CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16790/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato; Considerato infatti che il Tribunale di sorveglianza di Roma, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha respinto l'opposizione avverso il provvedimento del locale magistrato di sorveglianza che aveva applicato in via provvisoria - nei confronti dell'odierno ricorrente - la detenzione domiciliare, mentre aveva respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale ritenendo di non potere formulare, allo stato, una prognosi di non recidivanza in ragione dei suoi numerosi precedenti penali, delle varie pendenze a suo carico e per l'assenza di una stabile prospettiva lavorativa e, comunque, di una attività risocializzante; Rilevato che il condannato, rispetto a tale compiuto e logico ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza per confermare il provvedimento del magistrato di sorveglianza, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, chiede in realtà una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito rispetto a quella coerentemente effettuata dal giudice a quo per respingere la richiesta di affidamento in prova; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 mar