CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 gennaio 2026
Cassazione n. 01695/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23621/2021R.G. proposto [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – Oggetto: Contratto di finanziamento R.G.N. 23621/2021 Ud. 14/01/2026CC Sez. S1 - R.G. 23621/2021 – CC 14/01/2026 - Pagina nr. 2 di 8 avverso la sentenza della TRIBUNALE CASSINO n. 169/2021 depositata il 09/02/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 14/01/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 169/2021, il Tribunale di Cassino, nella regolare costituzione dell’appellata [OSCURATO:PERSONA], ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Giudice di [OSCURATO:PERSONA] di Cassino n. 3695/2014, pubblicata in data 26 novembre 2011. 2. Quest’ultima, a propria volta, aveva respinto l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 193/2012 col quale il Giudice di pace di Cassino aveva intimato all’odierna ricorrente il pagamento della somma di € 2.035,50 oltre interessi e spese a favore del l’odierna controricorrente, somma pari a cinque rate mensili del finanziamento ottenuto dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] per la realizzazione di un impianto fotovoltaico oggetto del contratto stipulato con la [OSCURATO:SOCIETA]. 3. Come riferito nella decisione impugnata, i n forza del contratto stipulato, la [OSCURATO:SOCIETA]. si era impegnata non solo a realizzare l’impianto fotovoltaico, ma anche, da un lato, a curarne la manutenzione e la gestione produttiva onde ottenere gli incentivi presso il GSE (Gestore del [OSCURATO:PERSONA]), dall’altro lato, a rimborsare alla stessa [OSCURATO:PERSONA], dietro cessione da parte della controricorrente del c.d. “[OSCURATO:PERSONA]”, le rate mensili del finanziamento che questa aveva contestualmente stipulato con [OSCURATO:PERSONA]. Sez. S1 - R.G. 23621/2021 – CC 14/01/2026 - Pagina nr. 3 di 8 Nel proprio ricorso per decreto ingiuntivo l’odierna controricorrente aveva premesso che [OSCURATO:SOCIETA]. si era resa inadempiente agli obblighi contrattualmente assunti e che, contestato alla [OSCURATO:PERSONA] tale inadempimento, quest’ultima, con comunicazione del 19aprile 2011, aveva dichiarato di non avere più nulla a pretendere in forza del contratto ed aveva chiesto indicazioni per la restituzione delle rate del finanziamento che non le erano state rimborsate daEnergesco S.r.l. [OSCURATO:PERSONA], quindi, aveva chiesto l’emissione del provvedimento monitorio, invocando l’applicabilità alla fattispecie degli artt. 42 Cod. Cons. e 124 TUB. 4. Avverso il decreto ingiuntivo [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto opposizione, sostenendo che la missiva del 19 aprile 2011, contenente la "liberatoria" a beneficio di [OSCURATO:PERSONA], era stata revocata con lettera dell'11 aprile 2012, allorquando la Banca, a seguito di accertamenti presso la proprietà dell’odierna controricorrente, aveva appurato che il gazebo fotovoltaico era stato in realtà consegnato ed installato dalla [OSCURATO:SOCIETA]., diversamente da quanto affermato dalla stessa [OSCURATO:PERSONA]. L'opponente aveva negato l'applicabilità dell'art. 124 TUB , contestando il collegamento tra il contratto di vendita dell'impianto fotovoltaico e il finanziamento, ed aveva chiesto in via riconvenzionale la condanna dell’odierna controricorrente non solo alla restituzione della somma ingiunta, corrisposta dalla Banca in ottemperanza al decreto ingiuntivo, ma anche la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle rate ulteriormente scadute. Sez. S1 - R.G. 23621/2021 – CC 14/01/2026 - Pagina nr. 4 di 8 L’opposizione era stata respinta dal Giudice di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva qualificato la missiva del 19 aprile 2011 come “liberatoria”, valorizzando altresì ai sensi dell’art. 42 Cod. Cons. i molteplici inadempimenti della [OSCURATO:SOCIETA]. 