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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 15727/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.1; nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 29/12/2025 del tribunale di Monza; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha anche depositato memoria e ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di Monza, adito nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] srl, avverso la ordinanza di convalida di sequestro preventivo e contestuale decreto di sequestro preventivo cd. impeditivo, emessa dal Gip dello stesso tribunale, in ordine ad un autocarro di proprietà della società ricorrente ed ai rifiuti ivi trasportati, rigettava l'istanza.•

2. Avverso la predetta ordinanza e limitatamente al sequestro del predetto veicolo, propone ricorso per cassazione la società [OSCURATO:PERSONA] srl a mezzo del rappresentante legale, attraverso il proprio difensore, deducendo quattro motivi di impugnazione.

3. Deduce con il primo il vizio di violazione di legge processuale.

Si contesta che il tribunale avrebbe limitato la possibilità di proporre deduzioni in ordine ai soli profili inerenti alla estraneità al reato ed alla buona fede della ricorrente, quale terzo proprietario dell'autocarro sequestrato.

Si sostiene che la verifica del fumus del reato ipotizzato e dei presupposti tutti del sequestro si intreccerebbe in maniera inscindibile con la valutazione della sua buona fede e della sua diligenza organizzativa, trattandosi di un terzo "non puramente estraneo" alla complessiva vicenda e in tale quadro avrebbe dovuto essere legittimata ad interloquire in punto di fumus e di periculum.

4. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 321 c.p.p. e delle norme sulla confisca obbligatoria del veicolo utilizzato per il trasporto illecito di rifiuti.

Il tribunale avrebbe confermato il sequestro ritenendo sufficiente la mera confiscabilità del veicolo, senza verificare la persistenza del periculum in mora alla luce del mutato assetto di disponibilità del veicolo.

Ciò, nonostante la dedotta risoluzione del contratto di comodato inerente il veicolo e la revoca di ogni autorizzazione all'uso da parte della società ricorrente nei confronti della società comodataria, datrice di lavoro di colui che si trovava alla guida del mezzo al momento del sequestro.

Tale impostazione trascurerebbe la necessità della sussistenza, comunque, di un concreto e attuale periculum consistente nel rischio di reiterazione dell'uso illecito del bene ovvero nella possibilità che sia disperso o sottratto alla confisca futura.

Il tribunale non avrebbe quindi motivato sulle ragioni della persistenza del periculum né avrebbe verificato la garanzia della futura confisca con soluzioni meno afflittive per il terzo.

Mancherebbe anche, quindi, ogni valutazione di proporzionalità e di graduazione del vincolo essendosi limitato il tribunale a confermare l'obbligatorietà della confisca.

5. Con il terzo motivo deduce la violazione dei principi sulla posizione del terzo proprietario e sulla prova della sua buona fede.

Si contesta il giudizio, eccessivamente rigoroso, di insufficienza ai fini di provare la estraneità al reato e la buona fede, delle circostanze dedotte, quali la risoluzione del contratto di comodato, la proprietà del veicolo in capo alla ricorrente, la revoca della autorizzazione all'uso del bene a seguito dei fatti accertati.

26. Con l'ultimo motivo deduce la mancanza di motivazione su elementi decisivi del periculum e della posizione del terzo, avendo il tribunale confermato il periculum in termini generici, senza confrontarsi con la documentazione prodotta, e non avrebbe spiegato la sussistenza del periculum nonostante la mutata situazione alla luce delle deduzioni difensive, e non avrebbe esaminato misure meno afflittive.

Anche sulla buona fede si deduce una carenza di motivazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Riguardo al primo motivo si deve premettere che il ricorso è inerente a al vincolo reale apposto sul mezzo di trasporto di cui la società ricorrente è proprietaria, e non riguarda il relativo carico, atteso che in relazione ad esso la società non risulta titolare di un interesse qualificato e del resto il ricorso è limitato proprio al veicolo in vinculis.

2. Tanto precisato, non possono che ribadirsi i limiti che incontra il terzo, che assume di avere diritto alla restituzione del bene sottoposto a sequestro preventivo: egli, infatti, come già sostenuto da questa corte (da ultimo Sez. 3, n. 5445 del 17/12/2025, dep. 2026, Rv. 289384 - 01), in linea con il prevalente orientamento, non può contestare la sussistenza dei presupposti della misura ablativa, ma solo può dedurre l'effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'assenza di collegamento concorsuale con l'indagato (tra le più recenti, cfr. Sez. 2, n. 34332 del 24/09/2025, Rv. 288683 - 01; Sez. 3, n. 35805 del 23/09/2025, Rv. 288674 - 01; Sez. 4, n. 4170 del 19/09/2024, dep. 2025, Rv. 287396 - 01; Sez. 2, n. 41861 del 03/10/2024, Rv. 287165 - 01; Sez. 3, n. 23713 del 23/04/2024, Rv. 286439 - 01).

Di conseguenza, tutti gli aspetti che concernono i presupposti applicativi della misura sono estranei alla sfera soggettiva del terzo, e quindi, ammettere la possibilità di una contestazione di tali aspetti, andrebbe a ledere il fondamentale principio secondo cui la legittimazione ad agire deve essere individuata in relazione alla titolarità del diritto oggetto del giudizio, non potendosi consentire una sorta di intervento ad adiuvandum del terzo in favore del destinatario della misura.

Invero, non si ignora il diverso orientamento (Sez. 6, n. 305 del 18/09/2024, dep. 2025„ Rv. 287416 - 01; Sez. 6, n. 15673 del 13/03/2024, Rv. 286335), secondo cui, in • tema di sequestro preventivo, il terzo intestatario del bene oggetto di ablazione è legittimato a contestare anche l'oggettiva confiscabilità del bene per difetto del fumus comnnissi delicti e del periculunn in mora, ma si ritiene di dovere ribadire l'indirizzo ermeneutico prevalente dinnanzi indicato. 3Tale opzione interpretativa, infatti, in primo luogo, è conforme al fondamentale principio secondo cui la legittimazione ad agire (e, segnatamente, la possibilità di intervenire nella procedura cautelare reale) precede logicamente ogni ulteriore interesse a rimuovere una situazione pregiudizievole derivante dal provvedimento impugnato e comporta che chi agisce debba innanzitutto essere titolare di una situazione giuridica soggettiva astrattamente meritevole di tutela (nella specie, l'effettiva titolarità o disponibilità di quanto sottoposto a sequestro).

In secondo luogo, è coerente con il fatto per cui la contestazione del fumus del reato è elemento che attiene alla sfera dell'indagato, che solo quest'ultimo può avere concreto interesse a far valere.

Va altresì rilevato che l'orientamento qui patrocinato trova conforto nella recente decisione delle Sezioni Unite Putignano, che, seppur in un ambito diverso - ossia quello delle misure di prevenzione patrimoniali - ha affermato che, in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità dei beni confiscati, senza poter prospettare l'insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dal proposto (Sez.

U, n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, Rv. 288300 - 01).

Ai fini che qui rilevano, va evidenziato che le Sezioni Unite si sono soffermate sul rapporto tra legittimazione e interesse ad impugnare, nozioni diverse da tenere distinte: mente la legittimazione è correlata alla titolarità di una situazione giuridica soggettiva astrattamente meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico, l'interesse postula che, mediante l'impugnazione, si consegua, in termini di concretezza ed attualità, un'utilità mediante la rimozione del pregiudizio derivante dal provvedimento impugnato.

La verifica della legittimazione precede logicamente quella dell'interesse; infatti, solo dopo avere accertato la sussistenza di una situazione giuridica soggettiva rilevante per l'ordinamento si deve stabilire se l'azione proposta possa comportare, in termini di concretezza ed attualità, la modifica della sfera giuridica del ricorrente.

L'interesse a impugnare (art. 568, comma 4, cod. proc. pen.), quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve, quindi, essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento e sussiste solo se il mezzo di impugnazione proposto sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione dell'atto pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente.

Il terzo che si assume intestatario fittizio del bene oggetto di confisca è legittimato ad intervenire nel procedimento di prevenzione solo per rivendicare la qualità di proprietario effettivo del bene oggetto di ablazione e, quindi, di titolare 4di una situazione astrattamente meritevole di tutela secondo l'ordinamento.

Il suo interesse sussiste, in termini di "concretezza" e "attualità", quando mediante l'impugnazione si miri ad ottenere l'annullamento della confisca con riferimento alla fittizietà dell'intestazione e il riconoscimento della propria posizione giuridica qualificata; sicché la contestazione da parte del terzo della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione . patrimoniale nei confronti del proposto, oltre a provenire da soggetto non legittimato, sarebbe sorretta da un interesse di mero fatto, derivante indirettamente dall'esito della procedura principale, cui l'ordinamento non attribuisce rilievo giuridico alla luce delle considerazioni in precedenza svolte.

Di conseguenza, precisano le Sezioni Unite, l'interesse del terzo a prendere parte al giudizio di prevenzione risiede nella richiesta di riconoscimento della proprietà effettiva del bene di cui il provvedimento impugnato assume l'intestazione fittizia al terzo stesso.

Del resto, l'assunto volto ad escludere la possibilità di un intervento del terzo estraneo al reato finalizzato alla contestazione dei presupposti applicativi della misura, ma limitato a rivendicare esclusivamente la riconducibilità a sé stesso del bene oggetto del provvedimento ablatorio, trova conforto in fonti internazionali e del diritto unionale che indicano proprio in tal senso il perimetro di interlocuzione a questi consentito in caso di provvedimenti giurisdizionali di natura ablatoria; l'art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e l'art. 31 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione contengono entrambi il chiaro riferimento alla tutela dei "terzi in buona fede" che non possono essere pregiudicati dal sequestro e confisca di beni; gli artt. 22 e 27 della Convenzione del Consiglio di Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato contengono l'espressa enunciazione della possibilità per i "terzi" di "rivendicare i propri diritti" con "documenti che comprovino tale circostanza".

Quanto al diritto unionale, la recente Direttiva 2024/1260/UE del 24 aprile 2024 sulla confisca a cui gli stati membri dovranno dare attuazione entro il 23 novembre 2026 prevede che, proprio nell'ambito delle statuizioni di confisca, ai reali proprietari dei beni, quali soggetti terzi rispetto all'autore della illecita accumulazione patrimoniale, deve essere assicurato il "diritto a rivendicare la proprietà del bene interessato".

Dunque, il ritenuto intestatario fittizio dei beni intanto ha un diritto di interlocuzione nel procedimento di applicazione di una misura di prevenzione atrimoniale in quanto rivendichi un proprio effettivo diritto sui beni oggetto del provvedimento ablatorio. 5Da ciò deriva la carenza di interesse del terzo a proporre questioni relative ai presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del proposto, quali la condizione di pericolosità dello stesso, la sproporzione tra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato, la legittima provenienza del bene e la perimetrazione temporale dell'acquisto da parte del proposto, trattandosi di doglianze che solo il proposto stesso può avere interesse a far valere.

Ebbene, considerazioni del genere paiono estensibili, per identità di ratio, anche alla posizione del terzo proprietario di beni oggetto di sequestro preventivo.

Anche in tal caso, la contestazione, da parte del terzo, della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura ablativa, oltre a provenire da soggetto non legittimato, appare sorretta da un interesse di mero fatto, derivante indirettamente dall'esito della procedura principale, cui l'ordinamento non attribuisce rilievo giuridico (cfr. in tal senso Sez. 3, n. 5445 del 17/12/2025, dep. 2026 Rv. 289384 - 01).

Alla luce delle considerazioni che precedono, deve dunque concludersi che la società ricorrente, in quanto terzo interessato, non può avanzare in sede di merito, e non può riproporre in sede di legittimità, profili di critica relativi alla sussistenza della concreta configurabilità del reato e al pericolo cautelare che sono stati dedotti nel contesto del primo motivo, nonché del secondo e del terzo, che entro tali limiti di riferimento condividono quindi il giudizio di inammissibilità alla luce delle suesposte considerazioni.

3. Riguardo al secondo motivo, espunti i riferimenti al tema del periculum per quanto sopra osservato, esso deve esaminarsi limitatamente alla deduzione inerente la mancanza di ogni valutazione di proporzionalità e di graduazione del vincolo, essendosi limitato, il tribunale, a confermare l'obbligatorietà della confisca.

Si tratta di una deduzione anche essa inammissibile, siccome strettamente connessa alla tematica della restrizione dell'ambito di deducibilità riconosciuto al terzo proprietario con riferimento ai solo profili della titolarità del bene, della estraneità al reato e della buona fede.

4. Quanto al terzo motivo, sulla violazione dei principi riguardanti la posizione del terzo proprietario e la prova della sua buona fede, per cui il tribunale avrebbe espresso in maniera eccessivamente rigorosa il giudizio di insufficienza sulla prova fornita circa la estraneità al reato e la buona fede, attraverso la rappresentazione di circostanze quali la risoluzione del contratto di comodato, la proprietà del veicolo in capo alla ricorrente, la revoca della autorizzazione all'uso del bene a seguito dei fatti accertati, si tratta di contestazione di merito a fronte di una congrua motivazione espressa in sede di 6valutazione della dimostrazione della estraneità al reato, oltre che della assenza di ogni negligenza rispetto alla verifica della utilizzazione del bene sequestrato, che quindi non può essere sindacata in questa sede.

Del resto, la stessa ricorrente esprime un giudizio di merito laddove richiama la sussistenza dell'uso, da parte del tribunale, di un criterio eccessivamente rigoroso di valutazione.

5. In ordine all'ultimo motivo, richiamato quanto già osservato circa la riconduzione di gran parte della censura nell'ambito della inammissibile tematica del periculum, rimane da considerare la censura sulla mancata verificazione di misure meno afflittive, che pur sempre rientra nell'orbita di tematiche distinte rispetto a quella della estraneità al reato e alla buona fede, riconducibili al terzo interessato, così da risultare anche tale censura inammissibile.

Quanto alla tesi della carenza di motivazione sulla buona fede, è sufficiente rimandare a quanto sul punto rilevato in sede di esame del terzo motivo.

6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso sia inammissibile con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.1; nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 29/12/2025 del tribunale di Monza; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha anche depositato memoria e ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di Monza, adito nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] srl, avverso la ordinanza di convalida di sequestro preventivo e contestuale decreto di sequestro preventivo cd. impeditivo, emessa dal Gip dello stesso tribunale, in ordine ad un autocarro di proprietà della società ricorrente ed ai rifiuti ivi trasportati, rigettava l'istanza.• 2. Avverso la predetta ordinanza e limitatamente al sequestro del predetto veicolo, propone ricorso per cassazione la società [OSCURATO:PERSONA] srl a mezzo del rappresentante legale, attraverso il proprio difensore, deducendo quattro motivi di impugnazione. 3. Deduce con il primo il vizio di violazione di legge processuale. Si contesta che il tribunale avrebbe limitato la possibilità di proporre deduzioni in ordine ai soli profili inerenti alla estraneità al reato ed alla buona fede della ricorrente, quale terzo proprietario dell'autocarro sequestrato. Si sostiene che la verifica del fumus del reato ipotizzato e dei presupposti tutti del sequestro si intreccerebbe in maniera inscindibile con la valutazione della sua buona fede e della sua diligenza organizzativa, trattandosi di un terzo "non puramente estraneo" alla complessiva vicenda e in tale quadro avrebbe dovuto essere legittimata ad interloquire in punto di fumus e di periculum. 4. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 321 c.p.p. e delle norme sulla confisca obbligatoria del veicolo utilizzato per il trasporto illecito di rifiuti. Il tribunale avrebbe confermato il sequestro ritenendo sufficiente la mera confiscabilità del veicolo, senza verificare la persistenza del periculum in mora alla luce del mutato assetto di disponibilità del veicolo. Ciò, nonostante la dedotta risoluzione del contratto di comodato inerente il veicolo e la revoca di ogni autorizzazione all'uso da parte della società ricorrente nei confronti della società comodataria, datrice di lavoro di colui che si trovava alla guida del mezzo al momento del sequestro. Tale impostazione trascurerebbe la necessità della sussistenza, comunque, di un concreto e attuale periculum consistente nel rischio di reiterazione dell'uso illecito del bene ovvero nella possibilità che sia disperso o sottratto alla confisca futura. Il tribunale non avrebbe quindi motivato sulle ragioni della persistenza del periculum né avrebbe verificato la garanzia della futura confisca con soluzioni meno afflittive per il terzo. Mancherebbe anche, quindi, ogni valutazione di proporzionalità e di graduazione del vincolo essendosi limitato il tribunale a confermare l'obbligatorietà della confisca. 5. Con il terzo motivo deduce la violazione dei principi sulla posizione del terzo proprietario e sulla prova della sua buona fede. Si contesta il giudizio, eccessivamente rigoroso, di insufficienza ai fini di provare la estraneità al reato e la buona fede, delle circostanze dedotte, quali la risoluzione del contratto di comodato, la proprietà del veicolo in capo alla ricorrente, la revoca della autorizzazione all'uso del bene a seguito dei fatti accertati. 26. Con l'ultimo motivo deduce la mancanza di motivazione su elementi decisivi del periculum e della posizione del terzo, avendo il tribunale confermato il periculum in termini generici, senza confrontarsi con la documentazione prodotta, e non avrebbe spiegato la sussistenza del periculum nonostante la mutata situazione alla luce delle deduzioni difensive, e non avrebbe esaminato misure meno afflittive. Anche sulla buona fede si deduce una carenza di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Riguardo al primo motivo si deve premettere che il ricorso è inerente a al vincolo reale apposto sul mezzo di trasporto di cui la società ricorrente è proprietaria, e non riguarda il relativo carico, atteso che in relazione ad esso la società non risulta titolare di un interesse qualificato e del resto il ricorso è limitato proprio al veicolo in vinculis. 2. Tanto precisato, non possono che ribadirsi i limiti che incontra il terzo, che assume di avere diritto alla restituzione del bene sottoposto a sequestro preventivo: egli, infatti, come già sostenuto da questa corte (da ultimo Sez. 3, n. 5445 del 17/12/2025, dep. 2026, Rv. 289384 - 01), in linea con il prevalente orientamento, non può contestare la sussistenza dei presupposti della misura ablativa, ma solo può dedurre l'effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'assenza di collegamento concorsuale con l'indagato (tra le più recenti, cfr. Sez. 2, n. 34332 del 24/09/2025, Rv. 288683 - 01; Sez. 3, n. 35805 del 23/09/2025, Rv. 288674 - 01; Sez. 4, n. 4170 del 19/09/2024, dep. 2025, Rv. 287396 - 01; Sez. 2, n. 41861 del 03/10/2024, Rv. 287165 - 01; Sez. 3, n. 23713 del 23/04/2024, Rv. 286439 - 01). Di conseguenza, tutti gli aspetti che concernono i presupposti applicativi della misura sono estranei alla sfera soggettiva del terzo, e quindi, ammettere la possibilità di una contestazione di tali aspetti, andrebbe a ledere il fondamentale principio secondo cui la legittimazione ad agire deve essere individuata in relazione alla titolarità del diritto oggetto del giudizio, non potendosi consentire una sorta di intervento ad adiuvandum del terzo in favore del destinatario della misura. Invero, non si ignora il diverso orientamento (Sez. 6, n. 305 del 18/09/2024, dep. 2025„ Rv. 287416 - 01; Sez. 6, n. 15673 del 13/03/2024, Rv. 286335), secondo cui, in • tema di sequestro preventivo, il terzo intestatario del bene oggetto di ablazione è legittimato a contestare anche l'oggettiva confiscabilità del bene per difetto del fumus comnnissi delicti e del periculunn in mora, ma si ritiene di dovere ribadire l'indirizzo ermeneutico prevalente dinnanzi indicato. 3Tale opzione interpretativa, infatti, in primo luogo, è conforme al fondamentale principio secondo cui la legittimazione ad agire (e, segnatamente, la possibilità di intervenire nella procedura cautelare reale) precede logicamente ogni ulteriore interesse a rimuovere una situazione pregiudizievole derivante dal provvedimento impugnato e comporta che chi agisce debba innanzitutto essere titolare di una situazione giuridica soggettiva astrattamente meritevole di tutela (nella specie, l'effettiva titolarità o disponibilità di quanto sottoposto a sequestro). In secondo luogo, è coerente con il fatto per cui la contestazione del fumus del reato è elemento che attiene alla sfera dell'indagato, che solo quest'ultimo può avere concreto interesse a far valere. Va altresì rilevato che l'orientamento qui patrocinato trova conforto nella recente decisione delle Sezioni Unite Putignano, che, seppur in un ambito diverso - ossia quello delle misure di prevenzione patrimoniali - ha affermato che, in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità dei beni confiscati, senza poter prospettare l'insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dal proposto (Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, Rv. 288300 - 01). Ai fini che qui rilevano, va evidenziato che le Sezioni Unite si sono soffermate sul rapporto tra legittimazione e interesse ad impugnare, nozioni diverse da tenere distinte: mente la legittimazione è correlata alla titolarità di una situazione giuridica soggettiva astrattamente meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico, l'interesse postula che, mediante l'impugnazione, si consegua, in termini di concretezza ed attualità, un'utilità mediante la rimozione del pregiudizio derivante dal provvedimento impugnato. La verifica della legittimazione precede logicamente quella dell'interesse; infatti, solo dopo avere accertato la sussistenza di una situazione giuridica soggettiva rilevante per l'ordinamento si deve stabilire se l'azione proposta possa comportare, in termini di concretezza ed attualità, la modifica della sfera giuridica del ricorrente. L'interesse a impugnare (art. 568, comma 4, cod. proc. pen.), quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve, quindi, essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento e sussiste solo se il mezzo di impugnazione proposto sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione dell'atto pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente. Il terzo che si assume intestatario fittizio del bene oggetto di confisca è legittimato ad intervenire nel procedimento di prevenzione solo per rivendicare la qualità di proprietario effettivo del bene oggetto di ablazione e, quindi, di titolare 4di una situazione astrattamente meritevole di tutela secondo l'ordinamento. Il suo interesse sussiste, in termini di "concretezza" e "attualità", quando mediante l'impugnazione si miri ad ottenere l'annullamento della confisca con riferimento alla fittizietà dell'intestazione e il riconoscimento della propria posizione giuridica qualificata; sicché la contestazione da parte del terzo della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione . patrimoniale nei confronti del proposto, oltre a provenire da soggetto non legittimato, sarebbe sorretta da un interesse di mero fatto, derivante indirettamente dall'esito della procedura principale, cui l'ordinamento non attribuisce rilievo giuridico alla luce delle considerazioni in precedenza svolte. Di conseguenza, precisano le Sezioni Unite, l'interesse del terzo a prendere parte al giudizio di prevenzione risiede nella richiesta di riconoscimento della proprietà effettiva del bene di cui il provvedimento impugnato assume l'intestazione fittizia al terzo stesso. Del resto, l'assunto volto ad escludere la possibilità di un intervento del terzo estraneo al reato finalizzato alla contestazione dei presupposti applicativi della misura, ma limitato a rivendicare esclusivamente la riconducibilità a sé stesso del bene oggetto del provvedimento ablatorio, trova conforto in fonti internazionali e del diritto unionale che indicano proprio in tal senso il perimetro di interlocuzione a questi consentito in caso di provvedimenti giurisdizionali di natura ablatoria; l'art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e l'art. 31 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione contengono entrambi il chiaro riferimento alla tutela dei "terzi in buona fede" che non possono essere pregiudicati dal sequestro e confisca di beni; gli artt. 22 e 27 della Convenzione del Consiglio di Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato contengono l'espressa enunciazione della possibilità per i "terzi" di "rivendicare i propri diritti" con "documenti che comprovino tale circostanza". Quanto al diritto unionale, la recente Direttiva 2024/1260/UE del 24 aprile 2024 sulla confisca a cui gli stati membri dovranno dare attuazione entro il 23 novembre 2026 prevede che, proprio nell'ambito delle statuizioni di confisca, ai reali proprietari dei beni, quali soggetti terzi rispetto all'autore della illecita accumulazione patrimoniale, deve essere assicurato il "diritto a rivendicare la proprietà del bene interessato". Dunque, il ritenuto intestatario fittizio dei beni intanto ha un diritto di interlocuzione nel procedimento di applicazione di una misura di prevenzione atrimoniale in quanto rivendichi un proprio effettivo diritto sui beni oggetto del provvedimento ablatorio. 5Da ciò deriva la carenza di interesse del terzo a proporre questioni relative ai presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del proposto, quali la condizione di pericolosità dello stesso, la sproporzione tra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato, la legittima provenienza del bene e la perimetrazione temporale dell'acquisto da parte del proposto, trattandosi di doglianze che solo il proposto stesso può avere interesse a far valere. Ebbene, considerazioni del genere paiono estensibili, per identità di ratio, anche alla posizione del terzo proprietario di beni oggetto di sequestro preventivo. Anche in tal caso, la contestazione, da parte del terzo, della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura ablativa, oltre a provenire da soggetto non legittimato, appare sorretta da un interesse di mero fatto, derivante indirettamente dall'esito della procedura principale, cui l'ordinamento non attribuisce rilievo giuridico (cfr. in tal senso Sez. 3, n. 5445 del 17/12/2025, dep. 2026 Rv. 289384 - 01). Alla luce delle considerazioni che precedono, deve dunque concludersi che la società ricorrente, in quanto terzo interessato, non può avanzare in sede di merito, e non può riproporre in sede di legittimità, profili di critica relativi alla sussistenza della concreta configurabilità del reato e al pericolo cautelare che sono stati dedotti nel contesto del primo motivo, nonché del secondo e del terzo, che entro tali limiti di riferimento condividono quindi il giudizio di inammissibilità alla luce delle suesposte considerazioni. 3. Riguardo al secondo motivo, espunti i riferimenti al tema del periculum per quanto sopra osservato, esso deve esaminarsi limitatamente alla deduzione inerente la mancanza di ogni valutazione di proporzionalità e di graduazione del vincolo, essendosi limitato, il tribunale, a confermare l'obbligatorietà della confisca. Si tratta di una deduzione anche essa inammissibile, siccome strettamente connessa alla tematica della restrizione dell'ambito di deducibilità riconosciuto al terzo proprietario con riferimento ai solo profili della titolarità del bene, della estraneità al reato e della buona fede. 4. Quanto al terzo motivo, sulla violazione dei principi riguardanti la posizione del terzo proprietario e la prova della sua buona fede, per cui il tribunale avrebbe espresso in maniera eccessivamente rigorosa il giudizio di insufficienza sulla prova fornita circa la estraneità al reato e la buona fede, attraverso la rappresentazione di circostanze quali la risoluzione del contratto di comodato, la proprietà del veicolo in capo alla ricorrente, la revoca della autorizzazione all'uso del bene a seguito dei fatti accertati, si tratta di contestazione di merito a fronte di una congrua motivazione espressa in sede di 6valutazione della dimostrazione della estraneità al reato, oltre che della assenza di ogni negligenza rispetto alla verifica della utilizzazione del bene sequestrato, che quindi non può essere sindacata in questa sede. Del resto, la stessa ricorrente esprime un giudizio di merito laddove richiama la sussistenza dell'uso, da parte del tribunale, di un criterio eccessivamente rigoroso di valutazione. 5. In ordine all'ultimo motivo, richiamato quanto già osservato circa la riconduzione di gran parte della censura nell'ambito della inammissibile tematica del periculum, rimane da considerare la censura sulla mancata verificazione di misure meno afflittive, che pur sempre rientra nell'orbita di tematiche distinte rispetto a quella della estraneità al reato e alla buona fede, riconducibili al terzo interessato, così da risultare anche tale censura inammissibile. Quanto alla tesi della carenza di motivazione sulla buona fede, è sufficiente rimandare a quanto sul punto rilevato in sede di esame del terzo motivo. 6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso sia inammissibile con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q P.Q.M
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