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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04447/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i primi tre motivi di ricorso non sono consentiti in sede di legittimità posto che la corte di appello e già il tribunale hanno correttamente risposto in ordine alla sussistenza della condizione di procedibilità, alla c:ondotta truffaldina della ricorrente ed in ordine al dolo della stessa; che in particolare il giudice di appello con gli argomenti esposti a pagina 5 ha spiegato le ragioni per cui ritenere valida la querela sporta, ed a pagina 6-7 descritto la condotta dell'imputata; che l'ultimo motivo è generico ed anche manifestamente infondato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Ritenuto che nulla è dovuto alla parte civile che ha depositato una comparsa senza alcuna contestazione degli argomenti posti a fondamento del ricorso e che pertanto alcun apporto alla decisione ha comportato; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende Roma 9/01/24 Il consigliere est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i primi tre motivi di ricorso non sono consentiti in sede di legittimità posto che la corte di appello e già il tribunale hanno correttamente risposto in ordine alla sussistenza della condizione di procedibilità, alla c:ondotta truffaldina della ricorrente ed in ordine al dolo della stessa; che in particolare il giudice di appello con gli argomenti esposti a pagina 5 ha spiegato le ragioni per cui ritenere valida la querela sporta, ed a pagina 6-7 descritto la condotta dell'imputata; che l'ultimo motivo è generico ed anche manifestamente infondato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Ritenuto che nulla è dovuto alla parte civile che ha depositato una comparsa senza alcuna contestazione degli argomenti posti a fondamento del ricorso e che pertanto alcun apporto alla decisione ha comportato; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende Roma 9/01/24 Il consigliere est. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 04447/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris