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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 maggio 2023

Cassazione n. 19632/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.8568/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel suo studio invia Germanico n.109 ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., p.i. 05504230722, in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel suo studio in via [OSCURATO:PERSONA] n. 99 controricorrente avverso la sentenza n. 511/2018 della Corte d’appello di Lecce sezione distaccata di Tarantodepositata il 6-12 - 2018 udita la relazione del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 30-5-2023, OGGETTO: compravenditadi cose mobili R.G.8568/2019 C.C. 30-5-2023 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 3782/2014 il Tribunale di Taranto dichiarò la risoluzione per inadempimento del compratore del contratto di compravendita di data 3-9-2003 con il quale [OSCURATO:PERSONA] , titolare diAzienda [OSCURATO:PERSONA], aveva venduto a lla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. l’intera produzione di uva pendente su tendone, al prezzo di Euro 0,29/kg.,con termine per la raccolta fino al 12-9-2003 e aveva condannato la società acquirente a pagare Euro 26.130,00 a titolo di risarcimento del danno.

Il Tribunale aveva ritenuto che si fosse trattato di vendita di massa futura, con determinazione del prezzo a corpo e assunzione del rischio della quantità in capo al compratore, che l’uva fosse già matura al momento della conclusione del contratto e pronta per essere raccoltae la nullità del contratto o la risoluzione ex art. 1472 cod. civ. si sarebbero potute configurare solo se la massa non fosse nata; ha dichiarato che il danno era quantificabile in Euro 57.130,00 (kg197.000 x 0.29), da cui bisognava detrarre la somma di Euro 21.000,00 ricavata dalla vendita ed Euro 10.000,00 versati dall’acquirente, per un residuo di Euro 26.130,00. 2.Proposto appello da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la sentenza n. 511 pubblicata il 6-12-2018 della Corte d’Appello di Lecce sezione distaccata di Taranto ha dichiarato che dalla scrittura negoziale intercorsa tra le parti risultava che la compravendita aveva riguardato il prodotto pendente in corso di maturazione, con determinazione del prezzo in relazione alla quantità che sarebbe stata raccolta; ha dichiarato che non era configurabile una vendita in massa e a corpo di prodotto già maturo, come ritenuto dal Tribunale, ma era stata conclusa una vendita di frutti futuri, con prezzo da proporzionare alla quantità che si sarebbe raccolta e applicazione dell’art. 1472 cod. civ., secondo il quale la proprietà si acquista quando i frutti sono separati.

Ha consideratoche dalle deposizioni dei testimoni [OSCURATO:PERSONA] e Fanelli era risultato che il prodotto era divenuto praticamente incommerciabile per gli eventi meteorologici, ha escluso l’inadempimento della venditrice, in quanto l’evento meteorologico che aveva determinato il deterioramento non poteva ascriversi a sua colpa; ha escluso la nullità del contratto perché il prodotto era venuto a esistenza anche se per qualità e quantità inferiori ai calcoli economici del compratore; ha escluso che si configurasse impossibilità sopravvenuta della prestazione, in quanto la raccolta era comunque eseguibile.

Ha dichiarato che, se anche i fruttierano inferior i alle previsioni della parte acquirente, questa non poteva sottrarsi all’esecuzione del contratto, per cui il suo rifiuto aveva integrato inadempimento eaveva legittimato la dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento.

Ha dichiarato che la società venditrice non aveva assolto all’onere su di essa gravante di dimostrare ai fini risarcitori l’entità della frutta raccolta, perché le dichiarazioni del teste Pieri non erano influenti, avendo fatto riferimento non al prodotto raccolto ma alle potenzialità produttive del tendone.

Per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni e ha condannato [OSCURATO:PERSONA] a restituire l’acconto ricevuto di Euro 10.000,00 e le somme ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado. 3.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato atre motivi, al quale ha resistito [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza della camera di consiglio entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la ricorrente deduce“assoluta omissione di ogni esame di documenti decisivi, debitamente esibiti dalla parte attrice nel processo di primo grado, oggetto di pieno contraddittorio, nonché omesso esame delle risultanze dell’interrogatorio formale reso al Tribunale dal legale rappresentante.

Art. 360, 1° comma n. 5 c.p.c.”.

Dichiara che aveva prodotto unitamente all’atto di citazione di primo grado una serie di documenti, tra i quali i buoni di consegna n. 511 e 512 del 10-9-2003,la fattura n. 5/2003 emessa a favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che aveva acquistato l’uva con l’indicazione del quantitativo, la relazione asseverata dell’agronomo [OSCURATO:PERSONA], che non erano stati esaminati dalla sentenza impugnata.

Evidenzia che i buoni di consegna n. 511 e 512 riport avano il preli evo da parte dell’acquirente di 135,50 quintali di uva; aggiunge che [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società acquirente, nel rendere l’interrogatorio formale avanti il giudice di primo grado aveva dichiarato che erano stati raccolti 135,00 quintali di uva.

Quindi sostiene che la sentenza impugnata non avrebbe potuto concludereche non fossestata data la prova dell’uva raccolta. 2.Con il secondo motivo la ricorrente deduce “ omesso esame (i) della perizia giurata e (ii) della deposizione testimoni ale resa dall’autore della perizia detta, nonché (iii) della fattura di vendita del prodotto ancora pendente sul fondo (cui erano allegati gli assegni bancari, citati espressamente in fattura, emessi a pagamento dell’uva dal secondo acquirente), esibita, come sopra riferito e specificato, insieme agli altri documenti indicati col mezzo che precede.

L’omesso esame di tali decisivi elementi processuali, oggetto di pieno contraddittorio, è qui denunciato sia in relazione ai singoli elementi di prova, isolatamente considerati, sia in relazione al complessivo significato degli stessi.

Art. 360, 1° comma, n.5, c.p.c.”.

La ricorrente evidenzia che aveva prodotto perizia giurata circa la quantità di uva pendente e la fattura inerente la svendita dell’uva a terzi, dalla quale risultavano raccolti kg. 150.000 di uva, pagati al prezzo di Euro 0,14/kg., per l’importo complessivo di Euro 21.000,00 corrisposto con due assegni bancari, menzionati in fattura, allegati ed esibiti in calce della stessa.

Riproduce nel ricorso la fattura in questione e lamenta che la sentenza impugnata abbia apoditticamente asserito che in causa non vi fossero elementi concernenti la quantità di uva non raccolta dalla controparte, come se i documenti non fossero stati esistenti, tanto da non considerarli in alcun modo nemmeno per criticarne le evidenze.

Aggiunge che i rilievi di fatto riportati dal tecnico agronomo nella perizia asseverata erano stati anche confermati in sede di dichiarazione testimoniale dell’agronomo [OSCURATO:PERSONA] (di cui la sentenza impugnata aveva travisato il cognome in Pierri), che aveva riferito il risultato di rilievo oggettivo e non di valutazione soggettiva. 3.Con il terzo motivo rubricato “violazione o falsa applicazione degli artt. 61 c.p.c. e 1226 c.c..Art. 360, 1° comma, n.3, c.p.c.” la ricorrente rileva che, se la Corte d’Appello avesse esaminato gli elementi da lei esposti, non avrebbe potuto, dopo avere accolto la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della compratrice, rigettare la domanda di risarcimento del danno; evidenzia che il danno avrebbe potuto essere oggetto di stima peritale o comunque di valutazione equitativa. 4.Il ricorso si sottrae alle eccezioni di inammissibilità sollevate dalla società resistente in quanto è rispettoso delle previsioni dell’art. 366 co.1 n. nn. 4 e 6 cod. proc. civ., sia individuando i motivi per i quali si chiede la cassazionedella sentenza impugnata, sia specificando gli atti processuali e i documenti sui quali si fondano le doglianze, esponendo il contenuto dei documenti e anche riproducendo la fattura attestante la vendita dell’uva a terzi. 5.I primi due motivi di impugnazione , da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono fondati e devono essere accolti, con conseguente assorbimento del terzo, in quanto sussiste il vizio lamentato ex art. 360 co.1 n.5 cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata omesso l’esame del fatto decisivo relativo alla quantità dell’uva effettivamente raccolta.

