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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 giugno 2017

Cassazione n. 12979/2022

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ORDINANZA sul ricorso n. 3135 del 2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, alla via Paisiello n. 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata C vi;42 e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in Roma, al piazzale Clodio n. 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentane e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente incidentale- avverso la sentenza n. 6458/2017 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 8/06/2017; /ir" 4_01.uk 2‘'N k11714:è udita la relazione della causa svolta nelle camere di consiglio del 24/01/2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (avvocato ma non difesa in proprio in questa sede di legittimità) propose opposizione, con atto di citazione del 2013, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., avverso alcune cartelle esattoriali, dinanzi al Giudice di Pace di Milano che, con sentenza del 08/05/2014, dichiarò la prescrizione della pretesa creditoria e quindi accolse l'opposizione annullando le cartelle, con condanna dell'Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento delle spese di lite.

L'Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] propose appello dinanzi al Tribunale di Milano che, nella contumacia della Liverzani, con sentenza del 08/06/2017, non notificata, ha dichiarato l'incompetenza del Giudice di Pace di Milano con riferimento alle cartelle esattoriali relative a violazioni commesse al di fuori del circondario di competenza del Giudice di Pace di Milano ed ha dichiarato la competenza dei Giudici di Pace di Como e di Novara e ha condannato la Liverzani al pagamento delle spese del primo e del secondo grado di giudizio. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, avverso detta sentenza, ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

L'Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] si è difesa con controricorso nel quale propone ricorso incidentale, su di un unico, complesso motivo.

La ricorrente ha depositato memoria in ambito telematico, nella quale ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.

L'Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] ha pure depositato memoria, pure in ambito telematico, denominata «Istanza per la cessazione della materia del contendere e rinuncia alla richiesta di prescrizione decennale per l'unica cartella non annullata».Ad. 24/01/2022 CC R.G.N. 3135/2018; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] causa è stata chiamata per l'adunanza camerate del 24/01/2022, fissata ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. civ. [come inserito dal comma 1, lett. f), dell'art. 1 bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modi?. dalla

I. 25 ottobre 2016, n. 197], per la quale il Pubblico Ministero non deposita conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza del Tribunale di Milano n. 6458 del 8/06/2017 reca il seguente dispositivo: «ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Milano per le cartelle relative a sanzioni commesse fuori del circondario di competenza del Giudice di pace di Milano in favore dei Giudice di Pace di Novara e del Giudice di Pace di Como.».

La sentenza impugnata ha, pertanto, statuito sulla sola competenza, tanto risultando da dispositivo e non essendovi pronunce sul merito delle doglianze nella motivazione.

Il ricorso principale censura la sentenza del Tribunale di Milano per tre motivi, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 38 e 112, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 353 e 354 e 112 dello stesso codice e in relazione agli artt. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., e quindi per vizi della sentenza e (o) del procedimento.

L'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

La sentenza del Tribunale di Milano è stata pubblicata 1'8/06/2017 e averso di essa [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione che risulta notificato all'Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] in data 09/01/2018 e, quindi, dovendosi ritenere applicabile il rito proprio delle cause di opposizione all'esecuzione, oltre il termine semestrale di cui all'art. 327, comma 1, cod. proc. civ. (trattandosi di controversia instaurata in primo grado dopo il 04/07/2009, ossia dopo l'abbreviazione in sei mesi del termine, originariamente annuale, di cui Ad. 24/01/2022 CC R.G.N. 3135/2018; estensore: C. Valle all'art. 327, comma 1, cod. proc. civ.), in quanto il detto termine, non dovendosi computare la sospensione feriale, era scaduto il 9/12/2017.

La sentenza del Tribunale di Milano si è pronunciata sulla sola competenza, e non anche sul merito, ma, tuttavia, il ricorso della Liverzani non è suscettibile di essere convertito in regolamento (necessario) di competenza, in quanto, come sopra già rilevato, esso è stato proposto ben oltre il termine semestrale di cui all'art. 327, comma 1, cod. proc. civ. e, quindi, a maggior ragione, oltre il termine di trenta gironi di cui all'art. 47, comma 2, cod. proc. civ., dovendosi dare seguito all'orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio (Cass.n. 5516 del 28/02/2020 Rv. 657118 - 01; Cass. n. 33443 del c:(43 17/12/2019 Rv. 656347 - 01); Cass. n. 16089 del 18/06/2018 Rv. 649430 - 01 e Cass. n. 17025 del 10/07/2017 Rv. 645064 - 01) che afferma: «Le pronunce sulla sola competenza, anche se emesse in grado di appello e pur quando abbiano riformato per incompetenza la decisione di primo grado riguardante anche il merito, sono impugnabili soltanto con il regolamento necessario di competenza, giusta l'art. 42 c.p.c., il quale non distingue tra sentenza di primo e secondo grado e configura, quindi, il regolamento suddetto come mezzo d'impugnazione tipico per ottenere la statuizione definitiva sulla competenza.

