CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 05616/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio in punto di pena e il rigetto nel resto. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di NAPOLI, con sentenza del 21/1/2020, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di NAPOLI in data 17/4/2019, ha ridotto la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 629, comma 2 in relazione all'art. 628, comma 3 n. 3 cod. pen. e 416 bis.1 e art. 416 bis cod. pen 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 603 cod. proc. pen. con riferimento alla mancata assunzione di una prova decisiva. Nel primo articolato motivo la difesa rileva che il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale avanza dalla difesa nei motivi di appello sarebbe fondato su di una errata interpretazione delle norme ovvero che la lettura della Corte sarebbe manifestamente illogica. Il fatto che il processo sia stato celebrato con le forme del giudizio abbreviato e che giudice avesse respinto la prima richiesta di abbreviato condizionato all'audizione dei testimoni Polverino e Fiore, infatti, non sarebbe incompatibile con la richiesta presentata nell'atto di appello. In ordine alla necessità di procedere all'esame dei testi e, in particolar modo della Fiore, d'altro canto, la motivazione sarebbe manifestamente illogica e contraddittoria laddove, da una parte, nel respingere la richiesta, evidenzia che il compendio probatorio sarebbe "già ampiamente strutturato" e che la testimone era di "scarsa attendibilità" e che quindi non avrebbe potuto fornire un valido contributo e, dall'altra, definisce il contributo stesso "di per sé non irrilevante". 1.2. Vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità per il reato di estorsione di cui al capo a). Nel secondo motivo la difesa evidenzia che la ricostruzione offerta dai due provvedimenti di merito, fondata su di una valutazione parcellizzata delle dichiarazioni delle persone offese e senza tenere nel dovuto conto le discrasie emerse e le critiche sul punto, sarebbe manifestamente illogica. 1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., capo c), con riferimento alla valutazione di attendibilità dei collaboratori di giustizia. Nel terzo motivo la difesa evidenzia che la Corte territoriale avrebbe nella sostanza plasmato la propria valutazione su quella già compiuta dal primo giudice, senza analizzare le personalità dei dichiaranti e la genesi delle dichiarazioni e senza superare le censure difensive sui motivi di astio che animavano le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] emerse dal verbale di interrogatorio di [OSCURATO:PERSONA]. 1.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 63, comma quarto cod. pen. Nel quarto motivo la difesa rileva che la Corte territoriale avrebbe quantificato la pena complessiva in modo errato e avrebbe omesso di motivare in ordine all'aumento di pena applicato per la l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. Prese correttamente le mosse dalla pena base di anni 9 per il reato di estorsione aggravata, infatti, la Corte ha aumentato la pena per la seconda aggravante speciale in misura prossima alla metà, superiore al terzo previsto dall'art. 63, comma quarto cod. pen. e senza esporre le ragioni della decisione sul punto. 1.5. Vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.2. In data 20 ottobre 2021 sono pervenute le conclusioni scritte con le quali il Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento con rinvio in punto di pena e il rigetto nel resto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è complessivamente infondato. 1. Le doglianze oggetto del primo motivo, nel quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato accoglimento della richiesta avanzata nell'appello di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, sono manifestamente infondate. 1.1 La rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale rappresenta, in generale, un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, esclusivamente allorché il giudice dell'impugnazione ritenga, nella sua discrezionalità, indispensabile l'integrazione, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione. In sostanza, dinanzi a una richiesta di rinnovazione dell'istruttoria, fondata sull'indicazione di prova preesistente al giudizio di appello, ma non ancora acquisita (noviter producta), al giudice è attribuito, ai sensi dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., il potere discrezionale di accogliere o meno la sollecitazione in ossequio alla regola di giudizio della "non decidibilità allo stato degli atti", esplicitando, senza incorrere in vizi di manifesta illogicità, le ragioni della scelta operata (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; Sez. U, n, 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203574; Sez. 2, n. 41808 del 27/09/2013, Mongiardo, Rv. 256968; Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228; Sez. 2, n. 3458 del 01/12/2005, dep. 2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233391). 