5. Il Tribunale di Cassino ha respinto il gravame, ritenendo condivisibili le deduzioni dell’odierna controricorrente sia in ordine alla sussistenza nello specifico di un mutuo di scopo sia in ordine all’effetto di remissione del debito derivante dalla comunicazione del 19 aprile 2011, richiamando ulteriormente gli orientamenti espressi dal medesimo ufficio giudiziario in relazione a vicende similari. 6.Per la cassazione della sentenza del Tribunale di Cassino ricorre [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 7.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è affidato a tre motivi . 1.1.Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1236, 1324, 1429, 1431 e 1442 c.c., “per avere la sentenza impugnata ritenuto irrilevante, ai fini della proposizione dell’eccezione di annullamento, l’errore compiuto dalla banca allorquando ha emesso quietanza liberatoria in relazione al debito della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] di cui al contratto n. 5800671 solo per il fatto che il detto errore sarebbe ad essa imputabile”. Sostiene la ricorrente che anche rispetto agli atti unilaterali devono trovare applicazione le norme in materia di contratti, ai sensi Sez. S1 - R.G. 23621/2021 – CC 14/01/2026 - Pagina nr. 5 di 8 dell’art. 1324 c.c., e quindi anche le previsioni in materia di annullamento. Argomenta che, nella specie , l’errore era essenziale e riconoscibile, ai sensi degli artt. 1429 e 1431 c.c.; deduce che erroneamente la decisione impugnata avrebbe omesso di accogliere l’eccezione di annullamento dell’atto ai sensi dell’art. 1442 c.c. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1988 e 2697 c.c., “per non avere la sentenza impugnata qualificato la quietanza liberatoria quale riconoscimento di debito, superabile con l’assolvimento da parte dell’esponente all’onere della prova circa la sussistenza del debito della sig.ra [OSCURATO:PERSONA]”. Deduce la ricorrente che la missiva inviata in data 13 aprile 2011 dovrebbe essere qualificata non come remissione del debito ex art.1236 c.c., bensì come riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c., e ciò in quanto la remissione di debito presuppone una scelta negoziale, per lo più a causa liberale, che nella speciesarebbe assente. Argomenta, quindi, che, una volta correttamente qualificata la missiva come riconoscimento di debito, la stessa avrebbe determinato un mero effetto di inversione degli oneri probatori, con la conseguenza che la stessa odierna ricorrente avrebbe potuto fornire la prova della regolare esecuzione del contratto concernente l’impianto fotovoltaico. Avrebbe quindi errato il Tribunale a non consentire di dare la prova del fatto che non sussistevano in verità i presupposti per procedere al pagamento oggetto della missiva del 19 aprile 2011 e che, pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere superato l‘erroneo riconoscimento di debito in favore della controricorrente. Sez. S1 - R.G. 23621/2021 – CC 14/01/2026 - Pagina nr. 6 di 8 1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, “ Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.), e comunque nullità della sentenza per erronea percezione del contenuto della confessione (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.) e violazione degli artt. 2730, 2733 e 2734 c.c. e 115 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.), per non avere la sentenza impugnata considerato che l’impianto foto voltaico oggetto del contratto d’acquisto con [OSCURATO:SOCIETA] è stato in realtà regolarmente consegnato alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e per avere escluso che vi fosse confessione giudiziale sul punto”. La ricorrente censura ulteriormente la decisione impugnata in quanto la stessa non avrebbe esaminato la circostanza della effettiva consegna dell’impianto fotovoltaico, circostanza che la ricorrente assume essere decisiva, in quanto (pag. 15 del ricorso) “solo con riguardo alla suddetta consegna dell’impianto – e non ad ulteriori obblighi assunti da [OSCURATO:SOCIETA] per la gestione produttiva dello stesso – pote [va] ravvisarsi un collegamento tra il contratto concluso dall’attrice con [OSCURATO:SOCIETA] e quello concluso dall’attrice con la banca esponente, come confermato anche dal contratto con [OSCURATO:SOCIETA]”. Argomenta la ricorrente che la circostanza della consegna dell’impianto: I) sarebbe stata confessata dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], con dichiarazione cui il Tribunale avrebbe erroneamente negato valenza confessoria; II) avrebbe costituito circostanza pacifica in quanto mai contestata dall’odierna controricorrente, avendo quindi il Tribunale anche violato l’art. 115 c.p.c.; III) emergerebbe da un complessivo insieme di dati probatori. 