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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 35000/2022

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o la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 20178/2015R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.(già [OSCURATO:SOCIETA].) , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale in calceal ricorso ; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] –intimata – E nei confronti di Agenzia delle Entrate e del Territorio , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – Comune di Camastra –intimato – Camera di Commercio di Agrigento –intimata – Oggetto: Tributi, Intimazioni di pagamento avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del l a Sicilian. 142/01/2015, depositata il 15.01.2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Agrigento rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso 21 intimazioni di pagamento per tributi vari,relativi a diversi anni di imposta; - c on la sentenza indicata in epigrafe , la Commissione tributaria regionale della Sicilia accoglieva parzialmente l’appello proposto dal la contribuente,rilevando che : -l ’ Agenzia delle Entrate era priva di legittimazione passiva , in quanto la controversia riguardava solo vizi propri degli atti di riscossione; -la notificazione delle cartelle indicate ai punti 7, 11, 12, 13, 16 e 17 del ricorso introduttivo, propedeutiche all’emissione di alcune delle intimazioni impugnate, era avvenuta a mezzo del servizio postale a mani di alcuni familiari della contribuente che non risultava avvisata della avvenuta notificazione con la prescritta raccomandata informativa; - la cartella indicata al pu nto 21, invece, non risultava notificata alla contribuente; -la mancata notificazione delle predette cartelle rendeva illegittime le successive intimazioni di pagamento , che andavano , pertanto, annullate; - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato adue motivi ; - l a A genzia delle Entrate e del Territorio si è costituita con controricorso; -le altre parti intimate non si sono costituit e .[OSCURATO:PERSONA] - C on i l p rim o motiv o , la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.60 del d.P.R. n. 600 del 1973, 7 della l. n. 890 del 1982, 1 della l. n. 31 del 2008, 116 e 139 cod proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1 , n n . 3 , 4 e 5 , cod. proc. civ. , per avere la CTR erroneamente ritenuto che la notificazione fosse avvenuta a mezzo del servizio postale, mentre le cartelle , prodromiche alle intimazioni annullate,erano state notificate a mezzo di messo notificatore ex art. 139, comma 2, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, che non prevede l’ulteriore adempimento dell’invio, a mezzo di lettera raccomandata, di un avviso di avvenuta notifica; - con il secondo motivo, denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 del d.l. n. 248 del 2007, 7 della l. n. 890 del 1982, 1 della l. n. 31 del 2008, 11 preleggi cod. civ. e 25 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, in quanto la previsione dell’invio della raccomandata informativa, introdotta dall’art. 36 del d.l. n. 248 del 2007, convertito con modificazioni dalla l. n. 31 del 2008, era applicabile a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (data di entrata in vigore della disposizione), mentre le cartelle di cui ai nn. 7, 11, 12, 13 e 16 erano state notificate in data precedente; - con riferimento al controricorso dell’Agenzia delle Entrate deve rilevarsi, preliminarmente, che sulla dichiarazione di carenza di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate si è formato il giudicato interno, stante la mancata impugnazione di detto capo di sentenza, per cui l’evocazione dell’Ente impositore in questa sede ha la valenza di una mera “litis denuntiatio”; - sempre in via p reliminar e va evidenziato che il ricorso non risulta notificato alla contribuente, [OSCURATO:PERSONA]; ritiene, tuttavia, il collegio che, in forza del principio di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), la fissazione del termine ex art. 331 cod. proc. civ. per integrare il contraddittorio con la contribuente sia superflua, atteso che il gravame è inammissibile (per le ragioni di seguito esposte), sicché l'integrazione del contraddittorio si rivela attività del tutto ininfluente sull'esito del procedimento (Cass., Sez.

U, n. 21670 del 23/09/2013; Cass. n. 17360 del 17/06/2021); -ciò posto, entrambi i motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili, in quanto – a prescindere dalla non corretta formulazione del primo motivo, prospettato sotto una pluralità di vizi – la ricorrente non ha trascritto gli atti notificati e le relative relate di notificazione; - nell'ipotesi in cui vengano denunciati c on il ricorso per cassazione errores in procedendo, la Corte di legittimità diviene anche giudice del fatto processuale e ha, quindi, il potere-dovere di procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali; tuttavia, si prospetta preliminare ad ogni altra questione quella concernente l'ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell'ambito di quest'ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali (Cass. 11 maggio 2021, n. 12385; Cass. 3 novembre 2020, n. 24258; Cass. Sez.

U. 27 dicembre 2019, n. 34469); - di conseguenza , questa Corte ha affermato il principio secondo cui ove sia contestata la rituale notifica delle cartelle di pagamento, per il rispetto del principio di specificità, è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso (Cass. 30 novembre 2018, n. 31038; Cass. 28 febbraio 2017, n. 5185; Cass. 29 agosto 2005, n. 17424); - il principio vale anche nel caso inverso, laddove si censuri, come nella specie, la erroneità della decisione che ha ritenuto illegittimo il procedimento notificatorio; -peraltro, il riferimento, nel secondo motivo , a norme che riguardano la notifica a mezzo posta e che sono del tutto diverse da quelle oggetto della doglianza indicata nel primo motivo , concorre ad ingenerare confusione sulle modalità di notifica concretamente adottate ed evidenzia ulteriormente la carenza di autosufficienza del ricorso; - in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e vanno compensate le spese relative al rapporto tra la ricorrente e l’Agenzia delle Entrate e del Territorio , in quanto quest’ultima è stata evocata in giudizio per meralitis denuntiatio; - n ulla va, invece, disposto sulle spese di legittimità con riferimento alle altre parti non costituite; P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese tra le parti costituite; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previs

