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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 settembre 2025

Cassazione n. 31011/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20508/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma VIA CRESCENZIO20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATOche lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 706/2023 depositata il 12/10/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel corso di un giudizio di equa riparazione ex legge n. 89 del 200, promosso da [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla Corte d’appello di Perugia, il Ministero della Giustizia ha proposto querela di falso, al fine di fare accertare la falsità della sottoscrizione della procura al difensore apposta a margine del ricorso introduttivo del giudizio.

La Corte d’appello di Perugia ha sospeso il giudizio di equa riparazione, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di Perugia, indicato come giudice competente a conoscere della querela, assegnando il termine di giorni trenta per la riassunzione del giudizio, decorrenti dalla comunicazione dell’ordinanza.

Contro tale ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto regolamento di competenza, indicando quale giudice competente il Tribunale di Roma.

La Corte di cassazione ha accolto il regolamento con ordinanza n. 10361 del 2020, con la quale ha dichiarato la competenza del Tribunale di Roma, dinanzi al quale ha rimesso le parti anche per la regolamentazione delle spese di lite.

Nel frattempo, il Ministero della Giustizia aveva riassunto il giudizio di falso dinanzi al Tribunale di Perugia, il quale, una volta intervenuta la decisione della Corte di cassazione sull’istanza di regolamento, ha dichiarato la litispendenza e compensato le spese.

La Corte d’appello, adita dalla [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la decisione, osservando che l’Amministrazione aveva tempi ristretti per riassumere il giudizio e non poteva attendere la decisione sul regolamento.

Mancando la soccombenza era pertanto è corretta la compensazione.

Per la cassazione della decisione, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di un solo motivo.

Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.

Proposta dal consigliere delegato la definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in ragione della manifesta infondatezza dell’impugnazione per cassazione, la causa, su tempestiva istanza della ricorrente, è stata, quindi, fissata, per la decisione in camera di consiglio.

Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il solo motivo di ricorso è così rubricato «1) Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 n. 3 cpc con riguardo agli artt. 48 e 91 c.p.c. (art. 360, comma, 1, n. 3 c.p.c.).

Violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. (art. 360, comma, 1, n. 3 c.p.c.) e 112 c.p.c.».

La Corte d’appello, nel confermare la compensazione delle spese, non ha considerato che , una volta proposto il regolamento di competenza, il Ministero non aveva alcuna necessità di riassumere il giudizio, essendo sospesi exlege i processi in relazione ai quali è proposto il regolamento .

La decisione impugnata , inoltre, aveva finito per avallare una statuizione di compensazione delle spese disposta fuori dai casi consentito dalla legge, con motivazione apparente, essendo palesemente inconferente il richiamo alla violazione del principio del bis in idem, impropriamente operato dal giudice d’appello con riferimento alla liquidazione operata dal Tribunale di Roma.

Il ricorso è infondato, ma deve essere corretta la motivazione ai sensi dell’art. 384 ultimo comma cpc.

Infatti, nel caso in esame si doveva applicare il principio, implicito nel sistema, secondo il quale «dichiarata l'incompetenza del giudice di merito da parte della Corte di cassazione, in accoglimento del proposto regolamento di competenza, ogni ulteriore questione, come quella sullespese processuali - nel caso che per qualsiasi ragione la Cassazione non abbia provveduto al riguardo – è devoluta al giudice dichiarato competente (Cass. n. 2619/1962).

Nello stesso senso, in materia di regolamento di giurisdizione, è stato chiarito che, quando la Corte dicassazione, a seguito del ricorso di cui all’art. 41 c.p.c., dichiara la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, negata dal giudice di primo grado, le fasi del giudizio successive alla riassunzione a norma dell'art. 367 c.p.c. non costituiscono un nuovo e diverso processo, bensì continuazione del precedente.

Pertanto, nella liquidazione dellespese, fatta in appello per i due gradi di merito tenendo conto dell'esito finale della lite, bene possono rientrare anche quelle della fase anteriore al regolamento di giurisdizione.

Una volta chiarito che la competenza a decidere sulle spese di lite, comprese quelle della fase anteriore al regolamento, spetta esclusivamente al giudice indicato dalla Corte di cassazione, il Tribunale di Perugia doveva astenersi dal decidere sulle spese, né aveva conseguentemente il potere di disporne la compensazione, essendo la compensazione pur sempre un modo di regolamentazione delle spese stesse.

I rilievi del ricorrente, sul fatto che non fosse necessario riassumere il giudizio in pendenza del regolamento, sono in linea di principio corretti (v.

Cass. n. 14369/2015), tuttavia essi non modificano i termini della questione, dovendosi comunque tenere conto della competenza esclusiva del giudice indicato dalla Corte di cassazione a provvedere sulle spese anche della fase anteriore al regolamento.

Sono assorbile le ulteriori censure, le quali, del resto, non sono neanche coerenti con il contenuto della decisione, la cui ratio si esaurisce nel rilievo che il Ministero, nel riassumere il giudizio di falso, si era attenuto alle disposizioni della Corte d’appello di Perugia.

Il ricorso va, dunque, rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, mentre non trovano applicazione il terzo ed il quarto comma dell’art. 96 c.p.c. (art. 380-bis, comma 3, c.p.c.), giacché il giudizio non è definito in conformità alla proposta di definizione anticipata.

Sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Ministero controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 800,00, per compensi oltre alle spese prenotate a debito: ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20508/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma VIA CRESCENZIO20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATOche lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 706/2023 depositata il 12/10/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel corso di un giudizio di equa riparazione ex legge n. 89 del 200, promosso da [OSCURATO:PERSONA] dinanzi alla Corte d’appello di Perugia, il Ministero della Giustizia ha proposto querela di falso, al fine di fare accertare la falsità della sottoscrizione della procura al difensore apposta a margine del ricorso introduttivo del giudizio. La Corte d’appello di Perugia ha sospeso il giudizio di equa riparazione, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di Perugia, indicato come giudice competente a conoscere della querela, assegnando il termine di giorni trenta per la riassunzione del giudizio, decorrenti dalla comunicazione dell’ordinanza. Contro tale ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto regolamento di competenza, indicando quale giudice competente il Tribunale di Roma. La Corte di cassazione ha accolto il regolamento con ordinanza n. 10361 del 2020, con la quale ha dichiarato la competenza del Tribunale di Roma, dinanzi al quale ha rimesso le parti anche per la regolamentazione delle spese di lite. Nel frattempo, il Ministero della Giustizia aveva riassunto il giudizio di falso dinanzi al Tribunale di Perugia, il quale, una volta intervenuta la decisione della Corte di cassazione sull’istanza di regolamento, ha dichiarato la litispendenza e compensato le spese. La Corte d’appello, adita dalla [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la decisione, osservando che l’Amministrazione aveva tempi ristretti per riassumere il giudizio e non poteva attendere la decisione sul regolamento. Mancando la soccombenza era pertanto è corretta la compensazione. Per la cassazione della decisione, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di un solo motivo. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso. Proposta dal consigliere delegato la definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in ragione della manifesta infondatezza dell’impugnazione per cassazione, la causa, su tempestiva istanza della ricorrente, è stata, quindi, fissata, per la decisione in camera di consiglio. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il solo motivo di ricorso è così rubricato «1) Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 n. 3 cpc con riguardo agli artt. 48 e 91 c.p.c. (art. 360, comma, 1, n. 3 c.p.c.). Violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. (art. 360, comma, 1, n. 3 c.p.c.) e 112 c.p.c.». La Corte d’appello, nel confermare la compensazione delle spese, non ha considerato che , una volta proposto il regolamento di competenza, il Ministero non aveva alcuna necessità di riassumere il giudizio, essendo sospesi exlege i processi in relazione ai quali è proposto il regolamento . La decisione impugnata , inoltre, aveva finito per avallare una statuizione di compensazione delle spese disposta fuori dai casi consentito dalla legge, con motivazione apparente, essendo palesemente inconferente il richiamo alla violazione del principio del bis in idem, impropriamente operato dal giudice d’appello con riferimento alla liquidazione operata dal Tribunale di Roma. Il ricorso è infondato, ma deve essere corretta la motivazione ai sensi dell’art. 384 ultimo comma cpc. Infatti, nel caso in esame si doveva applicare il principio, implicito nel sistema, secondo il quale «dichiarata l'incompetenza del giudice di merito da parte della Corte di cassazione, in accoglimento del proposto regolamento di competenza, ogni ulteriore questione, come quella sullespese processuali - nel caso che per qualsiasi ragione la Cassazione non abbia provveduto al riguardo – è devoluta al giudice dichiarato competente (Cass. n. 2619/1962). Nello stesso senso, in materia di regolamento di giurisdizione, è stato chiarito che, quando la Corte dicassazione, a seguito del ricorso di cui all’art. 41 c.p.c., dichiara la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, negata dal giudice di primo grado, le fasi del giudizio successive alla riassunzione a norma dell'art. 367 c.p.c. non costituiscono un nuovo e diverso processo, bensì continuazione del precedente. Pertanto, nella liquidazione dellespese, fatta in appello per i due gradi di merito tenendo conto dell'esito finale della lite, bene possono rientrare anche quelle della fase anteriore al regolamento di giurisdizione. Una volta chiarito che la competenza a decidere sulle spese di lite, comprese quelle della fase anteriore al regolamento, spetta esclusivamente al giudice indicato dalla Corte di cassazione, il Tribunale di Perugia doveva astenersi dal decidere sulle spese, né aveva conseguentemente il potere di disporne la compensazione, essendo la compensazione pur sempre un modo di regolamentazione delle spese stesse. I rilievi del ricorrente, sul fatto che non fosse necessario riassumere il giudizio in pendenza del regolamento, sono in linea di principio corretti (v. Cass. n. 14369/2015), tuttavia essi non modificano i termini della questione, dovendosi comunque tenere conto della competenza esclusiva del giudice indicato dalla Corte di cassazione a provvedere sulle spese anche della fase anteriore al regolamento. Sono assorbile le ulteriori censure, le quali, del resto, non sono neanche coerenti con il contenuto della decisione, la cui ratio si esaurisce nel rilievo che il Ministero, nel riassumere il giudizio di falso, si era attenuto alle disposizioni della Corte d’appello di Perugia. Il ricorso va, dunque, rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, mentre non trovano applicazione il terzo ed il quarto comma dell’art. 96 c.p.c. (art. 380-bis, comma 3, c.p.c.), giacché il giudizio non è definito in conformità alla proposta di definizione anticipata. Sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Ministero controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 800,00, per compensi oltre alle spese prenotate a debito: ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso a
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