1.2. La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello (art. 603 cod. proc. pen.) può essere disposta anche nel caso in cui il processo di primo grado sia stato celebrato con le forme del rito abbreviato "non condizionato" poiché non sussiste in astratto un'incompatibilità tra i due istituti. Il mancato esercizio di poteri istruttori da parte del giudice d'appello, però, benché sollecitato dall'imputato, non costituisce vizio deducibile mediante ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., attesa la esclusione del diritto di chi ha optato per la definizione del processo nelle forme del procedimento speciale "allo stato degli atti" a richiedere alcuna integrazione probatoria. (Sez. 3, n. 20262 del 18/03/2014, L., Rv. 259663) 1.3. Nella specifica situazione, come quella oggetto del presente ricorso, nella quale il processo è stato celebrato con le forme del rito abbreviato c.d. secco dopo che era stata respinta la richiesta di giudizio abbreviato condizionato, d'altro canto, la mancata ammissione della prova cui era subordinata l'iniziale richiesta non può essere dedotta come motivo di gravame, ferma restando la sola facoltà di sollecitare l'esercizio dei poteri di integrazione istruttoria "ex officio" ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. In tale specifica situazione, infatti, l'imputato, a seguito del rigetto da parte del giudice della richiesta di giudizio abbreviato condizionato, è tenuto a riproporre la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, come previsto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 169 del 2003, dichiarativa della parziale incostituzionalità dell'art. 438, comma 6, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 7012 del 05/12/2017, dep. 2018, B, Rv. 272579). 1.4. Nel caso di specie la Corte territoriale si è correttamente attenuta ai citati principi ermeneutici e ha evidenziato le ragioni per le quali le prove richieste, l'audizione dei testi Fiore e Polverino, non fosse assolutamente necessaria per la decisione. La motivazione sul punto, fondata sulla ritenuta completezza del materiale istruttorio acquisito e sull'ulteriore valutazione di potenziale scarsa attendibilità dei testi, d'altro canto, appare adeguata né questa risulta in contraddizione con la successiva affermazione secondo la quale l'escussione della teste Fiore avrebbe potuto essere un "elemento di prova di per sé non irrilevante". Il criterio decisorio di cui all'art. 603 cod. proc. pen., come anche in precedenza evidenziato, non è fa riferimento alla pertinenza e rilevanza della prova quanto all'assoluta necessità della stessa per la decisione, cioè alla capacità di tale nuovo e ulteriore elemento di fornire un contributo che il giudice ritenga decisivo e tale da inficiare la tenuta logica dell'intero compendio probatorio già acquisito. Valutazione questa che il giudice di merito, con il riferimento puntuale alla pluralità e alla consistenza degli elementi già acquisiti e alla scarsa efficacia da riconoscersi alle prove che si chiedeva di acquisire (cfr. pagine 3, 4 e oltre fino a pag. 13 della sentenza impugnata), ha effettuato dando conto del ragionamento seguito in una motivazione coerente e adeguata che non è pertanto sindacabile in questa sede. 2. Nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità per il reato di estorsione di cui al capo a) evidenziando che la ricostruzione offerta dai due provvedimenti di merito, fondata su di una valutazione parcellizzata delle dichiarazioni delle persone offese e senza tenere nel dovuto conto le discrasie emerse e le critiche sul punto, sarebbe manifestamente illogica. La doglianza, reiterativa di quanto già dedotto nei motivi di appello, è manifestamente infondata. Diversamente da quanto indicato nell'atto di ricorso, infatti, la conforme valutazione dei giudici di merito non è il frutto di una analisi parcellizzata degli atti quanto, piuttosto, di una valutazione unitaria e complessiva degli elementi emersi. La Corte territoriale, in specifico, facendo puntuale riferimento alle dichiarazioni rese dalle persone informate dei fatti e agli ulteriori elementi, come ad esempio le riprese della videocamera, ha dato adeguato conto di avere analizzato le critiche della difesa alle quali ha fornito coerente e attenta risposta evidenziando le ragioni per le quali le segnalate difformità e sfasature, pure talvolta esistenti, non fossero rilevanti quanto alla conclusione in termini di sussistenza degli elementi costitutivi del reato e di responsabilità del ricorrente. Ragione questa per la quale, in assenza di palesi illogicità, le attuali censure, che in effetti tendono a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, appaiono inconferenti e non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 3. Nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., capo c), con riferimento alla valutazione di attendibilità