In proposito, non sono pertinenti gli argomenti difensivi svolti dalla società controricorrente al fine diconfutare i primi due motivi di ricorso in quanto, in mancanza di impugnazione, sono passat e in giudicato l e pronunce della sentenza impugnata sulla qualificazione del contratto come vendita difrutti futuri con prezzo da proporzionare alla quantità che sarebbe stata raccolta e sulla dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento della società acquirente, la quale non avrebbe potuto sottrarsi all’esecuzione del contratto anche se i frutti eranoinferiori alle sue aspettative.

La sentenza impugnata ha altresì escluso, constatuizioni non oggetto di impugnazione e pure passate in giudicato, sia l’inadempimento della società venditrice, sia l’impossibilità sopravvenuta della prestazione, sia la nullità del contratto, perché il prodotto era comunque venuto a esistenza, anche se per qualità e quantità inferiori ai calcoli economici del compratore.

E’ devoluta alla cognizione di legittimità esclusivamente la domanda di risarcimento del danno formulata dalla società venditrice e la sentenza impugnata, dichiarando che la società venditrice non aveva assolto all’onere di dimostrare l’entità della frutta raccolta, evidentemente incorre nel vizio di cui all’art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ..

E’ acquisito il principio secondo il quale l’art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 54 d.l. 22 giugno 2012 n. 83 conv. in legge 7 agosto 2012 n. 134, ha introdotto lo specifico vizio relativo all’omesso esame di fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, nel senso che se fosse stato esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. sez. un. 7-4-2014 n. 8053 Rv. 629831-01; nello stesso senso Cass. sez. 2 29 - 10 - 2018 n. 27415 Rv. 651028-01, per tutte).

La sentenzaimpugnata ha totalmente ome sso di considerare che la società venditrice aveva offerto di provare sia che l’uva era stata raccoltasia la relativa quantità, in primo luogo producendo i buoni di consegna n. 511 e 512 attestanti la quantità di uva raccolta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che lo stesso legale rappresentante della società aveva riconosciuto di avere raccolto nel rendere l’interrogatorio formale.

La circostanza, valorizzata dal controricorrente, che il legale rappresentante avesse aggiunto che il prodotto non fosse commercializzabile come uva da mensa evidentemente non incide sul dato che il prodotto fosse stato raccolto; era l’entità dell’uva ra ccolta da valutare al fine della quantificazione del danno, avendo la sentenza impugnataritenuto il rifiuto della compratrice di procedere alla raccolta inadempimento che aveva giustificato la risoluzione del contratto per inadempimento e avendo escluso sia l’inadempimento della venditrice, sia l’impossibilità sopravvenuta della prestazione, sia la nullità del contratto.

La sentenza non poteva neppure omettere di considerare che la società attrice, al fine di dimostrare l’entità dell ’uva raccolta, aveva prodotto anche la fattura di vendita a terzi - nella quale era indicata la quantità venduta-, tanto che la sentenza di primo grado aveva dato per acquisito talefatto della vendita a terzi, laddove aveva eseguito specifico riferimento alla somma ricavata dall a vendita dell’uva raccolta, per detrarla dall’importo quantificato a titolo di risarcimento del danno.

Quindi, nella fattispecieil fatto della quantità d i uva raccolta era stato oggetto di offerta di prova da parte dell’attrice, era stato oggetto di discussione processuale ed era decisivo, in quanto la sentenza impugnata ha rigettato la domanda di risarcimento del danno per la mancanza di elementi probatori sull’entità della frutta raccolta.

N on ricorre il mero omesso esame di elementi istruttori, non integra nte in sé il vizio di cui all’art. 360 co.1 n. 5 cod.proc. civ., perché la sentenza non si è limitata a non dare conto di tutte le risultanze istruttorie, ma hacompletamente omesso di prendere in considerazione il fatto storico relativo all’entità della frutta raccoltanei termini in cui l’attrice aveva offerto di provarlo, limitandosi a dichiarare l’irrilevanza della testimonianza assunta. 6.Di conseguenza il ricorso è accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione, che esaminerà nuovamente la domanda di risarcimento del danno, provvedendo anche sulle spese del giudizio di cassazioneex art. 385 co.3 cod. proc. civ..