Ne consegue che, in tale ipotesi, è inammissibile l'impugnazione proposta nelle forme del ricorso ordinario per cassazione, salva la possibilità di conversione in istanza di regolamento di competenza qualora risulti osservato il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza impugnata sancito dall'art. 47, comma 2, c.p.c.).».

Nel controricorso dell'Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] è proposto ricorso incidentale autonomo, su di un unico complesso motivo, volto a far rilevare la mancata pronuncia del Tribunale di Milano sulle cartelle relative a violazioni commesse nell'ambito del Comune di Milano e relative a crediti dello stesso Comune o della Prefettura di Milano.Ad. 24/01/2022 CC R.G.N. 3135/2018; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] controricorso dell'Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] risulta notificato il 12/02/2018.

Il ricorso incidentale è pure esso inammissibile in quanto il ricorso principale è inammissibile e il ricorso dell'Agenzia delle Entrate è pure esso tardivo, alla stregua dell'art. 327, comma 1, cod. proc. civ. rispetto alla data di pubblicazione della sentenza del 8/06/2017.

Il ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] e quello incidentale dell'Agenzia delle Entrate sono, pertanto, entrambi dichiarati inammissibili.

La sussistenza di fattispecie di inammissibilità di entrambi i ricorsi preclude l'esame delle ulteriori prospettazioni.

L'esito della lite consente di ritenere sussistenti idonee ragioni (derivante dall'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale) per disporre integrale compensazione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e della controricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto, in quanto entrambe le impugnazioni sono state dichiarate inammissibili.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili il ricorso principale e il ricorso incidentale; compensa tra le parti le spese di questo giudizio.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e della controricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto Ad. 24/01/2022 CC R.G.N. 3135/2018; estensore: C. Valle per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma (--\P? 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 24 gennaio 2022.