dei collaboratori di giustizia evidenziando che la Corte territoriale avrebbe nella sostanza plasmato la propria valutazione su quella già compiuta dal primo giudice, senza analizzare le personalità dei dichiaranti e la genesi delle dichiarazioni e senza superare le censure difensive sui motivi di astio che animavano le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] emerse dal verbale di interrogatorio di [OSCURATO:PERSONA]. La doglianza è manifestamente infondata. La Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella resa dal giudice di primo grado, ha fornito corretta e adeguata risposta anche alle critiche contenute nell'atto di appello circa la dichiarazione di responsabilità per il reato di cui al capo C) e ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso delle indagini. Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica quanto alla credibilità dei collaboratori di giustizia ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura degli elementi emersi, risulta inconferente. Diversamente da quanto indicato nel ricorso, il giudice d'appello ha tenuto conto delle censure della difensa in ordine alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e ha specificamente evidenziato le ragioni per le quali ha ritenuto che la circostanza raccontata da [OSCURATO:PERSONA] aveva un peso marginale e non poteva essere assunta quale elemento dimostrativo di inattendibilità del collaboratore stesso cfr. le osservazioni contenute nelle pagine 28 e 29 della sentenza impugnata). La motivazione sul punto, articolata e puntuale in ordine a tutte le considerazioni e alle critiche della difesa, non è pertanto sindacabile in questa sede. 4. Nel quarto motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 63, comma quarto cod. pen. rilevando che la Corte territoriale avrebbe quantificato la pena complessiva in modo errato e avrebbe omesso di motivare in ordine all'aumento di pena applicato per la l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. Prese correttamente le mosse dalla pena base di anni 9 per il reato di estorsione aggravata, infatti, la Corte ha applicato un aumento di pena per la seconda aggravante speciale in misura prossima alla metà, superiore al terzo previsto dall'art. 63, comma quarto cod. pen. e senza esporre le ragioni della decisione sul punto. La doglianza è infondata. L'aumento di pena applicato dai giudici di merito per l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., pari a quasi la metà, non è errato. Come più volte affermato da questa sezione la struttura lessicale dell'art. 416 bis.1 cod. pen., infatti, è tale per la quale l'applicazione della stessa deve essere testuale, cioè nel senso che nell'ipotesi di concorso tra più circostanze aggravanti ad effetto speciale, l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. va esclusa dal giudizio di bilanciamento e, ai fini del calcolo degli aumenti di pena irrogabili, non si applica la regola generale prevista dall'art. 63, comma quarto, cod. pen., ma l'autonoma disciplina derogatoria di cui allo stesso articolo, ove è previsto l'inasprimento della sanzione da un terzo alla metà (Sez. 2, n. 18278 del 07/12/2016, dep. 2017, Chianese, Rv. 269855; Sez. 2, n. 28276 del 08/03/2016, Buonanno, Rv. 267220). Ragione questa per la quale l'aumento applicato, prossimo alla metà ma non eccedente la previsione normativa, risulta corretto. La motivazione sul punto, d'altro canto, seppure sintetica e nella sostanza contenuta nell'adesione alle considerazioni del primo giudice e alla correzione dell'errore per eccesso da questo commesso (cfr. pag. 25 della sentenza di primo grado e 35 della sentenza impugnata), risulta adeguata e non è sindacabile in questa sede. 5. Nel quinto e ultimo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La doglianza è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, valutando attentamente il trattamento sanzionatorio complessivamente inferto al ricorrente, anche con il riferimento alla gravità dei fatti e alla personalità dello stesso, ha adeguatamente motivato in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Ciò anche a fronte della genericità del motivo di appello su punto che era contenuto nella mera affermazione che la motivazione circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche era priva di pregio solo perché era stato svalutato "apoditticamente 11 contributo offerto dal prevenuto sin dal suo interrogatorio di garanzia". Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, d'altro canto, deve motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, tanto che il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo (quale anche il solo riferimento alla gravità dei fatti e alla personalità dell'imputato quando la richiesta è fondata su asserzioni generiche), che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], RV. 265826; n.3609 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737). 6. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spe