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso e, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Lecce, in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.8568/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel suo studio invia Germanico n.109 ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., p.i. 05504230722, in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel suo studio in via [OSCURATO:PERSONA] n. 99 controricorrente avverso la sentenza n. 511/2018 della Corte d’appello di Lecce sezione distaccata di Tarantodepositata il 6-12 - 2018 udita la relazione del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 30-5-2023, OGGETTO: compravenditadi cose mobili R.G.8568/2019 C.C. 30-5-2023 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 3782/2014 il Tribunale di Taranto dichiarò la risoluzione per inadempimento del compratore del contratto di compravendita di data 3-9-2003 con il quale [OSCURATO:PERSONA] , titolare diAzienda [OSCURATO:PERSONA], aveva venduto a lla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. l’intera produzione di uva pendente su tendone, al prezzo di Euro 0,29/kg.,con termine per la raccolta fino al 12-9-2003 e aveva condannato la società acquirente a pagare Euro 26.130,00 a titolo di risarcimento del danno. Il Tribunale aveva ritenuto che si fosse trattato di vendita di massa futura, con determinazione del prezzo a corpo e assunzione del rischio della quantità in capo al compratore, che l’uva fosse già matura al momento della conclusione del contratto e pronta per essere raccoltae la nullità del contratto o la risoluzione ex art. 1472 cod. civ. si sarebbero potute configurare solo se la massa non fosse nata; ha dichiarato che il danno era quantificabile in Euro 57.130,00 (kg197.000 x 0.29), da cui bisognava detrarre la somma di Euro 21.000,00 ricavata dalla vendita ed Euro 10.000,00 versati dall’acquirente, per un residuo di Euro 26.130,00. 2.Proposto appello da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la sentenza n. 511 pubblicata il 6-12-2018 della Corte d’Appello di Lecce sezione distaccata di Taranto ha dichiarato che dalla scrittura negoziale intercorsa tra le parti risultava che la compravendita aveva riguardato il prodotto pendente in corso di maturazione, con determinazione del prezzo in relazione alla quantità che sarebbe stata raccolta; ha dichiarato che non era configurabile una vendita in massa e a corpo di prodotto già maturo, come ritenuto dal Tribunale, ma era stata conclusa una vendita di frutti futuri, con prezzo da proporzionare alla quantità che si sarebbe raccolta e applicazione dell’art. 1472 cod. civ., secondo il quale la proprietà si acquista quando i frutti sono separati. Ha consideratoche dalle deposizioni dei testimoni [OSCURATO:PERSONA] e Fanelli era risultato che il prodotto era divenuto praticamente incommerciabile per gli eventi meteorologici, ha escluso l’inadempimento della venditrice, in quanto l’evento meteorologico che aveva determinato il deterioramento non poteva ascriversi a sua colpa; ha escluso la nullità del contratto perché il prodotto era venuto a esistenza anche se per qualità e quantità inferiori ai calcoli economici del compratore; ha escluso che si configurasse impossibilità sopravvenuta della prestazione, in quanto la raccolta era comunque eseguibile. Ha dichiarato che, se anche i fruttierano inferior i alle previsioni della parte acquirente, questa non poteva sottrarsi all’esecuzione del contratto, per cui il suo rifiuto aveva integrato inadempimento eaveva legittimato la dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento. Ha dichiarato che la società venditrice non aveva assolto all’onere su di essa gravante di dimostrare ai fini risarcitori l’entità della frutta raccolta, perché le dichiarazioni del teste Pieri non erano influenti, avendo fatto riferimento non al prodotto raccolto ma alle potenzialità produttive del tendone. Per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni e ha condannato [OSCURATO:PERSONA] a restituire l’acconto ricevuto di Euro 10.000,00 e le somme ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado. 3.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato atre motivi, al quale ha resistito [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza della camera di consiglio entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la ricorrente deduce“assoluta omissione di ogni esame di documenti decisivi, debitamente esibiti dalla parte attrice nel processo di primo grado, oggetto di pieno contraddittorio, nonché omesso esame delle risultanze dell’interrogatorio formale reso al Tribunale dal legale rappresentante. Art. 360, 1° comma n. 5 c.p.c.”