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 20178/2015R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.(già [OSCURATO:SOCIETA].) , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale in calceal ricorso ; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] –intimata – E nei confronti di Agenzia delle Entrate e del Territorio , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – Comune di Camastra –intimato – Camera di Commercio di Agrigento –intimata – Oggetto: Tributi, Intimazioni di pagamento avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del l a Sicilian. 142/01/2015, depositata il 15.01.2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Agrigento rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso 21 intimazioni di pagamento per tributi vari,relativi a diversi anni di imposta; - c on la sentenza indicata in epigrafe , la Commissione tributaria regionale della Sicilia accoglieva parzialmente l’appello proposto dal la contribuente,rilevando che : -l ’ Agenzia delle Entrate era priva di legittimazione passiva , in quanto la controversia riguardava solo vizi propri degli atti di riscossione; -la notificazione delle cartelle indicate ai punti 7, 11, 12, 13, 16 e 17 del ricorso introduttivo, propedeutiche all’emissione di alcune delle intimazioni impugnate, era avvenuta a mezzo del servizio postale a mani di alcuni familiari della contribuente che non risultava avvisata della avvenuta notificazione con la prescritta raccomandata informativa; - la cartella indicata al pu nto 21, invece, non risultava notificata alla contribuente; -la mancata notificazione delle predette cartelle rendeva illegittime le successive intimazioni di pagamento , che andavano , pertanto, annullate; - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato adue motivi ; - l a A genzia delle Entrate e del Territorio si è costituita con controricorso; -le altre parti intimate non si sono costituit e .[OSCURATO:PERSONA] - C on i l p rim o motiv o , la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.60 del d.P.R. n. 600 del 1973, 7 della l. n. 890 del 1982, 1 della l. n. 31 del 2008, 116 e 139 cod proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1 , n n . 3 , 4 e 5 , cod. proc. civ. , per avere la CTR erroneamente ritenuto che la notificazione fosse avvenuta a mezzo del servizio postale, mentre le cartelle , prodromiche alle intimazioni annullate,erano state notificate a mezzo di messo notificatore ex art. 139, comma 2, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, che non prevede l’ulteriore adempimento dell’invio, a mezzo di lettera raccomandata, di un avviso di avvenuta notifica; - con il secondo motivo, denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 del d.l. n. 248 del 2007, 7 della l. n. 890 del 1982, 1 della l. n. 31 del 2008, 11 preleggi cod. civ. e 25 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, in quanto la previsione dell’invio della raccomandata informativa, introdotta dall’art. 36 del d.l. n. 248 del 2007, convertito con modificazioni dalla l. n. 31 del 2008, era applicabile a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (data di entrata in vigore della disposizione), mentre le cartelle di cui ai nn. 7, 11, 12, 13 e 16 erano state notificate in data precedente; - con riferimento al controricorso dell’Agenzia delle Entrate deve rilevarsi, preliminarmente, che sulla dichiarazione di carenza di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate si è formato il giudicato interno, stante la mancata impugnazione di detto capo di sentenza, per cui l’evocazione dell’Ente impositore in questa sede ha la valenza di una mera “litis denuntiatio”; - sempre in via p reliminar e va evidenziato che il ricorso non risulta notificato alla contribuente, [OSCURATO:PERSONA]; ritiene, tuttavia, il collegio che, in forza del principio di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), la fissazione del termine ex art. 331 cod. proc. civ. per integrare il contraddittorio con la contribuente sia superflua, atteso che il gravame è inammissibile (per le ragioni di seguito esposte), sicché l'integrazione del contraddittorio si rivela attività del tutto ininfluente sull'esito del procedimento (Cass., Sez. U, n. 21670 del 23/09/2013; Cass. n. 17360 del 17/06/2021); -ciò posto, entrambi i motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili, in quanto – a prescindere dalla non corretta formulazione del primo motivo, prospettato sotto una pluralità di vizi – la ricorrente non ha trascritto gli atti notificati e le relative relate di notificazione; - nell'ipotesi in cui vengano denunciati c on il ricorso per cassazione errores in procedendo, la Corte di legittimità diviene anche giudice del fatto processuale e ha, quindi, il potere-dovere di procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali; tuttavia, si prospetta preliminare ad ogni altra questione quella concernente l'ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell'ambito di quest'ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali (Cass. 11 maggio 2021, n. 12385; Cass. 3 novembre 2020, n. 24258; Cass. Sez. U. 27 dicembre 2019, n. 34469); - di conseguenza , questa Corte ha affermato il principio secondo cui ove sia contestata la rituale notifica delle cartelle di pagamento, per il rispetto del principio di specificità, è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso (Cass. 30 novembre 2018, n. 31038; Cass. 28 febbraio 2017, n. 5185; Cass. 29 agosto 2005, n. 17424); - il principio vale anche nel caso inverso, laddove si censuri, come nella specie, la erroneità della decisione che ha ritenuto illegittimo il procedimento notificatorio; -peraltro, il riferimento, nel secondo motivo , a norme che riguardano la notifica a mezzo posta e che sono del tutto diverse da quelle oggetto della doglianza indicata nel primo motivo , concorre ad ingenerare confusione sulle modalità di notifica concretamente adottate ed evidenzia ulteriormente la carenza di autosufficienza del ricorso; - in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e vanno compensate le spese relative al rapporto tra la ricorrente e l’Agenzia delle Entrate e del Territorio , in quanto quest’ultima è stata evocata in giudizio per meralitis denuntiatio; - n ulla va, invece, disposto sulle spese di legittimità con riferimento alle altre parti non costituite; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese tra le parti costituite; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previs
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