Il P' 'ci Rop ivaldi TI Giudiziario ‘; [OSCURATO:PERSONA] F

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso n. 3135 del 2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, alla via Paisiello n. 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata C vi;42 e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in Roma, al piazzale Clodio n. 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentane e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente incidentale- avverso la sentenza n. 6458/2017 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 8/06/2017; /ir" 4_01.uk 2‘'N k11714:è udita la relazione della causa svolta nelle camere di consiglio del 24/01/2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (avvocato ma non difesa in proprio in questa sede di legittimità) propose opposizione, con atto di citazione del 2013, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., avverso alcune cartelle esattoriali, dinanzi al Giudice di Pace di Milano che, con sentenza del 08/05/2014, dichiarò la prescrizione della pretesa creditoria e quindi accolse l'opposizione annullando le cartelle, con condanna dell'Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento delle spese di lite. L'Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] propose appello dinanzi al Tribunale di Milano che, nella contumacia della Liverzani, con sentenza del 08/06/2017, non notificata, ha dichiarato l'incompetenza del Giudice di Pace di Milano con riferimento alle cartelle esattoriali relative a violazioni commesse al di fuori del circondario di competenza del Giudice di Pace di Milano ed ha dichiarato la competenza dei Giudici di Pace di Como e di Novara e ha condannato la Liverzani al pagamento delle spese del primo e del secondo grado di giudizio. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, avverso detta sentenza, ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L'Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] si è difesa con controricorso nel quale propone ricorso incidentale, su di un unico, complesso motivo. La ricorrente ha depositato memoria in ambito telematico, nella quale ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere. L'Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] ha pure depositato memoria, pure in ambito telematico, denominata «Istanza per la cessazione della materia del contendere e rinuncia alla richiesta di prescrizione decennale per l'unica cartella non annullata».Ad. 24/01/2022 CC R.G.N. 3135/2018; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] causa è stata chiamata per l'adunanza camerate del 24/01/2022, fissata ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. civ. [come inserito dal comma 1, lett. f), dell'art. 1 bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modi?. dalla I. 25 ottobre 2016, n. 197], per la quale il Pubblico Ministero non deposita conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza del Tribunale di Milano n. 6458 del 8/06/2017 reca il seguente dispositivo: «ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Milano per le cartelle relative a sanzioni commesse fuori del circondario di competenza del Giudice di pace di Milano in favore dei Giudice di Pace di Novara e del Giudice di Pace di Como.». La sentenza impugnata ha, pertanto, statuito sulla sola competenza, tanto risultando da dispositivo e non essendovi pronunce sul merito delle doglianze nella motivazione. Il ricorso principale censura la sentenza del Tribunale di Milano per tre motivi, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 38 e 112, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 353 e 354 e 112 dello stesso codice e in relazione agli artt. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., e quindi per vizi della sentenza e (o) del procedimento. L'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. La sentenza del Tribunale di Milano è stata pubblicata 1'8/06/2017 e averso di essa [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione che risulta notificato all'Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] in data 09/01/2018 e, quindi, dovendosi ritenere applicabile il rito proprio delle cause di opposizione all'esecuzione, oltre il termine semestrale di cui all'art. 327, comma 1, cod. proc. civ. (trattandosi di controversia instaurata in primo grado dopo il 04/07/2009, ossia dopo l'abbreviazione in sei mesi del termine, originariamente annuale, di cui Ad. 24/01/2022 CC R.G.N. 3135/2018; estensore: C. Valle all'art. 327, comma 1, cod. proc. civ.), in quanto il detto termine, non dovendosi computare la sospensione feriale, era scaduto il 9/12/2017. La sentenza del Tribunale di Milano si è pronunciata sulla sola competenza, e non anche sul merito, ma, tuttavia, il ricorso della Liverzani non è suscettibile di essere convertito in regolamento (necessario) di competenza, in quanto, come sopra già rilevato, esso è stato proposto ben oltre il termine semestrale di cui all'art. 327, comma 1, cod. proc. civ. e, quindi, a maggior ragione, oltre il termine di trenta gironi di cui all'art. 47, comma 2, cod. proc. civ., dovendosi dare seguito all'orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio (Cass.n. 5516 del 28/02/2020 Rv. 657118 - 01; Cass. n. 33443 del c:(43 17/12/2019 Rv. 656347 - 01); Cass. n. 16089 del 18/06/2018 Rv. 649430 - 01 e Cass. n. 17025 del 10/07/2017 Rv. 645064 - 01) che afferma: «Le pronunce sulla sola competenza, anche se emesse in grado di appello e pur quando abbiano riformato per incompetenza la decisione di primo grado riguardante anche il merito, sono impugnabili soltanto con il regolamento necessario di competenza, giusta l'art. 42 c.p.c., il quale non distingue tra sentenza di primo e secondo grado e configura, quindi, il regolamento suddetto come mezzo d'impugnazione tipico per ottenere la statuizione definitiva sulla competenza. Ne consegue che, in tale ipotesi, è inammissibile l'impugnazione proposta nelle forme del ricorso ordinario per cassazione, salva la possibilità di conversione in istanza di regolamento di competenza qualora risulti osservato il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza impugnata sancito dall'art. 47, comma 2, c.p.c.).». Nel controricorso dell'Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] è proposto ricorso incidentale autonomo, su di un unico complesso motivo, volto a far rilevare la mancata pronuncia del Tribunale di Milano sulle cartelle relative a violazioni commesse nell'ambito del Comune di Milano e relative a crediti dello stesso Comune o della Prefettura di Milano.Ad. 24/01/2022 CC R.G.N. 3135/2018; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] controricorso dell'Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] risulta notificato il 12/02/2018. Il ricorso incidentale è pure esso inammissibile in quanto il ricorso principale è inammissibile e il ricorso dell'Agenzia delle Entrate è pure esso tardivo, alla stregua dell'art. 327, comma 1, cod. proc. civ. rispetto alla data di pubblicazione della sentenza del 8/06/2017. Il ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] e quello incidentale dell'Agenzia delle Entrate sono, pertanto, entrambi dichiarati inammissibili. La sussistenza di fattispecie di inammissibilità di entrambi i ricorsi preclude l'esame delle ulteriori prospettazioni. L'esito della lite consente di ritenere sussistenti idonee ragioni (derivante dall'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale) per disporre integrale compensazione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e della controricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto, in quanto entrambe le impugnazioni sono state dichiarate inammissibili. P.Q.M. Dichiara inammissibili il ricorso principale e il ricorso incidentale; compensa tra le parti le spese di questo giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e della controricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto Ad. 24/01/2022 CC R.G.N. 3135/2018; estensore: C. Valle per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma (--\P? 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 24 gennaio 2022. Il P' 'ci Rop ivaldi TI Giudiziario ‘; [OSCURATO:PERSONA] F
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