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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 marzo 2024

Cassazione n. 21882/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni formulate il 04 marzo 2024 ciall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del 14 novembre 2023 con la quale la Corte d'appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza con la quale il Giudice dell'udienza preliminare di Forlì, all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, ha affermato la penale responsabilità del Battistini in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta.

2. La difesa articola quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha dichiarato inammissibile l'appello in ragione dell'omesso deposito, in uno con l'atto d'impugnazione, del mandato a impugnare con l'indicazione della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, senza considerare che, diversamente, si era proceduto ritualmente all'invio a mezzo p.e.c., assieme all'atto di appello, sia del mandato a impugnare, sia della dichiarazione di domicilio. 2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge e per vizio di motivazione, lamenta la violazione, da parte del giudice dell'udienza preliminare, del divieto del bis in idem.

Invero, con la decisione assunta, il Battistini veniva condannato per il delitto di bancarotta fraudolenta in merito agli stessi fatti per i quali aveva riportato una condanna per il delitto di autoriciclaggio, così riqualificata l'originaria contestazione della fattispecie di truffa. 2.3 Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per errata applicazione di legge penale in relazione all'art. 648-ter.1 cod. pen. e vizio di motivazione, lamenta che il giudice dell'udienza preliminare, condannando il Battistini per il delitto di bancarotta non aveva considerato che con la decisione assunta aveva operato un'ingiustificata duplicazione della precedente condanna per il delitto di autoriciclaggio. 2.4 Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per errata applicazione di legge penale in relazione al trattamento sanzionatorio e per vizio di motivazione, lamenta che il giudice dell'udienza preliminare aveva concesso all'imputato le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all'art. 219 legge fall., senza tenere conto né del comportamento processuale «sostanzialmente confessorio» assunto dallo stesso, né della precedente condanna per il delitto di autoriciclaggio pronunciata in merito agli stessi fatti, circostanze, queste, che avrebbero dovuto indurre al bilanciamento in termini di prevalenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Fondato è il primo motivo di ricorso che involge l'ordinanza con la quale la corte teritoriale ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dal ricorrente avverso la sentenza del giudice dell'udienza preliminare.2.

Dagli atti del fascicolo processuale, consultabili in questa sede in ragione della natura processuale della censura formulata, risulta che, effettivamente, la difesa, in data 3 luglio 2023, aveva proceduto all'invio a mezzo p.e.c. non solo dell'atto di appello, ma anche del mandato a impugnare nel quale era inserita la dichiarazione di domicilio del Battistini.

Verosimilmente, come asserito dalla difesa, l'errore in cui è caduta la corte d'appello nasce dalla circostanza che presso la cancelleria del giudice dell'udienza preliminare erano state depositate, in formato cartaceo, alcune copie "di cortesia" dell'atto di appello, prive sia del mandato a impugnare, sia della dichiarazione di domicilio del Battistirii, là dove tali atti erano stati tutti regolarmente inoltrati con le modalità previste all'art. 111-bis cod. proc. pen. 3.

Dalle considerazioni che precedono, consegue l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti ad altra sezione della competente corte d'appello, rimanendo assorbiti gli altri motivi di ricorso, P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni formulate il 04 marzo 2024 ciall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del 14 novembre 2023 con la quale la Corte d'appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza con la quale il Giudice dell'udienza preliminare di Forlì, all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, ha affermato la penale responsabilità del Battistini in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta. 2. La difesa articola quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha dichiarato inammissibile l'appello in ragione dell'omesso deposito, in uno con l'atto d'impugnazione, del mandato a impugnare con l'indicazione della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, senza considerare che, diversamente, si era proceduto ritualmente all'invio a mezzo p.e.c., assieme all'atto di appello, sia del mandato a impugnare, sia della dichiarazione di domicilio. 2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge e per vizio di motivazione, lamenta la violazione, da parte del giudice dell'udienza preliminare, del divieto del bis in idem. Invero, con la decisione assunta, il Battistini veniva condannato per il delitto di bancarotta fraudolenta in merito agli stessi fatti per i quali aveva riportato una condanna per il delitto di autoriciclaggio, così riqualificata l'originaria contestazione della fattispecie di truffa. 2.3 Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per errata applicazione di legge penale in relazione all'art. 648-ter.1 cod. pen. e vizio di motivazione, lamenta che il giudice dell'udienza preliminare, condannando il Battistini per il delitto di bancarotta non aveva considerato che con la decisione assunta aveva operato un'ingiustificata duplicazione della precedente condanna per il delitto di autoriciclaggio. 2.4 Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per errata applicazione di legge penale in relazione al trattamento sanzionatorio e per vizio di motivazione, lamenta che il giudice dell'udienza preliminare aveva concesso all'imputato le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all'art. 219 legge fall., senza tenere conto né del comportamento processuale «sostanzialmente confessorio» assunto dallo stesso, né della precedente condanna per il delitto di autoriciclaggio pronunciata in merito agli stessi fatti, circostanze, queste, che avrebbero dovuto indurre al bilanciamento in termini di prevalenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Fondato è il primo motivo di ricorso che involge l'ordinanza con la quale la corte teritoriale ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dal ricorrente avverso la sentenza del giudice dell'udienza preliminare.2. Dagli atti del fascicolo processuale, consultabili in questa sede in ragione della natura processuale della censura formulata, risulta che, effettivamente, la difesa, in data 3 luglio 2023, aveva proceduto all'invio a mezzo p.e.c. non solo dell'atto di appello, ma anche del mandato a impugnare nel quale era inserita la dichiarazione di domicilio del Battistini. Verosimilmente, come asserito dalla difesa, l'errore in cui è caduta la corte d'appello nasce dalla circostanza che presso la cancelleria del giudice dell'udienza preliminare erano state depositate, in formato cartaceo, alcune copie "di cortesia" dell'atto di appello, prive sia del mandato a impugnare, sia della dichiarazione di domicilio del Battistirii, là dove tali atti erano stati tutti regolarmente inoltrati con le modalità previste all'art. 111-bis cod. proc. pen. 3. Dalle considerazioni che precedono, consegue l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti ad altra sezione della competente corte d'appello, rimanendo assorbiti gli altri motivi di ricorso, P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna
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