. Dichiara che aveva prodotto unitamente all’atto di citazione di primo grado una serie di documenti, tra i quali i buoni di consegna n. 511 e 512 del 10-9-2003,la fattura n. 5/2003 emessa a favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che aveva acquistato l’uva con l’indicazione del quantitativo, la relazione asseverata dell’agronomo [OSCURATO:PERSONA], che non erano stati esaminati dalla sentenza impugnata. Evidenzia che i buoni di consegna n. 511 e 512 riport avano il preli evo da parte dell’acquirente di 135,50 quintali di uva; aggiunge che [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società acquirente, nel rendere l’interrogatorio formale avanti il giudice di primo grado aveva dichiarato che erano stati raccolti 135,00 quintali di uva. Quindi sostiene che la sentenza impugnata non avrebbe potuto concludereche non fossestata data la prova dell’uva raccolta. 2.Con il secondo motivo la ricorrente deduce “ omesso esame (i) della perizia giurata e (ii) della deposizione testimoni ale resa dall’autore della perizia detta, nonché (iii) della fattura di vendita del prodotto ancora pendente sul fondo (cui erano allegati gli assegni bancari, citati espressamente in fattura, emessi a pagamento dell’uva dal secondo acquirente), esibita, come sopra riferito e specificato, insieme agli altri documenti indicati col mezzo che precede. L’omesso esame di tali decisivi elementi processuali, oggetto di pieno contraddittorio, è qui denunciato sia in relazione ai singoli elementi di prova, isolatamente considerati, sia in relazione al complessivo significato degli stessi. Art. 360, 1° comma, n.5, c.p.c.”. La ricorrente evidenzia che aveva prodotto perizia giurata circa la quantità di uva pendente e la fattura inerente la svendita dell’uva a terzi, dalla quale risultavano raccolti kg. 150.000 di uva, pagati al prezzo di Euro 0,14/kg., per l’importo complessivo di Euro 21.000,00 corrisposto con due assegni bancari, menzionati in fattura, allegati ed esibiti in calce della stessa. Riproduce nel ricorso la fattura in questione e lamenta che la sentenza impugnata abbia apoditticamente asserito che in causa non vi fossero elementi concernenti la quantità di uva non raccolta dalla controparte, come se i documenti non fossero stati esistenti, tanto da non considerarli in alcun modo nemmeno per criticarne le evidenze. Aggiunge che i rilievi di fatto riportati dal tecnico agronomo nella perizia asseverata erano stati anche confermati in sede di dichiarazione testimoniale dell’agronomo [OSCURATO:PERSONA] (di cui la sentenza impugnata aveva travisato il cognome in Pierri), che aveva riferito il risultato di rilievo oggettivo e non di valutazione soggettiva. 3.Con il terzo motivo rubricato “violazione o falsa applicazione degli artt. 61 c.p.c. e 1226 c.c..Art. 360, 1° comma, n.3, c.p.c.” la ricorrente rileva che, se la Corte d’Appello avesse esaminato gli elementi da lei esposti, non avrebbe potuto, dopo avere accolto la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della compratrice, rigettare la domanda di risarcimento del danno; evidenzia che il danno avrebbe potuto essere oggetto di stima peritale o comunque di valutazione equitativa. 4.Il ricorso si sottrae alle eccezioni di inammissibilità sollevate dalla società resistente in quanto è rispettoso delle previsioni dell’art. 366 co.1 n. nn. 4 e 6 cod. proc. civ., sia individuando i motivi per i quali si chiede la cassazionedella sentenza impugnata, sia specificando gli atti processuali e i documenti sui quali si fondano le doglianze, esponendo il contenuto dei documenti e anche riproducendo la fattura attestante la vendita dell’uva a terzi. 5.I primi due motivi di impugnazione , da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono fondati e devono essere accolti, con conseguente assorbimento del terzo, in quanto sussiste il vizio lamentato ex art. 360 co.1 n.5 cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata omesso l’esame del fatto decisivo relativo alla quantità dell’uva effettivamente raccolta. In proposito, non sono pertinenti gli argomenti difensivi svolti dalla società controricorrente al fine diconfutare i primi due motivi di ricorso in quanto, in mancanza di impugnazione, sono passat e in giudicato l e pronunce della sentenza impugnata sulla qualificazione del contratto come vendita difrutti futuri con prezzo da proporzionare alla quantità che sarebbe stata raccolta e sulla dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento della società acquirente, la quale non avrebbe potuto sottrarsi all’esecuzione del contratto anche se i frutti eranoinferiori alle sue aspettative. La sentenza impugnata ha altresì escluso, constatuizioni non oggetto di impugnazione e pure passate in giudicato, sia l’inadempimento della società venditrice, sia l’impossibilità sopravvenuta della prestazione, sia la nullità del contratto, perché il prodotto era comunque venuto a esistenza, anche se per qualità e quantità inferiori ai calcoli economici del compratore. E’ devoluta alla cognizione di legittimità esclusivamente la domanda di risarcimento del danno formulata dalla società venditrice e la sentenza impugnata, dichiarando che la società venditrice non aveva assolto all’onere di dimostrare l’entità della frutta raccolta, evidentemente incorre nel vizio di cui all’art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ.. E’ acquisito il principio secondo il quale l’art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 54 d.l. 22 giugno 2012 n. 83 conv. in legge 7 agosto 2012 n. 134, ha introdotto lo specifico vizio relativo all’omesso esame di fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, nel senso che se fosse stato esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. sez. un. 7-4-2014 n. 8053 Rv. 629831-01; nello stesso senso Cass. sez. 2 29 - 10 - 2018 n. 27415 Rv. 651028-01, per tutte). La sentenzaimpugnata ha totalmente ome sso di considerare che la società venditrice aveva offerto di provare sia che l’uva era stata raccoltasia la relativa quantità, in primo luogo producendo i buoni di consegna n. 511 e 512 attestanti la quantità di uva raccolta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che lo stesso legale rappresentante della società aveva riconosciuto di avere raccolto nel rendere l’interrogatorio formale. La circostanza, valorizzata dal controricorrente, che il legale rappresentante avesse aggiunto che il prodotto non fosse commercializzabile come uva da mensa evidentemente non incide sul dato che il prodotto fosse stato raccolto; era l’entità dell’uva ra ccolta da valutare al fine della quantificazione del danno, avendo la sentenza impugnataritenuto il rifiuto della compratrice di procedere alla raccolta inadempimento che aveva giustificato la risoluzione del contratto per inadempimento e avendo escluso sia l’inadempimento della venditrice, sia l’impossibilità sopravvenuta della prestazione, sia la nullità del contratto. La sentenza non poteva neppure omettere di considerare che la società attrice, al fine di dimostrare l’entità dell ’uva raccolta, aveva prodotto anche la fattura di vendita a terzi - nella quale era indicata la quantità venduta-, tanto che la sentenza di primo grado aveva dato per acquisito talefatto della vendita a terzi, laddove aveva eseguito specifico riferimento alla somma ricavata dall a vendita dell’uva raccolta, per detrarla dall’importo quantificato a titolo di risarcimento del danno. Quindi, nella fattispecieil fatto della quantità d i uva raccolta era stato oggetto di offerta di prova da parte dell’attrice, era stato oggetto di discussione processuale ed era decisivo, in quanto la sentenza impugnata ha rigettato la domanda di risarcimento del danno per la mancanza di elementi probatori sull’entità della frutta raccolta. N on ricorre il mero omesso esame di elementi istruttori, non integra nte in sé il vizio di cui all’art. 360 co.1 n. 5 cod.proc. civ., perché la sentenza non si è limitata a non dare conto di tutte le risultanze istruttorie, ma hacompletamente omesso di prendere in considerazione il fatto storico relativo all’entità della frutta raccoltanei termini in cui l’attrice aveva offerto di provarlo, limitandosi a dichiarare l’irrilevanza della testimonianza assunta. 6.Di conseguenza il ricorso è accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione, che esaminerà nuovamente la domanda di risarcimento del danno, provvedendo anche sulle spese del giudizio di cassazioneex art. 385 co.3 cod. proc. civ.. P.Q.M. La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso e, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Lecce, in
Sentenza Cassazione n. 19632/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris