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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06686/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che, in parziale riforma della prima decisione, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 4

I. n. 110 del 1975 e ne ha confermato nel resto la dichiarazione di responsabilità per i delitti di cui agli artt. 110, 582 cod. pen. e 110, 612, comma 2 in relazione all'art. 339 cod. pen., rideterminando in mitius il trattamento sanzionatorio,; considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale si lamenta la violazione della legge penale in ordine alla mancata declaratoria, da parte della Corte territoriale, della prescrizione dei detto delitti (che sarebbe maturata il 22 agosto 2023, dunque prima della sentenza di secondo grado, essendo stata ritenuta la recidiva ex art. 99, comma 2 cod. pen. - è manifestamente infondato in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, è stata ritenuta la recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma 4 cod. pen. da cui consegue un aumento di due terzi del termine di prescrizione per interruzione (art. 161, comma 2 cod. pen.), ragion per cui il tempo necessario a prescrivere, pari ad anni dieci, sarebbe spirato il 22 agosto 2024, quindi successivamente alla sentenza impugnata (resa il 13 marzo 2024), non occorrendo dilungarsi per osservare che la manifesta infondatezza (e, dunque, l'inammissibilità del ricorso) non consente di rilevare la prescrizione in questa sede (cfr. Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che, in parziale riforma della prima decisione, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 4 I. n. 110 del 1975 e ne ha confermato nel resto la dichiarazione di responsabilità per i delitti di cui agli artt. 110, 582 cod. pen. e 110, 612, comma 2 in relazione all'art. 339 cod. pen., rideterminando in mitius il trattamento sanzionatorio,; considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale si lamenta la violazione della legge penale in ordine alla mancata declaratoria, da parte della Corte territoriale, della prescrizione dei detto delitti (che sarebbe maturata il 22 agosto 2023, dunque prima della sentenza di secondo grado, essendo stata ritenuta la recidiva ex art. 99, comma 2 cod. pen. - è manifestamente infondato in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, è stata ritenuta la recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma 4 cod. pen. da cui consegue un aumento di due terzi del termine di prescrizione per interruzione (art. 161, comma 2 cod. pen.), ragion per cui il tempo necessario a prescrivere, pari ad anni dieci, sarebbe spirato il 22 agosto 2024, quindi successivamente alla sentenza impugnata (resa il 13 marzo 2024), non occorrendo dilungarsi per osservare che la manifesta infondatezza (e, dunque, l'inammissibilità del ricorso) non consente di rilevare la prescrizione in questa sede (cfr. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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