di fuga l'esigenza che costituisce il perno centrale del sistema di cautele previsto in materia estradizionale.

Il sistema cautelare personale delineato dal legislatore in materia estradizionale è, dunque, differente dall'archetipo delle misure coercitive del codice di rito, in quanto diversi sono i presupposti per l'applicazione delle misure, l'oggetto del procedimento, la sua struttura e il ruolo dei soggetti che vi prendono parte.

4. Muovendo da tali premesse, deve rilevarsi come il ricorso si riveli manifestamente infondato nella parte in cui contesta la carenza sopravvenuta dei gravi indizi di colpevolezza, in quanto tale elemento, per espressa previsione dell'art. 714, comma 2, cod. proc. pen., non costituisce un presupposto per applicare le misure coercitive in materia estradizionale.

5. Parimenti manifestamente infondata e la censura relativa all'insussistenza delle condizioni perché possa essere emessa una sentenza favorevole all'estradizione ai sensi dell'art. 714, comma 3, cod. proc. pen. per effetto della sentenza n. 9211 del 10 febbraio 2022 della Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, che ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di appello di Roma che ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di estradizione proposta dal Governo della [OSCURATO:PERSONA] di Algeria nei confronti del Soufi.

La Corte di Cassazione, infatti, non ha escluso in radice le condizioni per l'accoglimento della richiesta di estradizione, ma ha assegnato ad altra sezione della Corte di appello di Roma il compito di «verificare, anche mediante informazioni integrative acquisite presso la richiedente autorità algerina ai sensi dell'art. 704, comma 2, cod. proc. pen., la sussistenza di ulteriori elementi di valutazione atti a dar conto dell'innesto in un contesto associativo di una condotta che, allo stato, deve ancora ritenersi confinata ad una sfera di adesione interiore ad orientamenti ideali radicali nel senso sopra indicato».

Questa Corte ha, peraltro, già chiarito che l'annullamento con rinvio della sentenza che decide sulla domanda di estradizione non ha diretta incidenza sulla misura cautelare disposta in relazione ad essa, data l'autonomia tra i detti provvedimenti (Sez. 6, n. 17992 del 21/03/2019, Marte, Rv. 275731; Sez. 6, n. 9924 del 30/01/2014, Bulgaru, Rv. 261532-01), soggetti, peraltro, ad autonoma impugnazione (719 cod. proc. pen.).

Peraltro, anche in linea generale, nel codice di rito la sentenza di annullamento con rinvio per ragioni di merito non determina l'automatica caducazione della misura cautelare, stante l'autonomia tra tali provvedimenti.

6. Il ricorso si rivela, peraltro, aspecifico quanto al dedotto vizio di motivazione, in quanto non si confronta con la diagnosi di permanenza del pericolo di fuga operato dalla Corte di appello di Roma, che, peraltro, nel titolo genetico, aveva ritenuto concreto ed attuale il pericolo che la persona della quale è domandata l'estradizione, ove scarcerata, si potesse rendere irreperibile per sottrarsi al procedimento estradizionale, in assenza di comprovati e consolidati riferimento dello stesso nel territorio dello Stato.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Guardiano, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230631; Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, Notaristefano, Rv. 223217; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., 281521).7.

Esulano, da ultimo, dai limiti del sindacato di legittimità della Corte di Cassazione le censure che traggono origine dagli esiti delle indagini preliminari nel procedimento penale incardinato dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Roma, in quanto sono fondate non già su un vizio dell'ordinanza impugnata, bensì su circostanze sopravvenute a tale provvedimento.

8. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Roma del 19.07.2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiararsi inammissibile il ricorso; udite le richieste del difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Roma ha rigettato l'istanza di revoca della misura della custodia cautelare in carcere adottata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], destinatario della richiesta di estradizione proposta dal Governo della [OSCURATO:PERSONA] di Algeria e dell'ordine di arresto emesso dal [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 20 gennaio 2021 in relazione ai reati di cui agli artt. 87-bis e 87-bis, quarto comma, del codice penale algerino (istigazione a commettere atti terroristici e loro promozione con qualsiasi mezzo). 2. [OSCURATO:PERSONA], difensore del Soufi, ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento. Con unico motivo il difensore deduce la violazione degli artt. 125, comma 3, 705, 714, comma 3, cod. proc. pen. e, segnatamente, la carenza sopravvenuta dei gravi indizi di colpevolezza, del requisito della doppia incriminabilità e l'omessa motivazione sul punto. Premette il difensore che il Soufi è stato tratto in arresto a fini estradizionali in territorio italiano in data 7 luglio 2021 per una accusa che la Corte di appello di Roma ha ritenuto di sussumere nella fattispecie di partecipazione ad un'associazione con finalità di terrorismo internazionale di cui all'art. 270 bis cod. pen. La Corte di appello di Roma, inoltre, con ordinanza del 9 luglio 2021, ha convalidato l'arresto e applicato la misura coercitiva della custodia cautelare nei confronti del Soufi e, con sentenza del 18 novembre 2021, ha riconosciuto la sussistenza delle condizioni per concedere l'estradizione della persona richiesta in consegna al Governo dell'Algeria. Su ricorso del Soufi, tuttavia, la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 9211 del 10 febbraio 2022, ha annullato la sentenza impugnata e rinviato per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. In questa pronuncia la Corte di Cassazione ha premesso che, non essendosi in presenza di una estradizione convenzionale, era necessario verificare la sussistenza di un quadro di gravità indiziaria riferito alla corrispondente figura di reato di cui all'art. 270-bis cod. pen. e il requisito della doppia punibilità di cui all'art. 13, secondo comma, cod. pen. La Corte aveva, dunque, rilevato che «gli indizi di appartenenza dell'estradando all'ISIS o anche solo di svolgimento di propaganda di idee ispirate al radicalismo islamico appaiano complessivamente deboli alla luce delle attuali acquisizioni indiziarie», in quanto «il mero concetto di auto radicalizzazione, per quanto soggettivamente finalizzato ad un potenziale passaggio alla fase della lotta armata, resta, infatti, penalmente irrilevante ove rimanga confinato nel foro interno del soggetto, senza trasformarsi in una delle condotte concrete individuate dalla casistica giurisprudenziale (v. infra) o normativamente tipizzate (artt. 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1 e 2 cod. pen.), fermi i casi di apologia di reato e/o istigazione a delinquere (art. 414 cod. pen.)». Deduce, dunque, il ricorrente che l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca della misura coercitiva formulata all'udienza dell'Il luglio 2022 sarebbe illegittima, in quanto, sulla base di quanto statuito dalla Corte di Cassazione nella citata pronuncia, non sussisterebbero le condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione, secondo quanto richiesto dall'art. 714, comma 3, cod. proc. pen. Ad avviso del ricorrente, infatti, per effetto della sentenza di annullamento con rinvio, l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere sarebbe integralmente superata, essendo venuti meno i gravi indizi di colpevolezza prospettati nella documentazione inviata dalla Autorità algerine e non essendo allo stato pervenuti ulteriori elementi di prova, come richiesto dalla Corte di cassazione. Deduce, inoltre, il ricorrente che l'ordinanza impugnata sarebbe nulla per carenza di motivazione, in quanto la Corte di appello di Roma, in violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., avrebbe trattato in modo generico e laconico le esigenze cautelari e non si sarebbe espressa in alcun modo sulla dedotta insussistenza sopravvenuta dei gravi indizi di colpevolezza, necessari per poter concedere l'estradizione. Il difensore, inoltre, rinunciava espressamente alla sospensione feriale dei termini. 3. In data 1 agosto 2022 il difensore ha presentato una memoria, nella quale ha rilevato che nel procedimento penale incardinato dalla Procura della Repubblica di Roma nei confronti del Soufi immediatamente dopo l'arresto (proc. n. 29328/2021 R.G.N.R.) era stata estratta copia forense del contenuto dei dispositivi elettronici e informatici rinvenuti nella sua disponibilità in data 7 luglio 2021. L'esito della consulenza informatica, tuttavia, avrebbe escluso la sussistenza di qualsiasi contatto del Soufi con soggetti legati ai movimenti Jihadisti indicati nella richiesta di estradizione e avrebbe evidenziato l'assenza nei dispositivi sequestrati di qualsiasi tipo di materiale, contenuti, contatti e conversazioni di natura propagandistica ovvero di proselitismo di matrice islamica eversiva. Per tali motivi, dunque, il Pubblico Ministero del Tribunale di Roma avrebbe richiesto l'archiviazione del procedimento per infondatezza della notitia criminis.Ad avviso del ricorrente, tale circostanza escluderebbe ulteriormente la sussistenza degli ipotizzati gravi indizi di colpevolezza nonché di esigenze cautelari; si sarebbe, infatti, in presenza di un'attività investigativa che, a oltre due anni dai fatti contestati in Algeria, non avrebbe consentito di riscontrare quanto rappresentato dalle Autorità estere. Anche quest'ultimo accertamento, dunque, escluderebbe che, allo stato, possa essere emessa una sentenza favorevole all'estradizione e, pertanto, l'ordinanza custodiale sarebbe priva dei requisiti di cui all'art. 714, comma 3, cod. proc. pen.; parimenti il regime presuntivo di pericolosità richiamato dalla Corte di appello di Roma nel provvedimento impugnato sarebbe del tutto privo di fondamento e non adeguato al caso di specie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi proposti sono diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondati. 2. Con unico motivo il difensore deduce la violazione degli artt. 125, comma 3, 705, 714, comma 3, cod. proc. pen. e, segnatamente, la carenza sopravvenuta dei gravi indizi di colpevolezza, del requisito della doppia incriminabilità e l'omessa motivazione sul punto. Occorre rilevare, in via preliminare, che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di estradizione per l'estero, il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in tema di revoca o sostituzione delle misure cautelari strumentali all'estradizione è consentito per violazione di legge e non anche per vizio di motivazione (Sez. 6, n. 40298 del 20/10/2021, Georgiev, Rv. 282256 - 01; motivazione; Sez. 6, n. 29410 del 25/06/2009, M., Rv. 244535; Cass., Sez. 6, n. 3136 del 7/07/2000, Salmanzadeh, Rv. 217712; Sez. 6, n. 1734 del 10/5/1999, Romeiro, Rv. 214753). 3. Per delibare adeguatamente le censure devolute all'esame della Corte, occorre, inoltre, premettere che il legislatore ha delineato il sistema delle misure coercitive in materia estradizionale di cui agli artt. 714-719 cod. proc. pen. secondo forme diverse dal sistema delle misure cautelari personali delineato dal titolo I del quarto libro del codice di procedura penale. L'art. 714, comma 1, cod. proc. pen. prevede, infatti, che in ogni tempo la persona della quale è domandata l'estradizione possa essere sottoposta, a richiesta del Ministro della giustizia, a misure coercitive.Il secondo comma dell'art. 714 cod. proc. pen. richiama l'operatività del sistema di cautele processuali dettate per il procedimento di cognizione e, in particolare, rinvia, in quanto applicabili, alle disposizioni contenute nel titolo I, libro IV, riguardanti le misure coercitive, ad eccezione degli artt. 273 e 280. In virtù della predetta esclusione, pertanto, non trovano spazio nell'ambito estradizionale le disposizioni che definiscono le condizioni di applicabilità delle misure cautelari, ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen., né quelle che riguardano in modo precipuo le misure coercitive, ai sensi del successivo art. 280 cod. proc. pen. Il precetto di cui all'art. 714, comma 2, cod. proc. pen. deve, tuttavia, essere letto in connessione con quanto previsto nel successivo terzo comma, che prevede che le misure coercitive non possono comunque essere disposte «se vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione». Tale richiamo rinvia, di conseguenza, alla disciplina dell'art. 705, comma 1, cod. proc. pen., il quale, tra l'altro, prescrive che, in mancanza di una convenzione o se