2. Il primo motivo deve ritenersi fondato, intendendo questa Corte confermare l’orientamento già espresso da alcuni propri precedenti in relazione a vicende dai caratteri sovrapponibili alla Sez. S1 - R.G. 23621/2021 – CC 14/01/2026 - Pagina nr. 7 di 8 fattispecie in esame, ed in particolare a quanto opinato con le decisioni Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 9141 del 07/04/ 2025 e Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 25494 del 17/09/2025. La lettura della decisione del Tribunale – la cui motivazione si sostanzia in un mero richiamo per relationem alla motivazione di altra decisione del medesimo Tribunale senza che, tuttavia, i passaggi argomentativi di quest’ultima veng a no minimamente esposti o sintetizzati, con esito di quantomeno opinabile compatibilità con il dettato di cui all’art. 132, n. 4), c.p.c. – induce a concludere che il Tribunale medesimo abbia ritenuto di escludere la configurabilità di un errore nell’emissione della dichiarazione – genericamente definita “liberatoria” –da parte dell’odierna ricorrente. Osservato che nel caso in esame – come del resto in quello affrontato dai precedenti poc’anzi richiamati - l’errore è stato fatto valere non in via di azione di annullamento, ma è stato opposto all’esecuzione del contratto ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 1442 c.c., era compito del Tribunale procedere alla valutazione della essenzialità e della riconoscibilità dell’errore da parte dell’altro contraente, irrilevante essendo, invece, il profilo della imputabilità o scusabilità dell’errore medesimo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5429 del 13/03/2006; Cass.Sez. 3, Sentenza n. 10815 del 08/06/2004; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 985 del 02/02/1998). Si deve invece rilevare che il Tribunale sul punto non ha svolto alcuna concreta e specifica considerazione - di fatto omettendo di considerare che la sussistenza d el vizio negoziale dipende dall’accertamento dei relativi presupposti di fatto, ed in particolare, oltre l’esistenza dell’errore, la sua essenzialità e riconoscibilità- e si è sostanzialmente sottratto all’onere di esaminare le doglianze Sez. S1 - R.G. 23621/2021 – CC 14/01/2026 - Pagina nr. 8 di 8 dell’odierna ricorrente, in tal modo incorrendo in un inadeguato governo delle norme di rilievo. Non può assumere rilevanza la circostanza che il ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. 418/2019 – e cioè proprio la sentenza la cui motivazione viene sbrigativamente richiamata dalla decisione ora in esame – sia stato da questa Corte disatteso con ordinanza Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5384 del 29/02/2024, atteso che in quell’occasione la statuizione di questa Corte è stata nel senso della inammissibilità del ricorso, senza quindi scendere nell’esame del medesimo e quindi senza esaminare il profilo che invece in questa sede si ritiene ammissibile e fondato. 3. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento dei motivi ulteriormente formulati. 4.Da lla fondatezza del primo motivo consegue l’accoglimento del ricorso in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Cassino, in persona di diverso magistrato appartenente al medesimo Ufficio giudiziario, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti il secondo e il terzo, cassa in relazione l’impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Cassino, in persona di diverso magistrato appartenente al medesimo Ufficio giudiziario, anche pe