questa non dispone diversamente, la corte d'appello pronuncia sentenza favorevole all'estradizione «se sussistono gravi indizi di colpevolezza» o se esiste una sentenza irrevocabile di condanna. Il secondo periodo dell'art. 714, comma 2, cod. proc. pen. sancisce, inoltre, che nell'applicazione delle misure coercitive l'autorità giudiziaria debba tener conto in particolare dell'esigenza di garantire che la persona, della quale è domandata l'estradizione, non si sottragga alla consegna. In tal modo, il legislatore individua nel pericolo di fuga l'esigenza che costituisce il perno centrale del sistema di cautele previsto in materia estradizionale. Il sistema cautelare personale delineato dal legislatore in materia estradizionale è, dunque, differente dall'archetipo delle misure coercitive del codice di rito, in quanto diversi sono i presupposti per l'applicazione delle misure, l'oggetto del procedimento, la sua struttura e il ruolo dei soggetti che vi prendono parte. 4. Muovendo da tali premesse, deve rilevarsi come il ricorso si riveli manifestamente infondato nella parte in cui contesta la carenza sopravvenuta dei gravi indizi di colpevolezza, in quanto tale elemento, per espressa previsione dell'art. 714, comma 2, cod. proc. pen., non costituisce un presupposto per applicare le misure coercitive in materia estradizionale. 5. Parimenti manifestamente infondata e la censura relativa all'insussistenza delle condizioni perché possa essere emessa una sentenza favorevole all'estradizione ai sensi dell'art. 714, comma 3, cod. proc. pen. per effetto della sentenza n. 9211 del 10 febbraio 2022 della Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, che ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di appello di Roma che ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di estradizione proposta dal Governo della [OSCURATO:PERSONA] di Algeria nei confronti del Soufi. La Corte di Cassazione, infatti, non ha escluso in radice le condizioni per l'accoglimento della richiesta di estradizione, ma ha assegnato ad altra sezione della Corte di appello di Roma il compito di «verificare, anche mediante informazioni integrative acquisite presso la richiedente autorità algerina ai sensi dell'art. 704, comma 2, cod. proc. pen., la sussistenza di ulteriori elementi di valutazione atti a dar conto dell'innesto in un contesto associativo di una condotta che, allo stato, deve ancora ritenersi confinata ad una sfera di adesione interiore ad orientamenti ideali radicali nel senso sopra indicato». Questa Corte ha, peraltro, già chiarito che l'annullamento con rinvio della sentenza che decide sulla domanda di estradizione non ha diretta incidenza sulla misura cautelare disposta in relazione ad essa, data l'autonomia tra i detti provvedimenti (Sez. 6, n. 17992 del 21/03/2019, Marte, Rv. 275731; Sez. 6, n. 9924 del 30/01/2014, Bulgaru, Rv. 261532-01), soggetti, peraltro, ad autonoma impugnazione (719 cod. proc. pen.). Peraltro, anche in linea generale, nel codice di rito la sentenza di annullamento con rinvio per ragioni di merito non determina l'automatica caducazione della misura cautelare, stante l'autonomia tra tali provvedimenti. 6. Il ricorso si rivela, peraltro, aspecifico quanto al dedotto vizio di motivazione, in quanto non si confronta con la diagnosi di permanenza del pericolo di fuga operato dalla Corte di appello di Roma, che, peraltro, nel titolo genetico, aveva ritenuto concreto ed attuale il pericolo che la persona della quale è domandata l'estradizione, ove scarcerata, si potesse rendere irreperibile per sottrarsi al procedimento estradizionale, in assenza di comprovati e consolidati riferimento dello stesso nel territorio dello Stato. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Guardiano, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230631; Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, Notaristefano, Rv. 223217; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., 281521).7. Esulano, da ultimo, dai limiti del sindacato di legittimità della Corte di Cassazione le censure che traggono origine dagli esiti delle indagini preliminari nel procedimento penale incardinato dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Roma, in quanto sono fondate non già su un vizio dell'ordinanza impugnata, bensì su circostanze sopravvenute a tale provvedimento. 8. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
Sentenza Cassazione n. 33895/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris